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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4076/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3032/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102630 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, società di Ricorrente, impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso in materia di IVA con riguardo ad operazioni fittizie poste in essere per ottenere un beneficio fiscale.
La sentenza afferma che “in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto(Cass. 24471/2022). Da tale punto di vista, il Fisco ha fatto ricorso ad elementi indiziari per stabilire che la ricorrente non ha usato sufficiente diligenza: tali sono la circostanza che le società con cui ha trattato, almeno alcune di esse, non avevano alcuna struttura organizzativa, che è elemento che balza evidente a chi ha contatti commerciali, ed inoltre la circostanza che non v'è documentazione alcuna delle trattive volte all'acquisto, né ordinativi, né lettere di intenti, ecc., che sono invece abitualmente presenti in ogni acquisto. Per contro, la ricorrente non ha offerto prova contraria”
Con atto di appello la contribuente giudica la sentenza errata e non sufficientemente motivata. Infatti, la sentenza non si pronuncia sul primo motivo di impugnazione riguardante la mancata motivazione dell'atto di accertamento. In particolare, si ravvisa che non vi è alcuna logica nell'attribuire intenti fraudolenti sull'IVA alla società per il fatto stesso di avvalersi di fornitori implicati in frodi IVA. Né il giudice di primo grado attribuisce alcun valore alla buona fede del contribuente che si avvale da anni di questi stessi fornitori. Mancano in sostanza del tutto elementi probatori contro la contribuente
Si è costituito l'ufficio affermando che l'obbligo di motivazione dell'avviso è stato compiutamente e dettagliatamente assolto rinviando al PVC concernente la visita ispettiva presso la contribuente. Da tale
PVC risulta che gli ordinativi venivano effettuati “a voce” e che non vi era nella contabilità alcuna indicazione degli stessi con l'eccezione delle fatture contestate. Tale assoluta carenza documentale era presente anche nella contabilità delle altre società coinvolte. In caso di frodi per IVA soggettivamente inesistente grava sul contribuente la prova della buona fede che, nel caso di specie è asserita ma non provata, come correttamente rilevano i giudici di primo grado. Chiede quindi la conferma della sentenze.
In udienza sono presenti le parti. L'appellante si riporta agli atti;
sulle controdeduzioni in materia di validità dell'atto impositivo la parte rileva che sulla nullità dell'atto impositivo non si è espressa in alcun modo la sentenza di primo grado. L'atto impositivo dichiara che essendo il fornitore un frodatore dell'IVA lo sarebbe anche la cartotecnica. La parte dimostra che non vi è interesse alla frode IVA (valore basso) e non ne aveva alcuna consapevolezza;
la carta è stata acquistata e utilizzata;
la buona fede è in re-ipsa
(pagamenti); manca la prova da parte dell'amministrazione.
L'Ufficio insiste sulla ricostruzione: la frode in esame ha alla base l'effettiva esecuzione dell'operazione; mentre vi è l'interposizione di un soggetto fittizio. La prova è indiziarie e sono indicate nel processo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
In primo luogo occorre rilevare che non vi è alcun obbligo di legge nell'inviare ordini di acquisto formalizzati con atto scritto. Specie nel caso di fornitori abituali è del tutto possibile che gli ordini fossero effettuati per telefono e solo successivamente, in fase di fatturazione e pagamento, formalizzati. Perciò
l'assenza di ordini scritti non comporta un indizio di conoscenza della situazione del fornitore che è una società coinvolta in una frode IVA.
Nel caso di cui all'esame non è sufficiente la presunzione semplice, poichè la società ricorrente è solo iptoeticamente coinvolta in una frode commessa da altro soggetto. Occorrono prove gravi precise e concordanti per attribuire anche alla società indirettamente coinvolta una compartecipazione nella frode.
Di tali prove non vi è riscontro agli atti né nel fascicolo di primo grado.
L'unico elemento che si rinviene è la constatazione che, appunto, gli ordini non erano in forma scritta. Ciò non è sufficiente a comprovare il coinvolgimento nella frode. L'elemento di una possibile "scarsa diligenza" non è sufficiente specie in considerazione della prova data dall'appellante del proprio volume di affaari, dei pagamenti avvenuti e della produzione con i beni oggetto di fornitura, tutti elementi che devono condurre a ritenere la ricorrente regolarmente operativa sul mercato.
L'avviso di accertamento pertanto non era sufficientemente motivato come correttamente rileva l'appellante. Delr esto anche in sede di sentenza di primo grado appare piuttosto laconica la motivazione finalizzata al rigetto del ricorso che riferisce di una generale “scarsa diligenza” da parte del ricorrente.
Ove pure si possa ammettere una scarsa diligenza ciò non è sufficiente a provare la compartecipazione nella frode IVA.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con condanna dell'Ufficio alle spese di lite che si quantificano in euro 3000 per il primo grado e in euro 4000 per il secondo grado, oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione a favore del difensore
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 7.000,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4076/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3032/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102630 2022 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, società di Ricorrente, impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso in materia di IVA con riguardo ad operazioni fittizie poste in essere per ottenere un beneficio fiscale.
La sentenza afferma che “in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto(Cass. 24471/2022). Da tale punto di vista, il Fisco ha fatto ricorso ad elementi indiziari per stabilire che la ricorrente non ha usato sufficiente diligenza: tali sono la circostanza che le società con cui ha trattato, almeno alcune di esse, non avevano alcuna struttura organizzativa, che è elemento che balza evidente a chi ha contatti commerciali, ed inoltre la circostanza che non v'è documentazione alcuna delle trattive volte all'acquisto, né ordinativi, né lettere di intenti, ecc., che sono invece abitualmente presenti in ogni acquisto. Per contro, la ricorrente non ha offerto prova contraria”
Con atto di appello la contribuente giudica la sentenza errata e non sufficientemente motivata. Infatti, la sentenza non si pronuncia sul primo motivo di impugnazione riguardante la mancata motivazione dell'atto di accertamento. In particolare, si ravvisa che non vi è alcuna logica nell'attribuire intenti fraudolenti sull'IVA alla società per il fatto stesso di avvalersi di fornitori implicati in frodi IVA. Né il giudice di primo grado attribuisce alcun valore alla buona fede del contribuente che si avvale da anni di questi stessi fornitori. Mancano in sostanza del tutto elementi probatori contro la contribuente
Si è costituito l'ufficio affermando che l'obbligo di motivazione dell'avviso è stato compiutamente e dettagliatamente assolto rinviando al PVC concernente la visita ispettiva presso la contribuente. Da tale
PVC risulta che gli ordinativi venivano effettuati “a voce” e che non vi era nella contabilità alcuna indicazione degli stessi con l'eccezione delle fatture contestate. Tale assoluta carenza documentale era presente anche nella contabilità delle altre società coinvolte. In caso di frodi per IVA soggettivamente inesistente grava sul contribuente la prova della buona fede che, nel caso di specie è asserita ma non provata, come correttamente rilevano i giudici di primo grado. Chiede quindi la conferma della sentenze.
In udienza sono presenti le parti. L'appellante si riporta agli atti;
sulle controdeduzioni in materia di validità dell'atto impositivo la parte rileva che sulla nullità dell'atto impositivo non si è espressa in alcun modo la sentenza di primo grado. L'atto impositivo dichiara che essendo il fornitore un frodatore dell'IVA lo sarebbe anche la cartotecnica. La parte dimostra che non vi è interesse alla frode IVA (valore basso) e non ne aveva alcuna consapevolezza;
la carta è stata acquistata e utilizzata;
la buona fede è in re-ipsa
(pagamenti); manca la prova da parte dell'amministrazione.
L'Ufficio insiste sulla ricostruzione: la frode in esame ha alla base l'effettiva esecuzione dell'operazione; mentre vi è l'interposizione di un soggetto fittizio. La prova è indiziarie e sono indicate nel processo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
In primo luogo occorre rilevare che non vi è alcun obbligo di legge nell'inviare ordini di acquisto formalizzati con atto scritto. Specie nel caso di fornitori abituali è del tutto possibile che gli ordini fossero effettuati per telefono e solo successivamente, in fase di fatturazione e pagamento, formalizzati. Perciò
l'assenza di ordini scritti non comporta un indizio di conoscenza della situazione del fornitore che è una società coinvolta in una frode IVA.
Nel caso di cui all'esame non è sufficiente la presunzione semplice, poichè la società ricorrente è solo iptoeticamente coinvolta in una frode commessa da altro soggetto. Occorrono prove gravi precise e concordanti per attribuire anche alla società indirettamente coinvolta una compartecipazione nella frode.
Di tali prove non vi è riscontro agli atti né nel fascicolo di primo grado.
L'unico elemento che si rinviene è la constatazione che, appunto, gli ordini non erano in forma scritta. Ciò non è sufficiente a comprovare il coinvolgimento nella frode. L'elemento di una possibile "scarsa diligenza" non è sufficiente specie in considerazione della prova data dall'appellante del proprio volume di affaari, dei pagamenti avvenuti e della produzione con i beni oggetto di fornitura, tutti elementi che devono condurre a ritenere la ricorrente regolarmente operativa sul mercato.
L'avviso di accertamento pertanto non era sufficientemente motivato come correttamente rileva l'appellante. Delr esto anche in sede di sentenza di primo grado appare piuttosto laconica la motivazione finalizzata al rigetto del ricorso che riferisce di una generale “scarsa diligenza” da parte del ricorrente.
Ove pure si possa ammettere una scarsa diligenza ciò non è sufficiente a provare la compartecipazione nella frode IVA.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con condanna dell'Ufficio alle spese di lite che si quantificano in euro 3000 per il primo grado e in euro 4000 per il secondo grado, oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione a favore del difensore
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che quantifica complessivamente in euro 7.000,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.