TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2024 promossa da:
( , quale tutore di nata Parte_1 C.F._1 Persona_1
a Pozzuoli il 29.11.2007, giusta nomina del Tribunale di Arezzo con decreto del 2.03.2023 cron. 1241/23 ed autorizzazione al presente giudizio di cui al decreto del giudice tutelare in data 20.05.2024, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO ROMOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), via Roma, n. 193
PARTE RICORRENTE
CONTRO
in qualità di padre della figlia minore CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] Per_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
, in qualità di madre della figlia minore nata in Controparte_2 Persona_1
Romania il 04.09.1979
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ove necessario previa comparizione personale dei genitori nella Camera di Consiglio, voglia determinare, a carico dei genitori della minore, i correlati diritti di mantenimento secondo le seguenti CONDIZIONI • il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia con CP_1 Persona_1 accredito presso il conto corrente bancario a quest'ultima intestato (IBAN:
[...]), quale contributo al mantenimento, l'importo mensile di €
300,00 (TRECENTO/00) entro il venti (20) di ciascun mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ai fini ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
• la Sig.ra qualora reperisse attività lavorativa, Parte_2
corrisponderà direttamente alla figlia , con accredito presso il conto Persona_1 corrente bancario a quest'ultima intestato (IBAN: [...]), quale contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 300,00 (TRECENTO/00) entro il venti
(20) di ciascun mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ai fini ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss c.p.c., depositato in data 10.07.2024, la ricorrente Avv.
in qualità di tutore della minore, ha convenuto in giudizio i resistenti genitori Parte_1
e al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio CP_1 Controparte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore nata a Persona_1
Pozzuoli il 29.11.2007, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai due resistente contumaci.
2 La ricorrente ha chiesto che venissero disposti, a carico dei genitori, i relativi diritti al mantenimento della minore. In particolare ha chiesto a carico di un CP_1
contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato alla minore entro il 20 di ogni mese e a carico di un contributo al Controparte_2
mantenimento ordinario, qualora la stessa iniziasse un'attività lavorativa, pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato alla minore entro il 20 di ogni mese.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente Avv. ha rappresentato che la situazione Pt_1
familiare della minore, riconosciuta come “minore invalido” in data 28.03.2014 e diagnosticata con “Deficit intellettivo di intensità media con gravi difficoltà degli apprendimenti e comportamentali” dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap in data 30.11.2022, appariva da anni compromessa atteso il disinteresse del padre verso la figlia e i problemi personali della madre, con la quale la minore conviveva.
Sul punto, ha specificato che, per i già indicati motivi, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori di Firenze confermava con ordinanza del 22.05.2022 l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, con limitazione della responsabilità genitoriale dei resistenti.
Al riguardo, ha evidenziato che in data 09.02.2023 i Servizi Sociali del Comune di Arezzo si vedevano costretti a promuovere presso questo Tribunale la procedura di nomina di un tutore legale per la minore, atteso che la madre, pur avendone la possibilità, avrebbe rifiutato di soggiornare con la minore presso la casa famiglia “San Martino” in località Vitiano, preferendo, a causa di sfratto per morosità, dimorare in hotel a spese del Comune di Arezzo, ed il padre si sarebbe dimostrato del tutto disinteressato alle sorti di . Per_1
Ha altresì rappresentato che, a seguito della sua nomina da tutore legale, avrebbe provveduto sia alla gestione sanitaria della minore, facendola sottoporre ad un intervento correttivo per la scoliosi, sia alla valutazione del fabbisogno economico della stessa.
Ha dedotto che la minore percepirebbe esclusivamente un'indennità di frequenza pari ad euro
340,00 mensili e che, in occasione del suddetto intervento effettuato, avrebbe dovuto progettare una raccolta fondi per il pagamento dell'assistenza di a Verona. Per_1
3 Sul punto, ha rilevato di aver contattato il padre di al fine di ottenere un aiuto Per_1
economico e che lo stesso si sarebbe limitato a corrispondere, nel mese di gennaio 2024, euro
300,00, suddivisi in due rate, salvo poi cessare repentinamente ogni contribuzione ed anche di rispondere ai messaggi del tutore.
Infine, ha rappresentato che, a causa dell'inesistente collaborazione dei due resistenti, sarebbe impossibilitata a richiedere all'INPS il versamento dell'assegno unico universale.
All'udienza del 03.04.2025, verificata la regolarità della notifica ai resistenti, è stata dichiarata la contumacia di e di e la causa è stata trattenuta per la CP_1 Controparte_2
decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Preso atto che il presente procedimento è stato instaurato al solo fine di dirimere le questioni economiche/patrimoniali, considerato che non risultano agli atti documenti che possano attestare la situazione reddituale e/o patrimoniale dei resistenti, tuttavia considerata l'età anagrafica di (17 anni) nonché l'invalidità della stessa e l'obbligo/dovere giuridico Per_1
dei genitori di sostenere economicamente la prole ancor di più se minorenne e invalida, questo
Collegio ritiene di disporre in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, ovvero di porre:
1) a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento in CP_1
favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT Persona_1
annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
[...]
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Arezzo;
2) a carico della resistente contumace un contributo al mantenimento Controparte_2
in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili Persona_1
ISTAT annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni Persona_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno
4 compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) pone a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento CP_1
in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT Persona_1
annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
[...]
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni mese, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
2) pone a carico della resistente contumace un contributo al Controparte_2
mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, Persona_1
rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a (IBAN: [...]) entro il giorno 20 di Persona_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1499/2024 promossa da:
( , quale tutore di nata Parte_1 C.F._1 Persona_1
a Pozzuoli il 29.11.2007, giusta nomina del Tribunale di Arezzo con decreto del 2.03.2023 cron. 1241/23 ed autorizzazione al presente giudizio di cui al decreto del giudice tutelare in data 20.05.2024, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO ROMOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), via Roma, n. 193
PARTE RICORRENTE
CONTRO
in qualità di padre della figlia minore CP_1 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] Per_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
, in qualità di madre della figlia minore nata in Controparte_2 Persona_1
Romania il 04.09.1979
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “che l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ove necessario previa comparizione personale dei genitori nella Camera di Consiglio, voglia determinare, a carico dei genitori della minore, i correlati diritti di mantenimento secondo le seguenti CONDIZIONI • il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia con CP_1 Persona_1 accredito presso il conto corrente bancario a quest'ultima intestato (IBAN:
[...]), quale contributo al mantenimento, l'importo mensile di €
300,00 (TRECENTO/00) entro il venti (20) di ciascun mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ai fini ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
• la Sig.ra qualora reperisse attività lavorativa, Parte_2
corrisponderà direttamente alla figlia , con accredito presso il conto Persona_1 corrente bancario a quest'ultima intestato (IBAN: [...]), quale contributo al mantenimento, l'importo mensile di € 300,00 (TRECENTO/00) entro il venti
(20) di ciascun mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ai fini ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss c.p.c., depositato in data 10.07.2024, la ricorrente Avv.
in qualità di tutore della minore, ha convenuto in giudizio i resistenti genitori Parte_1
e al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio CP_1 Controparte_2
della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore nata a Persona_1
Pozzuoli il 29.11.2007, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai due resistente contumaci.
2 La ricorrente ha chiesto che venissero disposti, a carico dei genitori, i relativi diritti al mantenimento della minore. In particolare ha chiesto a carico di un CP_1
contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato alla minore entro il 20 di ogni mese e a carico di un contributo al Controparte_2
mantenimento ordinario, qualora la stessa iniziasse un'attività lavorativa, pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato alla minore entro il 20 di ogni mese.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente Avv. ha rappresentato che la situazione Pt_1
familiare della minore, riconosciuta come “minore invalido” in data 28.03.2014 e diagnosticata con “Deficit intellettivo di intensità media con gravi difficoltà degli apprendimenti e comportamentali” dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap in data 30.11.2022, appariva da anni compromessa atteso il disinteresse del padre verso la figlia e i problemi personali della madre, con la quale la minore conviveva.
Sul punto, ha specificato che, per i già indicati motivi, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori di Firenze confermava con ordinanza del 22.05.2022 l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, con limitazione della responsabilità genitoriale dei resistenti.
Al riguardo, ha evidenziato che in data 09.02.2023 i Servizi Sociali del Comune di Arezzo si vedevano costretti a promuovere presso questo Tribunale la procedura di nomina di un tutore legale per la minore, atteso che la madre, pur avendone la possibilità, avrebbe rifiutato di soggiornare con la minore presso la casa famiglia “San Martino” in località Vitiano, preferendo, a causa di sfratto per morosità, dimorare in hotel a spese del Comune di Arezzo, ed il padre si sarebbe dimostrato del tutto disinteressato alle sorti di . Per_1
Ha altresì rappresentato che, a seguito della sua nomina da tutore legale, avrebbe provveduto sia alla gestione sanitaria della minore, facendola sottoporre ad un intervento correttivo per la scoliosi, sia alla valutazione del fabbisogno economico della stessa.
Ha dedotto che la minore percepirebbe esclusivamente un'indennità di frequenza pari ad euro
340,00 mensili e che, in occasione del suddetto intervento effettuato, avrebbe dovuto progettare una raccolta fondi per il pagamento dell'assistenza di a Verona. Per_1
3 Sul punto, ha rilevato di aver contattato il padre di al fine di ottenere un aiuto Per_1
economico e che lo stesso si sarebbe limitato a corrispondere, nel mese di gennaio 2024, euro
300,00, suddivisi in due rate, salvo poi cessare repentinamente ogni contribuzione ed anche di rispondere ai messaggi del tutore.
Infine, ha rappresentato che, a causa dell'inesistente collaborazione dei due resistenti, sarebbe impossibilitata a richiedere all'INPS il versamento dell'assegno unico universale.
All'udienza del 03.04.2025, verificata la regolarità della notifica ai resistenti, è stata dichiarata la contumacia di e di e la causa è stata trattenuta per la CP_1 Controparte_2
decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Preso atto che il presente procedimento è stato instaurato al solo fine di dirimere le questioni economiche/patrimoniali, considerato che non risultano agli atti documenti che possano attestare la situazione reddituale e/o patrimoniale dei resistenti, tuttavia considerata l'età anagrafica di (17 anni) nonché l'invalidità della stessa e l'obbligo/dovere giuridico Per_1
dei genitori di sostenere economicamente la prole ancor di più se minorenne e invalida, questo
Collegio ritiene di disporre in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, ovvero di porre:
1) a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento in CP_1
favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT Persona_1
annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
[...]
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Arezzo;
2) a carico della resistente contumace un contributo al mantenimento Controparte_2
in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili Persona_1
ISTAT annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni Persona_1
mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno
4 compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) pone a carico del resistente contumace un contributo al mantenimento CP_1
in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT Persona_1
annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a
[...]
(IBAN: [...]) entro il giorno 20 di ogni mese, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
2) pone a carico della resistente contumace un contributo al Controparte_2
mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 300,00 mensili, Persona_1
rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente nel conto corrente bancario intestato a (IBAN: [...]) entro il giorno 20 di Persona_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
5