TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/10/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2786/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
con gli avv. Pippo Sanna e Matteo Bongianino;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti:
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Mottalciata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di Per_1 maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. risiederà in via prevalente con la madre Per_1 mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque durante i fini settimana, nonché durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi o anche non consecutivi da suddividersi in più periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e per tre giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta e per il compleanno della bambina ad anni alterni.
3) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) La casa familiare sita a Mottalciata (BI), in Via Alpina, 15 resterà al signor Parte_2 che si accolla il pagamento per intero delle restanti rate di mutuo.
5) Il padre verserà alla madre il 50% delle spese straordinarie (extra assegno) necessarie per la minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) come da Protocollo di intesa tra Magistrati ed avvocati del
Tribunale di Biella sottoscritto in data 19/04/18 da intendersi qui riportato.
6) L'assegno Unico verrà percepito per intero dalla madre.
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
6) I soldi sui conti correnti comuni saranno equamente divisi.
7) che pagherà per intero le restanti quote di mutuo, in caso di vendita della casa Parte_2 cointestata verserà alla signora la sua quota calcolata in base alle rate di mutuo Parte_1 versate anche da lei per il tempo in cui vi hanno convissuto.
inoltre pronunciata la separazione consensuale, rimettere la causa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 03/07/2010; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mottalciatta Atto n. 1, parte 1, anno 2010 e ordini al Comune di Mottalciatta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO , e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Pt_1 Parte_2
Mottalciata il 3 luglio 2010, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mottalciata, anno 2010, parte I, numero 1;
Dall'unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_1
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2786 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Pt_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Mottalciata il 3 luglio 2010, atto iscritto nei Parte_2
Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mottalciata, anno 2010, parte I, numero 1;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mottalciata, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 14/10/2025 la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2786/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
con gli avv. Pippo Sanna e Matteo Bongianino;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione e scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni:
per le parti:
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Mottalciata di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di Per_1 maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e della minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. risiederà in via prevalente con la madre Per_1 mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque durante i fini settimana, nonché durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi o anche non consecutivi da suddividersi in più periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e per tre giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta e per il compleanno della bambina ad anni alterni.
3) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) La casa familiare sita a Mottalciata (BI), in Via Alpina, 15 resterà al signor Parte_2 che si accolla il pagamento per intero delle restanti rate di mutuo.
5) Il padre verserà alla madre il 50% delle spese straordinarie (extra assegno) necessarie per la minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) come da Protocollo di intesa tra Magistrati ed avvocati del
Tribunale di Biella sottoscritto in data 19/04/18 da intendersi qui riportato.
6) L'assegno Unico verrà percepito per intero dalla madre.
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
6) I soldi sui conti correnti comuni saranno equamente divisi.
7) che pagherà per intero le restanti quote di mutuo, in caso di vendita della casa Parte_2 cointestata verserà alla signora la sua quota calcolata in base alle rate di mutuo Parte_1 versate anche da lei per il tempo in cui vi hanno convissuto.
inoltre pronunciata la separazione consensuale, rimettere la causa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 03/07/2010; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mottalciatta Atto n. 1, parte 1, anno 2010 e ordini al Comune di Mottalciatta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO , e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Pt_1 Parte_2
Mottalciata il 3 luglio 2010, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mottalciata, anno 2010, parte I, numero 1;
Dall'unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_1
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025 le parti hanno chiesto di dichiararsi la separazione alle condizioni da esse concordate nonché di pronunciarsi il divorzio.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le condizioni della separazione pattuite dalle parti non contrastano con l'ordine pubblico o le norme imperative e meritano pertanto di essere recepite. Ai sensi dell'art. 473bis.49, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.” Nel presente caso, tali presupposti non si sono ancora verificati, e pertanto la domanda di divorzio deve essere dichiarata temporaneamente improcedibile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2786 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 Pt_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Mottalciata il 3 luglio 2010, atto iscritto nei Parte_2
Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mottalciata, anno 2010, parte I, numero 1;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale;
4) Invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Mottalciata, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 14/10/2025 la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore