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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Pierluigi Cassanello Parte_1
- attore -
e
(società rappresentante per la gestione dei Controparte_1
sinistri in Italia di titolare marchio Controparte_2
“ConTe.it”), con il proc. dom. avv. Michele Colombo
e
contumace Controparte_3
- convenuti -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Richiama le conclusioni rassegnate in atto di citazione e in memoria ex art. 183,
VI comma, n. 1 c.p.c. che di seguito ritrascrive, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove non ritualmente proposte: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare la
1 responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro occorso in Controparte_3
data 26/12/2017 e conseguentemente condannare ex art. 2054 c.c. lo stesso in solido, in via alternativa o come meglio con la Controparte_4
società di intermediazione assicurativa, in qualità di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di Assicurazione Controparte_2
titolare del marchio “ConTe.it”, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, da personalizzazione e psicologici subiti dall'attrice nell'importo meglio visto e/o ritenuto sulla scorta della documentazione prodotta e/o sulla base della CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Vinte
le spese ed i compensi di causa ex D.M. 147/22”.
Per Controparte_1
“IN RITO:
Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda diretta svolta esclusivamente nei confronti di Controparte_1
Accertare e dichiarare la nullità della domanda introduttiva per indeterminatezza del petitum.
NEL MERITO:
Dato atto dell'intervenuto pagamento ante-litem dell'importo di euro 2.850,00= in data 24.09.2020, dall'attrice imputato a titolo di acconto, piaccia all'On.le
Tribunale adito, respinta e disattesa ogni avversa istanza, previe, occorrendo, le ritenute sanatorie di legge, così giudicare:
In principalità
A) respingere la domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il pieno favore delle spese ex art. 91 c.p.c.;
2 In subordine
B) liquidare in favore di parte attrice quelle sole ulteriori somme che saranno ritenute come effettivamente dovute secondo giustizia ai sensi degli artt. 2056,
1223, 1226 e 1227 c.c. subordinatamente al ritenuto assolvimento degli oneri della prova di cui all'art. 2697 c.c.; stante la sproporzione tra quanto richiesto e quanto sarà accertato come effettivamente dovuto, con integrale o parziale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA … [omissis].”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
Con (d'ora in avanti, per comodità espositiva, solo ) quale compagnia assicurativa di autovettura di proprietà di (successivamente convenuto in Controparte_3
giudizio su ordine del giudice) esponendo di aver patito danni fisici e patrimoniali a causa di incidente occorso mentre si trovava trasportata come passeggera sull'autovettura di proprietà e condotta da che perdeva il Controparte_3
controllo del veicolo e finiva contro un palo della pubblica illuminazione.
Su detti presupposti l'attrice chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa e, all'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice,
del menzionato signor al risarcimento dei danni patiti, evidenziando di CP_3
aver trattenuto a titolo di acconto l'importo di euro 2.850,00 offertole ante causam
Con da .
Con
si costituiva in giudizio contestando la domanda in fatto e in diritto e domandandone il rigetto evidenziando in particolare
- che era inammissibile la domanda attrice, svolta nei confronti del solo assicuratore RCA del vettore, atteso il fatto che non erano stati coinvolti altri veicoli nel sinistro;
3 - che l'attrice non aveva dimostrato di non aver percepito altre prestazioni indennitarie aliunde;
- che, in ogni caso, con riferimento al quantum la pretesa attrice doveva limitarsi in considerazione del fatto che la non risultava aver Parte_1
indossato le cinture di sicurezza al momento del sinistro.
Convenuto in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_3
* * * * *
Considerato che
- ogni questione relativa all'iniziale svolgimento di domanda nei confronti della sola compagnia assicuratrice del veicolo ove l'attrice era trasportata risulta superata e irrilevante alla luce dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di responsabile civilmente per il sinistro, e Controparte_3
richiamato altresì il disposto dell'art.144 del d.lgs. n.209/05;
- è pacifica in causa la sussistenza di una responsabilità di Controparte_3
per il verificarsi del sinistro (parimenti pacifico), avendo il predetto perso il controllo dell'autovettura condotta, che andava a impattare su un palo della pubblica illuminazione;
- occorre tuttavia - ai fini della valutazione della domanda attrice - accertare se gli esiti del sinistro con riferimento all'attrice siano riconducibili a esclusiva responsabilità del o se ricorra una concorrente responsabilità CP_3
dell'attrice in relazione al mancato uso delle cinture di sicurezza;
- al riguardo, gli elementi istruttori consentono di affermare che l'attrice indossava correttamente le cinture di sicurezza, atteso che
▪ il teste (madre dell'attrice ma indifferente rispetto al Testimone_1
giudizio) ha dichiarato di essere stata parimenti passeggera del veicolo al momento del sinistro (seduta avanti), mentre l'attrice si trovava seduta dietro
4 al guidatore, e ha precisato che “mia figlia aveva le cinture di sicurezza
allacciate e ciò ho visto in quanto mi ero girata per parlare con lei prima del
sinistro e avevo visto che le aveva indossate”; seppure provenienti da soggetto legato da vincolo di parentela con l'attrice, le predette dichiarazioni risultano in sé plausibili, prive di aporie logiche, e non incise da alcun elemento indicativo di inattendibilità; peraltro il teste ha dichiarato di avere legami affettivi anche con il conducente (suo compagno), responsabile del sinistro e come tale convenuto in giudizio, così determinandosi una condizione di
“terzietà” ed equidistanza “affettiva” del teste rispetto ad entrambi i soggetti coinvolti;
▪ il teste di parte convenuta, nel ricordare di aver svolto per Testimone_2
conto della compagnia assicurativa un'indagine sul veicolo del ha CP_3
dichiarato che “al momento della mia ispezione le cinture di sicurezza del
sedile posteriore sinistra risultavano attivate. Al momento del mio
accertamento è risultato che anche gli air bag si fossero attivati e le cinture
hanno fatto quello che dovevano, ovvero ritengo che si siano attivate, in
quanto quando ho fatto l'accertamento la cintura posteriore sinistra era
libera, non si era riarrotolata, così come si vede in una delle fotografie che mi
vengono mostrate”; in tal modo avallando anche sotto il profilo tecnico l'affermazione dell'attrice di aver correttamente indossato le cinture di sicurezza;
▪ la circostanza in esame è stata, poi, confermata da in sede Controparte_3
di interrogatorio formale;
▪ infine, la ctu medico-legale - realizzata a ministero del dr. Persona_1
medico legale, e del dr. , specialista in odontostomatologia - Persona_2
ha permesso di evidenziare che le lesioni patite dell'attrice sono
5 “astrattamente compatibili con un urto laterale del viso contro i montanti
rigidi dell'abitacolo (come dichiarato) anche in presenza della tutela delle
cinture di sicurezza, in quanto non è possibile escludere né che il soggetto
leso fosse rivolto col capo rotato verso il finestrino, né che, vista l'ora
notturna, fosse direttamente ad esso appoggiato lateralmente” (cfr. ctu a pag.
17);
- deve pertanto concludersi per la piena ed esclusiva responsabilità del CP_3
per il sinistro, con conseguente piena obbligazione risarcitoria del predetto, e della compagnia assicurativa, nei termini economici di seguito delineati;
- la ctu medico-legale induce alle seguenti considerazioni:
▪ a seguito dell'impatto conseguente al sinistro, la riportava “lesioni Parte_1
fisiche interessanti essenzialmente il distretto cranio facciale, in particolare
un trauma facciale con flc a lembo peduncolato del labbro superiore, con
perdita di sostanza, e epistassi con frattura ossa e piramide nasale con
deviazione settale trattata con riduzione chirurgica in anestesia, e grave
lussazione ed intrusione degli elementi dentali 41 e 42 trattata con terapia
ortodontica alla quale è seguita, data l'infausta prognosi, la estrazione di 42
con vicariazione implantoprotesica e devitalizzazione di 41 in attesa di
protesizzazione. Risulta inoltre circostanziata anche una riacutizzazione del
disturbo d'ansia generalizzato della quale era stata affetta alcuni anni prima”
(ctu pag.12-13);
▪ “non risultano precedenti traumatici di rilievo ai distretti anatomici
interessati dal trauma né pregresse invalidità” (pag.13);
▪ in relazione a quanto accaduto, è corretto stimare “un periodo di 10 gg (dieci)
di Inabilità Temporanea Totale (dei quali sei giorni di ricovero), seguiti da
giorni 20 (venti) di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, giorni 60
6 (sessanta) di Inabilità Temporanea Parziale al 50% e giorni 60 (sessanta) di
Inabilità Temporanea Parziale al 25%” (pag.14);
▪ ricorre altresì una invalidità permanente “nella misura del 12% (dodici-per-
cento) della totale validità biologica” (pag.14);
▪ sulla scorta di quanto obiettivato in sede di visita medico-legale e dall'analisi della documentazione in atti non sussistono gli elementi per poter affermare che i postumi riportati impattino in maniera negativa sull'esercizio delle abituali attività relazionali (ctu pag.15);
▪ risultano documentate spese mediche per complessivi euro 1.341,91,
emergendo anche una spesa di euro 1.708,00 per relazioni medico-legali di parte;
inoltre, euro 4.557,00 per cure odontoiatriche;
così giungendosi a un totale di euro 6.996,91 (pag.16-17);
▪ si stima inoltre che in futuro, in relazione a quanto accaduto, l'attrice “dovrà
sostenere spese per rinnovi protesico-implantologici secondo il seguente
prospetto: - un rinnovo dell'impianto osteointegrato compreso moncone e
provvisorio) su 42: € 950,00; - un rinnovo della corona protesica su impianto
di 42: € 800,00; - prima protesizzazione su 41 compreso provvisorio: €
900,00; - 3 (tre) rinnovi della corona protesica su 41 compresi provvisori: €
2.700,00; il totale del danno patrimoniale emergente futuro risarcibile
ammonta quindi a € 4.400,00” (pag.17);
- sulla base delle considerazioni che precedono, e in applicazione dei criteri di liquidazione individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano - che prevedono per ciascun giorno di invalidità temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella “forbice” tra € 115,00 ed €
173,00 - nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dall'attrice debba liquidarsi nella misura di euro 120,00 die, che consente adeguata
7 personalizzazione del danno in questione in considerazione della particolarità
delle lesioni e delle loro conseguenze, nonché della personale condizione dell'attrice;
- il danno patito dall'attrice (che al momento del sinistro aveva 28 anni) va determinato come segue:
▪ per danno da invalidità temporanea, complessivi (€ 120,00 x 10gg; € 120,00 x
20gg al 75%; € 120,00 x 60gg al 50%; € 120,00 x 60gg al 25% =) euro
8.400,00;
▪ per invalidità permanente al 12%, euro 29.602,00 per danno biologico oltre a euro 8.289,00 di incremento per sofferenza/danno morale, e così complessivi euro 37.891,00, nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno,
in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione;
▪ per spese mediche sostenute e future, sulla scorta di quanto in precedenza dettagliatamente indicato, complessivi euro 11.396,91;
- dunque, complessivi euro 57.687,91, somma liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- considerato che l'attrice ha già percepito, in relazione ai fatti di causa,
l'importo di euro 2.850,00, i soggetti convenuti vanno condannati in solido al pagamento della differenza, pari a euro 54.837,91, oltre interessi come sopra liquidati;
- l'esito processuale induce a porre definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- la ripartizione delle spese di lite è, parimenti, orientata dalla soccombenza,
secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
8 Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e Controparte_1 Controparte_3
a pagare a , tenuto conto dell'acconto di euro 2.850,00 già Parte_1
corrisposto, l'importo di euro 54.837,91, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu, come liquidate in corso di giudizio;
- condanna in solido e a Controparte_1 Controparte_3
rifondere in favore di le spese di lite;
spese che - in Parte_1
applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e riconosciuti importi prossimi ai minimi in considerazione del concreto valore di causa - si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 2.1.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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