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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1192-1/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore, letti gli atti, i documenti e le note di trattazione scritta, fatta salva ogni valutazione in fatto e in diritto in sede di decisione;
a scioglimento della riserva assunta in data 12.3.2025 all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex artt. 649 e 669 sexies, co. 2 c.p.c. vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso dal Tribunale di Biella in data 9.10.2024, formulata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio principale e reiterata nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate nel presente sub- procedimento;
considerato che
l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione in presenza di
“gravi motivi” che – secondo giurisprudenza consolidata – possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto rischi di danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione; oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (fumus boni iuris), sia per la legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso, avuto riguardo alle regole di rito per la fase monitoria, sia per l'incidenza modificativa-estintiva sulla pretesa di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione (cfr. in tal senso: Trib. Torino, 10.12.2007; Trib. Parma,
11.3.2004; Cass. civ., Sez. Lav., 8.2.1992, n. 1410; Trib. Piacenza, 3.10.1994); ritenuto, sulla base delle allegazioni di parte opponente, delle controdeduzioni di parte opposta e dei documenti versati in atti, con riferimento all'opposizione per cui è causa:
A) quanto alla fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris)
• che, con riferimento all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito, per non avere il ricorrente prodotto in sede monitoria gli estratti relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, la produzione documentale dell'istituto di credito posta a sostengo della domanda monitoria è viceversa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 634 c.p.c., da leggersi unitamente a quanto disposto proprio per tale fase dall'art. 50 T.U.B.. Tale eccezione, in ogni caso, risulta oltremodo superata alla luce della complessiva documentazione prodotta dalla banca opposta all'atto della costituzione del giudizio di opposizione;
• che l'eccepita nullità del contratto di apertura del conto corrente n. 2052891148860 del
13.9.2004 per difetto di sottoscrizione riferibile alla banca è questione giuridica definitivamente risolta dall'intervento della Suprema Corte a Sezioni unite con la nota sentenza n. 9196/2021;
• che l'eccepita nullità delle clausole contrattuali sul tasso d'interesse debitore per difetto di pattuizione o, in subordine, per indeterminatezza è smentita dalla produzione documentale versata in atti e del tutto generica è l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 118
TUB;
• che, relativamente alla violazione del divieto di anatocismo, per un verso, il contratto del
13.9.2004 sopra richiamato risulta conforme alle previsioni della Delibera CICR del 9.2.2000 con apposita pattuizione scritta;
e, per altro verso, la scrivente intende, sia dare continuità all'orientamento ormai consolidato della Corte d'Appello di Torino in ordine all'efficacia non immediata della modifica apportata all'art. 120 T.U.B. dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27.12.2013), sia ribadire quanto in precedenza già statuito in ordine all'irrilevanza della diversità numerica del tasso creditore e del tasso debitore ai fini del rispetto della prescrizione sulla pari periodicità della capitalizzazione degli interessi per le ragioni che saranno meglio espresse in sede di decisione di merito;
• che l'illegittima applicazione di commissioni per difetto di pattuizione scritta è doglianza assolutamente generica e del tutto sfornita di qualsivoglia principio di allegazione, ancor prima che di prova, non avendo parte opponente neppure indicato le commissioni di cui trattasi e quantificato gli importi asseritamente non dovuti;
• che le previsioni contrattuali in tema di commissione di massimo scoperto siano prima facie sufficientemente determinate;
• che, l'eccezione di nullità, assoluta e/o parziale delle fideiussioni per cui è causa per contrasto con la normativa antitrust, benché pura questione giuridica, non può essere considerata di “pronta soluzione”, necessitando di un adeguato approfondimento istruttorio in punto di dimostrazione della sussistenza non solo di tutti gli elementi costitutivi del dedotto illecito anticoncorrenziale, ma anche in punto di quantificazione della diretta incidenza della pretesa intesa anticoncorrenziale sulla posizione sostanziale del singolo fideiussore, anche sub specie di danno conseguente, ancor di più con riferimento a quelle fideiussioni rilasciate in epoca ampiamente successiva a quella interessata dal noto provvedimento della Banca
d'Italia;
• che le doglianze che gli opponenti muovono al contratto di mutuo chirografario del 9.9.2020 possano tutte intendersi superate alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte al riguardo, da ultimo quelli di cui alla nota sentenza a Sezioni Unite n. 15234 del 29.5.2024;
B) quanto al periculum in mora
• che non vi è in concreto il periculum in mora da intendersi quale pericolo di danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione possa derivare al patrimonio della società opponente (che deve essere sufficientemente garantito in caso di accoglimento dell'opposizione) anche in considerazione della normale solvibilità della banca opposta;
• che, in ogni caso, alcuna specifica allegazione è stata fatta dagli opponenti in ordine alla sussistenza di un simile requisito nel caso di specie e che, quanto alla posizione del fideiussore, lo stesso risulta aver prestato le proprie garanzie personali per un importo massimo complessivo oltremodo superiore a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto, pertanto, che non sussiste allo stato né il fumus boni iuris dell'opposizione (quantomeno in termini di verosimiglianza o probabilità della fondatezza della medesima), né il periculum in mora e, quindi, che non ricorrono i “gravi motivi” normativamente previsti ex art. 649 c.p.c.; richiamato, in ordine alla condizione di procedibilità della domanda, quanto già rilevato al riguardo nel proprio decreto ex art. 171bis c.p.c. del 17.2.2025; ritenuto, in considerazione della previsione di cui all'art. 6, D. Lgs. 28/2010 che fissa in tre mesi la durata legale minima della procedura di mediazione, di dover disporre un ulteriore differimento della prima udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa;
letti gli artt. 649 c.p.c. e 5, 5bis e 6 D. Lgs. 28/2010
PQM
rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso dal Tribunale di Biella in data 9.10.2024; assegna a parte opposta il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza pronunciata fuori udienza, per la presentazione della domanda di mediazione;
differisce l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, nonché di verifica dell'esito della mediazione precedentemente fissata al 17.6.2025 ore 10:45 al giorno 22.7.2025 ore 11:45.
Riserva al merito ogni statuizione in punto spese relativamente al presente sub procedimento.
Biella, 31.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore, letti gli atti, i documenti e le note di trattazione scritta, fatta salva ogni valutazione in fatto e in diritto in sede di decisione;
a scioglimento della riserva assunta in data 12.3.2025 all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex artt. 649 e 669 sexies, co. 2 c.p.c. vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso dal Tribunale di Biella in data 9.10.2024, formulata da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio principale e reiterata nelle note di trattazione scritta, ritualmente depositate nel presente sub- procedimento;
considerato che
l'art. 649 c.p.c. consente la sospensione della provvisoria esecuzione in presenza di
“gravi motivi” che – secondo giurisprudenza consolidata – possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto rischi di danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione; oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (fumus boni iuris), sia per la legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso, avuto riguardo alle regole di rito per la fase monitoria, sia per l'incidenza modificativa-estintiva sulla pretesa di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione (cfr. in tal senso: Trib. Torino, 10.12.2007; Trib. Parma,
11.3.2004; Cass. civ., Sez. Lav., 8.2.1992, n. 1410; Trib. Piacenza, 3.10.1994); ritenuto, sulla base delle allegazioni di parte opponente, delle controdeduzioni di parte opposta e dei documenti versati in atti, con riferimento all'opposizione per cui è causa:
A) quanto alla fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris)
• che, con riferimento all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito, per non avere il ricorrente prodotto in sede monitoria gli estratti relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, la produzione documentale dell'istituto di credito posta a sostengo della domanda monitoria è viceversa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 634 c.p.c., da leggersi unitamente a quanto disposto proprio per tale fase dall'art. 50 T.U.B.. Tale eccezione, in ogni caso, risulta oltremodo superata alla luce della complessiva documentazione prodotta dalla banca opposta all'atto della costituzione del giudizio di opposizione;
• che l'eccepita nullità del contratto di apertura del conto corrente n. 2052891148860 del
13.9.2004 per difetto di sottoscrizione riferibile alla banca è questione giuridica definitivamente risolta dall'intervento della Suprema Corte a Sezioni unite con la nota sentenza n. 9196/2021;
• che l'eccepita nullità delle clausole contrattuali sul tasso d'interesse debitore per difetto di pattuizione o, in subordine, per indeterminatezza è smentita dalla produzione documentale versata in atti e del tutto generica è l'eccezione relativa all'asserita violazione dell'art. 118
TUB;
• che, relativamente alla violazione del divieto di anatocismo, per un verso, il contratto del
13.9.2004 sopra richiamato risulta conforme alle previsioni della Delibera CICR del 9.2.2000 con apposita pattuizione scritta;
e, per altro verso, la scrivente intende, sia dare continuità all'orientamento ormai consolidato della Corte d'Appello di Torino in ordine all'efficacia non immediata della modifica apportata all'art. 120 T.U.B. dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27.12.2013), sia ribadire quanto in precedenza già statuito in ordine all'irrilevanza della diversità numerica del tasso creditore e del tasso debitore ai fini del rispetto della prescrizione sulla pari periodicità della capitalizzazione degli interessi per le ragioni che saranno meglio espresse in sede di decisione di merito;
• che l'illegittima applicazione di commissioni per difetto di pattuizione scritta è doglianza assolutamente generica e del tutto sfornita di qualsivoglia principio di allegazione, ancor prima che di prova, non avendo parte opponente neppure indicato le commissioni di cui trattasi e quantificato gli importi asseritamente non dovuti;
• che le previsioni contrattuali in tema di commissione di massimo scoperto siano prima facie sufficientemente determinate;
• che, l'eccezione di nullità, assoluta e/o parziale delle fideiussioni per cui è causa per contrasto con la normativa antitrust, benché pura questione giuridica, non può essere considerata di “pronta soluzione”, necessitando di un adeguato approfondimento istruttorio in punto di dimostrazione della sussistenza non solo di tutti gli elementi costitutivi del dedotto illecito anticoncorrenziale, ma anche in punto di quantificazione della diretta incidenza della pretesa intesa anticoncorrenziale sulla posizione sostanziale del singolo fideiussore, anche sub specie di danno conseguente, ancor di più con riferimento a quelle fideiussioni rilasciate in epoca ampiamente successiva a quella interessata dal noto provvedimento della Banca
d'Italia;
• che le doglianze che gli opponenti muovono al contratto di mutuo chirografario del 9.9.2020 possano tutte intendersi superate alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte al riguardo, da ultimo quelli di cui alla nota sentenza a Sezioni Unite n. 15234 del 29.5.2024;
B) quanto al periculum in mora
• che non vi è in concreto il periculum in mora da intendersi quale pericolo di danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione possa derivare al patrimonio della società opponente (che deve essere sufficientemente garantito in caso di accoglimento dell'opposizione) anche in considerazione della normale solvibilità della banca opposta;
• che, in ogni caso, alcuna specifica allegazione è stata fatta dagli opponenti in ordine alla sussistenza di un simile requisito nel caso di specie e che, quanto alla posizione del fideiussore, lo stesso risulta aver prestato le proprie garanzie personali per un importo massimo complessivo oltremodo superiore a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto, pertanto, che non sussiste allo stato né il fumus boni iuris dell'opposizione (quantomeno in termini di verosimiglianza o probabilità della fondatezza della medesima), né il periculum in mora e, quindi, che non ricorrono i “gravi motivi” normativamente previsti ex art. 649 c.p.c.; richiamato, in ordine alla condizione di procedibilità della domanda, quanto già rilevato al riguardo nel proprio decreto ex art. 171bis c.p.c. del 17.2.2025; ritenuto, in considerazione della previsione di cui all'art. 6, D. Lgs. 28/2010 che fissa in tre mesi la durata legale minima della procedura di mediazione, di dover disporre un ulteriore differimento della prima udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa;
letti gli artt. 649 c.p.c. e 5, 5bis e 6 D. Lgs. 28/2010
PQM
rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 406/2024 emesso dal Tribunale di Biella in data 9.10.2024; assegna a parte opposta il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza pronunciata fuori udienza, per la presentazione della domanda di mediazione;
differisce l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, nonché di verifica dell'esito della mediazione precedentemente fissata al 17.6.2025 ore 10:45 al giorno 22.7.2025 ore 11:45.
Riserva al merito ogni statuizione in punto spese relativamente al presente sub procedimento.
Biella, 31.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone