TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliato in via Mario Bastia n. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA RA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA RA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 13/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 24.09.2022 – atto n. 176, Parte II, Serie A, anno 2022; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 323/2025 emessa in data 15.04.2025 dal Tribunale di Bologna che ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (17.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (14.02.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del P.M. in data 30.01.2025 e 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 24.09.2022 – atto n. 176, Parte II, Serie A, anno 2022;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia alla costituzione di un assegno divorzile.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Parte_1 C.F._1 RA, elettivamente domiciliato in via Mario Bastia n. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA RA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA Controparte_1 C.F._2 RA, elettivamente domiciliato in VIA MARIO BASTIA N. 30 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHELLA RA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 13/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 24.09.2022 – atto n. 176, Parte II, Serie A, anno 2022; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 323/2025 emessa in data 15.04.2025 dal Tribunale di Bologna che ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (17.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (14.02.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del P.M. in data 30.01.2025 e 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata nella Federazione Russa, il 03.03.1990) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Bologna, il 24.09.2022 – atto n. 176, Parte II, Serie A, anno 2022;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti con reciproca rinuncia alla costituzione di un assegno divorzile.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla