Decreto cautelare 9 novembre 2022
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/11/2022, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2022, proposto dalla
Associazione Temporanea di Imprese -OMISSIS-, in persona di -OMISSIS- quale legale rappresentante pro tempore della impresa capofila mandataria Azienda Agricola “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Renna e Maria Luisa Bilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Limongelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione dei Frantoiani di Puglia A.F.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Atto dirigenziale n.-OMISSIS- della Regione Puglia - Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura, notificato alla mandataria dell’Associazione temporanea di imprese denominata -OMISSIS- in data 28 settembre 2022, con cui è stata disposta la revoca del sostegno economico di € 497.319,68, concesso con DDS n. 134 del 6 luglio 2020, pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 16 luglio 2020, inerente alla Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2022 con cui è stato comunicato all’Associazione Temporanea di Imprese denominata -OMISSIS- l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi;
-di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, connesso e presupposto, con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti allo stato non conosciuti;
nonché, in subordine, per l'accertamento della nullità
della clausola di cui all'art. 30) “Varianti e proroghe” dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno approvato con D.A.G. n. 194 del 12 settembre 2018, e conseguente annullamento degli atti impugnati in quanto adottati in applicazione della clausola nulla.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. L. Bilico e avv.to D. Limongelli.
Premesso che va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito G.A. sollevata dalla difesa della Regione Puglia (trattandosi nella specie di revoca/decadenza per ravvisata carenza dei requisiti di ammissione dell’A.T.I. al finanziamento de quo e non per inadempimento del beneficiario) e che si tratta di un provvedimento “plurimotivato”, le censure formulate dalla parte ricorrente (insussistenza della dichiarazione mendace della legale rappresentante della mandante -OMISSIS- S.r.l. per errore di omonimia nell’estrazione dei certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Sig.ra -OMISSIS-; irrilevanza ex art. 186 bis L.F. della situazione di “impresa in difficoltà” della -OMISSIS- S.r.l. in quanto impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale dal Tribunale di Lecce; insussistenza in punto di fatto delle due varianti da apportare al progetto e/o alla composizione del soggetto beneficiario del finanziamento perché la seconda variante non sarebbe mai stata autorizzata e, comunque, ritirata dall’A.T.I. proponente e nullità della clausola di cui all’art. 30 dell’Avviso pubblico di che trattasi per contrasto con gli artt. 48 comma 18 e 83 comma 8 - tassatività delle ipotesi di esclusione dalla gara - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.) non sono condivisibili, quantomeno in relazione ai primi due motivi della disposta revoca/decadenza (autonomamente idonei a sorreggerla), in quanto - da un lato - non vi è stato alcun errore di omonimia nella specie ma solo l’esibizione in sede giudiziaria da parte ricorrente di un Certificato del Casellario giudiziale (rilasciato su richiesta di parte) privo dell’indicazione delle condanne riportate con il beneficio della “non menzione” ex art. 175 c.p., e - dall’altro - trattasi di revoca disposta nei confronti di un’A.T.I. comprendente una “impresa in difficoltà” ossia una S.r.l. che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (-OMISSIS- S.r.l.) in specifica applicazione di prescrizione dell’Avviso pubblico del 2018 (che, peraltro, prevede anche, all’art. 32, che la Regione Puglia valuta la compatibilità della procedura concorsuale diversa dal fallimento aperta nei confronti del soggetto beneficiario con la prosecuzione del progetto di cooperazione interessato dalle agevolazioni) e dell’art. 2 punto 18 del Regolamento U.E. 651/2014 (in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale).
Ritenuto che non sussista, in ogni caso, il periculum in mora dedotto da parte ricorrente atteso che il finanziamento de quo non risulta essere mai stato materialmente erogato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO