TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1919 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Via F. Parte_1 C.F._1 Salomone n.111, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Abrugiati, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E (P. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Milano n. 75, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dragani, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale. CONCLUSIONI: per parte attrice: A) dichiarare la responsabilità della soc. Controparte_1 sia sotto il profilo precontrattuale che contrattuale, in relazione ai vizi occulti/difetti di conformità di cui in premessa, emersi a carico dell'autovettura Hyundai i10 tg.DZ833KB dopo il suo acquisto da parte dell'attore; B) dichiarare che il valore commerciale di detta autovettura alla data del suo acquisto da parte dall'attore (21.9.2021) era pari ad € 1.394,00, riducendo di conseguenza a tale importo, o ad altro minore o maggiore che si riterrà di giustizia, il prezzo di vendita del veicolo;
C) in via principale, accogliere la domanda dell'attore di riduzione del prezzo di vendita dell'autovettura, oltre al risarcimento dei danni, e per l'effetto condannare la Controparte_1
CC1) alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 3.626,00 quale differenza di
[...] prezzo pagata in più per l'acquisto del veicolo (€ 5.020,00 - € 1.394,00), o della diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
CC2) al pagamento, in favore del medesimo nonché a titolo risarcitorio, della somma di € 2.973,18 (di cui € 2.352,33 quale costo sostenuto per le riparazioni di cui alle fatture dell'officina Brattelli Sas nn.588 e 589 del 5.8.2022, € 370,00 quale costo da sostenere per le riparazioni di cui al preventivo dell'officina NE Dasca Gas di AV TE & C. Sas n.16 del 12.10.2022 ed € 250,85 quale costo sostenuto per munirsi della relazione tecnica di parte), oltre al risarcimento del “danno da stress” nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo;
D) in subordine, accogliere la domanda dell'attore di ripristino della conformità del bene, oltre al risarcimento dei danni, e per l'effetto condannare la DD1) al rimborso, in favore dell'attore, della somma Controparte_1 di € 2.352,33, o della diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, quale spesa anticipata per le riparazioni di cui alle fatture Brattelli Sas nn.588 e 589 del 5.8.2022, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
DD2) al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 370,00 quale costo da sostenere per le riparazioni di cui al preventivo NE Dasca Gas n.16 del 12.10.2022; DD3) al pagamento, in favore del medesimo nonché a titolo risarcitorio, della somma di € 250,85 quale costo sostenuto per munirsi della relazione tecnica di parte, oltre al risarcimento del “danno da stress” nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. Per parte convenuta: In via preliminare: accertare e dichiarare come parte attrice sia decaduta dal diritto alla garanzia in relazione alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni (per le somme di cui al preventivo del 12.10.2022 + fattura di cui al doc. n. 11 di parte attrice), posto che non ha denunciato i fatti nel termine di cui all'art. 1495 c.c. e all'art. 132 CdC e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto e rigettare le domande, per le ragioni suddette;
accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza della garanzia e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno (per le somme di cui al preventivo del 12.10.2022 + fattura di cui al doc. n. 11 di parte attrice), per quanto sopra detto;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione del prezzo e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto con il rigetto della domanda, per quanto sopra detto;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla deducente e qualora venisse provato che gli eventi si fossero verificati in anticipo rispetto la durata di vita delle componenti, limitare le pretese risarcitorie di parte attrice in base a quanto argomentato nella suesposta narrativa (al netto del pregresso utilizzo). Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità della sia sotto il profilo contrattuale che precontrattuale, Controparte_1 per i vizi e difetti relativi all'auto Hyundai i10 tg.DZ833KB e, per l'effetto, ridursene il prezzo e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti per le riparazioni e per lo stress subito.
In subordine, ha chiesto la rimessione in pristino del bene, ferme le domande attinenti al risarcimento dei danni subiti per le riparazioni sostenute e da stress.
Ha esposto di aver acquistato, in data 21.9.2021, l'auto Hyundai i10 tg.DZ833KB presso la
[...] al prezzo di € 5.020,00 con un chilometraggio di 104.809 km, Controparte_1 apparentemente in buono stato, come anche affermato dal venditore.
Tuttavia, dopo otto mesi dall'acquisto e circa 14.000 km percorsi, la vettura ha iniziato ad accusare malfunzionamenti al motore e l'attore, il 30.5.2022, si è recato presso la concessionaria-venditrice per segnalarli e chiedere assistenza. Veniva così attivata la garanzia presso l'officina Brattelli Sas di Manoppello, convenzionata con la compagnia assicurativa, che riscontrava i malfunzionamenti lamentati alla testata del motore e quantificava la spesa occorrente per le riparazioni in € 1.810,33. La Mapfre assicuratrice convenzionale, comunicava però di non poter accogliere la CP_2 richiesta di copertura dei vizi in garanzia in quanto la causa del guasto era riconducibile, a suo dire, ad una normale usura della sede valvole e delle valvole.
La somma veniva, dunque, anticipata dall'attore con riserva di chiederne la restituzione alla venditrice.
A luglio 2022 si presentavano nuovi malfunzionamenti, questa volta a carico della frizione e del cambio, ai quali seguiva lo stesso iter appena esposto, con una spesa, anticipata dall'attore, di € 542,00. Infine, l'auto avrebbe manifestato altri malfunzionamenti, questa volta a carico dei cavi di accensione, candele, bobina e riduttore di pressione, riscontrati dall'officina meccanica NE Dasca
Gas di AV TE & C. Sas di Cepagatti (PE) con spesa preventivata di € 370,00. Tanto premesso, l'attore si duole che tali vizi non siano compatibili con un'auto con soli 104.809 Km. Ha, pertanto, evocato la tutela consumeristica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riprodotte.
Si è costituita la contestando le avverse richieste ed eccependo che Controparte_1 l'attore non solo ha provato l'auto su strada ma di aver anche consegnato al sig. le Pt_1 informazioni precontrattuali. Ha, inoltre, eccepito, la decadenza dalla garanzia di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno per tardività, nonché la decadenza. Ancora, ha dedotto che il veicolo era già datato al momento dell'acquisto, tanto da aver ricevuto, al momento della vendita, un indice di affidabilità pari a circa il 28%, debitamente comunicato all'acquirente. Per tale ragione non potrebbe assolutamente parlarsi di difetto di conformità. All'udienza del 13.3.2023 l'attore ha disconosciuto le firme apposte tramite Tablet sui documenti 5 e 6 prodotti dalla controparte.
Ciò detto, si osserva quanto segue. La tutela invocata dall'attore è quella, di stampo consumeristico, concernente il difetto di conformità.
Va, in primis, evidenziato come la consegna del bene è avvenuta il 23.9.2021 mentre i primi difetti, come espressamente dichiarato dall'attore, sono avvenuti dopo 8 mesi (maggio 2022). Orbene (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14775 del 30/05/2019), in tema di vendita di beni di consumo,
l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
Più nello specifico, in materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27177 del 15/09/2022). Ora, è dimostrato, per tabulas, che al momento della consegna, l'auto era funzionante, come dichiarato dallo stesso sig. dopo la prova su strada (All. 2 comparsa di risposta). Pt_1
Peraltro, nella dichiarazione di conformità (doc. 5 di parte convenuta) viene specificamente indicato che l'auto ha avuto un uso pregresso logorante, con sottosistemi prossimi al termine di ciclo vita: Tanto viene detto in relazione a quanto già comunicato al compratore con le informazioni precontrattuali, laddove si chiarisce che la vettura un indice di utilizzo pregresso molto basso (doc.
3 allegato alla comparsa di risposta):
Come correttamente eccepito dalla convenuta, la prima doglianza attiene alla testata del motore che il venditore (doc. 5 pag. 6) dichiara avrebbe potuto dovuto essere sostituita a 111.000 Km, mentre ciò si è reso necessario a circa 118.000 km.
