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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2210/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina presso lo studio legale dell'Avv. Aldo Lombardo che la rappresenta e difende per giusta procura in calce al presente atto ricorrente nei confronti di
, cod. fisc. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco
Fazio del ruolo professionale, dom.to, con il suo procuratore, presso la sede dell'Istituto
Messina, alla via Armeria, n. 1
resistente
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 21/04/2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Parte_1
Messina per ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza, illegittimamente sospeso dal mese di maggio 2023 fino a dicembre 2023. Pertanto nel presente giudizio la ricorrente chiedeva il ripristino del beneficio, con condanna dell'Istituto al pagamento delle mensilità dovute. Con vittoria di spese e compensi.
Nel costituirsi in giudizio, l' contestava quanto affermato da controparte, chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, la causa viene decisa come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risultava in realtà già palese l'infondatezza dei motivi di ricorso in quanto l'interessata, al di là di una generica doglianza, non aveva enunciato specifici motivi di opposizione alla decisione amministrativa, né aveva indicato motivi in fatto e in diritto che evidenziassero la sussistenza del diritto.
Deve essere infatti confermata la decisione resa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in via provvisoria, anche per i motivi che di seguito si espongono.
, quale titolare di reddito di cittadinanza conseguito fino al mese di aprile 2023, Parte_1
risulta non aver trasmesso all'ufficio competente - nei termini prescritti dalla norma di Legge
- la prescritta comunicazione di variazione reddituale rilevante ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza.
In particolare, veniva comunicato l'inizio di attività lavorativa del familiare Parte_2
all' oltre il termine di trenta giorni ex art. 3, co. VIII e IX, d. l. n. 4/2019,
[...] CP_2
istitutivo del reddito di cittadinanza (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 ed abrogato con con Legge di bilancio 2023 a decorrere dal 01/01/2024), ovvero in data
26.4.2023, dunque oltre il trentesimo giorno dall'inizio della stessa (28.02.2023).
Dovendosi dimostrare il possesso del requisito reddituale, l'obbligo di comunicazione violato determina la decadenza dal beneficio ex art. 7 d. l. cit., come giustamente osservava già il
Tribunale con ordinanza n. 14749/23, emessa l'11/10/2023 nell'ambito del procedimento n.
4570/23.
Tanto premesso, il ricorso viene rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m.
n. 147/2922, come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Con separato provvedimento si disporrà in merito all'istanza di ammissione in via definitiva al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna delle spese giudiziali in favore della parte opposta, che liquida in € Parte_1
€ 4.636,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
3) dispone separatamente con decreto sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Messina, 4 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando