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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 761/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Jacopo Baldi
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo
[...]
previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n.
222/84 dalla data della domanda amministrativa;
il ricorrente ha lamentato, in particolare, la mancata comunicazione della bozza da parte del consulente tecnico d'ufficio, Dott. e la possibilità, dunque, di poter muovere osservazioni Persona_1
alla stessa.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice reputava opportuno nominare anche in fase di opposizione il Dott. Per_1
al fine di consentire alla parte di far pervenire le osservazioni ed al ctu di
[...]
prenderne contezza.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano soddisfatti nel caso di specie.
Preliminarmente si osserva come la parte non abbia fatto pervenire al ctu alcune osservazioni, nonostante la doglianza relativa alla mancata possibilità di sollevare le stesse in corso di atp;
pertanto, non si può che fare riferimento a quanto osservato dal
Dott. in tale fase. Per_1
Ebbene il consulente, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita ed esaminata la documentazione sanitaria, ha ritenuto che per le accertate patologie (Affetto da diabete mellito ID con iniziale impegno retinico, cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza valvolare, poliartrosi a modesta ricaduta funzionale, neuropatia AAII, ipoacusia e allegata diverticolosi e sindrome depressiva), lo stesso non fosse nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 222/1984.
Il consulente ha precisato quanto segue dal punto di visita medico legale: “Nel caso in esame va osservato come alcune infermità allegate siano carenti di un adeguato supporto certificativo;
la sindrome depressiva, ad esempio, non è sostenuta da una documentazione che mostri la sua reale storia clinica, dall'epoca di insorgenza al suo cronicizzarsi, né è evidente all'odierno esame. Analoga osservazione va posta per la allegata diverticolosi del colon. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare, va sottolineato come non possa condividersi la valutazione in una II-III classe nyha espressa nella certificazione allegata;
lo specialista, infatti, sembra non aver tenuto conto come la classe nyha sia una valutazione su base prettamente funzionale, che può essere effettuata o con esecuzione di esame strumentale (ad esempio cicloergometro) individuando quindi la classe in base alla potenza in Watt espressa al momento della sospensione della prova;
oppure in base allo sviluppo di dispnea, obiettivato dallo specialista al momento della visita e non certo perché riferito dal paziente. Nel caso dell'accertamento a mezzo dell'osservazione di sviluppo di dispnea, una I° classe è assegnata quando la dispnea si genera per impegno muscolare moderato;
la II° classe quando la dispnea si sviluppa per sforzi modesti (ad esempio camminare); una III° classe quando è provocata da impegno muscolare minimale (ad esempio il solo parlare); ed una IV° quando è presente anche a riposo. Pertanto la valutazione, in campo medico-legale, va fatta sulla base del dato obiettivo rilevato sul piano funzionale e non certo sul “riferito” del paziente. La complessiva buona efficienza cardiaca è inoltre evidente dal rilievo di una
FE=65%.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Non è presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. rilasciata su apposito modulo firmato pertanto le spese di lite seguono la soccombenza;
per gli stessi motivi le spese di consulenza della fase di atp sono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in complessivi € 3.867,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
ER SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 761/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Jacopo Baldi
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato il sig. Pt_1
, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo
[...]
previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n.
222/84 dalla data della domanda amministrativa;
il ricorrente ha lamentato, in particolare, la mancata comunicazione della bozza da parte del consulente tecnico d'ufficio, Dott. e la possibilità, dunque, di poter muovere osservazioni Persona_1
alla stessa.
L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice reputava opportuno nominare anche in fase di opposizione il Dott. Per_1
al fine di consentire alla parte di far pervenire le osservazioni ed al ctu di
[...]
prenderne contezza.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_2
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano soddisfatti nel caso di specie.
Preliminarmente si osserva come la parte non abbia fatto pervenire al ctu alcune osservazioni, nonostante la doglianza relativa alla mancata possibilità di sollevare le stesse in corso di atp;
pertanto, non si può che fare riferimento a quanto osservato dal
Dott. in tale fase. Per_1
Ebbene il consulente, dopo aver sottoposto il ricorrente a visita ed esaminata la documentazione sanitaria, ha ritenuto che per le accertate patologie (Affetto da diabete mellito ID con iniziale impegno retinico, cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza valvolare, poliartrosi a modesta ricaduta funzionale, neuropatia AAII, ipoacusia e allegata diverticolosi e sindrome depressiva), lo stesso non fosse nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 222/1984.
Il consulente ha precisato quanto segue dal punto di visita medico legale: “Nel caso in esame va osservato come alcune infermità allegate siano carenti di un adeguato supporto certificativo;
la sindrome depressiva, ad esempio, non è sostenuta da una documentazione che mostri la sua reale storia clinica, dall'epoca di insorgenza al suo cronicizzarsi, né è evidente all'odierno esame. Analoga osservazione va posta per la allegata diverticolosi del colon. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare, va sottolineato come non possa condividersi la valutazione in una II-III classe nyha espressa nella certificazione allegata;
lo specialista, infatti, sembra non aver tenuto conto come la classe nyha sia una valutazione su base prettamente funzionale, che può essere effettuata o con esecuzione di esame strumentale (ad esempio cicloergometro) individuando quindi la classe in base alla potenza in Watt espressa al momento della sospensione della prova;
oppure in base allo sviluppo di dispnea, obiettivato dallo specialista al momento della visita e non certo perché riferito dal paziente. Nel caso dell'accertamento a mezzo dell'osservazione di sviluppo di dispnea, una I° classe è assegnata quando la dispnea si genera per impegno muscolare moderato;
la II° classe quando la dispnea si sviluppa per sforzi modesti (ad esempio camminare); una III° classe quando è provocata da impegno muscolare minimale (ad esempio il solo parlare); ed una IV° quando è presente anche a riposo. Pertanto la valutazione, in campo medico-legale, va fatta sulla base del dato obiettivo rilevato sul piano funzionale e non certo sul “riferito” del paziente. La complessiva buona efficienza cardiaca è inoltre evidente dal rilievo di una
FE=65%.”
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Non è presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. rilasciata su apposito modulo firmato pertanto le spese di lite seguono la soccombenza;
per gli stessi motivi le spese di consulenza della fase di atp sono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in complessivi € 3.867,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
ER SC