Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10512/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 10512/2024
Oggi 02/04/2025 alle ore 10:42 innanzi al Giudice, dott. Renata Palmieri, sono compar- si per l'avv. Raffale Seccia che si riporta alla propria difesa e chiede Parte_1
l'estinzione del giudizio. Presente per per delega dei procuratori CP_1
costituiti 'avv. che si riporta alle sue difese;
per Controparte_2 CP_1 per delega dell'avv. SENATORE BARTOLO GIUSEPPE l'avv. Fiorillo Francesco ri- chiede dichiarazione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della me- diazione nel termine perentorio, con condanna alle spese.
Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi del 281 sexies cpc , procedura applica- bile anche ai giudizi in oggetto
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per desti- narlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Renata Palmieri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10512/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del 2/04/2025 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazio- ne
1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo stu- Parte_1 C.F._1 dio dell'Avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti in Controparte_2
aggiunta al precedente difensore Avv Filomena Miranda
- ATTORE -
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato, in Na- CP_1 C.F._2 poli, alla Via Toledo 205, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bartolo Senatore che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- CONVENUTO- nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_3 C.F._3
domiciliato, in Acerra (NA), alla Via Diaz Parco del Sole 117, presso lo studio degli
Avv.ti Lucia Durante e Carla Brignola che lo rappresentano e difendono in virtù di pro- cura in atti
-CHIAMATO IN CAUSA - nonché
(C.F. ) in persona del Ministro Controparte_4 P.IVA_1
p.t.
-CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso diverso per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144022).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.04.2024, il sig. inti- Parte_1
mava a sfratto per morosità con contestuale ingiunzione di pagamento, CP_1 relativamente all'immobile sito in Napoli, alla Vico Cinquesanti 28, piano terra, accata- stato presso il NCEU di Napoli, alla sez. SLO, foglio 2, particella 148, sub 1, cat. C/1,
Cl. 4, mq 22, sup cat. Mq34, ZC 13, rendita catastale € 424,94,00, concesso in locazione per uso diverso da quello abitativo, con contratto stipulato in data 28/11/2012 e registra- to in data 3/12/2012 al n. 8146/3A.
Deduceva parte attrice: che l'immobile veniva concesso in locazione ad uso diverso a con de- CP_1
correnza dal 4.12.2012 al 3.12.2018, al canone di locazione annuo di €6.000,00, da cor-
2
rispondersi in dodici rate mensili di euro 500,00 cadauna, scadenti il giorno 4 di ogni mese (cfr. art. 3 contratto in atti), oltre aggiornamento ISTAT ed oneri accessori (cfr. art. 4 contratto in atti); che si rendeva moroso nel pagamento di una parte dei canoni di loca- CP_1
zione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024, per un ammontare comples- sivo pari ad 1.200,00.
In data 17.05.2024 con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio
[...]
il quale, si opponeva allo sfratto e chiedeva: CP_5
“1) Rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata in data 12/04/2024, per tutte le ragioni sopra esposte, e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc;
2) Accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi ostativi di cui all'art. 665 cpc, all'ordinanza di convalida di sfratto e per l'effetto non emettere ordi- nanza provvisoria di rilascio;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il convenuto, in particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva. Eccepiva, altre- sì, l'insussistenza della dedotta morosità atteso che, con il precedente proprietario dell'immobile, era stata concordata una riduzione del canone di locazione dall'importo di € 500,00 a quello di € 400,00, importo illegittimamente rifiutato dal sig. . Dedu- Pt_1
ceva che i canoni di marzo aprile 2024 era stato indebitamente rifiutati e che era con- troversa la titolarità attiva di essendo in corso giudizio tendente ad accerta- Parte_1
re il mancato rispetto delle condizioni i prelazione , e per vizi inerenti il diritto di prelai- zone in favore del CP_4 Controparte_4
Instaurato il giudizio, all'udienza del 20.05.2024 veniva sanata la morosità di cui all'atto di intimazione. Il Giudice mutava il rito, assegnava a parte attrice termine per intraprendere la mediazione e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. precedente proprietario dell'immobile e del Mini- Controparte_3
stero dei Beni Culturali.
si rendeva parte diligente ed integrava il contraddittorio come ordinato CP_1
dal giudice (cfr atti depositati il 1/4/2025)
Con memoria del 27/3/2025 coì concludeva :”(…)si richiede, da un lato Parte_1
l'estinzione del presente giudizio nella parte in cui è stato evidenziato dal sig. il Pt_1
non interesse a coltivare la domanda principale, coltivata, però, dal sig. , con CP_1
conseguenziale istanza di connessione del presente giudizio con quelli recanti RR.GG.
11294/2024 e 274/2025. Sotto diverso profilo si insiste per il rigetto della domanda di opposizione spiegata dal sig. , in quanto inammissibile ed infondata.” CP_1
3
In data 2.04.2025, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio
[...]
il quale concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare Controparte_6
l'improcedibilità della domanda giudiziaria, in assenza di valido tentativo di mediazio- ne obbligatorio, così come previsto dal D.lgs. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013; 2) Nel merito, rigettare ogni avversa domanda avanzata nei confronti del sig. ; 3) Con vittoria di spese e compensi professionali Controparte_3
e spese generali nella misura del 15 %, oltre iva e cpa come per legge e con ogni con- seguenza in ordine alla liquidazione delle spese di giustizia per responsabilità aggrava- ta ex art. 96 cpc da parametrarsi quantomeno sulla base dei canoni parzialmente inso- luti e non corrisposti ammontanti ad € 2.400,00”.
A verbale all'udienza del 2.04.2025 il convenuto eccepiva l'improcedibilità per omes- so esperimento della mediazione .
Indi la causa viene decisa all'udienza del 2.04.2025, ex art 281 sexies cpc, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
****************************
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_4
La domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di me- diazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (come novellato dal d.l. 69/2013, conver- tito in legge 98/2013).
Invero, agli atti, non risulta depositato, da parte attrice, alcun verbale di mediazione.
In via generale, si osserva, conformemente a quanto rilevato dalla Suprema Corte, che il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forza- re, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie, tra cui quelle in materia loca- tizia, questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emer- ge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizza- zione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, per- ché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultano irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevola- zioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è, dunque, riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, il quale può, grazie alla interlocuzione diretta e informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, e aiutarle a trovare una
4
soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta lo- ro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda poten- zialmente oppositiva con reciproca soddisfazione.
Il Tribunale ritiene, dunque, non ottemperato da parte di l'obbligo del giudi- Parte_1
ce di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio nei modi e nei termini di leg- ge.
In difetto di ciò, pertanto, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile.
Ogni ulteriore questione formulata dalle parti rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di lite vanno compensate per metà atteso che il pagamento è intervenuto in corso di lite;
per la residua metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispo- sitivo ex dm 55/2014 ed ex Dm 147/2022 valori minimi
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda per mancata mediazione;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in Parte_1
favore di della residua metà delle spese di lite che si liquidano CP_1
in euro 700 /00 per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento, in Parte_1
favore di , della residua metà delle spese di Controparte_3
lite che si liquidano in euro 700/00 per compenso, oltre rimborso spese generali
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 2/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
5