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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 5.06.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2370/2025 e 2378/2025 Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (Art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con distinti ricorsi depositati in data 5.03.2025 e - Parte_1 Parte_2
premesso di aver prestato, nei periodi ivi precisati1, servizio in qualità di docenti con incarichi a tempo determinato con durata fino al termine delle attività didattiche hanno adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
(c.d. “Carta Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le ricorrenti hanno, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale –
l'accertamento del loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
1.1. Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace Controparte_1
in entrambi i procedimenti.
1.2. Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.06.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le cause, previa loro riunione per evidenti esigenze di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.
2. I ricorsi sono fondati e vanno per quanto di seguito esplicitato.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, i ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che euro unitario.
2.3. Più in dettaglio, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che
“… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa
i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di
Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ancor più di recente deve evidenziarsi la preminente esigenza formativa anche in relazione alle supplenze che hanno investito la quasi totalità del periodo delle lezioni quanto meno nella misura minima di 180 giorni – nei termini di seguito precisati - per garantire la continuità didattica e la connessa esigenza formativa.
Al riguardo, può richiamarsi, ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc, la recente sentenza della Corte di
Appello di Bari n. 176 del 28.03.2025, in forza della quale “una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa
Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorché frazionata purché continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999”. Devono, quindi, ritenersi, allo stato, comprese le supplenze iniziate entro il 31 dicembre e protratte fino al termine delle lezioni del mese di giugno, presso lo stesso istituto scolastico e stessa cattedra di insegnamento, dovendosi ritenere così garantita l'esigenza formativa connessa alla continuità didattica.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi quanto segue. Per la ricorrente deve rilevarsi che nell'anno scolastico 2024/2025, ha Parte_1
sottoscritto reiterati contratti di supplenza breve, dal 9.10.2024 al prossimo 30.06.2025, che hanno durata superiore a 180 giorni e hanno investito il medesimo istituto scolastico per la medesima cattedra, implicando ciò continuità didattica e l'esigenza formativa, dovendosi la supplenza protrarre quanto meno fino al termine delle lezioni.
In conseguenza, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., Legge n. 107/ nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o al docente incaricato con supplenze brevi che abbiamo superato, nell'anno scolastico, il periodo di 180 giorni, eventualmente discontinui e riconoscere alla ricorrente il beneficio della carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025.
Per la ricorrente , per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, si tratta di incarichi con Parte_2
durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
2.7. Relativamente, poi, alla condizione delle ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – per entrambe è in atti, il contratto di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 avente durata fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc.1 allegato al ricorso rg n. 2370/2025; cfr. doc. 2 allegato al ricorso rg n. 2378/2025), comprovante la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia.
2.8. Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per i periodi prospettati nei ricorsi, deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità pari ad euro 500,00 per Parte_1
e 2 annualità pari ad euro 1.000,00 per , oltre interessi e rivalutazione nei
[...] Parte_2 limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, della mancata costituzione di parte resistente, applicato l'aumento per la riunione dei procedimenti e per i collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn.
2370/2025 e 2378/2025 RGL, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di e a ottenere il beneficio Parte_1 Parte_2 economico della cd. “Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati nei ricorsi riuniti;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, all'attribuzione in favore di ciascuna delle parti ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità pari ad euro
500,00 per e 2 annualità pari ad euro 1.000,00 per ), oltre Parte_1 Parte_2 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3
pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro
573,10 per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, nonché I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.06.2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a.s. 2024/2025: dal 9.10.2024 al 31.12.2024, per una supplenza di 4 ore settimanali, dal Parte_1
25.10.2024 al 31.12.2024, per una supplenza di 14 ore settimanali, e dal 1.01.2025 al 30.06.2025, per una supplenza di 18 ore settimanali, sempre presso l'istituto comprensivo “Martin Luther King” di Accadia (Fg)-
FGMM819016.
: a.s. 2023/2024, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per una supplenza di 24 ore settimanali, Parte_2 presso l'I.C. “S. Pertini”, Via A. Sarabino, di TA VA (Fg)- FGEE880013; a.s. 2024/2025, dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per una supplenza di 24 ore settimanali, presso l'I.C. “S. Pertini” - Via A. Scarabino- di TA
VA (Fg) . C.F._1