Sentenza breve 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 13/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2025, proposto da
D.& L. Immobiliare S.n.c. di De IS EP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del diniego n. 14/2025, notificato in data 18 settembre 2025, emesso dal Comune di Nocera Superiore sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 5022 del 25 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il diniego n. 14/2025 dell’accertamento di conformità prot. n. 5022 del 25 febbraio 2025, richiesto ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 per l’intervento realizzato a servizio dell’attività di bar pizzeria ubicata in via S. Maria delle Grazie n. 140, in Catasto Fabbricati al fg. 2 p.lla 2860 sub 3.
L’istanza ex art. 36 bis è stata presentata per la realizzazione di una pergotenda all’interno di un’area adibita a distribuzione di carburanti e a servizio del bar esistente.
In particolare, come illustrato nella relazione tecnica, trattasi di “ Tenda con telaio in alluminio con montanti di facile smontaggio in quanto bullonati il tutto coperto da telo in pvc di colore bianco da considerare Arredo Esterno non modificando la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente in qualsiasi momento rimovibile ”.
La stessa opera era stata oggetto in precedenza dell’ordine di demolizione n. 15 del 16 ottobre 2023, non impugnato.
Con il gravato provvedimento il Comune di Nocera Superiore ha negato l’accertamento di conformità perché presentato successivamente alla verifica di inottemperanza alla suddetta ordinanza demolitoria e perché, in ogni caso, l’intervento non rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 36 bis, né risulterebbe compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.
Parte ricorrente eccepisce che non vi è un provvedimento emesso dal Sindaco o dal Dirigente del Comune che attesti l’inottemperanza dell’ordine di demolizione, venendo citati unicamente il verbale dei vigli urbani e la relativa nota di trasmissione, e pertanto tale inottemperanza non può essere efficace nei propri confronti.
Si è costituito in resistenza il Comune eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutti i motivi di diniego (trattandosi di provvedimento plurimotivato), nonché la sua infondatezza nel merito, sia per intervenuta mancanza di titolarità in capo al privato, sia per insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 36 bis.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente inammissibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Coglie nel segno, infatti, l’eccezione della difesa comunale che si appunta sul difetto di interesse al ricorso, venendo in rilievo, nella specie, un atto plurimotivato nell’ambito del quale non forma oggetto di contestazione la ragione ostativa al rilascio del richiesto accertamento di conformità, di per sé idonea a sorreggere l’avversato diniego, costituita dall’incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti.
In altri termini, a fronte di un atto plurimotivato, le contestazioni del ricorrente vertono esclusivamente sul motivo relativo alla presentazione dell’istanza successivamente all’avvenuta verifica di inottemperanza all’ordine demolitorio e non investono in alcun modo il diverso e autonomo motivo di rigetto relativo all’assenza della doppia conformità.
In punto di interesse al ricorso va rammentato che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ In presenza di un atto amministrativo c.d. plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 23 dicembre 2025, n. 10287).
Nella specie si prefigura, dunque, l’impossibilità di ritrarre alcuna utilità, per il ricorrente, dall’eventuale fondatezza delle censure rivolte all’impianto motivazionale dell’atto.
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Stante la natura formale della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO