TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46038/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46038/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 suo st oscone (MI), Via Boccaccio n. 2/b, come in atti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Gavoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Voghera (PV), Via Mazzini n. 33, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di chiedere l'accertamento d esa in sede di giudizio Controparte_1 penale da nonché della calunnia commessa dallo stesso a danno dell'attore che Controparte_1 avrebbe c nna del medesimo anche per il delitto di cui all'art. 582 c.p. oltre a quello di cui all'art. 368 c.p.p e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti e patiendi personali e professionali subìti dall'attore a seguito della condanna penale.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 20 dicembre 2011, si svolgeva presso il Giudice di Pace di Pavia l'udienza relativa all'opposizione proposta dall'avv. avverso una Pt_1 contravvenzione fatta dall'Agente Istruttore della Polizia Locale di Binasco, , dovuta Testimone_1 all'uso del telefono cellulare alla guida dell'odierno attore;
che il sig. si era presentato armato S_ in udienza, circostanza fattuale che, avendo turbato l'odierno attore va indotto a chiamare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e per chiedere un intervento delle stesse in loco; che, usciti fuori dall'Ufficio del giudice di pace di Pavia, a Piazza del Municipio, l'attore seguiva il vigile S_
, il quale entrava nell'autovettura di servizio;
che l'attore, onde evitare che l'Agente della
[...]
Locale si allontanasse, si posizionava davanti al predetto autoveicolo;
che l'Agente decideva comunque di partire nonostante l'attore si trovasse davanti alla sua auto e, dunque, lo colpiva sul ginocchio destro con il paraurti;
che l'attore urlando chiedeva all'Agente di fermarsi e S_ inseguiva la sua auto zoppicando per il dolore al ginocchio nella speranza di riuscire a fermarla;
che, al momento in cui l'auto era costretta a rallentare per affrontare una curva, l'attore riusciva a raggiungerla, aggrappandosi al finestrino aperto con la mano destra, e, nel concitato frangente, perdeva involontariamente all'interno dell'autoveicolo dell'Agente della P.L. la sua borsa e il suo telefonino tenuti in mano fino a quel momento;
che l'auto si fermava e, pertanto, l'attore recuperava la propria borsa e il suo telefono cellulare;
che l'attore, in attesa dell'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato (che aveva chiamato precedentemente), si fermava di fronte all'auto dell'Agente, si appoggiava ad un paletto in ferro e, a causa del forte dolore al ginocchio, muoveva la gamba nel tentativo di articolare il ginocchio per calmare il dolore;
che, arrivata una pattuglia della Polizia, gli agenti sentivano a SIT il vigile , l'odierno attore e alcuni testi ivi presenti, tra cui S_ [...]
che l'attore veniva condannato per i reati di calunnia, lesioni colpose ed oltraggio a P.U. (in CP_1
a quest'ultimo reato, l'attore è stato assolto in Cassazione); che tali provvedimenti di condanna sarebbero conseguenza diretta della testimonianza di il quale aveva Controparte_1 dichiarato non solo di avere visto l'odierno attore correre veloce il vigile S_ quindi, di non averlo mai visto zoppicare ma anche che l'attore aveva sbattuto ripetutamente il proprio ginocchio destro contro un piliere in ferro delimitante il percorso diretto alla porta carraia del municipio di Pavia per simulare un investimento volontario da parte del vigile S_
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
27.01.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per la tardività dell'iscrizione a ruolo e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e nel merito, di respingere le domande formulate dall'avv. in quanto Pt_1 inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, di accertar iarare che l'attore ha utilizzato nell'atto introduttivo del giudizio espressioni sconvenienti ed offensive non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni o condannare l'attore a pagare alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, infine, di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese legali.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e la visione del filmato acquisito agli atti all'udienza del 16.04.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 10.10.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
2 Con Ordinanza dell'11.10.2024, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore di parte convenuta, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con le Ordinanze del 19.10.2023 e del 16.04.2024, precisando, in ogni caso, l'inammissibilità o superfluità delle istanze, alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Quanto all'eccepita improcedibilità della domanda per la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'attore, deve rilevarsi che l'eccezione non è fondata per i motivi di seguito esposti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nell'applicazione della disposizione dell'art. 171 c.p.c. relativo alla mancata costituzione delle parti, afferma che se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzano in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. Pertanto, si deve escludere che l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore formulata dal convenuto possa impedire l'ulteriore trattazione della controversia, risultando che il convenuto si è difeso anche nel merito (cfr. ex multis Cass., sez. VI, 3626/2014).
4. Quanto alla reiterata eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte dell'odierno convenuto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., giova rilevare quanto segue.
in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito sull'eccezione di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Al riguardo deve considerarsi che, nella specie, la citazione ha posto immediatamente il predetto convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.. In particolare giova rammentare che, avuto riguardo alla formulazione dell'atto introduttivo, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per addivenire a tale valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre nel caso di specie ove, invece, il "petitum" risulta individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo (unitamente ai documenti contestualmente prodotti) che contiene tutti gli elementi necessari ad indicare il fondamento della pretesa azionata nonché dal complesso delle espressioni usate dalla parte attrice in qualunque parte dell'atto introduttivo, atteso che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni (cfr. ex multis Cass. civ. 18783 del 2009 e cass. civ. n. 11751 del 2014).
L'eccezione pertanto non è fondata.
5. Quanto all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di cui alla pagina 28 della comparsa di costituzione e risposta in relazione alle pagine 4 e seguenti dell'atto di citazione, si ravvisano gli estremi per il suo accoglimento.
Parte convenuta lamenta la natura sconveniente ed offensiva delle espressioni utilizzate dall'attore nel proprio atto di citazione, laddove definisce, in più parti dell'atto introduttivo, il convenuto quale
“farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”, “mascalzone”, “malfattore” (v. comparsa di costituzione, p. 28) e nella comparsa conclusionale quale “delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo”.
Tali espressioni trascendono la vis polemica consentita negli atti giudiziari e dunque superano i limiti dell'esercizio del diritto di difesa trasmodando in offesa al contraddittore.
3 Deve essere pertanto disposta la cancellazione delle espressioni “farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”,
“mascalzone”, “malfattore” presenti nell'atto di citazione da pagina 4 e seguenti e delle espressioni
“delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo” presenti nella comparsa conclusionale a pagina 5 e seguenti.
Quanto alla domanda di risarcimento avanzata ai sensi della medesima disposizione di legge, deve rammentarsi che ai sensi del secondo comma dell'art. 89 c.p.c. se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa, il giudice ha anche il potere di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
L'apparente contraddizione con il disposto di cui all'art. 598, II comma, c.p.c, che ammette il risarcimento anche quando le offese riguardino l'oggetto della causa, deve essere risolta considerando che non si applica nel processo civile l'art. 598, c. 2, c.p., che per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale richiede la pertinenza delle frasi all'oggetto della causa, perché la norma del codice di procedura civile è posteriore a quella del codice penale, con la conseguenza che l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. resta limitato al processo penale ed amministrativo (cfr. Cass. 07.08.2001, n. 10916; Cass. 17.11.1979, n. 5991; Cass. 7.4.1979, n. 1998; principio da ultimo riaffermato da Cass. 19.02.2019 n. 4733).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che tale domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento, stante la sussistenza di un nesso funzionale tra le espressioni di cui è stata ordinata la cancellazione e l'oggetto del presente giudizio.
6. Quanto al merito, giova preliminarmente rilevare che la domanda attorea debba essere sussunta nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., avendo parte attrice dedotto la natura illecita dei fatti compiuti dalla parte convenuta, causativi, secondo la prospettazione attorea, dei lamentati danni.
6.1. Al riguardo si premette che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato da parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
In particolare, giova rammentare che mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto- reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È quindi pur sempre necessario che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c., ma il fatto non è da solo sufficiente a fondare la responsabilità civile. Ed infatti la nozione di “danno” rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40
4 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
6.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'attore imputa al convenuto attiene alle dichiarazioni dell'Adriatici, ascritte dall'attore a fatti di falsa testimonianza e calunnia, che avrebbero indotto erroneamente i vari giudici penali che hanno giudicato la condotta dell'odierno attore a ritenerlo colpevole di lesioni dolose, calunnia reale e oltraggio a pubblico ufficiale (si legge, infatti, in citazione: “la sentenza che ha dichiarato colpevole dei reati ascritti e la conseguente condanna del sottoscritto sono derivate solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni inventate da quella singolare figura dell'ex poliziotto ed attuale avvocato (GIUSTO RICHIAMO DELLA CORTE DI APPELLO) di […] Le conseguenze che ha subito lo scrivente sono state e sono tutt'ora Controparte_1 spaventose e terribili, sia a livello professionale (infatti ancora oggi qualche cliente facendo una ricerca sul nome del sottoscritto può leggere del processo a carico e della relativa condanna per i gravissimi reati contestati), che personali”).
Alla luce di quanto sopra, alcuna questione di violazione di giudicato rispetto ai fatti accertati penalmente si pone nel presente giudizio, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta.
Con riguardo alla deduzione in punto di comportamento penalmente rilevante posto in essere dal convenuto l'attore adduce, come detto, che lo stesso sarebbe sussumibile nelle Controparte_1 fattispecie di reati di falsa testimonianza e di calunnia.
Al riguardo, secondo i principi ormai consolidati, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicarsi il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sotteso agli artt. 40 e 41 c.p..
Alla stregua di ciò, se la condotta altrui (di un terzo ma anche della stessa vittima) si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia (secondo i noti principi della equivalenza delle condizioni, ispirati alla teoria causale della condicio sine qua non, in base ai quali tutti gli antecedenti di un evento sono da considerare causa di esso). L'interruzione si verifica, invece, qualora la condotta altrui, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale autonoma rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass., 06/04/2006 n. 8096).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, può affermarsi che, nella specie, al di là del giudizio di eventuale illiceità delle condotte dell'Adriatici, in ogni caso, non risulta provato in giudizio che i danni personali e professionali conseguenti alla condanna penale dell'attore siano riconducibili, quale conseguenza immediata e diretta, esclusivamente alla condotta del convenuto.
Infatti, può certamente ritenersi che, pur in assenza delle dichiarazioni testimoniali dell' e CP_1 della condotta da lui tenuta, i giudici penali verosimilmente sarebbero giunti alle medesime conclusioni, quindi ad identiche pronunce di condanna, non potendosi ritenere che la testimonianza sia stata l'unica fonte di prova posta a fondamento delle sentenze di condanna. Testimone_2
5 In particolare, a sostegno della derivazione della sua condanna penale dalle asseritamente false dichiarazioni rese dal convenuto l'attore deduce che sia il Tribunale di Pavia (doc. Controparte_1
2, fasc. conv.) che la Corte di A c. 3, fasc. conv.), nelle rispettive sentenze, hanno fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese da nel Controparte_1 processo penale a carico dell'odierno attore.
Tuttavia, dalla lettura delle sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di appello di Milano (docc. 2 e 3, fasc. conv.) emerge che la condanna dell'odierno attore sia derivata da una complessiva valutazione del compendio probatorio, quindi, non soltanto dalle dichiarazioni dell'Adriatici, ma anche da ulteriori dichiarazioni provenienti da altri testi presenti nel Piazzale del Municipio di Pavia il giorno 20 dicembre 201, idonee da sé sole a fondare la sentenza di condanna.
Infatti, alla luce dell'esame del compendio probatorio preso in esame dai giudici penali deve rilevarsi che, quand'anche parte attrice avesse provato nel presente giudizio la falsità delle dichiarazioni rese dal convenuto ciò non assumerebbe in ogni caso alcun rilievo sotto il profilo causale atteso CP_1 che, in relazione al giudizio di causalità in ambito civilistico, le dichiarazioni rese da in CP_1 ordine a tali circostanze non hanno assunto, nel giudizio penale a carico dell'attore, q ia causale esclusiva rispetto ai pregiudizi lamentati in citazione dall'attore come derivanti dalla condanna penale.
Ed infatti, nella sentenza penale di primo grado del Tribunale di Pavia (n. 2336/2016, doc. 2 fasc. conv.), a pagina 1, il Giudice afferma che “[…] la prova emerge dalle dichiarazioni di Testimone_1
dal contenuto del dvd visionato in udienza e dalla Controparte_1 Tes_3 Persona_1 Persona_2 documentazione presente nel fascicolo del dibattimento”.
Il provvedimento citato, a pagina 4, prosegue testualmente nei seguenti termini: “in udienza è stato visionato in contraddittorio e nel corso dell'esame dell'imputato il video dal quale erano state estrapolate le immagini fotografiche in atti e in esso si distinguono con chiarezza e Pt_1 Parte_1 Testimone_1 Controparte_1
e che “nel caso di specie la ricostruzi l e Tes_3 Testimone_1 comunque in sé coerente e non fantasiosa in relazione all'oltraggio e alle lesioni subite da parte di Parte_1
A supporto delle parole della persona offesa devono essere valutate come decisive le testimonia
[...] [...]
e unite alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e alla CP_1 Tes_3 Persona_2 documentazione sanitario prodotta”.
Anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano (n. 3110/2017, doc. 3 fasc. conv.) emerge che ci sia stata una complessiva valutazione del compendio probatorio per determinare la condanna dell' e che le condanna penale non si è fondata solo sulle dichiarazioni probatorie Pt_1 dell' Infatti, i Giudici di secondo grado hanno valorizzato la deposizione della parte lesa CP_1
ed altri elementi probatori di natura sia orale che documentale, affermando che “[…] Testimone_1 è apparso pacato, logico, preciso, lineate. Ad abundantiam, la sua ricostruzione è poi S_ ampiamente suffragata da altri numerosi e precisi elementi, quali le deposizioni concordi di rutti i testi escussi, ed in particolare la precisa testimonianza di testi estranei e neutrali, del tutto disinteressati, come e Tes_3 Per_2 CP_1 alle quali si aggiungono le inequivoche immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Sulla base di tali premesse, passando ora a trattare nello specifico i fatti di cui è processo, risulta provata al di là di ogni ragionevole la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati”.
Nella sentenza di appello si legge anche che “pienamente provato in tutti i suoi elementi costitutivi risulta anche il reato di calunnia [per il quale l'odierno attore era già stato condannato in primo grado]. Ed in effetti, correttamente ed in modo del rutto condivisibile, il primo Giudice riteneva sussistente tale condotta illecita sulla base di una sostanziale coincidenza testuale e fattuale tra la narrazione della persona offesa, il racconto dei testi e l'analisi dei
6 fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza. Da queste ultime emergeva con chiarezza l'immagine dell'imputato mentre sbatteva ripetutamente e per più di un minuto (all'evidenza un tempo lunghissimo) il ginocchio destro contro un paletto di ferro (fotogrammi dal n. 10 al n. 16). Ginocchio che lo stesso imputato poi nella denuncia orale del 20 dicembre 2011 e nella denuncia scritta del 23 marzo 2012 dichiarava essergli stato leso dalla parte offesa mediante un volontario investimento compiuto con l'auto di servizio, investimento di cui però non vi è alcuna prova. Ed in effetti, la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione che non vi è stato alcun investimento e che l si è Pt_1 prodotto da solo e volontariamente le lesioni lamentate”. Ancora, a pagina 15, si legge che “ness testi escussi riferiva di aver visto il presunto investimento, mentre al contrario tutti riportavano di avere solamente sentito l' lamentarsi di essere stato investito”. Pt_1
Ancora, per la ricostruzione del fatto asseritamente dedotto dall'odierno attore avv. relativo Pt_1 all'investimento da parte del vigile , la sentenza di secondo grado fa riferiment icolare, S_ alla testimonianza del teste (pagina 15 della sentenza di appello) e non a quella Persona_2 dell' ed è proprio sulla base tale testimonianza che ne ha escluso la veridicità. CP_1
L'argomento secondo cui le dichiarazioni dell non hanno determinato da sé sole la CP_1 condanna penale dell'odierno attore trova risco e a pagina 16 della sentenza di secondo grado, dove si legge che “a supporto della sussistenza di tale condotta illecita muovono ulteriori elementi quali la deposizione del teste Assistente Capo della Polizia di Stato, che, intervenuto sul luogo al momento del fatto e Per_1 sentito all'udienza del 26 gennaio 2016, dichiarava di aver controllato personalmente l'autovettura dell'agente di polizia e non risultava che il furgoncino avesse investito qualsiasi persona perché non riportava danni" (cfr. Pag. 7 verbale di stenotipia udienza del 26.01.2016). Cristallizza infine la natura calunniatoria delle dichiarazioni dell'imputato, la precisa ricostruzione dell'intera vicenda operata dal teste della cui attendibilità non CP_1 sussistono dubbi non solo alla luce della pacatezza, precisione e reiterazione, ma anche in quanto, trattandosi di avvocato ed ex poliziotto, era perfettamente (e – se possibile -"doppiamente") consapevole dell'obbligo di dire la verità, dell'importanza della deposizione in dibattimento e delle connesse responsabilità”.
La motivazione della sentenza di secondo grado risulta arricchita da ulteriori valutazioni che inducono ad escludere che la condanna penale fonte di danni per l'odierno attore sia conseguenza immediata e diretta delle sole dichiarazioni dell citato quale convenuto nel presente giudizio CP_1 di risarcimento. Infatti, nella richiamata sentenza, pagine 17 e 18, si aggiunge che “[…] l' se mai Pt_1 investito da un'auto mai avrebbe potuto inseguire correndo l'automobile. Confusa, irragionevole e è la spiegazione fornita dall'imputato sul perché stesse colpendo ripetutamente col ginocchio destro il paletto di ferro: «non lo so, probabilmente il nervosismo del momento» «in quel momento la tensione era tale e il dolore alla gamba era tale che probabilmente ho fatto quel gesto... non lo so, ed ancora «io non mi ricordavo se non l'avessi visto nel filmato, in non mi ricordavo perché tho fatto così, presumo che l'avessi fatto per il nervosismo» (cfr. verbale di stenotipia udienza del 5.07.2016). Giustificazione che, rappresentando un misero tentativo di difesa (l'imputato vorrebbe far credere che, dolente dopo essere stato investito avrebbe “per nervosismo” non trovato nulla di meglio che sbattere il ginocchio sofferente contro un palo di ferro per più di un minuto finisce per aggravare la posizione dell dimostrando ancor Pt_1 di più la volontà calunniatoria di accusare ingiustamente il Da ultimo, altro element va la colpevolezza S_ dell'imputato in ordine al reato di calunnia deve individuarsi nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti di originato dalla denuncia dell' . Testimone_1 Pt_1
Dunque, può affermarsi che la condanna penale dell'odierno attore e i conseguenti danni lamentati non risultano eziologicamente riconducibili alle condotte tenute dell'odierno convenuto
[...] nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto atteso che, anche laddove non vi CP_1 tate le dichiarazioni rese dell' risulta, più probabilmente che non, che il giudizio CP_1 penale a carico dell'attore avrebbe avuto il medesimo esito sulla scorta del più ampio compendio probatorio valutato dagli organi giudicanti.
7 Deve, pertanto, affermarsi che il profilo della causalità materiale, regolato, come detto, dai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla “regolarità causale”, non risulta integrato dalla correlazione, giuridicamente rilevante, tra la condotta del convenuto e le condanne Controparte_1 penali dell' che – nella prospettazione attorea - hanno cagionato all'attore il pregiudizio Pt_1 lamentato a luce del giudizio controfattuale secondo il quale l'inesistenza della condotta di non avrebbe impedito la condanna penale a carico dell'attore sulla base della Controparte_1 el c.d. “più probabile che non” (come descritto funditus dalla Suprema Corte con la sentenza pronunciata a sezioni unite n. 577 del 2008): nel caso in esame, la sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'attore è derivata dalla valutazione del complessivo compendio probatorio, all'interno del quale sono comprese anche (non solo) le dichiarazioni dell CP_1 dunque, tale provvedimento sarebbe in ogni caso stato pronunciato anche in manca dichiarazioni dell'odierno convenuto, sulla scorta degli altri elementi probatori che sono stati vagliati dai giudici penali di merito (primo e secondo grado), come emerge dalle motivazioni delle loro sentenze.
6.3. Con riguardo alla dedotta natura calunniosa delle dichiarazioni rese dall'Adriatici, deve rilevarsi con motivazione del tutto assorbente che l'attore non ha fornito prova della sussistenza, nella fattispecie, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice invocata (art. 368 c.p.).
Difetta invero la prova dell'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto non solo nessuna prova è stata fornita secondo l'ordinario principio di cui all'art. 2697 c.c. in relazione al profilo della consapevolezza dell'innocenza del denunciante ma neanche alcun elemento – nemmeno idoneo a fondare un ragionamento presuntivo – è stato allegato per consentire di ritenere che il convenuto avesse la certezza dell'innocenza dell'attore per i fatti oggetto delle dichiarazioni Controparte_1 probatorio in atti, al contrario, evidenzia come i fatti dichiarati dallo stesso, per tutti i motivi esposti supra, sembravano rivestire il carattere della verità o comunque della verosimiglianza in quanto le vicende ricostruite nel corso delle SIT sono risultate corredate da elementi di riscontro esterno che ne evidenziavano la non infondatezza.
Non può accertarsi pertanto, secondo una valutazione incidenter tantum, la sussistenza nella specie di alcuna fattispecie calunniosa.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto alla domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. di condanna dell'attore al risarcimento del danno, deve ritenersi l'infondatezza della stessa, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone che nel comportamento dell'attore si ravvisi certamente la colpa grave, sintomatica di un abuso del processo, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, anche in sede di gravame, circostanza che nella specie non ricorre nonostante i vari esisti sfavorevoli all'odierno attore nelle sedi penali, stante il principio di separazione del giudizio civile da quelle penale.
9. Le spese di lite relative al rapporto processuale tra la parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, a tutte le fasi), come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, dunque, del valore della causa, le risultanze
8 processuali, le questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché l'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese genera CP_1
c.p.a., come per legge;
− dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni “farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”, “mascalzone”, “malfattore” presenti nell'atto di citazione da pagina 4 e seguenti e delle espressioni “delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo” presenti nella comparsa conclusionale a pagina 5 e seguenti;
− rigetta ogni ulteriore domanda.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46038/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1 suo st oscone (MI), Via Boccaccio n. 2/b, come in atti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Controparte_1 C.F._2
Gavoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Voghera (PV), Via Mazzini n. 33, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 10.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di chiedere l'accertamento d esa in sede di giudizio Controparte_1 penale da nonché della calunnia commessa dallo stesso a danno dell'attore che Controparte_1 avrebbe c nna del medesimo anche per il delitto di cui all'art. 582 c.p. oltre a quello di cui all'art. 368 c.p.p e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti e patiendi personali e professionali subìti dall'attore a seguito della condanna penale.
1 In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che, in data 20 dicembre 2011, si svolgeva presso il Giudice di Pace di Pavia l'udienza relativa all'opposizione proposta dall'avv. avverso una Pt_1 contravvenzione fatta dall'Agente Istruttore della Polizia Locale di Binasco, , dovuta Testimone_1 all'uso del telefono cellulare alla guida dell'odierno attore;
che il sig. si era presentato armato S_ in udienza, circostanza fattuale che, avendo turbato l'odierno attore va indotto a chiamare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e per chiedere un intervento delle stesse in loco; che, usciti fuori dall'Ufficio del giudice di pace di Pavia, a Piazza del Municipio, l'attore seguiva il vigile S_
, il quale entrava nell'autovettura di servizio;
che l'attore, onde evitare che l'Agente della
[...]
Locale si allontanasse, si posizionava davanti al predetto autoveicolo;
che l'Agente decideva comunque di partire nonostante l'attore si trovasse davanti alla sua auto e, dunque, lo colpiva sul ginocchio destro con il paraurti;
che l'attore urlando chiedeva all'Agente di fermarsi e S_ inseguiva la sua auto zoppicando per il dolore al ginocchio nella speranza di riuscire a fermarla;
che, al momento in cui l'auto era costretta a rallentare per affrontare una curva, l'attore riusciva a raggiungerla, aggrappandosi al finestrino aperto con la mano destra, e, nel concitato frangente, perdeva involontariamente all'interno dell'autoveicolo dell'Agente della P.L. la sua borsa e il suo telefonino tenuti in mano fino a quel momento;
che l'auto si fermava e, pertanto, l'attore recuperava la propria borsa e il suo telefono cellulare;
che l'attore, in attesa dell'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato (che aveva chiamato precedentemente), si fermava di fronte all'auto dell'Agente, si appoggiava ad un paletto in ferro e, a causa del forte dolore al ginocchio, muoveva la gamba nel tentativo di articolare il ginocchio per calmare il dolore;
che, arrivata una pattuglia della Polizia, gli agenti sentivano a SIT il vigile , l'odierno attore e alcuni testi ivi presenti, tra cui S_ [...]
che l'attore veniva condannato per i reati di calunnia, lesioni colpose ed oltraggio a P.U. (in CP_1
a quest'ultimo reato, l'attore è stato assolto in Cassazione); che tali provvedimenti di condanna sarebbero conseguenza diretta della testimonianza di il quale aveva Controparte_1 dichiarato non solo di avere visto l'odierno attore correre veloce il vigile S_ quindi, di non averlo mai visto zoppicare ma anche che l'attore aveva sbattuto ripetutamente il proprio ginocchio destro contro un piliere in ferro delimitante il percorso diretto alla porta carraia del municipio di Pavia per simulare un investimento volontario da parte del vigile S_
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
27.01.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda, per la tardività dell'iscrizione a ruolo e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e nel merito, di respingere le domande formulate dall'avv. in quanto Pt_1 inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, di accertar iarare che l'attore ha utilizzato nell'atto introduttivo del giudizio espressioni sconvenienti ed offensive non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni o condannare l'attore a pagare alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, infine, di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese legali.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e la visione del filmato acquisito agli atti all'udienza del 16.04.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 10.10.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
2 Con Ordinanza dell'11.10.2024, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore di parte convenuta, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con le Ordinanze del 19.10.2023 e del 16.04.2024, precisando, in ogni caso, l'inammissibilità o superfluità delle istanze, alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Quanto all'eccepita improcedibilità della domanda per la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'attore, deve rilevarsi che l'eccezione non è fondata per i motivi di seguito esposti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nell'applicazione della disposizione dell'art. 171 c.p.c. relativo alla mancata costituzione delle parti, afferma che se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzano in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. Pertanto, si deve escludere che l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore formulata dal convenuto possa impedire l'ulteriore trattazione della controversia, risultando che il convenuto si è difeso anche nel merito (cfr. ex multis Cass., sez. VI, 3626/2014).
4. Quanto alla reiterata eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte dell'odierno convenuto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., giova rilevare quanto segue.
in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito sull'eccezione di nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Al riguardo deve considerarsi che, nella specie, la citazione ha posto immediatamente il predetto convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.. In particolare giova rammentare che, avuto riguardo alla formulazione dell'atto introduttivo, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per addivenire a tale valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre nel caso di specie ove, invece, il "petitum" risulta individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo (unitamente ai documenti contestualmente prodotti) che contiene tutti gli elementi necessari ad indicare il fondamento della pretesa azionata nonché dal complesso delle espressioni usate dalla parte attrice in qualunque parte dell'atto introduttivo, atteso che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni (cfr. ex multis Cass. civ. 18783 del 2009 e cass. civ. n. 11751 del 2014).
L'eccezione pertanto non è fondata.
5. Quanto all'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di cui alla pagina 28 della comparsa di costituzione e risposta in relazione alle pagine 4 e seguenti dell'atto di citazione, si ravvisano gli estremi per il suo accoglimento.
Parte convenuta lamenta la natura sconveniente ed offensiva delle espressioni utilizzate dall'attore nel proprio atto di citazione, laddove definisce, in più parti dell'atto introduttivo, il convenuto quale
“farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”, “mascalzone”, “malfattore” (v. comparsa di costituzione, p. 28) e nella comparsa conclusionale quale “delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo”.
Tali espressioni trascendono la vis polemica consentita negli atti giudiziari e dunque superano i limiti dell'esercizio del diritto di difesa trasmodando in offesa al contraddittore.
3 Deve essere pertanto disposta la cancellazione delle espressioni “farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”,
“mascalzone”, “malfattore” presenti nell'atto di citazione da pagina 4 e seguenti e delle espressioni
“delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo” presenti nella comparsa conclusionale a pagina 5 e seguenti.
Quanto alla domanda di risarcimento avanzata ai sensi della medesima disposizione di legge, deve rammentarsi che ai sensi del secondo comma dell'art. 89 c.p.c. se le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa, il giudice ha anche il potere di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
L'apparente contraddizione con il disposto di cui all'art. 598, II comma, c.p.c, che ammette il risarcimento anche quando le offese riguardino l'oggetto della causa, deve essere risolta considerando che non si applica nel processo civile l'art. 598, c. 2, c.p., che per l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale richiede la pertinenza delle frasi all'oggetto della causa, perché la norma del codice di procedura civile è posteriore a quella del codice penale, con la conseguenza che l'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. resta limitato al processo penale ed amministrativo (cfr. Cass. 07.08.2001, n. 10916; Cass. 17.11.1979, n. 5991; Cass. 7.4.1979, n. 1998; principio da ultimo riaffermato da Cass. 19.02.2019 n. 4733).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve ritenersi che tale domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento, stante la sussistenza di un nesso funzionale tra le espressioni di cui è stata ordinata la cancellazione e l'oggetto del presente giudizio.
6. Quanto al merito, giova preliminarmente rilevare che la domanda attorea debba essere sussunta nel disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., avendo parte attrice dedotto la natura illecita dei fatti compiuti dalla parte convenuta, causativi, secondo la prospettazione attorea, dei lamentati danni.
6.1. Al riguardo si premette che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato da parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di valutazione giudiziale in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c. i quali, com'è noto, consistono nella condotta illecita, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno – connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela – e nel danno che ne consegue, c.d. danno-conseguenza.
In particolare, giova rammentare che mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto- reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico o giuridico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
È quindi pur sempre necessario che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c., ma il fatto non è da solo sufficiente a fondare la responsabilità civile. Ed infatti la nozione di “danno” rileva sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili, il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40
4 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
6.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'attore imputa al convenuto attiene alle dichiarazioni dell'Adriatici, ascritte dall'attore a fatti di falsa testimonianza e calunnia, che avrebbero indotto erroneamente i vari giudici penali che hanno giudicato la condotta dell'odierno attore a ritenerlo colpevole di lesioni dolose, calunnia reale e oltraggio a pubblico ufficiale (si legge, infatti, in citazione: “la sentenza che ha dichiarato colpevole dei reati ascritti e la conseguente condanna del sottoscritto sono derivate solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni inventate da quella singolare figura dell'ex poliziotto ed attuale avvocato (GIUSTO RICHIAMO DELLA CORTE DI APPELLO) di […] Le conseguenze che ha subito lo scrivente sono state e sono tutt'ora Controparte_1 spaventose e terribili, sia a livello professionale (infatti ancora oggi qualche cliente facendo una ricerca sul nome del sottoscritto può leggere del processo a carico e della relativa condanna per i gravissimi reati contestati), che personali”).
Alla luce di quanto sopra, alcuna questione di violazione di giudicato rispetto ai fatti accertati penalmente si pone nel presente giudizio, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta.
Con riguardo alla deduzione in punto di comportamento penalmente rilevante posto in essere dal convenuto l'attore adduce, come detto, che lo stesso sarebbe sussumibile nelle Controparte_1 fattispecie di reati di falsa testimonianza e di calunnia.
Al riguardo, secondo i principi ormai consolidati, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicarsi il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sotteso agli artt. 40 e 41 c.p..
Alla stregua di ciò, se la condotta altrui (di un terzo ma anche della stessa vittima) si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia (secondo i noti principi della equivalenza delle condizioni, ispirati alla teoria causale della condicio sine qua non, in base ai quali tutti gli antecedenti di un evento sono da considerare causa di esso). L'interruzione si verifica, invece, qualora la condotta altrui, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale autonoma rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass., 06/04/2006 n. 8096).
Declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, può affermarsi che, nella specie, al di là del giudizio di eventuale illiceità delle condotte dell'Adriatici, in ogni caso, non risulta provato in giudizio che i danni personali e professionali conseguenti alla condanna penale dell'attore siano riconducibili, quale conseguenza immediata e diretta, esclusivamente alla condotta del convenuto.
Infatti, può certamente ritenersi che, pur in assenza delle dichiarazioni testimoniali dell' e CP_1 della condotta da lui tenuta, i giudici penali verosimilmente sarebbero giunti alle medesime conclusioni, quindi ad identiche pronunce di condanna, non potendosi ritenere che la testimonianza sia stata l'unica fonte di prova posta a fondamento delle sentenze di condanna. Testimone_2
5 In particolare, a sostegno della derivazione della sua condanna penale dalle asseritamente false dichiarazioni rese dal convenuto l'attore deduce che sia il Tribunale di Pavia (doc. Controparte_1
2, fasc. conv.) che la Corte di A c. 3, fasc. conv.), nelle rispettive sentenze, hanno fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese da nel Controparte_1 processo penale a carico dell'odierno attore.
Tuttavia, dalla lettura delle sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di appello di Milano (docc. 2 e 3, fasc. conv.) emerge che la condanna dell'odierno attore sia derivata da una complessiva valutazione del compendio probatorio, quindi, non soltanto dalle dichiarazioni dell'Adriatici, ma anche da ulteriori dichiarazioni provenienti da altri testi presenti nel Piazzale del Municipio di Pavia il giorno 20 dicembre 201, idonee da sé sole a fondare la sentenza di condanna.
Infatti, alla luce dell'esame del compendio probatorio preso in esame dai giudici penali deve rilevarsi che, quand'anche parte attrice avesse provato nel presente giudizio la falsità delle dichiarazioni rese dal convenuto ciò non assumerebbe in ogni caso alcun rilievo sotto il profilo causale atteso CP_1 che, in relazione al giudizio di causalità in ambito civilistico, le dichiarazioni rese da in CP_1 ordine a tali circostanze non hanno assunto, nel giudizio penale a carico dell'attore, q ia causale esclusiva rispetto ai pregiudizi lamentati in citazione dall'attore come derivanti dalla condanna penale.
Ed infatti, nella sentenza penale di primo grado del Tribunale di Pavia (n. 2336/2016, doc. 2 fasc. conv.), a pagina 1, il Giudice afferma che “[…] la prova emerge dalle dichiarazioni di Testimone_1
dal contenuto del dvd visionato in udienza e dalla Controparte_1 Tes_3 Persona_1 Persona_2 documentazione presente nel fascicolo del dibattimento”.
Il provvedimento citato, a pagina 4, prosegue testualmente nei seguenti termini: “in udienza è stato visionato in contraddittorio e nel corso dell'esame dell'imputato il video dal quale erano state estrapolate le immagini fotografiche in atti e in esso si distinguono con chiarezza e Pt_1 Parte_1 Testimone_1 Controparte_1
e che “nel caso di specie la ricostruzi l e Tes_3 Testimone_1 comunque in sé coerente e non fantasiosa in relazione all'oltraggio e alle lesioni subite da parte di Parte_1
A supporto delle parole della persona offesa devono essere valutate come decisive le testimonia
[...] [...]
e unite alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e alla CP_1 Tes_3 Persona_2 documentazione sanitario prodotta”.
Anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano (n. 3110/2017, doc. 3 fasc. conv.) emerge che ci sia stata una complessiva valutazione del compendio probatorio per determinare la condanna dell' e che le condanna penale non si è fondata solo sulle dichiarazioni probatorie Pt_1 dell' Infatti, i Giudici di secondo grado hanno valorizzato la deposizione della parte lesa CP_1
ed altri elementi probatori di natura sia orale che documentale, affermando che “[…] Testimone_1 è apparso pacato, logico, preciso, lineate. Ad abundantiam, la sua ricostruzione è poi S_ ampiamente suffragata da altri numerosi e precisi elementi, quali le deposizioni concordi di rutti i testi escussi, ed in particolare la precisa testimonianza di testi estranei e neutrali, del tutto disinteressati, come e Tes_3 Per_2 CP_1 alle quali si aggiungono le inequivoche immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Sulla base di tali premesse, passando ora a trattare nello specifico i fatti di cui è processo, risulta provata al di là di ogni ragionevole la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati”.
Nella sentenza di appello si legge anche che “pienamente provato in tutti i suoi elementi costitutivi risulta anche il reato di calunnia [per il quale l'odierno attore era già stato condannato in primo grado]. Ed in effetti, correttamente ed in modo del rutto condivisibile, il primo Giudice riteneva sussistente tale condotta illecita sulla base di una sostanziale coincidenza testuale e fattuale tra la narrazione della persona offesa, il racconto dei testi e l'analisi dei
6 fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza. Da queste ultime emergeva con chiarezza l'immagine dell'imputato mentre sbatteva ripetutamente e per più di un minuto (all'evidenza un tempo lunghissimo) il ginocchio destro contro un paletto di ferro (fotogrammi dal n. 10 al n. 16). Ginocchio che lo stesso imputato poi nella denuncia orale del 20 dicembre 2011 e nella denuncia scritta del 23 marzo 2012 dichiarava essergli stato leso dalla parte offesa mediante un volontario investimento compiuto con l'auto di servizio, investimento di cui però non vi è alcuna prova. Ed in effetti, la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione che non vi è stato alcun investimento e che l si è Pt_1 prodotto da solo e volontariamente le lesioni lamentate”. Ancora, a pagina 15, si legge che “ness testi escussi riferiva di aver visto il presunto investimento, mentre al contrario tutti riportavano di avere solamente sentito l' lamentarsi di essere stato investito”. Pt_1
Ancora, per la ricostruzione del fatto asseritamente dedotto dall'odierno attore avv. relativo Pt_1 all'investimento da parte del vigile , la sentenza di secondo grado fa riferiment icolare, S_ alla testimonianza del teste (pagina 15 della sentenza di appello) e non a quella Persona_2 dell' ed è proprio sulla base tale testimonianza che ne ha escluso la veridicità. CP_1
L'argomento secondo cui le dichiarazioni dell non hanno determinato da sé sole la CP_1 condanna penale dell'odierno attore trova risco e a pagina 16 della sentenza di secondo grado, dove si legge che “a supporto della sussistenza di tale condotta illecita muovono ulteriori elementi quali la deposizione del teste Assistente Capo della Polizia di Stato, che, intervenuto sul luogo al momento del fatto e Per_1 sentito all'udienza del 26 gennaio 2016, dichiarava di aver controllato personalmente l'autovettura dell'agente di polizia e non risultava che il furgoncino avesse investito qualsiasi persona perché non riportava danni" (cfr. Pag. 7 verbale di stenotipia udienza del 26.01.2016). Cristallizza infine la natura calunniatoria delle dichiarazioni dell'imputato, la precisa ricostruzione dell'intera vicenda operata dal teste della cui attendibilità non CP_1 sussistono dubbi non solo alla luce della pacatezza, precisione e reiterazione, ma anche in quanto, trattandosi di avvocato ed ex poliziotto, era perfettamente (e – se possibile -"doppiamente") consapevole dell'obbligo di dire la verità, dell'importanza della deposizione in dibattimento e delle connesse responsabilità”.
La motivazione della sentenza di secondo grado risulta arricchita da ulteriori valutazioni che inducono ad escludere che la condanna penale fonte di danni per l'odierno attore sia conseguenza immediata e diretta delle sole dichiarazioni dell citato quale convenuto nel presente giudizio CP_1 di risarcimento. Infatti, nella richiamata sentenza, pagine 17 e 18, si aggiunge che “[…] l' se mai Pt_1 investito da un'auto mai avrebbe potuto inseguire correndo l'automobile. Confusa, irragionevole e è la spiegazione fornita dall'imputato sul perché stesse colpendo ripetutamente col ginocchio destro il paletto di ferro: «non lo so, probabilmente il nervosismo del momento» «in quel momento la tensione era tale e il dolore alla gamba era tale che probabilmente ho fatto quel gesto... non lo so, ed ancora «io non mi ricordavo se non l'avessi visto nel filmato, in non mi ricordavo perché tho fatto così, presumo che l'avessi fatto per il nervosismo» (cfr. verbale di stenotipia udienza del 5.07.2016). Giustificazione che, rappresentando un misero tentativo di difesa (l'imputato vorrebbe far credere che, dolente dopo essere stato investito avrebbe “per nervosismo” non trovato nulla di meglio che sbattere il ginocchio sofferente contro un palo di ferro per più di un minuto finisce per aggravare la posizione dell dimostrando ancor Pt_1 di più la volontà calunniatoria di accusare ingiustamente il Da ultimo, altro element va la colpevolezza S_ dell'imputato in ordine al reato di calunnia deve individuarsi nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti di originato dalla denuncia dell' . Testimone_1 Pt_1
Dunque, può affermarsi che la condanna penale dell'odierno attore e i conseguenti danni lamentati non risultano eziologicamente riconducibili alle condotte tenute dell'odierno convenuto
[...] nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto atteso che, anche laddove non vi CP_1 tate le dichiarazioni rese dell' risulta, più probabilmente che non, che il giudizio CP_1 penale a carico dell'attore avrebbe avuto il medesimo esito sulla scorta del più ampio compendio probatorio valutato dagli organi giudicanti.
7 Deve, pertanto, affermarsi che il profilo della causalità materiale, regolato, come detto, dai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla “regolarità causale”, non risulta integrato dalla correlazione, giuridicamente rilevante, tra la condotta del convenuto e le condanne Controparte_1 penali dell' che – nella prospettazione attorea - hanno cagionato all'attore il pregiudizio Pt_1 lamentato a luce del giudizio controfattuale secondo il quale l'inesistenza della condotta di non avrebbe impedito la condanna penale a carico dell'attore sulla base della Controparte_1 el c.d. “più probabile che non” (come descritto funditus dalla Suprema Corte con la sentenza pronunciata a sezioni unite n. 577 del 2008): nel caso in esame, la sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'attore è derivata dalla valutazione del complessivo compendio probatorio, all'interno del quale sono comprese anche (non solo) le dichiarazioni dell CP_1 dunque, tale provvedimento sarebbe in ogni caso stato pronunciato anche in manca dichiarazioni dell'odierno convenuto, sulla scorta degli altri elementi probatori che sono stati vagliati dai giudici penali di merito (primo e secondo grado), come emerge dalle motivazioni delle loro sentenze.
6.3. Con riguardo alla dedotta natura calunniosa delle dichiarazioni rese dall'Adriatici, deve rilevarsi con motivazione del tutto assorbente che l'attore non ha fornito prova della sussistenza, nella fattispecie, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice invocata (art. 368 c.p.).
Difetta invero la prova dell'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto non solo nessuna prova è stata fornita secondo l'ordinario principio di cui all'art. 2697 c.c. in relazione al profilo della consapevolezza dell'innocenza del denunciante ma neanche alcun elemento – nemmeno idoneo a fondare un ragionamento presuntivo – è stato allegato per consentire di ritenere che il convenuto avesse la certezza dell'innocenza dell'attore per i fatti oggetto delle dichiarazioni Controparte_1 probatorio in atti, al contrario, evidenzia come i fatti dichiarati dallo stesso, per tutti i motivi esposti supra, sembravano rivestire il carattere della verità o comunque della verosimiglianza in quanto le vicende ricostruite nel corso delle SIT sono risultate corredate da elementi di riscontro esterno che ne evidenziavano la non infondatezza.
Non può accertarsi pertanto, secondo una valutazione incidenter tantum, la sussistenza nella specie di alcuna fattispecie calunniosa.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto alla domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. di condanna dell'attore al risarcimento del danno, deve ritenersi l'infondatezza della stessa, atteso che l'operatività del primo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone che nel comportamento dell'attore si ravvisi certamente la colpa grave, sintomatica di un abuso del processo, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, anche in sede di gravame, circostanza che nella specie non ricorre nonostante i vari esisti sfavorevoli all'odierno attore nelle sedi penali, stante il principio di separazione del giudizio civile da quelle penale.
9. Le spese di lite relative al rapporto processuale tra la parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, a tutte le fasi), come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, dunque, del valore della causa, le risultanze
8 processuali, le questioni giuridiche e di fatto trattate dalle rispettive parti nonché l'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
− condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese genera CP_1
c.p.a., come per legge;
− dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni “farabutto”, “sporcaccione”, “losco figuro”, “mascalzone”, “malfattore” presenti nell'atto di citazione da pagina 4 e seguenti e delle espressioni “delinquente”, “farabutto” e “insulso individuo” presenti nella comparsa conclusionale a pagina 5 e seguenti;
− rigetta ogni ulteriore domanda.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
9