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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/08/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
633/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 633/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Chiappelli Parte_1
Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Chiappelli Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/2001 in Terni (TR) precisando che dall'unione sono nate le figlie: il 18/08/2002 in Persona_1
Terni ad oggi maggiorenne e il 14/03/2008 in Terni (TR) e che a far data Persona_2 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1- la casa già residenza coniugale sita in Terni, Via Guazzaroni,23 - di proprietà comune, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra unitamente alla figlia minore. CP_1
Le parti si impegnano a mettere in vendita nell'immediato il predetto immobile. Al momento in cui si concretizzerà la vendita la Sig.ra trasferirà altrove la propria CP_1 residenza, rilasciando la casa libera e vacua di cose e persone. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ed ogni eventuale onere gravante sulla casa, escluse le spese di condominio che saranno corrisposte dalla Sig.ra La somma che CP_1 residuerà verrà ripartita in parti uguali tra i proprietari/coniugi. Sino all'estinzione del mutuo, le rate verranno pagate dal Sig. Pt_1
2- la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che concorderanno scelte, linee educative e decisioni rilevanti della vita della minore. Così come avvenuto sino ad ora, la figlia passerà pari tempo con entrambi i genitori, starà con il padre ogni volta possibile anche in considerazione del fatto che entrambi i genitori sono soggetti a turnazione di lavoro. I genitori continueranno a comunicarsi i reciproci turni e ad organizzarsi per garantire alla figlia la presenza di un genitore.
4- la figlia trascorrerà fine settimana alternati con ciascun genitore, incluso il pernotto del sabato e, ove lo desideri, anche quello della domenica. Per le vacanze estive la figlia trascorrerà venti giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, la figlia trascorrerà pari tempo con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza annuale dei giorni e, comunque, i genitori concorderanno di volta in volta, anche in relazione ai propri turni di lavoro.
5-considerando il fatto che la minore trascorrerà un tempo paritario con i genitori e che il Sig. provvederà a pagare per intero gli oneri di cui al precedente punto 1 del Pt_1 ricorso, non viene stabilito alcun assegno di contributo per il mantenimento. Quando il non sarà più gravato della rata del mutuo, verserà alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat. I genitori sosterranno le spese scolastiche, straordinarie, mediche, previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Terni che le parti dichiarano di conoscere;
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
7) l'assegno statale unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra CP_1 8) le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/06/2001 tra e in Terni (TR), alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 53, parte II, serie A, Uff.1 anno 2001); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 633/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Chiappelli Parte_1
Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Chiappelli Laura, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/2001 in Terni (TR) precisando che dall'unione sono nate le figlie: il 18/08/2002 in Persona_1
Terni ad oggi maggiorenne e il 14/03/2008 in Terni (TR) e che a far data Persona_2 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale omologata non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1- la casa già residenza coniugale sita in Terni, Via Guazzaroni,23 - di proprietà comune, continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra unitamente alla figlia minore. CP_1
Le parti si impegnano a mettere in vendita nell'immediato il predetto immobile. Al momento in cui si concretizzerà la vendita la Sig.ra trasferirà altrove la propria CP_1 residenza, rilasciando la casa libera e vacua di cose e persone. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il mutuo ed ogni eventuale onere gravante sulla casa, escluse le spese di condominio che saranno corrisposte dalla Sig.ra La somma che CP_1 residuerà verrà ripartita in parti uguali tra i proprietari/coniugi. Sino all'estinzione del mutuo, le rate verranno pagate dal Sig. Pt_1
2- la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che concorderanno scelte, linee educative e decisioni rilevanti della vita della minore. Così come avvenuto sino ad ora, la figlia passerà pari tempo con entrambi i genitori, starà con il padre ogni volta possibile anche in considerazione del fatto che entrambi i genitori sono soggetti a turnazione di lavoro. I genitori continueranno a comunicarsi i reciproci turni e ad organizzarsi per garantire alla figlia la presenza di un genitore.
4- la figlia trascorrerà fine settimana alternati con ciascun genitore, incluso il pernotto del sabato e, ove lo desideri, anche quello della domenica. Per le vacanze estive la figlia trascorrerà venti giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, la figlia trascorrerà pari tempo con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza annuale dei giorni e, comunque, i genitori concorderanno di volta in volta, anche in relazione ai propri turni di lavoro.
5-considerando il fatto che la minore trascorrerà un tempo paritario con i genitori e che il Sig. provvederà a pagare per intero gli oneri di cui al precedente punto 1 del Pt_1 ricorso, non viene stabilito alcun assegno di contributo per il mantenimento. Quando il non sarà più gravato della rata del mutuo, verserà alla Sig.ra entro il giorno Pt_1 CP_1
5 di ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat. I genitori sosterranno le spese scolastiche, straordinarie, mediche, previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale di Terni che le parti dichiarano di conoscere;
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile.
7) l'assegno statale unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra CP_1 8) le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/06/2001 tra e in Terni (TR), alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 53, parte II, serie A, Uff.1 anno 2001); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti