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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5209/2024, pubblicata il 7 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: “Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per
l'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il a Parte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale di euro 500,00; condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, Parte_1 liquidate in € 10000,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi”.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 7 novembre
2024, il chiedeva: “Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 nella parte in cui ha disposto la condanna del alla rifusione in Parte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidandole in euro 10.000,00, oltre spese generali, iva
e cpa, rideterminando le stesse per un ammontare congruo al valore della controversia, alla sua complessità ed alle tabelle forensi. Con vittoria di spese del grado di giudizio”.
A sostegno, lamentava la violazione del D.M n. 147/2022, per essere stati liquidati gli oneri di lite in misura abnorme e sproporzionata risetto al valore della controversia.
3. , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
4. All'udienza del 10 settembre 2025 il procuratore dell'amministrazione appellante richiamava la dichiarazione, già prodotta in giudizio, di rinuncia agli atti dell'appello.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 306 cpc, il giudizio di secondo grado va dichiarato estinto, per avere l'amministrazione appellante dichiarato di rinunciare agli atti dell'appello.
6. Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite, non essendovi stata attività difensiva della controparte, rimasta contumace.
PQM
Dichiara estinto il giudizio di appello.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5209/2024, pubblicata il 7 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: “Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per
l'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il a Parte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale di euro 500,00; condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, Parte_1 liquidate in € 10000,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi”.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 7 novembre
2024, il chiedeva: “Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 nella parte in cui ha disposto la condanna del alla rifusione in Parte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidandole in euro 10.000,00, oltre spese generali, iva
e cpa, rideterminando le stesse per un ammontare congruo al valore della controversia, alla sua complessità ed alle tabelle forensi. Con vittoria di spese del grado di giudizio”.
A sostegno, lamentava la violazione del D.M n. 147/2022, per essere stati liquidati gli oneri di lite in misura abnorme e sproporzionata risetto al valore della controversia.
3. , ritualmente citato nel grado, non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
4. All'udienza del 10 settembre 2025 il procuratore dell'amministrazione appellante richiamava la dichiarazione, già prodotta in giudizio, di rinuncia agli atti dell'appello.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 306 cpc, il giudizio di secondo grado va dichiarato estinto, per avere l'amministrazione appellante dichiarato di rinunciare agli atti dell'appello.
6. Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite, non essendovi stata attività difensiva della controparte, rimasta contumace.
PQM
Dichiara estinto il giudizio di appello.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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