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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 19292 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 19292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa alla udienza del 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 4 dicembre 2024 termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Bruno Rizzieri n.67 presso lo studio dell'avv. Massimo Panzarani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita in calce alla opposizione alla esecuzione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 19 luglio 2024 rep. 22954 racc. Persona_1
12378
APPELLATA
E
Controparte_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento asseritamente conosciuti attraverso la cartella di pagamento 09720210257427612 asseritamente notificata in data 23 marzo
2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione alla esecuzione ex articolo 615 cpc depositato il giorno 12 maggio
2023 aveva proposto opposizione avverso i verbali di accertamento Parte_1
13190251623, elevato il 6 febbraio 2019, 13190404905, elevato il 6 marzo 2019,
13190705350, elevato il 19 aprile 2019 e 13190924400, elevato il 29 maggio 2019, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della ricezione della cartella di pagamento
09720210257427612 asseritamente notificata il 23 marzo 2023.
A sostegno della opposizione aveva dedotto di aver avuto conoscenza della avvenuta notifica dei verbali di accertamento solo al momento in cui aveva ricevuto la cartella di pagamento 09720210257427612 il 23 marzo 2015.
In particolare ha dedotto che si trattava di infrazioni per essere circolato sulla corsia preferenziale di via di Portonaccio avvenute nel 2019 e che riteneva di non aver mai commesso in quanto non era sia la figura raffigurata nelle fotografie alla guida del motoveicolo Honda che aveva a differenza del proprio un bauletto non originale mentre la targa, pur riportando l'identico numero, era privo delle parti colorate riportanti le annotazioni obbligatorie dal 1998, come visibile dalle fotografie allegate ed in relazione a tale fatto aveva presentato una denunzia-querela il giorno 18 marzo 2023.
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Si era costituita deducendo la tardività della opposizione recuperatoria CP_1
proposta in quanto per contestare i verbali di accertamento doveva essente pèroposto il ricorso ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di decadenza previsto.
Aveva dedotto, inoltre la tardività della opposizione essendo stata notificati i verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 cpc e aveva depositato la relativa documentazione.
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 13609/2023 ha dichiarato inammissibile la domanda perché proposta tardivamente richiamando l'orientamento contenuto nella decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n. 22080/2017.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo di aver ritenuto che, Pt_1
una volta presentata denunzia in relazione al falso grossolano relativo alla targa del motoveicolo raffigurato nelle fotografie relative alle infrazioni contestate, circostanza peraltro non oggetto di contestazione nella costituzione di . CP_1
Proprio per la nori riferibilità delle infrazioni alla opponente era stata proposta la opposizione non ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 150/2011 ma ai sensi dell'articolo 615 cpc non ritenendo che essendo estranea dovesse essere utilizzata la opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011
Di conseguenza il giudice di pace aveva omesso di provvedere sulla opposizione proposta diretta a far valere una causa di estinzione sopravvenuta del titolo per non essere lo stesso riferibile al suo motoveicolo e quindi la estraneità alla infrazione contestata ma mai notificata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice non aveva CP_1
omesso di pronunziarsi sulla domanda proposta dall'opponente non avendo provveduto sulla opposizione introdotta ai sensi dell'articolo 615 sul presupposto della mancata notifica dei verbali di accertamento avendo il giudice ritenuto di qualificare la opposizione come
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opposizione recuperatoria da introdurre nel termine di decadenza di trenta giorni mentre la opposizione ex articolo 615 era possibile solo nel caso che l'la cartella fosse il primo atto attraverso il quale era venuto a conoscenza della esistenza dei verbale, circostanza non oggetto di contestazione.
Ha dedotto, infine, che la eventuale contestazione della falsità della targa doveva essere proposta mediante querela di falso incidentale introdotta nel procedimento considerando che il verbale era assistito da pubblica fede in relazione a quanto constatato dal pubblico ufficiale.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza del 26 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione proposta in primo grado era la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti dalla cartella di pagamento e nel merito la erroneità delle infrazioni contestate in quanto le infrazioni rilevate mediante apparati automatizzati nella corsia preferenziale di Portonaccio non si riferivano al suo motociclo n quanto pur essendo uguali i numeri di targa, era di versa la targa in altri particolare, il bauletto era diverso come anche la figura fisica del conducente, evidenziando che dopo aver ricevuto la cartella di pagamento aveva proposto una denunzia querela per la clonazione attraverso falsificazione della targa del suo motociclo.
Tali censure erano state proposte con opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615
cpc.
Al riguardo, premesso che a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 758/2022 è stato ribadito che per il principio della libertà delle forme e della conservazione degli atti giuridici,
proprio per la compresenza nello stesso atto di domanda aventi riti diversi, era stato
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sufficiente rispettare il rito previsto per il tipo di atto adottato con la conseguenza che il ricorso di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 poteva essere proposto, solo in primo grado,
con atto di citazione ed in tale caso ad esempio il termine di decadenza non era calcolato all'atto del deposito ma all'atto del passaggio per la notifica dell'atto di citazione.
In particolare nel caso di specie, era stata cntestata la cartella di pagamento per inesistenza dei verbali di accertamento per la mancata notifica degli stessi e per la non riferibilità degli stessi alla opponente in conseguenza della falsità della targa.
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione o per la inesistenza del titolo, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc.
Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte, nella data di consegna della intimazione di pagamento.
Sotto questo aspetto la opposizione doveva considerarsi proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 essendo stata dedotta la mancata notifica dei verbali di accertamento ed ex articolo 615 cpc ove potesse essere qualificati come inesistenti i verbali di accertamento sulla base della contestata clonazione della targa..
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Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 23 marzo 2023 e depositando la opposizione allea esecuzione in data 12 maggio 2023.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi
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previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non
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l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della
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strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che
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avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con
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l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al
CP_ ruolo esattoriale (cfr. già Cass. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
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va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22080)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio era in contestazione la notifica dei verbali di accertamento, censura per la quale era necessaria la utilizzazione,
in funzione recuperatoria della azione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 da introdurre nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza dei verbali stessi e quindi dalla consegna dell'estratto di ruolo ove la stessa fosse stata , come dedotto dall'opponente, il primo atto con il quale lo stesso abbia avuto notizia degli stessi.
Trattandosi di una opposizione da proporre con riscorso la decadenza del termine di proposizione era ritenuta essere interrotta con il deposito dello stesso entro trenta giorni. T
Nel caso di specie quindi, la opposizione recuperatoria doveva essere proposta con atto passato per la notifica o depositato entro il 22 aprile 2023. Essendo stato deppositato l'atto solo il 12 maggio 2023 ila opposizione era tardiva per contestare la mancata notifica.
Occorre evidenziare che nel costituirsi in primo grado, ha depositato la CP_1
prova della notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 con deposito delle relate compilate dal messo comunale e la raccomandata con avviso di ricevimento spedita per avvisare la destinataria dell'avvenuto deposito, avvisi di ricevimento allegati alle buste delle raccomandate nelle quali era indicato che il destinatario era assente e che era stato lasciato l'avviso.
Di conseguenza la notifica dei verbali di accertamento si era perfezionata e, di conseguenza la opposizione anche se proposta tempestivamente sarebbe stata comuqnue
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inammissibile perché tardiva, essendo stata proposta oltre i trenta giorni dal perfezionamento della notifica.
La opposizione ex articolo 7 del d.lgs.150/2011 consentiva contestazione di rito e di merito e, quindi, con sesse avrebbe potuto essere tempestivamente contestata la clonazione della targa, contestazione, invece, che risulta essere stata posta in essere con la sola presentazione di una denunzia, in ordine alla clonazione.
Di conseguenza non appare dubitabile che anche la cotestazione della fondatezza della infrazione era tardiva, essendo divenute inoppugnabili i verbali di accertamento per mancata tempestiva opposizione.
I verbali di accertamento, inoltre, per poter essere oggetto di una opposizione ex articolo
615 dovevano considerare inesistenti non solo nulli in quanto la nullità era comunque incontestabile per la intervenuta inoppugnabilità.
In ogni caso per dedurre la inesistenza del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere possibile valutare nel giudizio la falsità dell'accertamento della targa compiuto dal pubblico ufficiale basato sulla falsità della targa oggetto di specifica valutazione da parte del pubblico ufficiale che la ha rilevata dalla fotografia ripresa dal sistema di sorveglianza della corsia preferenziale e la ha validata.
Di conseguenza per tale valutazione doveva essere proposta querela di falso incidentale per consentire di superare la pubblica fede che assiste la rilevazione della targa operata dal pubblico ufficiale.
Non essendo stata introdotta querela di falso per la affermazione della inesistenza della infrazione, la opposizione alla esecuzione era comunque inammissibile.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
13609/2023 previa integrazione della motivazione,
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Ritiene il giudicante che debbano essere compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13609/2023 previa integrazione della motivazione
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 19292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa alla udienza del 26 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 4 dicembre 2024 termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Bruno Rizzieri n.67 presso lo studio dell'avv. Massimo Panzarani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita in calce alla opposizione alla esecuzione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 19 luglio 2024 rep. 22954 racc. Persona_1
12378
APPELLATA
E
Controparte_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento asseritamente conosciuti attraverso la cartella di pagamento 09720210257427612 asseritamente notificata in data 23 marzo
2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione alla esecuzione ex articolo 615 cpc depositato il giorno 12 maggio
2023 aveva proposto opposizione avverso i verbali di accertamento Parte_1
13190251623, elevato il 6 febbraio 2019, 13190404905, elevato il 6 marzo 2019,
13190705350, elevato il 19 aprile 2019 e 13190924400, elevato il 29 maggio 2019, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della ricezione della cartella di pagamento
09720210257427612 asseritamente notificata il 23 marzo 2023.
A sostegno della opposizione aveva dedotto di aver avuto conoscenza della avvenuta notifica dei verbali di accertamento solo al momento in cui aveva ricevuto la cartella di pagamento 09720210257427612 il 23 marzo 2015.
In particolare ha dedotto che si trattava di infrazioni per essere circolato sulla corsia preferenziale di via di Portonaccio avvenute nel 2019 e che riteneva di non aver mai commesso in quanto non era sia la figura raffigurata nelle fotografie alla guida del motoveicolo Honda che aveva a differenza del proprio un bauletto non originale mentre la targa, pur riportando l'identico numero, era privo delle parti colorate riportanti le annotazioni obbligatorie dal 1998, come visibile dalle fotografie allegate ed in relazione a tale fatto aveva presentato una denunzia-querela il giorno 18 marzo 2023.
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Si era costituita deducendo la tardività della opposizione recuperatoria CP_1
proposta in quanto per contestare i verbali di accertamento doveva essente pèroposto il ricorso ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di decadenza previsto.
Aveva dedotto, inoltre la tardività della opposizione essendo stata notificati i verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 cpc e aveva depositato la relativa documentazione.
Non si era costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 13609/2023 ha dichiarato inammissibile la domanda perché proposta tardivamente richiamando l'orientamento contenuto nella decisione delle sezioni unite della corte di cassazione n. 22080/2017.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo di aver ritenuto che, Pt_1
una volta presentata denunzia in relazione al falso grossolano relativo alla targa del motoveicolo raffigurato nelle fotografie relative alle infrazioni contestate, circostanza peraltro non oggetto di contestazione nella costituzione di . CP_1
Proprio per la nori riferibilità delle infrazioni alla opponente era stata proposta la opposizione non ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs 150/2011 ma ai sensi dell'articolo 615 cpc non ritenendo che essendo estranea dovesse essere utilizzata la opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs 150/2011
Di conseguenza il giudice di pace aveva omesso di provvedere sulla opposizione proposta diretta a far valere una causa di estinzione sopravvenuta del titolo per non essere lo stesso riferibile al suo motoveicolo e quindi la estraneità alla infrazione contestata ma mai notificata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice non aveva CP_1
omesso di pronunziarsi sulla domanda proposta dall'opponente non avendo provveduto sulla opposizione introdotta ai sensi dell'articolo 615 sul presupposto della mancata notifica dei verbali di accertamento avendo il giudice ritenuto di qualificare la opposizione come
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opposizione recuperatoria da introdurre nel termine di decadenza di trenta giorni mentre la opposizione ex articolo 615 era possibile solo nel caso che l'la cartella fosse il primo atto attraverso il quale era venuto a conoscenza della esistenza dei verbale, circostanza non oggetto di contestazione.
Ha dedotto, infine, che la eventuale contestazione della falsità della targa doveva essere proposta mediante querela di falso incidentale introdotta nel procedimento considerando che il verbale era assistito da pubblica fede in relazione a quanto constatato dal pubblico ufficiale.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza del 26 febbraio
2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione proposta in primo grado era la mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti dalla cartella di pagamento e nel merito la erroneità delle infrazioni contestate in quanto le infrazioni rilevate mediante apparati automatizzati nella corsia preferenziale di Portonaccio non si riferivano al suo motociclo n quanto pur essendo uguali i numeri di targa, era di versa la targa in altri particolare, il bauletto era diverso come anche la figura fisica del conducente, evidenziando che dopo aver ricevuto la cartella di pagamento aveva proposto una denunzia querela per la clonazione attraverso falsificazione della targa del suo motociclo.
Tali censure erano state proposte con opposizione alla esecuzione di cui all'articolo 615
cpc.
Al riguardo, premesso che a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 758/2022 è stato ribadito che per il principio della libertà delle forme e della conservazione degli atti giuridici,
proprio per la compresenza nello stesso atto di domanda aventi riti diversi, era stato
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sufficiente rispettare il rito previsto per il tipo di atto adottato con la conseguenza che il ricorso di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 poteva essere proposto, solo in primo grado,
con atto di citazione ed in tale caso ad esempio il termine di decadenza non era calcolato all'atto del deposito ma all'atto del passaggio per la notifica dell'atto di citazione.
In particolare nel caso di specie, era stata cntestata la cartella di pagamento per inesistenza dei verbali di accertamento per la mancata notifica degli stessi e per la non riferibilità degli stessi alla opponente in conseguenza della falsità della targa.
Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto intercorrente tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione o per la inesistenza del titolo, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa la notifica, trova applicazione il disposto dell'articolo 617 cpc.
Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni dalla notifica o come ricorso ex articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base della prospettazione della parte, nella data di consegna della intimazione di pagamento.
Sotto questo aspetto la opposizione doveva considerarsi proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 essendo stata dedotta la mancata notifica dei verbali di accertamento ed ex articolo 615 cpc ove potesse essere qualificati come inesistenti i verbali di accertamento sulla base della contestata clonazione della targa..
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Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 23 marzo 2023 e depositando la opposizione allea esecuzione in data 12 maggio 2023.
Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità
di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi
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previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non
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l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06; Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n.
21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della
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strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che
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avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con
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l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al
CP_ ruolo esattoriale (cfr. già Cass. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 cpc in relazione alla eccezione di prescrizione.
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
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va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22080)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che nel presente giudizio era in contestazione la notifica dei verbali di accertamento, censura per la quale era necessaria la utilizzazione,
in funzione recuperatoria della azione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 da introdurre nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della esistenza dei verbali stessi e quindi dalla consegna dell'estratto di ruolo ove la stessa fosse stata , come dedotto dall'opponente, il primo atto con il quale lo stesso abbia avuto notizia degli stessi.
Trattandosi di una opposizione da proporre con riscorso la decadenza del termine di proposizione era ritenuta essere interrotta con il deposito dello stesso entro trenta giorni. T
Nel caso di specie quindi, la opposizione recuperatoria doveva essere proposta con atto passato per la notifica o depositato entro il 22 aprile 2023. Essendo stato deppositato l'atto solo il 12 maggio 2023 ila opposizione era tardiva per contestare la mancata notifica.
Occorre evidenziare che nel costituirsi in primo grado, ha depositato la CP_1
prova della notifica dei verbali di accertamento ai sensi dell'articolo 140 con deposito delle relate compilate dal messo comunale e la raccomandata con avviso di ricevimento spedita per avvisare la destinataria dell'avvenuto deposito, avvisi di ricevimento allegati alle buste delle raccomandate nelle quali era indicato che il destinatario era assente e che era stato lasciato l'avviso.
Di conseguenza la notifica dei verbali di accertamento si era perfezionata e, di conseguenza la opposizione anche se proposta tempestivamente sarebbe stata comuqnue
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inammissibile perché tardiva, essendo stata proposta oltre i trenta giorni dal perfezionamento della notifica.
La opposizione ex articolo 7 del d.lgs.150/2011 consentiva contestazione di rito e di merito e, quindi, con sesse avrebbe potuto essere tempestivamente contestata la clonazione della targa, contestazione, invece, che risulta essere stata posta in essere con la sola presentazione di una denunzia, in ordine alla clonazione.
Di conseguenza non appare dubitabile che anche la cotestazione della fondatezza della infrazione era tardiva, essendo divenute inoppugnabili i verbali di accertamento per mancata tempestiva opposizione.
I verbali di accertamento, inoltre, per poter essere oggetto di una opposizione ex articolo
615 dovevano considerare inesistenti non solo nulli in quanto la nullità era comunque incontestabile per la intervenuta inoppugnabilità.
In ogni caso per dedurre la inesistenza del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere possibile valutare nel giudizio la falsità dell'accertamento della targa compiuto dal pubblico ufficiale basato sulla falsità della targa oggetto di specifica valutazione da parte del pubblico ufficiale che la ha rilevata dalla fotografia ripresa dal sistema di sorveglianza della corsia preferenziale e la ha validata.
Di conseguenza per tale valutazione doveva essere proposta querela di falso incidentale per consentire di superare la pubblica fede che assiste la rilevazione della targa operata dal pubblico ufficiale.
Non essendo stata introdotta querela di falso per la affermazione della inesistenza della infrazione, la opposizione alla esecuzione era comunque inammissibile.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
13609/2023 previa integrazione della motivazione,
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Ritiene il giudicante che debbano essere compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13609/2023 previa integrazione della motivazione
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale