Articolo 1 della Legge 30 novembre 1973, n. 766
Versione
2 dicembre 1973
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Versione
15 maggio 1975
Art. 1. Art. 12-bis.
(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo)

"Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 , conservano l'incarico presso l'universita' di provenienza limitatamente al periodo per cui e' stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4".
All'articolo 13, dopo le parole: "n. 62, e successive modificazioni e integrazioni", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto dal precedente articolo 6".

((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio 1975, n. 110 (in G. U. 1a s.s. 14/05/1975 n. 126) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766 , nella parte in cui introduce il terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'Universita')".
Entrata in vigore il 15 maggio 1975
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