Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 08/04/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2462 del 2024, proposto da
NA NO Di Coscia, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida;
nei confronti
Regione Campania;
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
a) dell’ordinanza dirigenziale n. 36 del 8.3.2024, notificata ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale in data 13.3.2024, comunicata a mezzo raccomandata postale il 22.3.2024, e ritirata il successivo 9.4.2024, recante “ordinanza di sgombero area demaniale marittima a seguito della comunicazione di rinuncia alla concessione demaniale marittima n. 127/2009”;
b) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza dirigenziale impugnata, il Comune di Procida, quale autorità delegata allo svolgimento delle funzioni per le aree demaniali marittime, ha ordinato alla oramai disciolta Associazione non riconosciuta “ Pescatori Professionisti e AN RG EL ”, nella persona della ricorrente, già presidente e legale rappresentante - lo sgombero e la rimessione in pristino dell’area demaniale marittima ricadente nel porto di Marina Chiaiolella.
Detta associazione, costituita per favorire l’attività dei pescatori locali, era difatti titolare della Concessione Demaniale n. 127/2009, rep. n. 225, rilasciata dalla Regione Campania “per la gestione di una zona ricadente nel porto di Marina EL del Comune di Procida censita al NCEU foglio 14, p.lla 224 ed avente superficie complessiva di mq. 1.915,00, di cui mq. 1.555,00 di specchio acqueo per ormeggio unità da pesca e mq. 360,00 di banchina per il tiro a secco delle imbarcazioni dei pescatori per consentire la manutenzione ordinaria delle stesse durante il periodo invernale dal 1 ottobre al 30 aprile ed iniziative e attività legate alla pesca durante il periodo estivo dal 1 Maggio al 30 settembre, nonché la sistemazione di n. 2 box su ruote da adibire a servizio”, successivamente integrata con l’ulteriore suppletiva concessione n. 13/2010, rep. n. 317, con cui la Regione ha concesso l’occupazione di “un’area di mq. 24, già in concessione, allo scopo di adibirla alla sosta di una gru mobile su ruote, necessaria per eseguire le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni dei soci iscritti all’associazione”.
Tuttavia, come anche precisatosi nella ordinanza impugnata, tali concessioni sono state rinunciate mediante presentazione del Mod. D8, trasmesso alla Regione Campania con la nota prot. n. 2022.0041885 del 26 gennaio 2022 e l’Associazione è stata dichiarata cessata, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate il successivo 14 aprile 2022.
2. Avverso tale ordinanza è insorta la ricorrente deducendo vizi di eccesso di potere e violazione di legge per più profili, rimarcando:
- l’illegittimità del provvedimento per inesistenza del soggetto giuridico destinatario dell’ordine di sgombero nonché in ragione dell’estinzione di tutti i rapporti giuridici ad esso relativi, rimarcandosi che neppure potrebbe applicarsi il cd. principio di ultrattività della disciolta associazione, non vertendosi in ipotesi di obbligazioni pecuniarie, essendo stati risolti tutti i precedenti rapporti giuridici facenti capo all’Associazione;
- evidente carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, giacché l’Associazione, all’esito della decisione di cessazione, avrebbe già assolto agli obblighi di liberare l‘area, cui pure si era vincolata all’atto della rinuncia della concessione e, ad oggi, non occuperebbe la banchina con alcuna struttura e/o manufatto, non avendo, peraltro, realizzato le strutture previste in concessione, per cui l’area sarebbe completamente libera da opere da rimuovere;
- difetto di motivazione, non essendo state esternate le ragioni che hanno indotto l’ente locale all’adozione dell’ordinanza di sgombero, non essendo nemmeno indicate le modalità di occupazione dell’area e in assenza di alcun riferimento ad alcuna relazione tecnica e/o accertativa della realtà fattuale;
- violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il provvedimento impugnato è stato emanato dal Comune di Procida, e chiedendo, pertanto, l’estromissione dal giudizio.
4. Nella mancata costituzione dell’amministrazione comunale, ritualmente intimata, all’udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve in limine dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del demanio e del Ministero intimato, posto che, da un verso, il provvedimento impugnato è atto comunale e, per altro, l’area in questione non è di proprietà dello Stato.
5.1 Nel merito è fondata, con valore assorbente, la censura dedotta di carenza di istruttoria e motivazione dell’ordinanza di sgombero oggetto di contestazione.
5.1 Invero, l’amministrazione comunale ha proceduto ad ordinare lo sgombero dell’area alla disciolta Associazione senza tuttavia premunirsi di verificare l’esistenza di strutture, manufatti e/o opere ad essa riconducibili, né verificare l’identità degli eventuali occupanti abusivi dell’area. Tanto emerge dalla semplice lettura della motivazione del provvedimento, nella quale non sono richiamati né gli accertamenti compiuti né tampoco i presupposti fattuali ritenuti sussistenti e su cui è stata poi ancorata l’emanazione dell’ordinanza di sgombero.
5.2 Senonché, in senso contrario alle solo asserite ragioni dell’Amministrazione comunale, deve rimarcarsi che è rimasto incontestato l’intervenuto adempimento degli obblighi di liberare l’area, cui pure la disciolta Associazione si era vincolata all’atto della rinuncia della concessione. Invero, da quanto è emerso in atti, la stessa non risulta occupare la banchina con alcuna struttura e/o manufatto posto che “l’area oggetto di concessione come si evince tra l’altro dal riscontro delle riprese fotografiche allegate è priva di qualsivoglia opera oggetto della concessione demaniale (n. 2 box su ruote da adibire a servizio e gru mobile)” ( cfr. relazione asseverata sullo stato dei luoghi del 15.5.2024, a firma dell’ing. Migliaccio, in atti).
Alla stregua delle superiori puntuazioni, non può obliarsi che l’esercizio del potere oggetto di contestazione non sia avvenuto in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente, né risulta supportato dalla formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi la necessità dell’imposizione autoritativa dell’obblighi di sgomberare l’area, a fronte della rinuncia alla concessione, avvenuta ben due anni prima, e in assenza della indicazione circostanziata delle opere da rimuovere e della loro eventuale riferibilità alla associazione stessa.
4.3 La fondatezza delle superiori censure implica l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo ulteriore della violazione delle regole di partecipazione procedimentale, atteso che, non essendosi proceduto a notiziare essa ricorrente dell’avvio del procedimento, alla stessa è stata preclusa la possibilità di poter meglio chiarire l’insussistenza dei presupposti di fatto, per assenza di opere e/o manufatti riconducibili alla cessata Associazione.
4.4 Alla luce delle superiori deduzioni, il ricorso è dunque accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, salvi gli ulteriori atti.
5. La peculiarità della vicenda induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO