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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3554/2024 R.G. e vertente
fra
(P.I. n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Tito ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via F. Baracca n.
28, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Delli Colli ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Francesco
Baracca n. 175, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato in data 06.12.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto recante n. 317/2024 emesso dal Tribunale di
Potenza, in funzione del giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.581,02, a titolo di T.F.R., deducendo la infondatezza della rivendicazione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di revocare il decreto ingiuntivo n. 317/2024, emesso nei confronti della in data 29.10.2024, Parte_1 notificato il 30.10.2024 e rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva l'opposto e domandava di rigettare la proposta opposizione al decreto ingiuntivo 317/2024, perché inammissibile e infondata, con la conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 08 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di
2 un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, a fronte della rivendicazione in sede monitoria del da parte dell'opposto, parte opponente, attraverso la CP_2
documentazione in atti, ha provato nel presente giudizio, di avere ottemperato a quanto disposto da Tribunale di Potenza con ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., nel procedimento di pignoramento presso terzi (proc. n. 580/2020
R.G. esec. p/t): creditore procedente: con l'Avv. Raffaele CP_3
Vendegna – Debitore esecutato: – Terzo pignorato: Controparte_1 Parte_1
nonché di avere, in data 18.11.2022, ottemperato a quanto stabilito dal G.E. del
Tribunale di Potenza, con versamento della somma di € 4.830,59, senza che al riguardo venisse sollevata alcuna contestazione.
Per le ragioni esposte, avendo parte opponente fornito la prova dei fatti estintivi e impeditivi del diritto rivendicato in sede monitoria, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 317/2024 emesso il
29.10.2024
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente
3 sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 317/2024, proposta dalla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 317/2024 emesso il 29.10.2024;
2. compensa interamente le spese di lite, anche della fase monitoria.
Potenza, 08 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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