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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 2123/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CEROTTO ORESTE attore/opponente e
. (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
AI IA e Avv. WALTER RUSSO convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2021 per l'importo di € 13.585,10, emesso il 17.01.2021 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, notificato il 27.01.2021, richiesto da nei confronti di esso Parte_2 Parte_1
.
[...]
L'opponente ha posto a fondamento delle proprie contestazioni la carenza della legittimazione attiva della ricorrente per mancata comunicazione della cessione del credito;
la non debenza da parte dell'opponente della somma richiesta ed ingiunta sostenendo che l'unico tenuto al pagamento sia l'INPS, quale cessionario. Conclude per l'accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione.
Parte opposta, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., si costituiva e di converso domandava: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettarsi l'opposizione perché infondata;
nel merito chiedeva, rigettata ogni avversa eccezione, dichiarare l'opponente Parte_1
tenuto al pagamento in favore della della Parte_3
somma di € 13.585,10, oltre interessi come da decreto;
con vittoria di spese e competenze.
Le parti, dopo aver coltivato un tentativo di bonario componimento, su proposta conciliativa avanzata dal
Giudice, ex art. 185 bis cpc, e chiesto vari rinvii per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedevano pag. 2/7 fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, concludevano per l'accoglimento delle proprie rispettive istanze. La causa, dunque, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal
Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
pag. 3/7 osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è infondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Risulta agli atti, che l'opponente ebbe in data 23.03.2007 a richiedere alla RA SP, quale mandataria della Apulia
Prontoprestito SP, la concessione di un mutuo contro cessione pro solvendo di quote di pensione. Per la estinzione del mutuo l'opponente si impegnava a versare, tramite trattenute sulla pensione INPS, € 433,00 mensili per n. 120 rate. Dopo il pagamento di numerose rate le successive pag. 4/7 restavano impagate. Risultano prodotte agli atti sia le evidenze debitorie che i solleciti di pagamento, sia all'INPS che all'opponente/cedente, rimasti senza seguito e mai contestate.
Inoltre, l'opponente lamenta la mancata comunicazione della cessione del credito.
Detta eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto è conforme il principio secondo cui “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio ( v. Cass. Civ. n.
12734/2021).
Agli atti della procedura monitoria risulta documentata la Cont cessione del credito da RA SP a , CP_1
comunicata all'opponente e, d'altronde, la giurisprudenza consolidata considera atto idoneo a tal fine anche la notifica dello stesso decreto ingiuntivo.
L'opponente lamenta la propria carenza di legittimazione passiva per aver ceduto l'onere di pagare la rata del rimborso del mutuo all'INPS e quindi di non essere tenuto direttamente al pagamento della stessa. Ma espressamente nel mutuo si fa riferimento ad una cessione pro solvendo restando così tenuto, esso cedente, al pagamento pag. 5/7 direttamente in mancanza dell'adempimento da parte dell'INPS.
Di poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
l'ingiungente, attore in senso sostanziale, ha assolto al proprio onere probatorio depositando copia del contratto di finanziamento – debitamente firmato dall'ingiunto -, lettere di intimazione di pagamento, comunicazione della cessione del credito. Documentazione che appare idonea a provare l'esistenza del credito in capo alla opposta, anche alla luce dell'omessa specifica contestazione della debenza, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Di contro l'opponente non ha invece correttamente assolto all'onere probatorio su esso gravante non avendo provato i fatti estintivi della pretesa, dunque di aver estinto l'obbligazione ovvero la non doverosità della stessa. Difatti lo stesso si è limitato ad eccepire in modo del tutto generico le pretese dell'opposta senza fornire elementi probatori fondanti.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione da parte dell'opposto atteso che l'eccezione stessa è stata proposta solo nella comparsa conclusionale e non, come espressamente previsto e richiesto dal comma
1bis dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che impone che l'eccezione sia proposta espressamente entro la prima udienza (v. Cassazione n. 22736/2021; n. 25155/2020, “il
pag. 6/7 mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.. )
Conseguentemente alla luce delle già indicate argomentazioni l'opposizione proposta da
[...]
deve essere interamente rigettata con Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato con n.
70/2021 del 17.01.2021, rubricato al R.G.
n. 9308/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 29.10 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Facchiano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 2123/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in persona del GOP dott. Vincenzo Facchiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CEROTTO ORESTE attore/opponente e
. (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
AI IA e Avv. WALTER RUSSO convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come in atti del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2021 per l'importo di € 13.585,10, emesso il 17.01.2021 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, notificato il 27.01.2021, richiesto da nei confronti di esso Parte_2 Parte_1
.
[...]
L'opponente ha posto a fondamento delle proprie contestazioni la carenza della legittimazione attiva della ricorrente per mancata comunicazione della cessione del credito;
la non debenza da parte dell'opponente della somma richiesta ed ingiunta sostenendo che l'unico tenuto al pagamento sia l'INPS, quale cessionario. Conclude per l'accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione.
Parte opposta, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., si costituiva e di converso domandava: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettarsi l'opposizione perché infondata;
nel merito chiedeva, rigettata ogni avversa eccezione, dichiarare l'opponente Parte_1
tenuto al pagamento in favore della della Parte_3
somma di € 13.585,10, oltre interessi come da decreto;
con vittoria di spese e competenze.
Le parti, dopo aver coltivato un tentativo di bonario componimento, su proposta conciliativa avanzata dal
Giudice, ex art. 185 bis cpc, e chiesto vari rinvii per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedevano pag. 2/7 fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2023, tenutasi in modalità cartolare, concludevano per l'accoglimento delle proprie rispettive istanze. La causa, dunque, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal
Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., anteriforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
pag. 3/7 osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa è infondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Risulta agli atti, che l'opponente ebbe in data 23.03.2007 a richiedere alla RA SP, quale mandataria della Apulia
Prontoprestito SP, la concessione di un mutuo contro cessione pro solvendo di quote di pensione. Per la estinzione del mutuo l'opponente si impegnava a versare, tramite trattenute sulla pensione INPS, € 433,00 mensili per n. 120 rate. Dopo il pagamento di numerose rate le successive pag. 4/7 restavano impagate. Risultano prodotte agli atti sia le evidenze debitorie che i solleciti di pagamento, sia all'INPS che all'opponente/cedente, rimasti senza seguito e mai contestate.
Inoltre, l'opponente lamenta la mancata comunicazione della cessione del credito.
Detta eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto è conforme il principio secondo cui “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio ( v. Cass. Civ. n.
12734/2021).
Agli atti della procedura monitoria risulta documentata la Cont cessione del credito da RA SP a , CP_1
comunicata all'opponente e, d'altronde, la giurisprudenza consolidata considera atto idoneo a tal fine anche la notifica dello stesso decreto ingiuntivo.
L'opponente lamenta la propria carenza di legittimazione passiva per aver ceduto l'onere di pagare la rata del rimborso del mutuo all'INPS e quindi di non essere tenuto direttamente al pagamento della stessa. Ma espressamente nel mutuo si fa riferimento ad una cessione pro solvendo restando così tenuto, esso cedente, al pagamento pag. 5/7 direttamente in mancanza dell'adempimento da parte dell'INPS.
Di poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
l'ingiungente, attore in senso sostanziale, ha assolto al proprio onere probatorio depositando copia del contratto di finanziamento – debitamente firmato dall'ingiunto -, lettere di intimazione di pagamento, comunicazione della cessione del credito. Documentazione che appare idonea a provare l'esistenza del credito in capo alla opposta, anche alla luce dell'omessa specifica contestazione della debenza, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Di contro l'opponente non ha invece correttamente assolto all'onere probatorio su esso gravante non avendo provato i fatti estintivi della pretesa, dunque di aver estinto l'obbligazione ovvero la non doverosità della stessa. Difatti lo stesso si è limitato ad eccepire in modo del tutto generico le pretese dell'opposta senza fornire elementi probatori fondanti.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata proposizione del procedimento di mediazione da parte dell'opposto atteso che l'eccezione stessa è stata proposta solo nella comparsa conclusionale e non, come espressamente previsto e richiesto dal comma
1bis dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che impone che l'eccezione sia proposta espressamente entro la prima udienza (v. Cassazione n. 22736/2021; n. 25155/2020, “il
pag. 6/7 mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.. )
Conseguentemente alla luce delle già indicate argomentazioni l'opposizione proposta da
[...]
deve essere interamente rigettata con Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato con n.
70/2021 del 17.01.2021, rubricato al R.G.
n. 9308/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 29.10 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Facchiano
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