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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26029/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott. ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26029/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato in [...] il [...] , C.F.: , codice CUI: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Proto (C.F.: ), il quale lo C.F._2 C.F._3 rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 18/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 13.06.23, su parere negativo della Commissione, notificato il CP_1 14/12/2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 5 Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 27/01/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel maggio 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione CP_1 internazionale emesso dalla CT di nel novembre 2015, impugnato dapprima dinanzi al CP_1 Tribunale e poi dinanzi alla Corte D'appello di Napoli, che confermavano i provvedimenti resi dalla PA. Parte resistente chiedeva inoltre il rigetto dell'istanza cautelare.
Parte ricorrente nelle note di udienza insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine (Delta State in Nigeria), non documentata in alcun modo, e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito.
Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 04/06/2025 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza collegiale del 04/06/2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso, è stata depositata dal ricorrente relazione sanitaria del 30.08.2022 della Regione Campania – Asl Caserta Dipartimento Salute Mentale, Unità
Operativa di Salute Mentale di Mondragone dove si legge che il ricorrente è stato preso in carico presso la predetta struttura già nel 2019 e successivamente dal 06/07/2021 per una condizione psicopatologica di disturbo psicotico in fase di definizione diagnostica in trattamento psicofarmacologico continuo. Si legge ancora che il ricorrente è ancora in trattamento psicofarmacologico e che per la predetta patologia si richiedono controlli e cure continuative.
Va ancora evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di nel 2015, sia al parere negativo della CT di del 26.05.2023. CP_1 CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel dicembre 2021 con un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2021 alle dipendenze della società di cui questi ha depositato buste paga di gennaio e febbraio 2022, CP_2 comunicazione Unilav e lettera di assunzione.
Risultano poi depositate agli atti buste paga da maggio a luglio 2023, relative a rapporto di lavoro a tempo determinato con data assunzione 08.05.2023, nonché buste paga da agosto a novembre 2023 relative a rapporto di lavoro a tempo determinato con data assunzione 16.08.2023 e buste paga novembre e dicembre 2024, con contratto recante data assunzione 01.01.2024, con qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze di Villa Matilde S.S. Risultano inoltre depositate comunicazioni
Unilav del 08.05.2023 in relazione a tirocinio con data inizio 08.05.2023 e data fine 31.07.2023, Unilav del 08.08.2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 16.08.2023 e data fine
31.12.2023, entrambe recanti la qualifica di bracciante agricolo per il datore di lavoro Villa Matilde
S.S.
Risulta altresì documentato, tramite buste paga, lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato da aprile a dicembre 2024 come bracciante agricolo, con data assunzione 01.01.2024, alle dipendenze della Villa Matilde S.S. nonché tramite Unilav del 21.12.2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 01.01.2024 e data fine 31.12.2024. È stata anche depositata dal pagina 2 di 5 ricorrente comunicazione Unilav del 18.12.2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 01.01.2025 data fine 31.12.2025 con qualifica bracciante agricolo per il datore di lavoro Villa Matilde S.S.
Sono inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2024 per i redditi prodotti nell'anno 2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 08.05.2023 e data cessazione 31.12.2023 nonché Certificazione Unica del 2025 per i redditi prodotti nell'anno 2024 relativa a rapporto di lavoro con data inizio 01.01.2024 e data cessazione 31.12.2024, entrambe relative al datore di lavoro Villa Matilde S.S. CP_ È stato poi depositato dal ricorrente estratto contributivo relativo ai periodi dal 30.12.2021 al
31.12.2021, dal 01.01.2022 al 31.07.2022, dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e dal 01.01.2024 al
31.10.2024.
Agli atti risultano anche depositate buste paga da gennaio ad aprile 2025 recanti datore di lavoro Villa Matilde S.S., data assunzione 01.01.2025 e qualifica bracciante agricolo.
Risultano poi depositati agli atti: attestato del 04.04.2019 di frequenza a corso di formazione di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori;
attestato del 15.08.2023 di partecipazione a tirocinio extracurriculare promosso sa C.p.i. Sessa Aurunca svolto presso Villa Matilde S.S. dal 08.05.2023 al
31.07.2023.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 07.11.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le suddette disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
pagina 3 di 5 I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con l'art. 19, co.
1.1. TUI applicabile ratione temporis, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, espressione del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n.
249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2021 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Delta State in Nigeria, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, iniziato nel 2021 come emerge dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dal dicembre 2021 alle dipendenze della società buste paga di gennaio e CP_2 febbraio 2022, comunicazione Unilav e lettera di assunzione.
Dalle buste paga depositate in atti risulta inoltre che il ricorrente ha lavorato da maggio a novembre
2023
e da aprile a dicembre 2024 come bracciante agricolo alle dipendenze del datore di lavoro Villa Matilde S.S. Dalle numerose comunicazioni Unilav depositate dal ricorrente si evince che egli ha lavorato da maggio a luglio 2023, da agosto a dicembre 2023, da gennaio a dicembre 2024 e da gennaio a dicembre
2025, sempre come bracciante agricolo alle dipendenze del datore di lavoro Villa Matilde S.S
Inoltre il ricorrente ha depositate Certificazione Unica del 2024 per i redditi prodotti nell'anno 2023 CP_ Certificazione Unica del 2025 per i redditi prodotti nell'anno 2024, estratto contributivo relativo ai periodi dal 30.12.2021 al 31.12.2021, dal 01.01.2022 al 31.07.2022, dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e dal
01.01.2024 al 31.10.2024 e buste paga da gennaio ad aprile 2025 recanti datore di lavoro Villa Matilde S.S., data assunzione 01.01.2025 e qualifica bracciante agricolo che provano l'effettiva durata dal rapporto di lavoro sino al mese di gennaio 2025 e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa. Inoltre, il ricorrente ha prodotto relazione medica in cui si rappresentano da un lato i seri problemi di salute, in quanto affetto da “disturbo psicotico in fase di definizione diagnostica in trattamento psicofarmacologico continuo”.
Alla luce del percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia e dei suoi problemi di salute, l rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica, non risultando la sussistenza nei confronti dell'odierno ricorrente di reati ostativi di cui all'art. 4 TUI. pagina 4 di 5 Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3 d.lgs 25/08 ed art. 19 co.
1.1 TUI, come modificati dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n.
173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 11.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott. ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice designato riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26029/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato in [...] il [...] , C.F.: , codice CUI: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Proto (C.F.: ), il quale lo C.F._2 C.F._3 rappresenta e assiste in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 18/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di il 13.06.23, su parere negativo della Commissione, notificato il CP_1 14/12/2023, e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con decreto del giudice designato veniva disposta la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata udienza per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 5 Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli con Controparte_1 comparsa del 27/01/2024, chiedendo il rigetto del ricorso alla luce del parere negativo espresso dalla CT di nel maggio 2023 e del precedente integrale rigetto della domanda di protezione CP_1 internazionale emesso dalla CT di nel novembre 2015, impugnato dapprima dinanzi al CP_1 Tribunale e poi dinanzi alla Corte D'appello di Napoli, che confermavano i provvedimenti resi dalla PA. Parte resistente chiedeva inoltre il rigetto dell'istanza cautelare.
Parte ricorrente nelle note di udienza insisteva per la conferma della sospensione già disposta inaudita altera parte alla luce delle condizioni del paese di origine (Delta State in Nigeria), non documentata in alcun modo, e dell'integrazione lavorativa, come da documentazione depositata.
All'esito di detta udienza il Collegio confermava la sospensione, rimettendo al giudice designato la trattazione della causa nel merito.
Esaurita la prima udienza di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 04/06/2025 per la discussione orale innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
All'udienza collegiale del 04/06/2025 compariva solo la parte ricorrente, che si riportava al ricorso ed agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, va evidenziato che, unitamente al ricorso, è stata depositata dal ricorrente relazione sanitaria del 30.08.2022 della Regione Campania – Asl Caserta Dipartimento Salute Mentale, Unità
Operativa di Salute Mentale di Mondragone dove si legge che il ricorrente è stato preso in carico presso la predetta struttura già nel 2019 e successivamente dal 06/07/2021 per una condizione psicopatologica di disturbo psicotico in fase di definizione diagnostica in trattamento psicofarmacologico continuo. Si legge ancora che il ricorrente è ancora in trattamento psicofarmacologico e che per la predetta patologia si richiedono controlli e cure continuative.
Va ancora evidenziato che, unitamente al ricorso ma anche durante il giudizio, il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa successiva sia al precedente esame della domanda, compiuto dalla CT di nel 2015, sia al parere negativo della CT di del 26.05.2023. CP_1 CP_1
In particolare, da tale documentazione risulta un'integrazione lavorativa del ricorrente, iniziata nel dicembre 2021 con un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 30.12.2021 alle dipendenze della società di cui questi ha depositato buste paga di gennaio e febbraio 2022, CP_2 comunicazione Unilav e lettera di assunzione.
Risultano poi depositate agli atti buste paga da maggio a luglio 2023, relative a rapporto di lavoro a tempo determinato con data assunzione 08.05.2023, nonché buste paga da agosto a novembre 2023 relative a rapporto di lavoro a tempo determinato con data assunzione 16.08.2023 e buste paga novembre e dicembre 2024, con contratto recante data assunzione 01.01.2024, con qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze di Villa Matilde S.S. Risultano inoltre depositate comunicazioni
Unilav del 08.05.2023 in relazione a tirocinio con data inizio 08.05.2023 e data fine 31.07.2023, Unilav del 08.08.2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 16.08.2023 e data fine
31.12.2023, entrambe recanti la qualifica di bracciante agricolo per il datore di lavoro Villa Matilde
S.S.
Risulta altresì documentato, tramite buste paga, lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato da aprile a dicembre 2024 come bracciante agricolo, con data assunzione 01.01.2024, alle dipendenze della Villa Matilde S.S. nonché tramite Unilav del 21.12.2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 01.01.2024 e data fine 31.12.2024. È stata anche depositata dal pagina 2 di 5 ricorrente comunicazione Unilav del 18.12.2024 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 01.01.2025 data fine 31.12.2025 con qualifica bracciante agricolo per il datore di lavoro Villa Matilde S.S.
Sono inoltre presente agli atti Certificazione Unica del 2024 per i redditi prodotti nell'anno 2023 relativa a rapporto di lavoro a tempo determinato con data inizio 08.05.2023 e data cessazione 31.12.2023 nonché Certificazione Unica del 2025 per i redditi prodotti nell'anno 2024 relativa a rapporto di lavoro con data inizio 01.01.2024 e data cessazione 31.12.2024, entrambe relative al datore di lavoro Villa Matilde S.S. CP_ È stato poi depositato dal ricorrente estratto contributivo relativo ai periodi dal 30.12.2021 al
31.12.2021, dal 01.01.2022 al 31.07.2022, dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e dal 01.01.2024 al
31.10.2024.
Agli atti risultano anche depositate buste paga da gennaio ad aprile 2025 recanti datore di lavoro Villa Matilde S.S., data assunzione 01.01.2025 e qualifica bracciante agricolo.
Risultano poi depositati agli atti: attestato del 04.04.2019 di frequenza a corso di formazione di abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori;
attestato del 15.08.2023 di partecipazione a tirocinio extracurriculare promosso sa C.p.i. Sessa Aurunca svolto presso Villa Matilde S.S. dal 08.05.2023 al
31.07.2023.
Quanto al regime normativo applicabile alla presente domanda, il Collegio rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130\2020 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha inoltre ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
Orbene il diritto alla protezione speciale, invocato nel presente procedimento, deve essere regolato da tale previsione, attesa la presentazione della domanda al Questore in data 07.11.22, come si legge nel provvedimento del Questore, qui impugnato.
Con le suddette disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
pagina 3 di 5 I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con l'art. 19, co.
1.1. TUI applicabile ratione temporis, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, espressione del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n.
249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame occorre considerare da un lato il percorso di integrazione compiuto in Italia, documentato attraverso i plurimi rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2021 ed ancora in essere, dall'altro la dichiarata provenienza dal Delta State in Nigeria, e le condizioni oggettive di tale area del paese, da bilanciare con il livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente risulta aver compiuto un importante e stabile percorso di integrazione nel territorio nazionale, iniziato nel 2021 come emerge dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dal dicembre 2021 alle dipendenze della società buste paga di gennaio e CP_2 febbraio 2022, comunicazione Unilav e lettera di assunzione.
Dalle buste paga depositate in atti risulta inoltre che il ricorrente ha lavorato da maggio a novembre
2023
e da aprile a dicembre 2024 come bracciante agricolo alle dipendenze del datore di lavoro Villa Matilde S.S. Dalle numerose comunicazioni Unilav depositate dal ricorrente si evince che egli ha lavorato da maggio a luglio 2023, da agosto a dicembre 2023, da gennaio a dicembre 2024 e da gennaio a dicembre
2025, sempre come bracciante agricolo alle dipendenze del datore di lavoro Villa Matilde S.S
Inoltre il ricorrente ha depositate Certificazione Unica del 2024 per i redditi prodotti nell'anno 2023 CP_ Certificazione Unica del 2025 per i redditi prodotti nell'anno 2024, estratto contributivo relativo ai periodi dal 30.12.2021 al 31.12.2021, dal 01.01.2022 al 31.07.2022, dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e dal
01.01.2024 al 31.10.2024 e buste paga da gennaio ad aprile 2025 recanti datore di lavoro Villa Matilde S.S., data assunzione 01.01.2025 e qualifica bracciante agricolo che provano l'effettiva durata dal rapporto di lavoro sino al mese di gennaio 2025 e l'entità del corrispettivo percepito, che certamente consente al ricorrente una vita dignitosa. Inoltre, il ricorrente ha prodotto relazione medica in cui si rappresentano da un lato i seri problemi di salute, in quanto affetto da “disturbo psicotico in fase di definizione diagnostica in trattamento psicofarmacologico continuo”.
Alla luce del percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia e dei suoi problemi di salute, l rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe quindi una lesione del suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 19 co.
1.1. applicabile ratione temporis.
Va pertanto accolta la domanda di riconoscimento della protezione speciale, non essendo emersa dal giudizio né essendo stata eccepita dalla PA costituita la sussistenza di motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica, non risultando la sussistenza nei confronti dell'odierno ricorrente di reati ostativi di cui all'art. 4 TUI. pagina 4 di 5 Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione essendosi il giudizio definito favorevolmente al ricorrente sulla scorta dell'ulteriore documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio e, quindi, per motivi in parte sopravvenuti all'instaurazione della lite.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3 d.lgs 25/08 ed art. 19 co.
1.1 TUI, come modificati dal d.l. n. 130/2020 conv. in l. n.
173/2020 e manda al Questore per i provvedimenti di competenza;
-Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 11.6.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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