Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente OB ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32644 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66417 reso da UR TO quale riscuotitore del Comune di NA (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 -
31.12.2019), depositato in data 29 giugno 2020;
Vista la relazione n. 342/2025 del 30.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 20.01.2026;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. OB IO – l’agente contabile e il Pubblico
Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 342/2025 del 30.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66417 reso da UR TO quale riscuotitore del Comune di NA (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), depositato in data 29 giugno 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la gestione delle riscossioni di entrate varie per l’esercizio 2019, redatto sul mod. 21 del DPR 196/94 e sottoscritto in data 22 gennaio 2020 dall’agente contabile e dal Responsabile del Servizio Finanziario - espone nella parte di sinistra rimborsi periodici per complessivi € 8.765,33 e indica nella parte destra spese di pari importo;
b) nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti il provvedimento di nomina dell’agente e un verbale, redatto in contraddittorio, ora per allora, sulla base della documentazione rinvenuta agli atti dell’Ente, tra agente cessante
(IN DA) e agente subentrante (TO UR) alla presenza del Responsabile SEF, al quale è stata allegata la stampa del registro di cassa relativo alle somme riscosse dall’economo a vario titolo e il saldo di cassa del 6, 7 e 9 maggio;
c) richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità per la gestione economale, emergeva dalla documentazione trasmessa - e segnatamente dal verbale di passaggio di consegne redatto ora per allora nel contraddittorio tra l’agente cessante (DA IN) e l’agente subentrante (UR TO) - che in verità la gestione dell’economo/riscuotitore cessante si era protratta fino al 7 maggio 2019, e che pertanto il periodo 1° aprile - 7 maggio 2019 era stato ricompreso nel conto dell’agente subentrante (oggi in esame), il quale aveva anche irregolarmente provveduto a rimborsare le spese del proprio periodo, di fatto ricomprendendo quelle di competenza della gestione precedente;
d) si era dunque verificata una confusione di gestioni avendo l’agente subentrante posto in essere fatti di gestione di competenza dell’agente cessante, in assenza di un formale passaggio delle consegne con conseguente accertamento della consistenza della giacenza di cassa all’atto del subentro, ma anche avendo svolto, nel corso della gestione precedente, attività di incasso dei pagamenti;
e) non risultava trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento peraltro non riferibile all’agente contabile.
2. Considerato che per via dei profili di irregolarità riscontrati il conto non poteva essere dichiarato regolare ed approvato, con discarico dell’agente, lo stesso veniva sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale.
3. Con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, l’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale Chiedeva, in ogni caso, che si dichiarasse la regolarità sostanziale del conto, procedendo, di conseguenza, al proprio discarico, e che, in subordine, non fosse comunque pronunciato alcun addebito in assenza di perdite o ammanchi.
Deduceva in particolare l’agente quanto segue:
a) il software gestionale in uso all’Amministrazione, operando per trimestri, non consentiva la gestione di periodi di durata inferiore. In tale situazione, si era accettato, di comune accordo tra i due agenti contabili, di effettuare un’unica rendicontazione integrale e completa di tutti i fatti di gestione, sottoscritta dall’economo titolare alla data di chiusura dell’esercizio, anche se formalmente non corretta perché non corrispondente al periodo di gestione di ciascun agente contabile;
b) quanto alla mancata produzione del verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante, i relativi contenuti risultavano indicati compiutamente nei giornali di cassa antecedenti e successivi alla data di cambio della figura dell’agente contabile, tant’è che era stato possibile redigere specifico verbale redatto in contradditorio ora per allora.
Peraltro, entrambe le dipendenti avevano accesso alla documentazione cartacea delle operazioni compiute dall’economo e dal sostituto e tale modalità operativa, appositamente prescelta dall’Ente, consentiva la continuità del servizio in caso di necessità di sostituzione e di perimetrare con esattezza la gestione di competenza di ciascun agente pur in assenza di un formale passaggio di consegne.
4. All’udienza odierna, l’agente contabile richiamava le memorie depositate in atti. Il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente, senza addebito,
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. In via preliminare osserva il Collegio che non risulta decorso il termine quinquennale di estinzione di cui all’art. 150 c.g.c., atteso che il conto è stato trasmesso alla Sezione giurisdizionale in data 29 giugno 2020 e che il termine scadente nella data di domenica 29 giugno 2025 è da ritenersi prorogato ai sensi di legge al giorno successivo 30 giugno 2025.
6. Venendo all’esame del conto, il Collegio reputa opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.
Questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare (ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba emergere in primis dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto, infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.) e al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità.
In questo senso, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.
144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).
6.1 Fatta tale premessa di carattere generale, costituisce irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dalle disposizioni di legge in materia (cfr. artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924), i quali hanno infatti la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, in modo da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”).
La mancanza del passaggio di consegne - che deve avvenire nei termini formali previsti dalla legge e non può essere sostituito dalle annotazioni presenti nel giornale di cassa - comporta, infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto, sent n. 160/2024) .
Tale affermazione risulta ancor più evidente nel caso di specie in cui l’attività istruttoria ha riscontrato l’esistenza di una confusione tra gestioni successive, dal momento che la gestione dell’economo cessante si era protratta fino al 7 maggio 2019, in contrasto con quanto attestato nel conto in esame: conseguentemente, non solo le somme riscosse nell’aprile 2019 dall’agente cessante erano state necessariamente riversate, in data 16 maggio 2019, e cioè oltre la chiusura della gestione, da parte dell’agente subentrante;
ma, ulteriormente, come indicato nelle stesse deduzioni difensive in atti, i due agenti, cessante e subentrante, si erano appositamente accordati per effettuare un’unica rendicontazione integrale e completa di tutti i fatti di gestione, sottoscritta dall’economo titolare alla data di chiusura dell’esercizio.
Tanto considerato, risulta evidente che la modalità gestionale e di rendicontazione utilizzata nel caso di specie si colloca ampiamente al di fuori delle regole di correttezza e trasparenza, dando adito a profili di opacità che, in astratto, risultano anche potenzialmente foriere di danno per l’Amministrazione.
6.2 Non può valere a escludere la ridetta irregolarità, come dedotto dall’agente contabile, né la prassi in uso presso l’Amministrazione né l’utilizzo in via operativa di un sistema di software gestionale che, avendo come fine quello della rendicontazione amministrativa interna all’Ente, non può certo sovrapporsi agli obblighi connessi alla resa del conto e ancor meno sostituirli, come ha già avuto modo di sottolineare anche di recente, questa stessa Sezione, ribadendo che “ … l’esigenza di disporre di strumenti agili per far fronte a spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole generali della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale si trasformi in un sistema parallelo o surrettizio rispetto a quello ordinario senza tuttavia il rispetto di regole e garanzie previste dall’ordinamento per l’attivazione, il completamento e l’esecuzione della procedura di spesa. L’adozione di strumenti gestionali, quindi, deve essere accompagnata da misure idonee a garantire la piena tracciabilità della spesa e la sua compatibilità con la rendicontazione giudiziale…”
(Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza n.202/2025).
8. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.
198/2024).
9. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32644 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto n. 66417 reso da UR TO quale riscuotitore del Comune di NA (PD) per l’esercizio 2019
(01.01.2019 - 31.12.2019), depositato in data 29 giugno 2020, e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
OB IO AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)