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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15426/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15426/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], c.f: , Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Catania Via Proserpina, 33, presso lo studio dell'Avv. Mario
Molica Bisci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- parte attrice -
contro
Controparte_1
C.F. , con sede legale a Catania, piazza S.M.
[...] P.IVA_1
di Gesù 5, in persona del suo legale rappresentante e direttore generale pro pagina 1 di 5 tempore, rappresentata e difesa dal dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio
Ferrara;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 29 dicembre 2020 Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni specificati in citazione e conseguenti all'intervento chirurgico dell'11/01/2016 durante il quale i sanitari dell'azienda convenuta avrebbero chiuso un importante vaso sanguigno dell'arteria renale destra;
in particolare, l'attrice ha contestato l'errata esecuzione del trattamento chirurgico praticato dai sanitari che oltre ad avere eseguito una errata tecnica operatoria avrebbero omesso la necessaria terapia medica volta a gestire l'occlusione.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nella precedente fase di ATP ex art.
pagina 2 di 5 convenuta, malgrado le ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue:
“Nella condotta della struttura sanitaria e dei medici in essa operanti NON sono
ravvisabili profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del
contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, dal momento che le
complicanze verificatesi sono si da riportare all'atto chirurgico ma in assenza di
colpa medica per come sopra meglio evidenziato. In conseguenza del subito
intervento di exeresi della massa retroperitoneale (schwannoma) si è avuta una
trombosi dell'arteria renale destra con conseguente danneggiamento del rene
tributario e consensuale ipertensione arteriosa ma tale evento va visto, per come
sopra meglio esplicitato, come prevedibile ma non prevenibile in conseguenza
della eccessiva, ma dovuta ed ineluttabile, manipolazione delle strutture viciniore ivi comprese le strutture vascolari”.
Il CTU hanno altresì precisato che “Vista la patologia sofferta dalla sig.ra
[...]
(schwannoma retroperitoneale) e viste le riportate note dottrinarie è Parte_1
di chiara evidenza come l'exeresi della massa retroperitoneale abbia comportato,
in considerazione dei tenaci rapporti che essa aveva con le strutture viciniore ivi
comprese le strutture vascolari, una eccessiva, ma dovuta ed ineluttabile,
manipolazione. Condizione questa che ha avuto come conseguenza una trombosi
dell'arteria renale post-traumatica (da manipolazione chirurgica) peraltro in un
soggetto già predisposto ad una ipercoagulabilità per essere affetta da anemia
mediterranea. Trombosi dell'arteria renale poi essa causa delle negative
pagina 3 di 5 ripercussioni sullo status anatomo-funzionale del rene destro per come sofferte dalla sig.ra ma in assenza di malpractice medica” (vd. pag. Parte_1
19).
L'attrice ha formulato dei rilievi critici ai quali peraltro il collegio peritale ha dato risposta confermando le suindicate conclusioni.
Con riferimento alla fattispecie concreta si evidenzia che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale medica è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato,
mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, proprio come nella fattispecie concreta (vd. Cassazione n. 13107/23).
Si osserva infine che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione con le ordinanze del 26 maggio 2022 17 novembre 2023 non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-legale, per come era stato richiesto da parte attrice.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio pagina 4 di 5 rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15426/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
669 bis c.p.c. deve escludersi la lamentata responsabilità professionale della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15426/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], c.f: , Parte_1 C.F._1
elett.te dom.ta in Catania Via Proserpina, 33, presso lo studio dell'Avv. Mario
Molica Bisci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- parte attrice -
contro
Controparte_1
C.F. , con sede legale a Catania, piazza S.M.
[...] P.IVA_1
di Gesù 5, in persona del suo legale rappresentante e direttore generale pro pagina 1 di 5 tempore, rappresentata e difesa dal dirigente avvocato Carmelo Fabio Antonio
Ferrara;
- parte convenuta -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 29 dicembre 2020 Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni specificati in citazione e conseguenti all'intervento chirurgico dell'11/01/2016 durante il quale i sanitari dell'azienda convenuta avrebbero chiuso un importante vaso sanguigno dell'arteria renale destra;
in particolare, l'attrice ha contestato l'errata esecuzione del trattamento chirurgico praticato dai sanitari che oltre ad avere eseguito una errata tecnica operatoria avrebbero omesso la necessaria terapia medica volta a gestire l'occlusione.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, alla stregua delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nella precedente fase di ATP ex art.
pagina 2 di 5 convenuta, malgrado le ampie ed articolate doglianze svolte da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale.
Più esattamente, i consulenti d'ufficio hanno accertato quanto segue:
“Nella condotta della struttura sanitaria e dei medici in essa operanti NON sono
ravvisabili profili di responsabilità professionale, con riferimento alla vicenda del
contendere e alle contestazioni contenute negli scritti difensivi, dal momento che le
complicanze verificatesi sono si da riportare all'atto chirurgico ma in assenza di
colpa medica per come sopra meglio evidenziato. In conseguenza del subito
intervento di exeresi della massa retroperitoneale (schwannoma) si è avuta una
trombosi dell'arteria renale destra con conseguente danneggiamento del rene
tributario e consensuale ipertensione arteriosa ma tale evento va visto, per come
sopra meglio esplicitato, come prevedibile ma non prevenibile in conseguenza
della eccessiva, ma dovuta ed ineluttabile, manipolazione delle strutture viciniore ivi comprese le strutture vascolari”.
Il CTU hanno altresì precisato che “Vista la patologia sofferta dalla sig.ra
[...]
(schwannoma retroperitoneale) e viste le riportate note dottrinarie è Parte_1
di chiara evidenza come l'exeresi della massa retroperitoneale abbia comportato,
in considerazione dei tenaci rapporti che essa aveva con le strutture viciniore ivi
comprese le strutture vascolari, una eccessiva, ma dovuta ed ineluttabile,
manipolazione. Condizione questa che ha avuto come conseguenza una trombosi
dell'arteria renale post-traumatica (da manipolazione chirurgica) peraltro in un
soggetto già predisposto ad una ipercoagulabilità per essere affetta da anemia
mediterranea. Trombosi dell'arteria renale poi essa causa delle negative
pagina 3 di 5 ripercussioni sullo status anatomo-funzionale del rene destro per come sofferte dalla sig.ra ma in assenza di malpractice medica” (vd. pag. Parte_1
19).
L'attrice ha formulato dei rilievi critici ai quali peraltro il collegio peritale ha dato risposta confermando le suindicate conclusioni.
Con riferimento alla fattispecie concreta si evidenzia che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale medica è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato,
mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, proprio come nella fattispecie concreta (vd. Cassazione n. 13107/23).
Si osserva infine che i rilievi critici svolti da parte attrice anche in seno alla comparsa conclusionale appaiono non idonei a superare le puntuali conclusioni dei consulenti d'ufficio medico-legale; anche per tale ragione con le ordinanze del 26 maggio 2022 17 novembre 2023 non si è ritenuto di disporre una nuova consulenza d'ufficio medico-legale, per come era stato richiesto da parte attrice.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio pagina 4 di 5 rimangano a carico di parte attrice in quanto espletata su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15426/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
669 bis c.p.c. deve escludersi la lamentata responsabilità professionale della