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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3393/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa per mandato in atti dall'Avv. BANCHERI SARA AURELIA;
E nato a [...], in data [...], CP_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. VITALE ANGELO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del
4.03.2025; - la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 463/2025 dei giorni 11.03.2025 -1.04.2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) con note del 7-10.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare;
4) Le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con le note di trattazione in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.11.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“Art. l) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati nel luogo piu opportuno, obbligandosi, ora per allora, a comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e i loro eventuali cambiamenti.
Art.2) I coniugi si danno reciprocamente e formalmente atto di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, anche in ordine ad eventuali mantenimenti, e di avere provveduto alla ripartizione dei beni mobili esistenti nella casa coniugale ed alla reciproca restituzione di effetti ed oggetti personali.
Art. 3) I coniugi si danno, in seno al presente, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del prowedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.”
5) Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
6) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Partinico (PA), in data 16/12/2017, da , nata a Parte_1
NN (VA) in data 21/10/1982 e da nato a CP_1
IC (PA) in data 26/01/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 106, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3393/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], rappresentata Parte_1
e difesa per mandato in atti dall'Avv. BANCHERI SARA AURELIA;
E nato a [...], in data [...], CP_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. VITALE ANGELO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza cartolare del
4.03.2025; - la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 463/2025 dei giorni 11.03.2025 -1.04.2025;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
2) i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
3) con note del 7-10.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare;
4) Le parti hanno documentato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con le note di trattazione in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.11.2025, che di seguito integralmente si riportano:
“Art. l) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, vivranno separati nel luogo piu opportuno, obbligandosi, ora per allora, a comunicarsi reciprocamente la rispettiva residenza e/o domicilio e i loro eventuali cambiamenti.
Art.2) I coniugi si danno reciprocamente e formalmente atto di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, anche in ordine ad eventuali mantenimenti, e di avere provveduto alla ripartizione dei beni mobili esistenti nella casa coniugale ed alla reciproca restituzione di effetti ed oggetti personali.
Art. 3) I coniugi si danno, in seno al presente, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del prowedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà quale discarico da ogni responsabilità.”
5) Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
6) Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Partinico (PA), in data 16/12/2017, da , nata a Parte_1
NN (VA) in data 21/10/1982 e da nato a CP_1
IC (PA) in data 26/01/1980, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 106, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente e dal Giudice relatore.