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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1629 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice dott. NT NN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Dall'Ara in sostituzione Avv. Zampieri per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT NN, all'udienza del 13/11/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1629 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 26/08/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO Avv. RINALDI
GIOVANNI; ; ; Parte_2 Parte_3
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale e contratti di supplenza breve che comunque coprono un periodo equivalente negli anni dal 2020/2021 al 2024/2025
1 Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
2 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
3. La parte ricorrente ha dimostrato di avere svolto incarichi che sebbene formalmente qualificati come supplenze brevi e saltuarie, possono essere equiparate agli incarichi annuali In particolare nell'anno scolastico 2020/2021 la parte ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità con due supplenze “temporanee” rispettivamente dal
12.11.2020 al 5.6.2021 e dal 6.6.2021 al 28.6.2021.
4. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo
3 che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
5. A tale sopravvenuto orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione (secondo cui il diritto sarebbe riconoscibile solo ai titolari di unico contratto su posto disponibile al 31.12 e fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, salvo prova dell' “abuso”
o “uso con effetto discriminatorio” della pluralità di contratti), non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_3
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). 61. A tale titolo, non
[...]
occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate” (punti 60 e 61 sentenza CGUE C-268/24).
4 6. In sostanza la CGUE, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito (solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego. Tuttavia è la stessa CGUE (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo
Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
7. E' peraltro la stessa CGUE che afferma espressamente (punto 71):
“Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
8. La Corte d'Appello di Napoli, nella recente sentenza 3315/2025 del
14.10.2025, riprendendo l'iter argomentativo della CGUE di cui alla richiamata pronuncia, nel tentare di dare attuazione alla valutazione
5 che deve effettuare il giudice di merito, così come delineato dalla Corte di Lussemburgo, afferma che: “Nell'effettuare tale verifica, rileva questa
Corte territoriale che, nel caso in esame, nell'anno scolastico
2018/2019, la docente …ha prestato servizio per effetto di una pluralità di contratti per il conferimento di supplenze temporanee e non in virtù di un unico contratto di lavoro a tempo determinato su posto disponibile entro il 31 dicembre e cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico (30 agosto). Sebbene si sia trattato di una pluralità di contratti di supplenze temporanee, è, tuttavia, documentato che la … abbia svolto la sua prestazione professionale presso lo stesso istituto scolastico, per la medesima classe di insegnamento e, addirittura, per la sostituzione del medesimo docente
e che abbia lavorato, in via continuativa, per tutto il periodo dal
19.9.2018 al 7.6.2019.Deve ritenersi, in considerazione di tali elementi fattuali e della continuità di servizio e in assenza di deduzioni da parte del in senso contrario, che i compiti affidati alla docente e da costei svolti in tale anno scolastico non si siano distinti sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo o con contratto fino a termine delle attività didattiche. Non può negarsi che la docente abbia contribuito all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento» e non vi è ragione per escludere che, sebbene incaricata di supplenze temporanee, ella abbia esercitato un'attività didattica comparabile a quella che avrebbe svolto il docente di ruolo che ella ha in modo continuativo sostituito, partecipando anche alla programmazione annuale o, comunque, certamente alla sua costante attuazione Sicchè, nel caso in esame, a giudizio di questa Corte, appare anche incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta la docente, odierna appellata, in considerazione della sola tipologia dei contratti da ella sottoscritti. Sussistendo, dunque, un dato temporale su base annua e condizioni di esercizio del lavoro sostanzialmente assimilabili all'ipotesi del rapporto a tempo indeterminato non si
6 giustifica la sottrazione alla docente del beneficio formativo, trattandosi di prestazione lavorativa comparabile con quella dei docenti di ruolo che impone, dunque, il riconoscimento di analogo trattamento”. In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
9. La CGUE afferma, sotto ulteriore profilo, che esclude la possibilità di ritenere rilevante l'effettivo esercizio delle funzioni di docente, che
(punto 73): “Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla , i docenti che CP_4 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
10. La richiamata sentenza infine sottolinea che la normativa nazionale di cui si tratta non applica il principio del pro rata temporis quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tale contesto non sembra a questo Giudice possibile applicare tale principio in via giurisprudenziale, peraltro effettuando un improprio raffronto, tra valore annuale della carta e giorni di supplenza effettuati, attesi la natura e l'uso consentito al docente della carta per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi
7 specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
11. Pertanto la Carta Docente spetta alla parte ricorrente per gli anni scolastici indicati. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Non è contestato che la parte ricorrente risulta essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
13. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
14. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
8 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
15. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli
9 anni scolastici 2020/21; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre alla maggiorazione del 30% per inserimento di link ipertestuali, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 13/11/2025
IL GIUDICE
NT NN
10
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1629 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/11/2025 innanzi al giudice dott. NT NN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Dall'Ara in sostituzione Avv. Zampieri per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT NN, all'udienza del 13/11/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1629 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 26/08/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO Avv. RINALDI
GIOVANNI; ; ; Parte_2 Parte_3
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale e contratti di supplenza breve che comunque coprono un periodo equivalente negli anni dal 2020/2021 al 2024/2025
1 Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
2 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
3. La parte ricorrente ha dimostrato di avere svolto incarichi che sebbene formalmente qualificati come supplenze brevi e saltuarie, possono essere equiparate agli incarichi annuali In particolare nell'anno scolastico 2020/2021 la parte ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità con due supplenze “temporanee” rispettivamente dal
12.11.2020 al 5.6.2021 e dal 6.6.2021 al 28.6.2021.
4. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo
3 che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
5. A tale sopravvenuto orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione (secondo cui il diritto sarebbe riconoscibile solo ai titolari di unico contratto su posto disponibile al 31.12 e fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, salvo prova dell' “abuso”
o “uso con effetto discriminatorio” della pluralità di contratti), non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_3
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). 61. A tale titolo, non
[...]
occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate” (punti 60 e 61 sentenza CGUE C-268/24).
4 6. In sostanza la CGUE, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito (solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego. Tuttavia è la stessa CGUE (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo
Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
7. E' peraltro la stessa CGUE che afferma espressamente (punto 71):
“Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
8. La Corte d'Appello di Napoli, nella recente sentenza 3315/2025 del
14.10.2025, riprendendo l'iter argomentativo della CGUE di cui alla richiamata pronuncia, nel tentare di dare attuazione alla valutazione
5 che deve effettuare il giudice di merito, così come delineato dalla Corte di Lussemburgo, afferma che: “Nell'effettuare tale verifica, rileva questa
Corte territoriale che, nel caso in esame, nell'anno scolastico
2018/2019, la docente …ha prestato servizio per effetto di una pluralità di contratti per il conferimento di supplenze temporanee e non in virtù di un unico contratto di lavoro a tempo determinato su posto disponibile entro il 31 dicembre e cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico (30 agosto). Sebbene si sia trattato di una pluralità di contratti di supplenze temporanee, è, tuttavia, documentato che la … abbia svolto la sua prestazione professionale presso lo stesso istituto scolastico, per la medesima classe di insegnamento e, addirittura, per la sostituzione del medesimo docente
e che abbia lavorato, in via continuativa, per tutto il periodo dal
19.9.2018 al 7.6.2019.Deve ritenersi, in considerazione di tali elementi fattuali e della continuità di servizio e in assenza di deduzioni da parte del in senso contrario, che i compiti affidati alla docente e da costei svolti in tale anno scolastico non si siano distinti sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo o con contratto fino a termine delle attività didattiche. Non può negarsi che la docente abbia contribuito all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento» e non vi è ragione per escludere che, sebbene incaricata di supplenze temporanee, ella abbia esercitato un'attività didattica comparabile a quella che avrebbe svolto il docente di ruolo che ella ha in modo continuativo sostituito, partecipando anche alla programmazione annuale o, comunque, certamente alla sua costante attuazione Sicchè, nel caso in esame, a giudizio di questa Corte, appare anche incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta la docente, odierna appellata, in considerazione della sola tipologia dei contratti da ella sottoscritti. Sussistendo, dunque, un dato temporale su base annua e condizioni di esercizio del lavoro sostanzialmente assimilabili all'ipotesi del rapporto a tempo indeterminato non si
6 giustifica la sottrazione alla docente del beneficio formativo, trattandosi di prestazione lavorativa comparabile con quella dei docenti di ruolo che impone, dunque, il riconoscimento di analogo trattamento”. In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
9. La CGUE afferma, sotto ulteriore profilo, che esclude la possibilità di ritenere rilevante l'effettivo esercizio delle funzioni di docente, che
(punto 73): “Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla , i docenti che CP_4 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
10. La richiamata sentenza infine sottolinea che la normativa nazionale di cui si tratta non applica il principio del pro rata temporis quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tale contesto non sembra a questo Giudice possibile applicare tale principio in via giurisprudenziale, peraltro effettuando un improprio raffronto, tra valore annuale della carta e giorni di supplenza effettuati, attesi la natura e l'uso consentito al docente della carta per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi
7 specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
11. Pertanto la Carta Docente spetta alla parte ricorrente per gli anni scolastici indicati. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Non è contestato che la parte ricorrente risulta essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
13. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
14. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
8 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
15. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli
9 anni scolastici 2020/21; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre alla maggiorazione del 30% per inserimento di link ipertestuali, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 13/11/2025
IL GIUDICE
NT NN
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