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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.483/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4 giugno 2025 promossa d a
OGGETTO:
, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Controparte_1
Altre ipotesi di
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTI Controparte_2 responsabilità
( ) 2 25025 CP_3 C.F._1 Controparte_4
Extracontrattuale
; elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura CP_5
allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 Controparte_6 CP_7
e , rappresentati e difesi
[...] Controparte_8
dall'avv. TRAVERSO LORENZO e dall'avv. FARINI ANTONIO
( ) VIA IX FEBBRAIO 2 48121 RAVENNA;
C.F._2
elettivamente domiciliata in Villaggio Pasotti n. 11 25123 BRESCIA presso il difensore avv. TRAVERSO LORENZO, come da procure allegate
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del
Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile) n. 2801/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito ed in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la
sentenza n. 2801/2022 del Tribunale di Brescia per le causali esposte in atti e
per gli effetti accogliere le domande di primo grado come formulate in via
principale; Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 428 c.c., l'annullabilità
della transazione sottoscritta in data 21.07.2017 tra il sig.
[...]
e la per incapacità naturale CP_2 Parte_1
del primo e malafede del secondo contraente;
- Per l'effetto, accogliere
integralmente la domanda risarcitoria già proposta in primo grado, con
condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig.
in conseguenza del sinistro del 30.09.2011;- Quantificare Controparte_2
il danno complessivo in € 1.331.132,84, oltre interessi e rivalutazione come pagina 2 di 11 per legge, e così composto: - € 695.588,84 per danno non patrimoniale
(biologico, morale ed esistenziale);- € 635.544,00 per danno patrimoniale da
incapacità lavorativa specifica. In via subordinata,- Ritenuta comunque la
nullità o inefficacia della transazione del 21.07.2017, accertare la
responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro e CP_7
liquidare il danno effettivamente dovuto. In ogni caso,- Disattendere l'appello
incidentale proposto dagli appellati;
- Confermare la statuizione del Tribunale
circa l'accertamento della incapacità naturale ex art. 428 c.c.;- Rigettare la
domanda di riforma sul capo relativo alle spese di CTU, non sussistendone i
presupposti normativi ex artt. 91 e 92 c.p.c. Con vittoria di spese compensi ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori
dichiaratisi antistatari e dell'avv. Bruno Liberti che si dichiara antistatario,
da liquidarsi secondo il DM 55/2014 oltre accessori di legge (IVA, CPA e
rimborso forfettario), come da note spese versate in atti. In via istruttoria:
omissis”
Degli appellati e appellanti incidentali
“In via principale, previa ogni declaratoria del caso, di respingere l'appello
proposto dalla GNa , quale amministratore di sostegno del Controparte_1
GN , perché inammissibile e comunque infondato in Controparte_2
fatto in diritto e, per l'effetto, di confermare le statuizioni di cui all'impugnata
sentenza n. 2801/2022 del Tribunale di Brescia, in punto al rigetto della
domanda di annullamento della transazione in data 21.07.2017 e di ogni altra pagina 3 di 11 conseguenziale domanda di parte attrice.2) In via subordinata, salvo
gravame, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dai
convenuti CP_7 Controparte_6 Parte_1
ritenuta l'assenza di prova dell'incapacità di intendere e di
[...]
volere del GN al momento della sottoscrizione della Controparte_2
transazione in data 21/07/2017, di respingere la domanda di annullamento
della transazione in data 21/07/2017 ed ogni altra conseguenziale domanda
di parte attrice.3) In ulteriore via subordinata, salvo gravame, ritenuta la
validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato tra il GN
e la in data Controparte_2 Parte_1
08/07/2013, e ritenuta in ogni caso congrua la complessiva somma di euro
780.000,00 corrisposta ante causam dalla Parte_1
in favore ed a vantaggio del GN , di
[...] Controparte_2
respingere ogni domanda risarcitoria proposta per l'eccedenza da parte
attrice, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.4) In
ulteriore subordine, salvo gravame, di dichiarare tenuti i convenuti al
risarcimento del danno in favore del GN , nei limiti di Controparte_2
quanto effettivamente dovuto e provato da parte attrice, tenuto conto della
concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, al
netto di quanto erogato e da erogarsi dall' e dagli enti previdenziali CP_9
tedeschi in dipendenza dell'incidente stradale per cui è causa, detratto
pagina 4 di 11 l'importo di euro 780.000,00 complessivamente pagato ante causam dalla
in favore ed a vantaggio del GN Pt_1 Parte_1
.5) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dai Controparte_2
convenuti e CP_7 Controparte_6 Parte_1
ed in riforma del capo della sentenza impugnata che regola le
[...]
spese di C.T.U., di disporre che le spese della CTU psichiatrica svolta in
primo grado, rimangano a carico, in via definitiva, della parte attrice
richiedente, secondo il principio della soccombenza.6) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2801/22 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda proposta da in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2
, di annullamento, per incapacità di intendere e di volere, Controparte_2
della transazione conclusa dall'Amministrato in data 21 luglio 2017 con e di condanna di quest'ultima, di Controparte_10
e di al CP_7 Controparte_6
risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 30 novembre 2011
allorchè, mentre in sella alla sua motocicletta stava percorrendo la strada che da San Zeno conduce a Folzano, era stato travolto da un autocarro condotto da
, proveniente dall'opposto senso di marcia. CP_7
Il primo giudice, preso atto delle risultanze della consulenza medico-legale pagina 5 di 11 espletata che avevano evidenziato che era totalmente Controparte_2
incapace di intendere e di volere alla data della sottoscrizione dell'atto di transazione del 21 luglio 2017, riteneva tuttavia che, nel caso di specie, non fosse stata provata la mala fede della compagnia assicuratrice in quanto dal documento prodotto sub 1) risultava che al momento della conclusione dell'atto era assistito da un avvocato di fiducia;
Controparte_2
circostanza che non poteva che tranquillizzare la controparte e indurla a confidare nella capacità del danneggiato.
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
e Parte_1 CP_7 Controparte_6 CP_6
hanno censurato, in via incidentale, la statuizione relativa alla loro
[...]
condanna alle spese di Ctu ed hanno proposto altresì appello incidentale condizionato.
All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va dichiarata l'inammissibilità della produzione tardiva, perchè
soltanto in questo grado di giudizio, dei documenti sub nn. 4) e 5), trattandosi di documenti formatisi in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e di cui l'appellante non ha fornito prova di essersi trovato pagina 6 di 11 nell'impossibilità, per causa a lui non imputabile, di produrli entro i termini preclusivi del giudizio di primo grado.
Nell'unico motivo l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del primo giudice, della consapevolezza che l'appellata aveva maturato o avrebbe dovuto maturare, sin dalla prima transazione conclusa l'8 luglio 2013,
delle condizioni di salute in cui versava, evidenziate dalle relazioni medico-
legali a firma dott. e dott. dai referti e certificazioni mediche Per_1 Per_2
rilasciate a far tempo dal sinistro e delle conseguenti menomazioni cognitive e volitive.
Assume che, ai fini della malafede, era sufficiente che la controparte , usando l'ordinaria diligenza, avesse avuto la possibilità di avvedersi dei deficit cognitivi e volitivi del contraente e, quanto al pregiudizio, da apprezzarsi quale indice della malafede, che avesse preso visione della documentazione sanitaria
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante deduceva che la consapevolezza di della sua incapacità di intendere Parte_1
e di volere, alla data della stipula della seconda transazione, era provata “dalla
descrizione dello suo stato di salute contenuta nella relazione medico legale
del 04/07/2012 svolta dal dott. per conto di Persona_3 CP_11
(compagnia assicuratrice di parte attrice) e nella disponibilità della società
pagina 7 di 11 come documentalmente provato dalla raccomandata inviata Parte_1
dalla stessa al sig. in data 05/02/2016 (docc. nn. 18-19). CP_2
Tuttavia nella predetta relazione – nella quale il danno permanente subito veniva stimato nella misura non inferiore al 45% - non veniva fatto alcun riferimento all'incapacità di intendere e di volere dell'infortunato, ma soltanto a “deficit mnesici e di concentrazione” rispetto ai quali veniva, peraltro,
prospettato un miglioramento ( doc. 19 di parte attrice appellante).
Ciò posto, si evidenzia che, a norma dell'art. 428 c.c., ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio viene in considerazione solo quale elemento indiziario della malafede dell'altro contraente, non risultando di per sé idoneo a costituirne la prova, mentre la malafede rileva quale consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera volitiva o intellettiva" (cfr. sul punto Cass. n.
21050/2004 nonché Cass. n. 6999/2000).
Infatti, pur in presenza di un pregiudizio per una delle parti del contratto, non può sol per questo ritenersi accertata la malafede dell'altro contraente, in quanto varie, com'è intuibile, possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso, ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare, salvo, appunto, le risulti evidente od,
almeno, percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera pagina 8 di 11 volitiva o intellettiva" (cfr. Cass. 2.6.1998, n. 5402), giustificandosi un tale limite alla garanzia apprestata dall'art. 428 all'incapace naturale in relazione.
Nel caso di specie, non solo la consapevolezza da parte di
[...]
non è stata provata, ma neppure è stato dimostrato il pregiudizio Parte_1
subito che presupponeva, tra l'altro, l'accertamento della esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente dell'autocarro e non anche quella concorrente dello stesso CP_2
La sentenza gravata va pertanto confermata con diversa motivazione.
L'infondatezza dell'appello principale esime dalla disamina dell'appello incidentale condizionato proposto da . Parte_1
L'appello incidentale è invece fondato.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 16074/2023, ha affrontato il tema delle spese del consulente tecnico d'ufficio ed ha precisato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e,
dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Pertanto, le relative spese rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché
possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie in cui le spese di consulenza tecnica sono state poste a carico della parte interamente vittoriosa, la sentenza dovrà essere riformata e le spese di Ctu poste a carico dell'appellante principale trattandosi di incombente funzionale all'esame della pretesa dallo stesso prospettata.
In riforma della sentenza gravata pone le spese di Ctu, in via definitiva, a carico dell'appellante principale.
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado che si liquidano in euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica a carico dell'appellante principale;
condanna l'appellante principale a rifondere in favore degli appellanti pagina 10 di 11 incidentali le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.483/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4 giugno 2025 promossa d a
OGGETTO:
, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Controparte_1
Altre ipotesi di
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTI Controparte_2 responsabilità
( ) 2 25025 CP_3 C.F._1 Controparte_4
Extracontrattuale
; elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura CP_5
allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 11 Controparte_6 CP_7
e , rappresentati e difesi
[...] Controparte_8
dall'avv. TRAVERSO LORENZO e dall'avv. FARINI ANTONIO
( ) VIA IX FEBBRAIO 2 48121 RAVENNA;
C.F._2
elettivamente domiciliata in Villaggio Pasotti n. 11 25123 BRESCIA presso il difensore avv. TRAVERSO LORENZO, come da procure allegate
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del
Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile) n. 2801/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito ed in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la
sentenza n. 2801/2022 del Tribunale di Brescia per le causali esposte in atti e
per gli effetti accogliere le domande di primo grado come formulate in via
principale; Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 428 c.c., l'annullabilità
della transazione sottoscritta in data 21.07.2017 tra il sig.
[...]
e la per incapacità naturale CP_2 Parte_1
del primo e malafede del secondo contraente;
- Per l'effetto, accogliere
integralmente la domanda risarcitoria già proposta in primo grado, con
condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig.
in conseguenza del sinistro del 30.09.2011;- Quantificare Controparte_2
il danno complessivo in € 1.331.132,84, oltre interessi e rivalutazione come pagina 2 di 11 per legge, e così composto: - € 695.588,84 per danno non patrimoniale
(biologico, morale ed esistenziale);- € 635.544,00 per danno patrimoniale da
incapacità lavorativa specifica. In via subordinata,- Ritenuta comunque la
nullità o inefficacia della transazione del 21.07.2017, accertare la
responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro e CP_7
liquidare il danno effettivamente dovuto. In ogni caso,- Disattendere l'appello
incidentale proposto dagli appellati;
- Confermare la statuizione del Tribunale
circa l'accertamento della incapacità naturale ex art. 428 c.c.;- Rigettare la
domanda di riforma sul capo relativo alle spese di CTU, non sussistendone i
presupposti normativi ex artt. 91 e 92 c.p.c. Con vittoria di spese compensi ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori
dichiaratisi antistatari e dell'avv. Bruno Liberti che si dichiara antistatario,
da liquidarsi secondo il DM 55/2014 oltre accessori di legge (IVA, CPA e
rimborso forfettario), come da note spese versate in atti. In via istruttoria:
omissis”
Degli appellati e appellanti incidentali
“In via principale, previa ogni declaratoria del caso, di respingere l'appello
proposto dalla GNa , quale amministratore di sostegno del Controparte_1
GN , perché inammissibile e comunque infondato in Controparte_2
fatto in diritto e, per l'effetto, di confermare le statuizioni di cui all'impugnata
sentenza n. 2801/2022 del Tribunale di Brescia, in punto al rigetto della
domanda di annullamento della transazione in data 21.07.2017 e di ogni altra pagina 3 di 11 conseguenziale domanda di parte attrice.2) In via subordinata, salvo
gravame, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dai
convenuti CP_7 Controparte_6 Parte_1
ritenuta l'assenza di prova dell'incapacità di intendere e di
[...]
volere del GN al momento della sottoscrizione della Controparte_2
transazione in data 21/07/2017, di respingere la domanda di annullamento
della transazione in data 21/07/2017 ed ogni altra conseguenziale domanda
di parte attrice.3) In ulteriore via subordinata, salvo gravame, ritenuta la
validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato tra il GN
e la in data Controparte_2 Parte_1
08/07/2013, e ritenuta in ogni caso congrua la complessiva somma di euro
780.000,00 corrisposta ante causam dalla Parte_1
in favore ed a vantaggio del GN , di
[...] Controparte_2
respingere ogni domanda risarcitoria proposta per l'eccedenza da parte
attrice, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.4) In
ulteriore subordine, salvo gravame, di dichiarare tenuti i convenuti al
risarcimento del danno in favore del GN , nei limiti di Controparte_2
quanto effettivamente dovuto e provato da parte attrice, tenuto conto della
concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, al
netto di quanto erogato e da erogarsi dall' e dagli enti previdenziali CP_9
tedeschi in dipendenza dell'incidente stradale per cui è causa, detratto
pagina 4 di 11 l'importo di euro 780.000,00 complessivamente pagato ante causam dalla
in favore ed a vantaggio del GN Pt_1 Parte_1
.5) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dai Controparte_2
convenuti e CP_7 Controparte_6 Parte_1
ed in riforma del capo della sentenza impugnata che regola le
[...]
spese di C.T.U., di disporre che le spese della CTU psichiatrica svolta in
primo grado, rimangano a carico, in via definitiva, della parte attrice
richiedente, secondo il principio della soccombenza.6) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2801/22 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda proposta da in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2
, di annullamento, per incapacità di intendere e di volere, Controparte_2
della transazione conclusa dall'Amministrato in data 21 luglio 2017 con e di condanna di quest'ultima, di Controparte_10
e di al CP_7 Controparte_6
risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 30 novembre 2011
allorchè, mentre in sella alla sua motocicletta stava percorrendo la strada che da San Zeno conduce a Folzano, era stato travolto da un autocarro condotto da
, proveniente dall'opposto senso di marcia. CP_7
Il primo giudice, preso atto delle risultanze della consulenza medico-legale pagina 5 di 11 espletata che avevano evidenziato che era totalmente Controparte_2
incapace di intendere e di volere alla data della sottoscrizione dell'atto di transazione del 21 luglio 2017, riteneva tuttavia che, nel caso di specie, non fosse stata provata la mala fede della compagnia assicuratrice in quanto dal documento prodotto sub 1) risultava che al momento della conclusione dell'atto era assistito da un avvocato di fiducia;
Controparte_2
circostanza che non poteva che tranquillizzare la controparte e indurla a confidare nella capacità del danneggiato.
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
e Parte_1 CP_7 Controparte_6 CP_6
hanno censurato, in via incidentale, la statuizione relativa alla loro
[...]
condanna alle spese di Ctu ed hanno proposto altresì appello incidentale condizionato.
All'udienza del 4 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, va dichiarata l'inammissibilità della produzione tardiva, perchè
soltanto in questo grado di giudizio, dei documenti sub nn. 4) e 5), trattandosi di documenti formatisi in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e di cui l'appellante non ha fornito prova di essersi trovato pagina 6 di 11 nell'impossibilità, per causa a lui non imputabile, di produrli entro i termini preclusivi del giudizio di primo grado.
Nell'unico motivo l'appellante si duole della mancata considerazione, da parte del primo giudice, della consapevolezza che l'appellata aveva maturato o avrebbe dovuto maturare, sin dalla prima transazione conclusa l'8 luglio 2013,
delle condizioni di salute in cui versava, evidenziate dalle relazioni medico-
legali a firma dott. e dott. dai referti e certificazioni mediche Per_1 Per_2
rilasciate a far tempo dal sinistro e delle conseguenti menomazioni cognitive e volitive.
Assume che, ai fini della malafede, era sufficiente che la controparte , usando l'ordinaria diligenza, avesse avuto la possibilità di avvedersi dei deficit cognitivi e volitivi del contraente e, quanto al pregiudizio, da apprezzarsi quale indice della malafede, che avesse preso visione della documentazione sanitaria
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante deduceva che la consapevolezza di della sua incapacità di intendere Parte_1
e di volere, alla data della stipula della seconda transazione, era provata “dalla
descrizione dello suo stato di salute contenuta nella relazione medico legale
del 04/07/2012 svolta dal dott. per conto di Persona_3 CP_11
(compagnia assicuratrice di parte attrice) e nella disponibilità della società
pagina 7 di 11 come documentalmente provato dalla raccomandata inviata Parte_1
dalla stessa al sig. in data 05/02/2016 (docc. nn. 18-19). CP_2
Tuttavia nella predetta relazione – nella quale il danno permanente subito veniva stimato nella misura non inferiore al 45% - non veniva fatto alcun riferimento all'incapacità di intendere e di volere dell'infortunato, ma soltanto a “deficit mnesici e di concentrazione” rispetto ai quali veniva, peraltro,
prospettato un miglioramento ( doc. 19 di parte attrice appellante).
Ciò posto, si evidenzia che, a norma dell'art. 428 c.c., ai fini dell'annullamento del contratto, il grave pregiudizio viene in considerazione solo quale elemento indiziario della malafede dell'altro contraente, non risultando di per sé idoneo a costituirne la prova, mentre la malafede rileva quale consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera volitiva o intellettiva" (cfr. sul punto Cass. n.
21050/2004 nonché Cass. n. 6999/2000).
Infatti, pur in presenza di un pregiudizio per una delle parti del contratto, non può sol per questo ritenersi accertata la malafede dell'altro contraente, in quanto varie, com'è intuibile, possono essere le ragioni per le quali un soggetto si induca a stipulare un contratto sebbene per lui svantaggioso, ragioni che la controparte non è tenuta ad indagare, salvo, appunto, le risulti evidente od,
almeno, percepibile con l'ordinaria diligenza, che la determinazione della controparte costituisca l'estrinsecazione di turbe o menomazioni della sfera pagina 8 di 11 volitiva o intellettiva" (cfr. Cass. 2.6.1998, n. 5402), giustificandosi un tale limite alla garanzia apprestata dall'art. 428 all'incapace naturale in relazione.
Nel caso di specie, non solo la consapevolezza da parte di
[...]
non è stata provata, ma neppure è stato dimostrato il pregiudizio Parte_1
subito che presupponeva, tra l'altro, l'accertamento della esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente dell'autocarro e non anche quella concorrente dello stesso CP_2
La sentenza gravata va pertanto confermata con diversa motivazione.
L'infondatezza dell'appello principale esime dalla disamina dell'appello incidentale condizionato proposto da . Parte_1
L'appello incidentale è invece fondato.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 16074/2023, ha affrontato il tema delle spese del consulente tecnico d'ufficio ed ha precisato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e,
dunque, nell'interesse comune delle parti, dal momento che si tratta di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Pertanto, le relative spese rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché
possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso.
pagina 9 di 11 Nel caso di specie in cui le spese di consulenza tecnica sono state poste a carico della parte interamente vittoriosa, la sentenza dovrà essere riformata e le spese di Ctu poste a carico dell'appellante principale trattandosi di incombente funzionale all'esame della pretesa dallo stesso prospettata.
In riforma della sentenza gravata pone le spese di Ctu, in via definitiva, a carico dell'appellante principale.
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore degli appellanti incidentali le spese del grado che si liquidano in euro
6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica a carico dell'appellante principale;
condanna l'appellante principale a rifondere in favore degli appellanti pagina 10 di 11 incidentali le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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