Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/05/2025, n. 428
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Sentenza 12 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dal dott. Antonino Orifici, con la partecipazione della dott.ssa Elisa Di Giovanni e della dott.ssa Anna Smedile. La parte reclamante ha impugnato un'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, sostenendo l'illegittimità della decisione del Giudice dell'Esecuzione, che aveva dichiarato l'estinzione per inattività, ritenendo insufficiente la prova di notifica degli avvisi ai creditori iscritti, come previsto dall'art. 498 c.p.c. La reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza e la prosecuzione della procedura esecutiva.

Il Giudice ha rigettato il reclamo, confermando l'estinzione della procedura. Ha argomentato che la mancata prova della notifica degli avvisi impedisce la prosecuzione dell'azione esecutiva, in quanto l'adempimento di tale obbligo è essenziale per garantire il diritto di prelazione dei creditori. La sentenza sottolinea che l'inerzia della parte reclamante, nonostante i termini assegnati dal Giudice, giustifica l'applicazione dell'art. 630 c.p.c., che prevede l'estinzione per inattività. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che la produzione tardiva della prova di notifica non sanava l'inesistenza dell'adempimento richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/05/2025, n. 428
    Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
    Numero : 428
    Data del deposito : 12 maggio 2025

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