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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. 116/2025 R.G., avverso l'ordinanza del 14.01.2025 emessa dal Giudice dell'Esecuzione presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito della procedura esecutiva n. 66/2024
R.G.Es.Imm.,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: Parte_1
e per essa, in persona del legale P.IVA_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , rappresentata e difesa per delega P.IVA_2 in calce all'atto di precetto dall'avv. Serena Saggini;
- reclamante –
CONTRO
, c.f.: , con domicilio in Barcellona Controparte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (ME), Via Industriale n. 1/B, presso il quale è stata eseguita notifica;
- reclamato contumace–
CONCLUSIONI: il procuratore di parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 come Parte_1
rappresentata in atti, ha impugnato ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c., l'ordinanza del
14.01.2025, comunicata in pari data, emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 66/2024 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
A fondamento dell'impugnazione parte reclamante ha dedotto l'illegittimità ed irritualità del provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha così disposto:
“visti gli artt. 498, comma 3, 630, commi 1 e 2, e 632 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la cancellazione della trascrizione del pignoramento presentato al n. 5 del 9 agosto 2024 ed iscritto al numero 22794 del registro generale e al numero 18246 del registro particolare.”.
Segnatamente, la reclamante ha dedotto: la natura non perentoria del termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.p.c., con conseguente non configurabilità della fattispecie estintiva di cui all'art. 630 c.p.c.; che l'estinzione della procedura non rientra tra le conseguenze del mancato avviso ex art. 498 c.p.c.; che la creditrice procedente ha provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ed al deposito della prova della stessa, mediante la produzione di una “certificazione di notifica”.
Pertanto, la società reclamante ha chiesto di: “[…] Revocare, previ gli incombenti di rito ai sensi degli art. 630 co. 3 c.p.c. e art. 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c., il provvedimento di estinzione emesso dal Giudice Dott. Lo Presti in data 14.1.2025 per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, disporre la prosecuzione e/o la riassunzione della procedura esecutiva R.G.E. 66/2024 e/o disporre ogni provvedimento all'uopo ritenuto opportuno
e conseguente;
”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con decreto del 18.02.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione, disponendo altresì gli adempimenti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio.
Pur evocato in giudizio, non si è costituito il reclamato . Controparte_1
Sostituita l'udienza di comparizione e trattazione con il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., parte reclamante ha insistito in reclamo.
2. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c. sulla scorta del difetto di prova della notifica degli avvisi previsti dall'art. 498 c.p.c. a tutela dei creditori iscritti, argomentando in ordine all'insufficienza della certificazione di conformità prodotta dalla procedente, e rilevando detto contegno processuale come un'omissione ostativa all'autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare staggito ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come previsto dal comma 3 della disposizione testé menzionata.
L'art. 498 c.p.c. prevede testualmente che: “I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente
l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.”.
La notifica dell'avviso è volta a provocare l'intervento dei creditori iscritti nell'espropriazione forzata iniziata da un altro creditore, in virtù dell'effetto purgativo sulle cause di prelazione della vendita forzata.
Infatti, l'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. svolge la funzione di porre il creditore iscritto in grado di prendere parte al processo esecutivo dispiegandovi formale intervento al fine di farvi valere il suo credito e per prendere parte alla distribuzione del ricavato con il rango che potrebbe spettargli in rapporto agli altri crediti azionati.
Il terzo comma della disposizione in esame stabilisce che, in mancanza della prova notificazione dell'avviso, il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
Costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, ai creditori iscritti ex art. 498 che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, atteso che la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.
In tema, si è espressa la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale non può il creditore iscritto pretermesso invocare alcuna nullità del processo esecutivo derivante dal suo mancato coinvolgimento nel medesimo, affermando espressamente che
“[…] L'evoluzione dell'interpretazione della disciplina a tutela del creditore iscritto è univoca nell'approdo all'esclusione di qualsiasi nullità perfino nella ben più grave omissione dello stesso avviso di cui all'art. 498 cod. proc. civ., come ricordano Cass. 23 febbraio 2006, n. 4000 (richiamata anche dai controricorrenti), nonchè Cass. 11 giugno
2003, n. 9394 e le precedenti Cass. 1 marzo 1994, n. 2023 e Cass. 24 giugno 1993, n.
6999. Tutte tali pronunzie sono concordi nell'escludere la sanzione della nullità come conseguenza dell'omissione dell'avviso e nel configurare, nella specie, in favore del creditore iscritto pretermesso soltanto una generale azione di risarcimento del danno nei confronti del creditore procedente, tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. Non ritiene il Collegio che sussistano elementi per rimeditare tale consolidato orientamento.” (Cass. Civ., sez. III,
27/08/2014, n.18336; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 23/02/2006, n.4000;
Cass. Civ., 11.06.2003 n. 9394; Cass. Civ., sez. III, 24/06/1993, n.6999).
Se questo è l'orientamento consolidatosi negli anni, da esso non vi è ragione di discostarsene in quanto coerente con la ratio dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ovvero la funzione di provocare l'intervento nell'espropriazione dei creditori titolari di un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri, nonché del sequestrante, quale via per soddisfare il credito prima della estinzione per purgazione del diritto costituito a garanzia della propria pretesa. Detta finalità, infatti, non incide sulla validità, legittimità e legalità della liquidazione giudiziaria dei beni pignorati, afferendo piuttosto ed esclusivamente sulla distribuzione del ricavato, con eventuale responsabilità risarcitoria in ipotesi di sua omissione a carico del creditore procedente.
Tuttavia, non vanno confusi e sovrapposti due distinti profili: quello della regolarità e salvezza ex post dell'espropriazione e della vendita nel caso in cui siano stati omessi gli avvisi di cui all'art. 498 c.p.c. e quello del fisiologico dipanarsi del processo esecutivo quale serie di atti finalizzati al soddisfacimento della pretesa creditoria in via coattiva secondo precise fasi processuali.
Ed è nell'ambito di questo secondo profilo che va letta la previsione di cui al comma 3 dell'art. 498 c.p.c. laddove prevede che “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”.
All'evidenza, il legislatore ha previsto che la verifica dell'esecuzione degli avvisi deve precedere il passaggio alla fase liquidatoria. Ad avviso del Collegio, il dettato normativo non può essere interpretato come una preclusione sine die dell'autorizzazione della vendita. Né l'eventuale ricorso alla tutela risarcitoria può legittimare l'omissione dell'avviso in discorso.
Premesso che il termine previsto dal secondo comma dell'art. 498 c.p.c.
(“Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso […]”) non ha costituito oggetto di indagine nell'ordinanza opposta, risultando inconducente la difesa articolata in parte qua dalla reclamante, non può aderirsi alla prospettazione secondo la quale il difetto di prova dell'avviso comporta “semplicemente” il Giudice non può provvedere sull'istanza di vendita del creditore procedente.
Detta lettura interpretativa, infatti, potrebbe produrre una stasi ingiustificata dell'espropriazione, non ammessa poiché in dispregio alla ratio della disciplina del processo esecutivo, scandito da adempimenti e da termini acceleratori ai fini del passaggio alla fase liquidatoria (si pensi agli artt. 497 e 567 c.p.c.) e retto dall'impulso delle parti titolate interessate alla prosecuzione dell'azione coattiva, la cui inattività comporta l'estinzione della stessa (art. 630 c.p.c.).
Il legislatore, infatti, ha inteso sanzionare con la chiusura anticipata della procedura le omissioni che non consentono la fisiologica prosecuzione dell'espropriazione.
L'adempimento degli avvisi di cui all'art. 498 c.p.c. va inserito tra gli oneri gravanti sul ceto creditorio propedeutici alla liquidazione dei beni staggiti, la cui omissione non può comportare soltanto un'asserita sospensione - non codificata e non ammessa secondo l'interpretazione sistematica delle norme che regolano il processo esecutivo – degli effetti dell'istanza di vendita, ma determina la chiusura della stessa quale inerzia rilevante ai sensi dell'art. 630 c.p.c., istituto nel quale va sussunta – per orientamento consolidato nell'intestato Tribunale – qualsivoglia inattività, imputabile alle parti interessate, che non consenta la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Peraltro, nel caso di specie – ed è pure profilo assorbente – il Giudice dell'esecuzione, nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., dopo avere fissato l'udienza del 14.01.2025, ha espressamente disposto di “fornire tempestivo riscontro, laddove necessario, circa l'effettuazione degli avvisi di cui all'articolo 498 cod. proc. civ.;”. Quindi, il Giudice dell'esecuzione ha onerato la creditrice procedente di offrire la prova degli avvisi entro la celebrazione di detta udienza, in coerenza alla previsione del terzo comma dell'art. 498 c.p.c. e nell'esercizio dei poteri direttivi, pure invocati dalla reclamante allorquando, nel ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., ha dedotto che il G.E. avrebbe dovuto assegnare “al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 cpc, un termine per il deposito delle copie notificate dell'avviso”.
È palese, infatti, che il G.E. già in seno al decreto di fissazione dell'udienza ha assegnato un termine – ovvero sino all'udienza ex art. 569 c.p.c. – per curare e documentare gli avvisi in discorso.
Se così è – ovvero il G.E. ha esercitato la facoltà di fissare termini alle parti per provvedere ad incombenti finalizzati ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo - non rileva in alcun modo la circostanza che, in ipotesi di vendita del bene pignorato non preceduta dalla notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. residui la tutela risarcitoria, poiché ciò che viene in evidenza è che la parte onerata degli avvisi è rimasta inerte rispetto ad un adempimento richiesto ex lege (esecuzione e prova degli avvisi) e per il quale il Giudice dell'esecuzione ha assegnato un termine.
Sotto altro profilo, non rileva la natura ordinatoria del termine assegnato, dal momento che, in applicazione della disciplina generale sui termini, l'inutile spirare del termine fissato, anche se ordinatorio, comporta che esso non sia prorogabile una volta elasso, determinando - in assenza di proroga tempestivamente richiesta - gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori e impedisce la concessione di un nuovo termine, rimanendo irrilevante l'adempimento successivo (cfr. Cass. Civ., sez. II,
19/01/2005, n.1064), con ultroneità della produzione in questa sede della notifica dell'avviso in formato “eml”.
Anche il secondo motivo di gravame non è fondato.
Parte reclamante ha dedotto di avere provveduto ad eseguire e documentare l'avviso ex art. 498 c.p.c. nei confronti del creditore iscritto dell'esecutato con il deposito delle note scritte pervenute per l'udienza ex art. 569 c.p.c. del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., producendo la certificazione attestante la notifica in formato “pdf” originale nativo creato dal software Consolle Avocati, con attestazione di conformità.
Come si evince in atti e dalla stessa attestazione di conformità, la procedente, a prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., ha prodotto copia analogica del documento informatico presente nel messaggio pec del 16.12.2024 inoltrato al creditore iscritto. Secondo la prospettazione difensiva il file “pdf” riporta pedissequamente il messaggio di posta iniziale “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, gli allegati della PEC – in questo caso l'avviso ex art. 498 c.p.c., la relata di notifica - ed a seguire le
PEC di accettazione e consegna a comprova dell'avvenuta notifica.
Pur dovendo convenirsi che non si tratta di stampe contrariamente a quanto osservato dal G.E., in ogni caso la produzione di detto documento non prova la regolare notifica eseguita a mezzo pec, non risultando l'impossibilità di produrre il messaggio pec in formato telematico.
Nel caso di notifica telematica, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito nel fascicolo d'ufficio telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della legge 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (“La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”).
La prova dell'avvenuta notifica, ai fini della validità della stessa, deve essere fornita dal procuratore mittente mediante il deposito telematico dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» in quanto tali formati consentono al Giudice di verificare i file che il destinatario della notifica ha ricevuto, tramite PEC, dal mittente, nonché consentono di mantenere i certificati e l'autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini della prova della notifica.
Esaminando più nello specifico il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma
1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso
D.P.R. L'art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16-quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
All'evidenza, la produzione del supporto analogico con attestazione di conformità, come avvenuto nel caso di specie, è consentita in via residuale solo ove non sia possibile il deposito con modalità telematiche, impossibilità non allegata, né documentata, ed anzi sconfessata dalla produzione, solo in sede di reclamo, del supporto telematico del messaggio pec contenente l'avviso, deposito che – si precisa – è tardivo e non esplica efficacia sanante di una fattispecie estintiva automaticamente già consumatasi e solo dichiarata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione.
I superiori assunti sono confermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “[….] il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero – quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).” (Cass. Civ., sez. V, 17/03/2025, n.7040).
Le superiori considerazioni portano a concludere nel senso dell'inesistenza dell'avviso ex art. 598 c.p.c. e, comunque, del difetto di prova della notifica dello stesso, quale adempimento richiesto per l'autorizzazione della vendita e rispetto al quale la parte interessata è rimasta inerte per non avere validamente assolto detto onere nel termine all'uopo assegnato dal Giudice dell'esecuzione: fattispecie questa sussumibile nell'istituto di cui all'art. 630 c.p.c. per tutte le ragioni sopra esposte, in parte modificative del provvedimento reclamato, che va comunque confermato con conseguente rigetto del reclamo proposto.
3. Nonostante la soccombenza di parte reclamante nulla va disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte reclamata.
In ragione della declaratoria di rigetto del reclamo, sussistono i presupposti per applicazione, nei confronti di parte reclamante, dell'art. 13, co, l quater, D.P.R.
n.115/2002, il quale dispone che, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta il reclamo;
- si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti di parte reclamante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 22 aprile
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. 116/2025 R.G., avverso l'ordinanza del 14.01.2025 emessa dal Giudice dell'Esecuzione presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito della procedura esecutiva n. 66/2024
R.G.Es.Imm.,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: Parte_1
e per essa, in persona del legale P.IVA_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , rappresentata e difesa per delega P.IVA_2 in calce all'atto di precetto dall'avv. Serena Saggini;
- reclamante –
CONTRO
, c.f.: , con domicilio in Barcellona Controparte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (ME), Via Industriale n. 1/B, presso il quale è stata eseguita notifica;
- reclamato contumace–
CONCLUSIONI: il procuratore di parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 come Parte_1
rappresentata in atti, ha impugnato ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c., l'ordinanza del
14.01.2025, comunicata in pari data, emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 66/2024 R.G.E., con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
A fondamento dell'impugnazione parte reclamante ha dedotto l'illegittimità ed irritualità del provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha così disposto:
“visti gli artt. 498, comma 3, 630, commi 1 e 2, e 632 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la cancellazione della trascrizione del pignoramento presentato al n. 5 del 9 agosto 2024 ed iscritto al numero 22794 del registro generale e al numero 18246 del registro particolare.”.
Segnatamente, la reclamante ha dedotto: la natura non perentoria del termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.p.c., con conseguente non configurabilità della fattispecie estintiva di cui all'art. 630 c.p.c.; che l'estinzione della procedura non rientra tra le conseguenze del mancato avviso ex art. 498 c.p.c.; che la creditrice procedente ha provveduto alla notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ed al deposito della prova della stessa, mediante la produzione di una “certificazione di notifica”.
Pertanto, la società reclamante ha chiesto di: “[…] Revocare, previ gli incombenti di rito ai sensi degli art. 630 co. 3 c.p.c. e art. 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c., il provvedimento di estinzione emesso dal Giudice Dott. Lo Presti in data 14.1.2025 per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto, disporre la prosecuzione e/o la riassunzione della procedura esecutiva R.G.E. 66/2024 e/o disporre ogni provvedimento all'uopo ritenuto opportuno
e conseguente;
”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con decreto del 18.02.2025 è stata fissata l'udienza di comparizione, disponendo altresì gli adempimenti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio.
Pur evocato in giudizio, non si è costituito il reclamato . Controparte_1
Sostituita l'udienza di comparizione e trattazione con il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., parte reclamante ha insistito in reclamo.
2. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c. sulla scorta del difetto di prova della notifica degli avvisi previsti dall'art. 498 c.p.c. a tutela dei creditori iscritti, argomentando in ordine all'insufficienza della certificazione di conformità prodotta dalla procedente, e rilevando detto contegno processuale come un'omissione ostativa all'autorizzazione alla vendita del compendio immobiliare staggito ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come previsto dal comma 3 della disposizione testé menzionata.
L'art. 498 c.p.c. prevede testualmente che: “I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente
l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.”.
La notifica dell'avviso è volta a provocare l'intervento dei creditori iscritti nell'espropriazione forzata iniziata da un altro creditore, in virtù dell'effetto purgativo sulle cause di prelazione della vendita forzata.
Infatti, l'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. svolge la funzione di porre il creditore iscritto in grado di prendere parte al processo esecutivo dispiegandovi formale intervento al fine di farvi valere il suo credito e per prendere parte alla distribuzione del ricavato con il rango che potrebbe spettargli in rapporto agli altri crediti azionati.
Il terzo comma della disposizione in esame stabilisce che, in mancanza della prova notificazione dell'avviso, il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
Costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, ai creditori iscritti ex art. 498 che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, atteso che la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.
In tema, si è espressa la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale non può il creditore iscritto pretermesso invocare alcuna nullità del processo esecutivo derivante dal suo mancato coinvolgimento nel medesimo, affermando espressamente che
“[…] L'evoluzione dell'interpretazione della disciplina a tutela del creditore iscritto è univoca nell'approdo all'esclusione di qualsiasi nullità perfino nella ben più grave omissione dello stesso avviso di cui all'art. 498 cod. proc. civ., come ricordano Cass. 23 febbraio 2006, n. 4000 (richiamata anche dai controricorrenti), nonchè Cass. 11 giugno
2003, n. 9394 e le precedenti Cass. 1 marzo 1994, n. 2023 e Cass. 24 giugno 1993, n.
6999. Tutte tali pronunzie sono concordi nell'escludere la sanzione della nullità come conseguenza dell'omissione dell'avviso e nel configurare, nella specie, in favore del creditore iscritto pretermesso soltanto una generale azione di risarcimento del danno nei confronti del creditore procedente, tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. Non ritiene il Collegio che sussistano elementi per rimeditare tale consolidato orientamento.” (Cass. Civ., sez. III,
27/08/2014, n.18336; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. III, 23/02/2006, n.4000;
Cass. Civ., 11.06.2003 n. 9394; Cass. Civ., sez. III, 24/06/1993, n.6999).
Se questo è l'orientamento consolidatosi negli anni, da esso non vi è ragione di discostarsene in quanto coerente con la ratio dell'avviso ex art. 498 c.p.c. ovvero la funzione di provocare l'intervento nell'espropriazione dei creditori titolari di un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri, nonché del sequestrante, quale via per soddisfare il credito prima della estinzione per purgazione del diritto costituito a garanzia della propria pretesa. Detta finalità, infatti, non incide sulla validità, legittimità e legalità della liquidazione giudiziaria dei beni pignorati, afferendo piuttosto ed esclusivamente sulla distribuzione del ricavato, con eventuale responsabilità risarcitoria in ipotesi di sua omissione a carico del creditore procedente.
Tuttavia, non vanno confusi e sovrapposti due distinti profili: quello della regolarità e salvezza ex post dell'espropriazione e della vendita nel caso in cui siano stati omessi gli avvisi di cui all'art. 498 c.p.c. e quello del fisiologico dipanarsi del processo esecutivo quale serie di atti finalizzati al soddisfacimento della pretesa creditoria in via coattiva secondo precise fasi processuali.
Ed è nell'ambito di questo secondo profilo che va letta la previsione di cui al comma 3 dell'art. 498 c.p.c. laddove prevede che “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita”.
All'evidenza, il legislatore ha previsto che la verifica dell'esecuzione degli avvisi deve precedere il passaggio alla fase liquidatoria. Ad avviso del Collegio, il dettato normativo non può essere interpretato come una preclusione sine die dell'autorizzazione della vendita. Né l'eventuale ricorso alla tutela risarcitoria può legittimare l'omissione dell'avviso in discorso.
Premesso che il termine previsto dal secondo comma dell'art. 498 c.p.c.
(“Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso […]”) non ha costituito oggetto di indagine nell'ordinanza opposta, risultando inconducente la difesa articolata in parte qua dalla reclamante, non può aderirsi alla prospettazione secondo la quale il difetto di prova dell'avviso comporta “semplicemente” il Giudice non può provvedere sull'istanza di vendita del creditore procedente.
Detta lettura interpretativa, infatti, potrebbe produrre una stasi ingiustificata dell'espropriazione, non ammessa poiché in dispregio alla ratio della disciplina del processo esecutivo, scandito da adempimenti e da termini acceleratori ai fini del passaggio alla fase liquidatoria (si pensi agli artt. 497 e 567 c.p.c.) e retto dall'impulso delle parti titolate interessate alla prosecuzione dell'azione coattiva, la cui inattività comporta l'estinzione della stessa (art. 630 c.p.c.).
Il legislatore, infatti, ha inteso sanzionare con la chiusura anticipata della procedura le omissioni che non consentono la fisiologica prosecuzione dell'espropriazione.
L'adempimento degli avvisi di cui all'art. 498 c.p.c. va inserito tra gli oneri gravanti sul ceto creditorio propedeutici alla liquidazione dei beni staggiti, la cui omissione non può comportare soltanto un'asserita sospensione - non codificata e non ammessa secondo l'interpretazione sistematica delle norme che regolano il processo esecutivo – degli effetti dell'istanza di vendita, ma determina la chiusura della stessa quale inerzia rilevante ai sensi dell'art. 630 c.p.c., istituto nel quale va sussunta – per orientamento consolidato nell'intestato Tribunale – qualsivoglia inattività, imputabile alle parti interessate, che non consenta la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Peraltro, nel caso di specie – ed è pure profilo assorbente – il Giudice dell'esecuzione, nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., dopo avere fissato l'udienza del 14.01.2025, ha espressamente disposto di “fornire tempestivo riscontro, laddove necessario, circa l'effettuazione degli avvisi di cui all'articolo 498 cod. proc. civ.;”. Quindi, il Giudice dell'esecuzione ha onerato la creditrice procedente di offrire la prova degli avvisi entro la celebrazione di detta udienza, in coerenza alla previsione del terzo comma dell'art. 498 c.p.c. e nell'esercizio dei poteri direttivi, pure invocati dalla reclamante allorquando, nel ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., ha dedotto che il G.E. avrebbe dovuto assegnare “al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 cpc, un termine per il deposito delle copie notificate dell'avviso”.
È palese, infatti, che il G.E. già in seno al decreto di fissazione dell'udienza ha assegnato un termine – ovvero sino all'udienza ex art. 569 c.p.c. – per curare e documentare gli avvisi in discorso.
Se così è – ovvero il G.E. ha esercitato la facoltà di fissare termini alle parti per provvedere ad incombenti finalizzati ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo - non rileva in alcun modo la circostanza che, in ipotesi di vendita del bene pignorato non preceduta dalla notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. residui la tutela risarcitoria, poiché ciò che viene in evidenza è che la parte onerata degli avvisi è rimasta inerte rispetto ad un adempimento richiesto ex lege (esecuzione e prova degli avvisi) e per il quale il Giudice dell'esecuzione ha assegnato un termine.
Sotto altro profilo, non rileva la natura ordinatoria del termine assegnato, dal momento che, in applicazione della disciplina generale sui termini, l'inutile spirare del termine fissato, anche se ordinatorio, comporta che esso non sia prorogabile una volta elasso, determinando - in assenza di proroga tempestivamente richiesta - gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori e impedisce la concessione di un nuovo termine, rimanendo irrilevante l'adempimento successivo (cfr. Cass. Civ., sez. II,
19/01/2005, n.1064), con ultroneità della produzione in questa sede della notifica dell'avviso in formato “eml”.
Anche il secondo motivo di gravame non è fondato.
Parte reclamante ha dedotto di avere provveduto ad eseguire e documentare l'avviso ex art. 498 c.p.c. nei confronti del creditore iscritto dell'esecutato con il deposito delle note scritte pervenute per l'udienza ex art. 569 c.p.c. del 14.01.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., producendo la certificazione attestante la notifica in formato “pdf” originale nativo creato dal software Consolle Avocati, con attestazione di conformità.
Come si evince in atti e dalla stessa attestazione di conformità, la procedente, a prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., ha prodotto copia analogica del documento informatico presente nel messaggio pec del 16.12.2024 inoltrato al creditore iscritto. Secondo la prospettazione difensiva il file “pdf” riporta pedissequamente il messaggio di posta iniziale “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, gli allegati della PEC – in questo caso l'avviso ex art. 498 c.p.c., la relata di notifica - ed a seguire le
PEC di accettazione e consegna a comprova dell'avvenuta notifica.
Pur dovendo convenirsi che non si tratta di stampe contrariamente a quanto osservato dal G.E., in ogni caso la produzione di detto documento non prova la regolare notifica eseguita a mezzo pec, non risultando l'impossibilità di produrre il messaggio pec in formato telematico.
Nel caso di notifica telematica, la prova dell'avvenuta notifica è costituita dal deposito nel fascicolo d'ufficio telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della legge 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (“La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”).
La prova dell'avvenuta notifica, ai fini della validità della stessa, deve essere fornita dal procuratore mittente mediante il deposito telematico dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.EML» o «.MSG» in quanto tali formati consentono al Giudice di verificare i file che il destinatario della notifica ha ricevuto, tramite PEC, dal mittente, nonché consentono di mantenere i certificati e l'autenticità dei messaggi PEC: per questa ragione, altri formati non sono validi ai fini della prova della notifica.
Esaminando più nello specifico il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma
1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso
D.P.R. L'art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16-quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
All'evidenza, la produzione del supporto analogico con attestazione di conformità, come avvenuto nel caso di specie, è consentita in via residuale solo ove non sia possibile il deposito con modalità telematiche, impossibilità non allegata, né documentata, ed anzi sconfessata dalla produzione, solo in sede di reclamo, del supporto telematico del messaggio pec contenente l'avviso, deposito che – si precisa – è tardivo e non esplica efficacia sanante di una fattispecie estintiva automaticamente già consumatasi e solo dichiarata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione.
I superiori assunti sono confermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “[….] il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero – quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023 in motiv.).” (Cass. Civ., sez. V, 17/03/2025, n.7040).
Le superiori considerazioni portano a concludere nel senso dell'inesistenza dell'avviso ex art. 598 c.p.c. e, comunque, del difetto di prova della notifica dello stesso, quale adempimento richiesto per l'autorizzazione della vendita e rispetto al quale la parte interessata è rimasta inerte per non avere validamente assolto detto onere nel termine all'uopo assegnato dal Giudice dell'esecuzione: fattispecie questa sussumibile nell'istituto di cui all'art. 630 c.p.c. per tutte le ragioni sopra esposte, in parte modificative del provvedimento reclamato, che va comunque confermato con conseguente rigetto del reclamo proposto.
3. Nonostante la soccombenza di parte reclamante nulla va disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte reclamata.
In ragione della declaratoria di rigetto del reclamo, sussistono i presupposti per applicazione, nei confronti di parte reclamante, dell'art. 13, co, l quater, D.P.R.
n.115/2002, il quale dispone che, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta il reclamo;
- si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti di parte reclamante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 22 aprile
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici