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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO –PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 935 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile”, vertente
TRA
, (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rapp. e difesa dall'avv. l'avv. Emanuele Napolillo e domiciliati come in atti;
[...]
-attori-
E
(c.f.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
-convenuto non costituito-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato in data 16.08.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il figlio .
[...] Controparte_1
Hanno esposto quanto segue.
I ricorrenti sono comproprietari del fondo sito in agro del Comune di Taurano (AV) alla via Fonte
Pantanella snc (già via S. Giovanni), censito in Catasto Terreni, al Foglio di mappa n. 10, particella n. 1161, acquistato in data in data 10.09.1986, con atto pubblico per notar dr.ssa , repert. Per_1
n. 5473, raccolta n. 3801. I coniugi e sono altresì, comproprietari di un capannone in acciaio Controparte_2 Parte_2
per attività artigianale, censito in Catasto Fabbricati, al Foglio n. 10, particella n. 1161, sub 2, edificato dagli stessi sul fondo sopraindicato in virtù della specifica autorizzazione rilasciata dal
Comune di Taurano, in data 13.09.1989, prot. n. 2237 e della successiva concessione edilizia n.
10/1998 del 02.11.1998.
Con contratto sottoscritto in data 01.03.1999, registrato presso l'Ufficio del Registro di Nola (NA), il 17.03.1999, gli istanti concedevano il capannone in comodato gratuito ad uso attività artigianale al proprio figlio, sig. , per l'esercizio dell'attività di fabbro. Controparte_1
Le parti avevano concordato il rinnovo tacito del contratto in caso di mancata disdetta, prevedendo espressamente al punto n. 13 lo strumento della “disdetta”.
La durata del rapporto di comodato veniva fissato in sei anni con decorrenza 01.03.1999 e scadenza fissata per l'01.03.2005. Esso si rinnovava per altri 6 anni, sino all'01.03.2011 e in seguito si rinnovava tacitamente per ulteriori 6 anni sino all'01.03.2017.
I ricorrenti riferivano che, anche a seguito del rapporto contrattuale, avevano sempre provveduto al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile, quali ICI e, successivamente, IMU, TASI e TARI nonché delle fatture emesse dall'Alto Calore Servizi S.p.a.
Precisavano altresì che con l'approssimarsi del termine di scadenza del contratto, con comunicazione del 31.01.2017, inviata a mezzo racc.ta del 06.02.2017, i ricorrenti rappresentavano la propria determinazione ad interrompere il rapporto di comodato mediante la disdetta, invitando il convenuto alla restituzione dell'immobile alla data di scadenza naturale dell'01.03.2017
In ragione del rapporto di parentela, i coniugi si rendevano disponibili alla stipula di un nuovo contratto con il figlio a condizioni diverse, tuttavia, il comodatario non presentava alcun riscontro e non procedeva alla restituzione dell'immobile. Con racc.ta AR del 16.6.2017 i ricorrenti diffidavano il convenuto.
Infruttuosa era anche l'ulteriore diffida del 2018.
Il 1.3.2019 i ricorrenti promuovevano, dunque, il tentativo di mediazione, conclusosi con verbale negativo.
Dunque, a decorrere dall'01.03.2017, essi asserivano che l'occupazione dell'immobile da parte del resistente risultava del tutto illegittima, atteso il venir meno del relativo titolo giustificativo a seguito della scadenza del termine di durata del contratto di comodato.
I ricorrenti quantificavano il valore dell'unità immobiliare, secondo gli attuali criteri OMI, nelle attuali condizioni di mercato, può essere locato, con un canone mensile di € 115,00 circa, determinato secondo i criteri ed i valori indicati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate [€ 1 (valore minimo tabella OMI) x 115,00 euro.
I ricorrenti hanno così concluso:
- accertare e dichiarare l'illegittima detenzione da parte del sig. del Controparte_1
capannone in acciaio per attività artigianale sito in Taurano (AV), alla via Fonte Pantanella snc, come sopra individuato, a decorrere dall'01.03.2017;
- conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione del suddetto Controparte_1
immobile ai sig.ri e con rilascio immediato dello stesso, Parte_1 Parte_2
libero da cose e persone;
- condannare, in ogni caso, il resistente al pagamento della indennità di occupazione e/o del risarcimento del danno da occupazione sine titulo, determinato moltiplicando € 115,00, per il numero di mesi di occupazione illegittima, con decorrenza dall'01.03.2017 sino al momento dell'effettivo rilascio ovvero determinato secondo l'equo apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il resistente non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata solo documentalmente istruita.
2. In via preliminare, accertata la regolare notifica del ricorso e la mancata costituzione del convenuto, va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3. È da accogliere la prima domanda attorea circa la richiesta di accertare e dichiarare l'illegittima occupazione del del capannone concesso in comodato dai ricorrenti. Controparte_1
In limine, va rilevato che il contratto di comodato depositato in atti non è stato contestato.
Preme rilevare che la proprietà attorea e il contratto di comodato non sono stati contestati dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, per cui dai documenti in atti non vi è alcun dubbio sulla loro identificazione e sui termini e condizioni del contratto.
La domanda attorea, peraltro, qualificata occupazione illegittima, è fondata e va accolta in riferimento al capannone censito in Catasto Fabbricati, al Foglio n. 10, particella n. 1161, sub 2, non avendo parte convenuta formulato difese sui motivi del mancato rilascio, della disponibilità dell'attrice e altro.
La disciplina di riferimento è quella dettata dal Codice civile all'art. 1809, il quale evidenzia al primo comma che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”. Orbene, con scrittura privata del 1.03.1999, al punto n. 1, le parti convenivano una durata di sei anni, dal 1.03.1999 al 1.03.2005. Il punto n. 13 dello stesso contratto rileva altresì un rinnovo tacito di ulteriori sei anni se nessuna delle parti avesse avanzato una disdetta. Dagli atti in causa si evince che il contratto di comodato è stato tacitamente rinnovato sino al primo marzo 2017 e che i ricorrenti con comunicazione del 31.01.2017, inviata a mezzo racc.ta del 06.02.2017, procedevano alla disdetta del rapporto, invitando il convenuto alla restituzione dell'immobile alla data di scadenza naturale dell'01.03.2017.
Sul punto, è pacifico che, in tema di contratto di comodato, intervenuta la scadenza del termine convenuto nel contratto, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante;
in particolare, per il venir meno del comodato, il primo deve ritenersi occupante “sine titulo” del bene, sin dall'epoca della comunicazione della richiesta di liberazione dell'immobile.
(Tribunale Pisa sez. II, 15/10/2020, n.911).
Nel caso di specie, il comodatario sig. si è reso occupante sine titulo dal Controparte_1
1.03.2017, data di scadenza del contratto pattuito, a seguito di giusta revoca dei comodanti.
4. In punto di diritto, quanto al danno parametrato a valore locativo degli immobili illegittimamente occupati dalla data della disdetta, considerato che è stato richiesto l'importo mensile di € 115,00, a partire dalla richiesta di rilascio (gennaio 2017 per il rilascio in marzo 2017) fino all'effettiva restituzione degli immobili illegittimamente occupati, somma parametrata al giusto canone di fitto mensile, quantificato sulla base dei valori OMI;
considerato che
su tale valore locativo non vi è contestazione ma che la domanda deve essere accolta dalla richiesta di rilascio fino alla odierna sentenza, stimasi equo il danno, stimato all'attualità e già comprensivo di interessi di € 12.114,77 in ragione di un più equo valore locativo in ragione delle caratteristiche degli immobili, desumibili dai documenti in atti.
Sul punto si osserva a quanto segue.
La Corte di cassazione, in tema di danno da occupazione illegittima, nelle sentenze gemelle nn.
33645 e 33659 del 2022 ha dettato principi di diritto che vale la pena riportare.
La Corte ammette in linea di principio il concetto di danno in re ipsa, sotto il profilo specifico del danno emergente (pacifico essendo l'onere probatorio sul lucro cessante) ma rispettando precisi limiti processuali e probatori.
Tre principi di diritto sono espressamente enunciati:
1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
In applicazione di tali principi la Corte di Cass. nella recente sentenza del 2023 n.30984 ha chiarito che, come desumibile dal punto 4.9 della sentenza delle sezioni unite:
"la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.... L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'articolo 115 c.p.c., comma
1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (articolo 115 c.p.c., comma 2) o mediante presunzioni semplici";
“Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa";
"... va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poichè non si compie l'effetto di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 1, per
i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'articolo 115, comma
1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce cosi' la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
In applicazione di tali principi la Corte ha riconosciuto il danno parametrato al valore locativo anche in mancanza di allegazione e prova “ulteriore” in merito alla possibilità e volontà di locare o utilizzare il bene, in caso di mancanza di specifica contestazione di controparte sul punto (oltre alla prova della possibile percezione di un canone superiore a quello di mercato, sempre necessari laddove chiesti danni ulteriori).
Specifica contestazione del tutto carente anche in questo giudizio.
Va dunque, calcolato un danno parametrato al canone di locazione di mercato in difetto di prova di possibile percezione di un canone ulteriore.
Poiché il valore locativo, come detto, non è contestato;
chiarito che si tratta in ogni caso di applicazione di un criterio di equità (cd. danno figurativo parametrato al valore locativo); condiviso il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “ Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno”; stimasi equo un calcolo all'attualità, comprensivo di interessi e di rivalutazione, di
€12.114,72, per i suesposti motivi, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno maggiore è dovuto in quanto carente di allegazione e prova.
6.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenendo conto dell'assenza di istruttoria orale.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara contumace;
Controparte_1
2. accoglie il ricorso sull'occupazione illegittima proposta da e Parte_1 Parte_2
e, previa dichiarazione dell'illegittima detenzione da parte di
[...] Controparte_1 dell'immobile indicato in motivazione, condanna al rilascio dei beni in suo Controparte_1
favore, liberi di persone e cose;
3. condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
12.114,72 oltre interessi dalla domanda al saldo;
4. condanna a rifondere a parte ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in Persona_2 complessivi € 2.540, di cui € 237,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge. Attribuzione al procuratore.
Così deciso in Avellino il 4.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio