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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 834 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IANNELLO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/12/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1474, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente, e , nata a [...] il Persona_2
21/01/1987, maggiorenne economicamente autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente liberi di fissare la propria residenza ove meglio aggrada, venendo meno l'obbligo della convivenza;
inoltre avranno facoltà di recarsi all'estero dandosi reciprocamente il consenso sin da questo momento per il rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale sita in Messina c.da San Giovannello, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimarrà assegnata alla sig.ra 3) Dopo l'autorizzazione del Tribunale a Parte_1
vivere separati, il sig. trasferirà altrove la propria residenza, portando Parte_2
con sé gli effetti personali e gli oggetti di sua appartenenza. 4) Il sig. a Parte_2
titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verserà alla stessa la somma di Parte_1
€.200,00# mensili, facendosi altresì carico di pagare le utenze domestiche, le spese condominiali ed in generale tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione e quant'altro inerente la casa coniugale. Tale somma sarà versata alla sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 06/11/1950, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/12/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1474, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 834 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IANNELLO SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/12/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1474, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne economicamente autosufficiente, e , nata a [...] il Persona_2
21/01/1987, maggiorenne economicamente autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente liberi di fissare la propria residenza ove meglio aggrada, venendo meno l'obbligo della convivenza;
inoltre avranno facoltà di recarsi all'estero dandosi reciprocamente il consenso sin da questo momento per il rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale sita in Messina c.da San Giovannello, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimarrà assegnata alla sig.ra 3) Dopo l'autorizzazione del Tribunale a Parte_1
vivere separati, il sig. trasferirà altrove la propria residenza, portando Parte_2
con sé gli effetti personali e gli oggetti di sua appartenenza. 4) Il sig. a Parte_2
titolo di contributo al mantenimento della sig.ra verserà alla stessa la somma di Parte_1
€.200,00# mensili, facendosi altresì carico di pagare le utenze domestiche, le spese condominiali ed in generale tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione e quant'altro inerente la casa coniugale. Tale somma sarà versata alla sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita”.
All'udienza del 10/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
MESSINA (ME) il 06/11/1950, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 05/12/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1474, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.