Sempre correttamente, la convenuta ha eccepito che la seconda problematica insorta il 26.07.2022 e concernente la frizione ed il cambio si è manifestata dopo ben 10 mesi dall'acquisto e dopo aver percorso ulteriori chilometri (oltre 14.000 km). Per tali problematiche, nel Piano Integrato di Manutenzione (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione, pag. 4), l'intervento era previsto a 104.000 km. Tali considerazioni valgono anche per le ulteriori problematiche sorte ad ottobre 2022 che, oltretutto sono fuori dal termine annuale di garanzia e concernono interventi di manutenzione ordinaria. Tanto è confermato anche dalla CTU a firma del CTU, dott. Ing. alla quale si Persona_1 rimanda. Da ultimo, occorre evidenziare che la firma dell'attore apposta sui doc. 5 e 6 prodotti dalla convenuta è stata ritenuta autografa dal CTU Dott. Persona_2
In conclusione, le domande attoree vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per analoga ragione, le spese di CTU, come liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta le domande formulate dal sig. (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2) Condanna (C.F.: ) alla rifusione delle spese di lite Parte_1 C.F._1 in favore di (P. I.V.A.: ) che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 P.IVA_1 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come legge;
3) Pone le spese di ctu, come liquidate con separati provvedimenti, a carico dell'attore. Così deciso in Chieti, 23.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1919 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Via F. Parte_1 C.F._1 Salomone n.111, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Abrugiati, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E (P. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Milano n. 75, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dragani, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale. CONCLUSIONI: per parte attrice: A) dichiarare la responsabilità della soc. Controparte_1 sia sotto il profilo precontrattuale che contrattuale, in relazione ai vizi occulti/difetti di conformità di cui in premessa, emersi a carico dell'autovettura Hyundai i10 tg.DZ833KB dopo il suo acquisto da parte dell'attore; B) dichiarare che il valore commerciale di detta autovettura alla data del suo acquisto da parte dall'attore (21.9.2021) era pari ad € 1.394,00, riducendo di conseguenza a tale importo, o ad altro minore o maggiore che si riterrà di giustizia, il prezzo di vendita del veicolo;
C) in via principale, accogliere la domanda dell'attore di riduzione del prezzo di vendita dell'autovettura, oltre al risarcimento dei danni, e per l'effetto condannare la Controparte_1
CC1) alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 3.626,00 quale differenza di
[...] prezzo pagata in più per l'acquisto del veicolo (€ 5.020,00 - € 1.394,00), o della diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
CC2) al pagamento, in favore del medesimo nonché a titolo risarcitorio, della somma di € 2.973,18 (di cui € 2.352,33 quale costo sostenuto per le riparazioni di cui alle fatture dell'officina Brattelli Sas nn.588 e 589 del 5.8.2022, € 370,00 quale costo da sostenere per le riparazioni di cui al preventivo dell'officina NE Dasca Gas di AV TE & C. Sas n.16 del 12.10.2022 ed € 250,85 quale costo sostenuto per munirsi della relazione tecnica di parte), oltre al risarcimento del “danno da stress” nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo;
D) in subordine, accogliere la domanda dell'attore di ripristino della conformità del bene, oltre al risarcimento dei danni, e per l'effetto condannare la DD1) al rimborso, in favore dell'attore, della somma Controparte_1 di € 2.352,33, o della diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, quale spesa anticipata per le riparazioni di cui alle fatture Brattelli Sas nn.588 e 589 del 5.8.2022, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
DD2) al pagamento, in favore del medesimo, della somma di € 370,00 quale costo da sostenere per le riparazioni di cui al preventivo NE Dasca Gas n.16 del 12.10.2022; DD3) al pagamento, in favore del medesimo nonché a titolo risarcitorio, della somma di € 250,85 quale costo sostenuto per munirsi della relazione tecnica di parte, oltre al risarcimento del “danno da stress” nella misura che vorrà liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. Per parte convenuta: In via preliminare: accertare e dichiarare come parte attrice sia decaduta dal diritto alla garanzia in relazione alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni (per le somme di cui al preventivo del 12.10.2022 + fattura di cui al doc. n. 11 di parte attrice), posto che non ha denunciato i fatti nel termine di cui all'art. 1495 c.c. e all'art. 132 CdC e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto e rigettare le domande, per le ragioni suddette;
accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza della garanzia e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno (per le somme di cui al preventivo del 12.10.2022 + fattura di cui al doc. n. 11 di parte attrice), per quanto sopra detto;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione del prezzo e, per l'effetto, dichiarare estinto il diritto con il rigetto della domanda, per quanto sopra detto;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla deducente e qualora venisse provato che gli eventi si fossero verificati in anticipo rispetto la durata di vita delle componenti, limitare le pretese risarcitorie di parte attrice in base a quanto argomentato nella suesposta narrativa (al netto del pregresso utilizzo). Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha chiesto accertarsi la Parte_1 responsabilità della sia sotto il profilo contrattuale che precontrattuale, Controparte_1 per i vizi e difetti relativi all'auto Hyundai i10 tg.DZ833KB e, per l'effetto, ridursene il prezzo e condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti per le riparazioni e per lo stress subito.
In subordine, ha chiesto la rimessione in pristino del bene, ferme le domande attinenti al risarcimento dei danni subiti per le riparazioni sostenute e da stress.
Ha esposto di aver acquistato, in data 21.9.2021, l'auto Hyundai i10 tg.DZ833KB presso la
[...] al prezzo di € 5.020,00 con un chilometraggio di 104.809 km, Controparte_1 apparentemente in buono stato, come anche affermato dal venditore.
Tuttavia, dopo otto mesi dall'acquisto e circa 14.000 km percorsi, la vettura ha iniziato ad accusare malfunzionamenti al motore e l'attore, il 30.5.2022, si è recato presso la concessionaria-venditrice per segnalarli e chiedere assistenza. Veniva così attivata la garanzia presso l'officina Brattelli Sas di Manoppello, convenzionata con la compagnia assicurativa, che riscontrava i malfunzionamenti lamentati alla testata del motore e quantificava la spesa occorrente per le riparazioni in € 1.810,33. La Mapfre assicuratrice convenzionale, comunicava però di non poter accogliere la CP_2 richiesta di copertura dei vizi in garanzia in quanto la causa del guasto era riconducibile, a suo dire, ad una normale usura della sede valvole e delle valvole.
La somma veniva, dunque, anticipata dall'attore con riserva di chiederne la restituzione alla venditrice.
A luglio 2022 si presentavano nuovi malfunzionamenti, questa volta a carico della frizione e del cambio, ai quali seguiva lo stesso iter appena esposto, con una spesa, anticipata dall'attore, di € 542,00. Infine, l'auto avrebbe manifestato altri malfunzionamenti, questa volta a carico dei cavi di accensione, candele, bobina e riduttore di pressione, riscontrati dall'officina meccanica NE Dasca
Gas di AV TE & C. Sas di Cepagatti (PE) con spesa preventivata di € 370,00. Tanto premesso, l'attore si duole che tali vizi non siano compatibili con un'auto con soli 104.809 Km. Ha, pertanto, evocato la tutela consumeristica insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riprodotte.
Si è costituita la contestando le avverse richieste ed eccependo che Controparte_1 l'attore non solo ha provato l'auto su strada ma di aver anche consegnato al sig. le Pt_1 informazioni precontrattuali. Ha, inoltre, eccepito, la decadenza dalla garanzia di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno per tardività, nonché la decadenza. Ancora, ha dedotto che il veicolo era già datato al momento dell'acquisto, tanto da aver ricevuto, al momento della vendita, un indice di affidabilità pari a circa il 28%, debitamente comunicato all'acquirente. Per tale ragione non potrebbe assolutamente parlarsi di difetto di conformità. All'udienza del 13.3.2023 l'attore ha disconosciuto le firme apposte tramite Tablet sui documenti 5 e 6 prodotti dalla controparte.
Ciò detto, si osserva quanto segue. La tutela invocata dall'attore è quella, di stampo consumeristico, concernente il difetto di conformità.
Va, in primis, evidenziato come la consegna del bene è avvenuta il 23.9.2021 mentre i primi difetti, come espressamente dichiarato dall'attore, sono avvenuti dopo 8 mesi (maggio 2022). Orbene (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14775 del 30/05/2019), in tema di vendita di beni di consumo,
l'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 reca una specifica tutela del consumatore, prevedendo e disciplinando la responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della consegna, mentre, come previsto dall'art. 135 del menzionato d.lgs., in tutti gli altri casi d'inadempimento si applicano le regole ordinarie, che richiedono una specifica allegazione (circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità) e prova. (Nella specie, con riferimento alla vendita di una autovettura, la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la decisione, con cui era stata esclusa la responsabilità ex art. 130 del d.lgs. cit. del concessionario, stante il giudicato sull'inesistenza di difetti originari del bene, ed era anche stata negata ogni altra responsabilità, in mancanza di specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra una condotta illecita qualificata e il danno, verificatosi a distanza di tempo dall'acquisto).
Più nello specifico, in materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27177 del 15/09/2022). Ora, è dimostrato, per tabulas, che al momento della consegna, l'auto era funzionante, come dichiarato dallo stesso sig. dopo la prova su strada (All. 2 comparsa di risposta). Pt_1
Peraltro, nella dichiarazione di conformità (doc. 5 di parte convenuta) viene specificamente indicato che l'auto ha avuto un uso pregresso logorante, con sottosistemi prossimi al termine di ciclo vita: Tanto viene detto in relazione a quanto già comunicato al compratore con le informazioni precontrattuali, laddove si chiarisce che la vettura un indice di utilizzo pregresso molto basso (doc.
3 allegato alla comparsa di risposta):
Come correttamente eccepito dalla convenuta, la prima doglianza attiene alla testata del motore che il venditore (doc. 5 pag. 6) dichiara avrebbe potuto dovuto essere sostituita a 111.000 Km, mentre ciò si è reso necessario a circa 118.000 km.
Sempre correttamente, la convenuta ha eccepito che la seconda problematica insorta il 26.07.2022 e concernente la frizione ed il cambio si è manifestata dopo ben 10 mesi dall'acquisto e dopo aver percorso ulteriori chilometri (oltre 14.000 km). Per tali problematiche, nel Piano Integrato di Manutenzione (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione, pag. 4), l'intervento era previsto a 104.000 km. Tali considerazioni valgono anche per le ulteriori problematiche sorte ad ottobre 2022 che, oltretutto sono fuori dal termine annuale di garanzia e concernono interventi di manutenzione ordinaria. Tanto è confermato anche dalla CTU a firma del CTU, dott. Ing. alla quale si Persona_1 rimanda. Da ultimo, occorre evidenziare che la firma dell'attore apposta sui doc. 5 e 6 prodotti dalla convenuta è stata ritenuta autografa dal CTU Dott. Persona_2
In conclusione, le domande attoree vanno rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per analoga ragione, le spese di CTU, come liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta le domande formulate dal sig. (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2) Condanna (C.F.: ) alla rifusione delle spese di lite Parte_1 C.F._1 in favore di (P. I.V.A.: ) che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 P.IVA_1 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come legge;
3) Pone le spese di ctu, come liquidate con separati provvedimenti, a carico dell'attore. Così deciso in Chieti, 23.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco