Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 723/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliererel.
ha pronunciato la seguente
OGGETTO: S E N T E N Z A
Opposizione sentenza nella causa civile n. 723/2024 R.G. promossa con reclamo depositato in data
15 luglio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio di apertura della liquidazione giudiziale 2025
Codice:174201 d a
, QUALE SOCIA DELLA GIOVANNI Parte_1 Parte_2
[...]
con il patrocinio dell'avv. Francesco Sansegolo e dall'avv. Enrico Felli,
entrambi del foro di Bergamo
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 10
entrambi del foro di Milano
RECLAMATO
e contro
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 112/2024 pubblicata il 15.6.2024
CONCLUSIONI
Della reclamante
IN VIA PRINCIPALE
a) in integrale riforma della sentenza n. 112/2024 Sent., n. 125/2024 Rep., n.
69/24 L.G. emessa in data 4 giugno 2024, pubblicata dal Tribunale di
Bergamo il 15 giugno 2024, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo il
17 giugno 2024, revocare la Liquidazione Giudiziale pronunciata nei confronti della con sede in Bergamo, via Pietro Ruggeri da Controparte_2
Stabello n. 28;
IN VIA ISTRUTTORIA:
b) ove ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica sul valore dei beni detenuti dalla Controparte_2
c) qualora non vi abbia provveduto, ordinare al Curatore la stampa dell'accesso alla piattaforma fiscale dell'Agenzia delle Entrate (cosiddetto pagina 2 di 10 cassetto fiscale) relativo ai tre anni fiscali antecedenti all'apertura della
Liquidazione Giudiziale.
IN OGNI CASO
d) con vittoria di spese, anche per consulenti tecnici d'ufficio e di parte, e di compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10
marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma
1 bis per gli atti elaborati con collegamento ipertestuale ai documenti allegati e con sommario navigabile.
Del reclamato
In via principale e nel merito:
rigettare e respingere, siccome inammissibile o comunque infondato -sia in fatto
2 Diversamente dai primi due requisiti, nel caso dell'indebitamento non è
indicato uno spatium temporis cui ancorare la valutazione dell'ammontare dei debiti, mentre, i requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 , lett. d), n. 1 e 2, non devono essere stati superati dall'impresa nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il
riferimento deve intendersi ai tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza, e non ai tre esercizi il cui bilancio sia stato redatto (o addirittura pubblicato) prima di quella data [sul punto, ratione temporis, C. civ., sez. I,
28.10.2010, n. 22110; T. Pordenone 15.12.2006] che in diritto- il reclamo ex adverso proposto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 14/2019 per le ragioni indicate in pagina 3 di 10 narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria anche in ordine alla conseguente conferma della sentenza n. 112/2024 del Tribunale di Bergamo;
In via istruttoria:
si formula espressa riserva, ove occorrer possa, di articolare mezzi di prova.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari ex DM. 55/2014, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, su istanza di l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Controparte_2
Il Tribunale ha dato atto della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 40
CCII, della propria competenza, del requisito di procedibilità di cui all'art. 49
uc CCII, della mancata prova, da parte della debitrice, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d) CCII, della grave situazione di dissesto della debitrice evincibile dall'elevato ammontare dei debiti maturati e dall'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile, come dimostrato dal mancato pagamento del debito non ingente nei confronti del ricorrente, pari ad euro 9.648,00 nonché dal mancato deposito di documentazione contabile a far data dal 2012;
Ha proposto reclamo quale socia della Parte_1 Controparte_2
sulla base di un unico motivo di reclamo e ha chiesto la revoca della pagina 4 di 10 liquidazione giudiziale.
All'udienza del 13 novembre 2024 la Corte ha posto la causa in decisione.
Con ordinanza del 20.11.2024 la Corte ha rimesso sul ruolo il giudizio disponendo l'acquisizione di informazioni dal Curatore.
Pervenuta la documentazione richiesta, alla udienza del 5 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale della regolarmente citata e non comparsa. Controparte_2
Sempre il via preliminare va riconosciuta la legittimazione di Parte_1
socia della debitrice, a proporre il reclamo ai sensi dell'art. 51, comma primo,
CCII.
Con un unico motivo la reclamante lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto sussistenti i requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 lett. d) CCII.
Evidenzia che la società:
-ha debiti inferiori ad euro 500.000,00 in quanto al credito di Controparte_1
pari ad euro 58.851,60, si aggiungono debiti esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per un importo di euro 141.277,60 risultanti dall'elenco cartelle/avvisi prodotto;
-quanto all'attivo patrimoniale, ha beni immobili per un valore di euro pagina 5 di 10 70.500,00, e motoveicoli ed autovetture il cui valore complessivo non supera la soglia di euro 200.000,00;
- quanto ai ricavi ha cessato l'attività a decorrere dal 2017 a seguito del contenzioso instaurato dal creditore istante per un importo di Controparte_1
euro 336.925,22, ridotto ad euro 23.925,85 oltre interessi e spese, tanto che,
come desumibile dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza
in data 2 marzo 2020, i ricavi sono passati dall'importo di euro 252.825,92
nell'anno 2014 ad euro 37.927,37 nell'anno 2015 ad euro 5.202,78 nell'anno
2016.
Ha offerto di provare le suddette circostanze con l'accesso alla piattaforma dell'AdE chiesta al Curatore e ha chiesto espletarsi ctu contabile.
***
L'art. 2 lettera d) CCII, richiamato dall'art. 121 CCII, definisce <
minore>> quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <<1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di pagina 6 di 10 debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila>>.
La società debitrice non ha depositato i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di liquidazione giudiziale (l'ultimo bilancio è stato depositato il 31.12.2013).
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che la prova della sussistenza dei limiti dimensionali che impedisce la dichiarazione di fallimento, non debba essere necessariamente data con il deposito di bilanci degli ultimi tre esercizi: “In tema di dichiarazione di fallimento” – ma il principio è
applicabile anche in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo i medesimi i requisiti richiesti – “per dimostrare i requisiti
di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre
esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.F. non assurgono a prova
legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti
probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili
dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi,
suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici
e patrimoniali dell'impresa”(Cass. 25025/2020; in senso conforme Cass.
31171/2023, 3581/2022; 21188/2021).
Dalla documentazione prodotta dalla reclamante nel presente grado - verbale di inventario redatto dalla Curatrice (doc. 6), il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza del 2.3.2020 (doc. 7), perizia di stima (doc. 5)
pagina 7 di 10 e dalle informazioni acquisite dal Curatore – la “situazione patrimoniale extra-
contabile al 10.07.2024” (doc. 9) non è attendibile trattandosi di ricostruzione ex post redatta dallo stesso amministratore unico della società - emerge che:
- la società, costituita nel 1999, ha svolto attività edile, segnatamente lavori di completamento e finitura di edifici;
- la società ha omesso di redigere i bilanci (ultimo bilancio depositato il
31.12.2012) e le dichiarazioni fiscali a decorrere dal 2013 fino al 2023;
-dall'esame del cassetto fiscale non risulta che la società abbia emesso più
fatture dal 2019 e non ha quindi svolto alcuna attività;
-sulla base della documentazione ritrovata nel corso dell'accertamento, la GdF
ha ricostruito ricavi per il 2014 pari ad euro 252.285,92, scesi nel 2015 ad euro
37.927,37 e ad euro 6.451,45 nel 2016, ed in considerazione della sua inattività, almeno a partire dal 2019, non sussistono gli estremi per ritenere che i ricavi abbiano superato la soglia di euro 200.000,00;
- la società è proprietaria di alcuni terreni a destinazione agricola e due box per un valore di circa 80.000,00 euro e due autovetture e due motocicli, di valore irrisorio e la situazione aggiornata ricostruita dal Curatore al giugno 2024
descrive un attivo di euro 209.750,12, inferiore dunque alla soglia di euro
300.000,00;
-l'ammontare dei debiti già scaduti alla data della apertura della liquidazione giudiziale ammessi al passivo è pari ad euro 201.565,20, ben al di sotto della pagina 8 di 10 soglia di euro 500.000,00.
I valori che precedono sono al di sotto dei requisiti dettati dall'art. 2, comma
1, lett. d) CCII e può, dunque, ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza dei requisiti dimensionali per qualificare la società debitrice quale impresa minore.
In accoglimento del reclamo va, pertanto, disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui all'art.53 secondo comma CCII, con i compiti previsti da tale articolo.
Ai sensi del secondo comma di tale articolo, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza cui la debitrice dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Va inoltre posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Tenuto conto dell'emersione soltanto in sede di reclamo dei presupposti per pagina 9 di 10 l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 112/2024 pubblicata in data 15.6.2024 revoca la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
Controparte_2
ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato Controparte_2
della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
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