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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12.2.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1240 /2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.MEZZANO ALESSANDRO BRUNO RICCARDO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv.MINEO Placido e dall'Avv.Mineo Francesco
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva.
In caso di richiesta di corresponsione di importi per differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, è principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale è onere del lavoratore, fornire la necessaria prova dell'attività espletata oltre il normale orario di lavoro e, in assenza di detta dimostrazione, neppure può supplire una valutazione equitativa del Giudice. Tale principio risulta confermato, e meglio precisato, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3194 del 2009 in cui si afferma che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto”.
La testimonianza del sig che ha lavorato per le convenute solo a partire dal 2020, non è Parte_2 sufficiente a confermare gli assunti di parte ricorrente. Sia pure volendo ritenere provata la prestazione di ore di lavoro straordinario (in nero), il ricorrente stesso dà atto di aver ricevuto a tale titolo un importo netto forfettariamente determinato di euro 500 mensili.
Per quanto riguarda il periodo di tempo intercorso fra i due contratti (15.9.2018-6.3.2019), il primo a tempo determinato e il secondo a tempo indeterminato, parte ricorrente ha contestato che sia stata prestata attività lavorativa da parte del signor e il ricorrente, d'altro canto, non ha provato di aver svolto Pt_1 anche in quel periodo attività lavorativa.
Neppure in ordine alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un comportamento del datore di lavoro tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Le testimonianze assunte in relazione all'episodio del 10.4.2023 non hanno confermato la versione dei fatti fornita in ricorso.
L'indagine circa la sussistenza di un trasferimento di azienda in luogo di una cessione del contratto è superflua dal momento che non vi è prova della sussistenza dei crediti vantati dal ricorrente e il ricorrente non ha svolto altre domande conseguenti al suddetto allegato trasferimento di azienda.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può che essere respinto.
Non può, d'altro canto, trovare accoglimento neppure la domanda di parte resistente relativa al risarcimento dei danni provocati dal ricorrente al veicolo di proprietà della società datrice di lavoro e alla restituzione di un prestito dal momento che tali richieste sono state svolto come mere eccezioni in compensazione rispetto ad eventuali crediti accertati di parte ricorrente e non in via riconvenzionale.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 12/02/2025 .
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12.2.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1240 /2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.MEZZANO ALESSANDRO BRUNO RICCARDO Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv.MINEO Placido e dall'Avv.Mineo Francesco
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva.
In caso di richiesta di corresponsione di importi per differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, è principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale è onere del lavoratore, fornire la necessaria prova dell'attività espletata oltre il normale orario di lavoro e, in assenza di detta dimostrazione, neppure può supplire una valutazione equitativa del Giudice. Tale principio risulta confermato, e meglio precisato, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3194 del 2009 in cui si afferma che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto”.
La testimonianza del sig che ha lavorato per le convenute solo a partire dal 2020, non è Parte_2 sufficiente a confermare gli assunti di parte ricorrente. Sia pure volendo ritenere provata la prestazione di ore di lavoro straordinario (in nero), il ricorrente stesso dà atto di aver ricevuto a tale titolo un importo netto forfettariamente determinato di euro 500 mensili.
Per quanto riguarda il periodo di tempo intercorso fra i due contratti (15.9.2018-6.3.2019), il primo a tempo determinato e il secondo a tempo indeterminato, parte ricorrente ha contestato che sia stata prestata attività lavorativa da parte del signor e il ricorrente, d'altro canto, non ha provato di aver svolto Pt_1 anche in quel periodo attività lavorativa.
Neppure in ordine alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un comportamento del datore di lavoro tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Le testimonianze assunte in relazione all'episodio del 10.4.2023 non hanno confermato la versione dei fatti fornita in ricorso.
L'indagine circa la sussistenza di un trasferimento di azienda in luogo di una cessione del contratto è superflua dal momento che non vi è prova della sussistenza dei crediti vantati dal ricorrente e il ricorrente non ha svolto altre domande conseguenti al suddetto allegato trasferimento di azienda.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può che essere respinto.
Non può, d'altro canto, trovare accoglimento neppure la domanda di parte resistente relativa al risarcimento dei danni provocati dal ricorrente al veicolo di proprietà della società datrice di lavoro e alla restituzione di un prestito dal momento che tali richieste sono state svolto come mere eccezioni in compensazione rispetto ad eventuali crediti accertati di parte ricorrente e non in via riconvenzionale.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 12/02/2025 .
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari