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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
con sede in Ragusa, Via del Pioppo n. 104, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...] n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Borrometi del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
e nei confronti di:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2019 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 131/2019, notificatole il 06.03.2019 unitamente ad atto di precetto, da questo Tribunale emesso su ricorso del lavoratore il 23.02.2019 nei confronti di essa opponente e della datrice di lavoro CP_1 [...]
- nelle rispettive qualità di mandante e mandataria capogruppo dell' Parte_2 [...] aggiudicataria del “servizio di gestione dell'impianto di depurazione Controparte_2 centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava d'Aliga, Bruca est/ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del - per il pagamento solidale della Controparte_3 complessiva somma di € 6.552,17, pretesa, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di agosto e settembre 2018 e di TFR. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha Parte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla domanda di pagamento svolta in via monitoria, deducendo di avere conferito alla la rappresentanza Parte_2 processuale della richiamata A.T.I. a struttura verticale in seno al rogito costitutivo della menzionata in Notar di Ragusa, rep. n. 47853 del 27.12.2017, di non avere giammai Per_1 intrattenuto rapporto di lavoro alcuno con il d eccependo l'inapplicabilità al credito sub CP_1 iudice dell'invocato regime di responsabilità solidale di cui all'art. 48, comma quinto, D.Lvo n.
50/2016, il bando di gara e il verbale di aggiudicazione indicando le mansioni secondarie affidate ad essa opponente, ovvero “le parti di servizio (10%) per le quali viene previsto il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 4, classe F”, con conseguente estraneità al restante 90% del servizio affidato alla Parte_2
Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 destituita di fondamento, attese l'inopponibilità del richiamato rogito ad esso terzo e l'omessa specificazione, in seno al bando di gara, delle prestazioni principali ed accessorie posta a fondamento dell'eccepita inapplicabilità dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016. Acquisito l'intervento volontario della - costituitasi in giudizio per Parte_2 opporsi all'impugnato d.i. in ragione dell'eccepito integrale pagamento delle spettanze rivendicate dal al contempo rappresentando di avere proposto autonoma opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. iscritta al n. 1039/2019 R.G. di questo G.L. -, disattesa l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Va innanzitutto ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato in giudizio dalla la stessa avendo dichiarato di avere proposto autonoma Parte_2 opposizione al d.i. n. 131/2019 qui opposto dalla ed apparendo perciò Parte_1 sprovvista di interesse a far valere in questa sede gli argomenti difensivi già sottoposti al G.L. nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 1039/2019 R.G. di questo Tribunale. Va quindi ritenuta l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla in Parte_1 ragione del proprio difetto di legittimazione passiva e della dedotta estraneità all'obbligazione nei suoi confronti azionata dal i sensi dell'evocato art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016 CP_1 dettato in materia di raggruppamento temporaneo di imprese. Premesso che il conferimento della rappresentanza processuale alla capogruppo
[...] rileva unicamente nei rapporti tra l' e la stazione appaltante (cfr. il disposto Parte_2 CP_2 dell'art. 23, comma nono, D.Lvo n. 406/1991 e l'atto costitutivo dell'associazione, nel quale si legge che all'impresa capogruppo “spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese costituenti la presente A.T.I. per tutti gli atti e le operazioni relativi all'appalto”) e incontestata la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'anzidetta società e non anche all'odierna opponente, lo snodo controverso della regiudicanda attiene esclusivamente all'accertamento della responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del richiamato dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, a mente del quale “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Ritenuto per quanto sopra che la deroga alla responsabilità solidale di tutte le imprese costituite in A.T.I. verticale (i.e. caratterizzate dall'affidamento delle prestazioni prevalenti all'impresa capogruppo e delle prestazioni secondarie dalle imprese mandanti, categoria infine soppressa dall'art. 68 D.Lvo n. 36/2023 in favore dell'A.T.I. orizzontale e della conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese associate, a prescindere dai requisiti posseduti e dalla partecipazione all'esecuzione dell'appalto) nei confronti dei fornitori - e dunque anche dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - è prevista in favore degli assuntori di prestazioni secondarie per la parte eccedente le prestazioni di loro competenza, va tuttavia osservato che a norma del comma quarto dell'art. 48 D.Lvo n. 50/2016 “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” e che, come affermato dalla stessa opponente sulla scorta della richiamata giurisprudenza amministrativa, l'individuazione delle prestazioni principali e secondarie deve perciò risultare da specificazione eseguita dall'ente pubblico appaltante in seno al bando di gara - la distinzione prestandosi altrimenti a manipolazioni elusive della garanzia solidale da parte delle imprese associate -, per essere quindi concretizzata nella successiva offerta. Nel caso sub iudice, tuttavia, la si è limitata a versare in atti il Parte_1 solo atto costitutivo dell' del 27.12.2017 - posteriore alla gara, dal Comune di Scicli CP_2 aggiudicata con determina n. 63 del 16.05.2017 “alla (costituenda) A.T.I. tra le odierne imprese comparenti” (cfr. rogito rep. n. 47853 in atti) -, per modo che, in difetto di produzione in giudizio degli atti di gara, deve ritenersi l'omessa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della formulata eccezione e la conseguente infondatezza della proposta opposizione, che va perciò rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico delle due società in solido, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. 131/2019, nei Parte_1 suoi confronti emesso da questo G.L. in data 23.02.2019 su ricorso di;
CP_1 dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della Parte_2 condanna la la al pagamento solidale, Parte_1 Parte_2 in favore di , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi CP_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 12 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
con sede in Ragusa, Via del Pioppo n. 104, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...] n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Borrometi del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
e nei confronti di:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2019 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 131/2019, notificatole il 06.03.2019 unitamente ad atto di precetto, da questo Tribunale emesso su ricorso del lavoratore il 23.02.2019 nei confronti di essa opponente e della datrice di lavoro CP_1 [...]
- nelle rispettive qualità di mandante e mandataria capogruppo dell' Parte_2 [...] aggiudicataria del “servizio di gestione dell'impianto di depurazione Controparte_2 centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava d'Aliga, Bruca est/ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del - per il pagamento solidale della Controparte_3 complessiva somma di € 6.552,17, pretesa, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di agosto e settembre 2018 e di TFR. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha Parte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla domanda di pagamento svolta in via monitoria, deducendo di avere conferito alla la rappresentanza Parte_2 processuale della richiamata A.T.I. a struttura verticale in seno al rogito costitutivo della menzionata in Notar di Ragusa, rep. n. 47853 del 27.12.2017, di non avere giammai Per_1 intrattenuto rapporto di lavoro alcuno con il d eccependo l'inapplicabilità al credito sub CP_1 iudice dell'invocato regime di responsabilità solidale di cui all'art. 48, comma quinto, D.Lvo n.
50/2016, il bando di gara e il verbale di aggiudicazione indicando le mansioni secondarie affidate ad essa opponente, ovvero “le parti di servizio (10%) per le quali viene previsto il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 4, classe F”, con conseguente estraneità al restante 90% del servizio affidato alla Parte_2
Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 destituita di fondamento, attese l'inopponibilità del richiamato rogito ad esso terzo e l'omessa specificazione, in seno al bando di gara, delle prestazioni principali ed accessorie posta a fondamento dell'eccepita inapplicabilità dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016. Acquisito l'intervento volontario della - costituitasi in giudizio per Parte_2 opporsi all'impugnato d.i. in ragione dell'eccepito integrale pagamento delle spettanze rivendicate dal al contempo rappresentando di avere proposto autonoma opposizione ex art. 645 CP_1
c.p.c. iscritta al n. 1039/2019 R.G. di questo G.L. -, disattesa l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Va innanzitutto ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato in giudizio dalla la stessa avendo dichiarato di avere proposto autonoma Parte_2 opposizione al d.i. n. 131/2019 qui opposto dalla ed apparendo perciò Parte_1 sprovvista di interesse a far valere in questa sede gli argomenti difensivi già sottoposti al G.L. nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 1039/2019 R.G. di questo Tribunale. Va quindi ritenuta l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla in Parte_1 ragione del proprio difetto di legittimazione passiva e della dedotta estraneità all'obbligazione nei suoi confronti azionata dal i sensi dell'evocato art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016 CP_1 dettato in materia di raggruppamento temporaneo di imprese. Premesso che il conferimento della rappresentanza processuale alla capogruppo
[...] rileva unicamente nei rapporti tra l' e la stazione appaltante (cfr. il disposto Parte_2 CP_2 dell'art. 23, comma nono, D.Lvo n. 406/1991 e l'atto costitutivo dell'associazione, nel quale si legge che all'impresa capogruppo “spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese costituenti la presente A.T.I. per tutti gli atti e le operazioni relativi all'appalto”) e incontestata la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'anzidetta società e non anche all'odierna opponente, lo snodo controverso della regiudicanda attiene esclusivamente all'accertamento della responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del richiamato dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, a mente del quale “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Ritenuto per quanto sopra che la deroga alla responsabilità solidale di tutte le imprese costituite in A.T.I. verticale (i.e. caratterizzate dall'affidamento delle prestazioni prevalenti all'impresa capogruppo e delle prestazioni secondarie dalle imprese mandanti, categoria infine soppressa dall'art. 68 D.Lvo n. 36/2023 in favore dell'A.T.I. orizzontale e della conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese associate, a prescindere dai requisiti posseduti e dalla partecipazione all'esecuzione dell'appalto) nei confronti dei fornitori - e dunque anche dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - è prevista in favore degli assuntori di prestazioni secondarie per la parte eccedente le prestazioni di loro competenza, va tuttavia osservato che a norma del comma quarto dell'art. 48 D.Lvo n. 50/2016 “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” e che, come affermato dalla stessa opponente sulla scorta della richiamata giurisprudenza amministrativa, l'individuazione delle prestazioni principali e secondarie deve perciò risultare da specificazione eseguita dall'ente pubblico appaltante in seno al bando di gara - la distinzione prestandosi altrimenti a manipolazioni elusive della garanzia solidale da parte delle imprese associate -, per essere quindi concretizzata nella successiva offerta. Nel caso sub iudice, tuttavia, la si è limitata a versare in atti il Parte_1 solo atto costitutivo dell' del 27.12.2017 - posteriore alla gara, dal Comune di Scicli CP_2 aggiudicata con determina n. 63 del 16.05.2017 “alla (costituenda) A.T.I. tra le odierne imprese comparenti” (cfr. rogito rep. n. 47853 in atti) -, per modo che, in difetto di produzione in giudizio degli atti di gara, deve ritenersi l'omessa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della formulata eccezione e la conseguente infondatezza della proposta opposizione, che va perciò rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico delle due società in solido, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. 131/2019, nei Parte_1 suoi confronti emesso da questo G.L. in data 23.02.2019 su ricorso di;
CP_1 dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della Parte_2 condanna la la al pagamento solidale, Parte_1 Parte_2 in favore di , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi CP_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 12 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella