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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/09/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. N 3153/2020 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 novembre 2020 con il n. 3153/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, vertente tra:
e in persona dei legali Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentanti p.t., domiciliati a Prato, via V. Veneto, n 7, presso lo studio degli avv. Andrea CAUTILLO e Gianluca POTENZA, che li rappresentano e difendono giuste procura in calce all'atto di citazione. Fax: 0574/072296 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/072875 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Opponenti contro già Controparte_1 [...] atr Controparte_2 Controparte_3 ciale conferita con scrittura privat Notaio in Roma del 03 maggio 2018 (rep. 9516 racc. Persona_1
4469), sa dall' Avv. Paolo A. PULITI come da procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via G. Valentini nc. 23/A ; Fax: 0574/35350 Pec: vvocati.prato.it. Email_3
Opposta Con intervento di
già Controparte_1 [...] ia Controparte_2
e rappresentante , in virtù di procura conferita con atto autenticato per notaio in data 30 dicembre 2020 (rep. Persona_2
49.482, racc. 22.816), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo A. PULITI, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via G. Valentini nc. 23/A ; Fax: 0574/35350 Pec: vvocati.prato.it. Email_3
Terza intervenuta
1 All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per gli opponenti: “… Con le presenti note, riportandosi integralmente ai propri Parte_3 scritti difensivi, nessuno escluso, contesta nuovamente tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte e conclude come nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo le cui conclusioni sono da considerarsi qui come trascritte integralmente..”.
Per la opposta e la società intervenuta: “… Voglia il Tribunale adito:
“preliminarmente: respingere per carenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto opposto, ove formulata. nel merito: dichiarare la nullità della citazione per i motivi indicati nel paragrafo 3 della premessa. sempre nel merito: respingere tutte le domande attoree formulate in giudizio perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione o della diversa somma che in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della opposizione risultasse dovuta da costoro. Con vittoria delle spese di lite …”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2020,
in proprio e quale rappresentante di e di Parte_1 Parte_2
in proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_3
1057/2020 ( RG 1907/2020) emesso in data 14 settembre 2020, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 615.995,39 oltre Controparte_1
interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, quale saldo del c/c ipotecario 6/57/412/249858, acceso con Cassa di Risparmio di Prato il
20.1.2009, chiuso con passaggio a sofferenza in data 8 novembre 2016.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che i documenti avversari erano inidonei a dimostrare la genesi e la consistenza dell'asserita posizione anche ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di mero saldaconto e non di estratti conto necessari per ricostruire l'effettivo andamento del rapporto;
- che dall'analisi integrale di tutti i rapporti esistenti con erano CP_4
emersi gravi vizi di gestione con applicazione di costi indebiti e non concordati;
2 - che, in particolare, in data 30 gennaio 2004, con atto del Dott. Per_3
aveva concesso l'apertura di una linea di credito per
[...] Controparte_5
euro 650.000,00 su Conto Corrente garantito da garanzia Ipotecaria, individuato dal n 0006677, la cui condizioni contrattuali prevedevano che sulle somme prelevate fino al 31/03/2004 l'applicazione di un tasso nominale pari al 4,37% annuo, 4,42 effettivo e successiva applicazione di un tasso variabile pari al tasso Euribor a tre mesi, divisore 365, maggiorato di un
2,25%, con Commissioni di Massimo Scoperto e tasso di mora;
- che in data 20.1.2009, a fronte della estinzione del conto corrente ipotecario n 0006677, era stato stipulato nuovo contratto ai rogiti del Dott.
Notaio in Prato (repertorio 345267 /raccolta 25772) con il Persona_3
quale , aveva concesso nuova linea d credito per € 600.000,00 Controparte_5
su CC garantito da garanzia ipotecaria n 0249858, per il quale le parti avevano previsto che la linea di credito si riducesse di euro 50.000,00 al
30/06/2009, di ulteriori 50.000,00 al 30/09/2009 e di ulteriori 100.000,00 al
31/12/2009, per arrivare ad una linea di credito definitiva di euro
400.000,00 con tasso di interesse del 5.345%, effettivo 5,4581%, fino al
31/03/2009. Successivamente verrà applicato un tasso variabile pari al tasso
Euribor a tre mesi, divisore 365, maggiorato di un 2,25 con tasso di mora maggiorato di due punti (2%) ;
- che, in ogni caso, dall'analisi integrale dei rapporti erano emerse una serie di gravi illegittimità e gli interessi in concreto erano superiori ai tassi soglia determinati ai sensi della legge 108/1996;
- che la fidejussione prestata da era nulla e/o comunque Parte_1
inefficace, sia per non essere stato adeguatamente informato dell'aggravarsi della esposizione debitoria della società debitrice, sia per il contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza.
Tanto premesso i soggetti opponenti convenivano
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per sentire revocare il decreto ingiuntivo e, previa ammissione di
3 CTU contabile, accertare l'illegittimità delle somme pretese, tenuto conto dell'ammontare dei costi relativi e determinare gli importi effettivamente dovuti, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
in qualità di procuratrice di la quale CP_1 Controparte_3
sosteneva la idoneità dell'estratto conto a dimostrare l'ammontare della pretesa di credito, in presenza di contestazioni generiche, producendo in ogni caso gli estratti conto. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per l'omissione e incertezza in ordine ai profili oggettivi della domanda e la prescrizione del diritto alla ripetizione, contestando i dati, i documenti utilizzati e le modalità di calcolo e le conclusioni di cui alla perizia econometrica prodotta dagli opponenti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata il 23 febbraio 2021, si costituiva anche in proprio, Controparte_1
in quanto cessionaria del credito, richiamando le difese ed eccezioni svolte in qualità di procuratrice di . CP_3
All'udienza del I aprile 2021 veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione che veniva instaurata con esito negativo.
Dopo la produzione di documenti ed espletamento di CTU, con sentenza n
159 emessa il 6 marzo 2023 veniva dichiarata la legittimità dell'intervento spiegato e disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica sottoscritta, in occasione della sottoscrizione del contratto di conto corrente, da a favore della Parte_1 Parte_4
, sino a concorrenza dell'importo massimo di € 600.000,00.
[...]
Completata l'istruttoria attraverso CTU integrativa, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 29 febbraio
2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Affrontate e definite le problematiche inerenti la legittimazione delle società cessionarie del credito, nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere disattesa per le seguenti motivazioni.
1
QUESTIONI PRELIMINARI DEFINITE CON LA SENTENZA Nr 159/2023.
LEGITTIMAZIONE DEL GARANTE A SOLLEVARE ECCEZIONI SUL RAPPORTO
PRINCIPALE: LIMITI.
Disattese le eccezioni di invalidità della fideiussione specifica con la sentenza non definitiva n 159, emessa il 6 marzo 2023 , da intendersi qui integralmente richiamata, in assenza di opposizione della Parte_5
debitrice principale, la legittimazione delle garanti deve essere circoscritta alle doglianze formulate in ordine al rapporto intercorrente tra Parte_4
di Risparmio di PRATO e la quale debitrice principale.
[...] Parte_2
Il rigetto della questione di invalidità della fideiussione specifica sottoscritta dalle odierne opponenti – è stato rilevato- comporta l'applicabilità delle limitazioni a sollevare le questioni di nullità e decadenza anche in relazione ai rapporti principali oggetto della relativa garanzia per effetto delle clausole sottoscritte . Ciò in quanto le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche prestate a garanzia del contratto di mutuo, presentano marcate caratteristiche di autonomia, essendo espressamente previsto l'impegno del garante a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. con esonero della
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c e con obbligo di rimborsare incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi. E le espressioni utilizzate, sono riferibili sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito ( e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di
5 accessorietà , più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c. (Cass., 9.8.2016, n 16825). Dal contenuto del regolamento negoziale, quindi, liberamente approvato in ordine alle diverse garanzie prestate, è stato ancora sottolineato come le garanti potrebbero evitare il pagamento immediato del debito soltanto qualora ricorrano le condizioni per l'esperimento dell'exceptio doli generalis seu praesentis, e cioè quando il rapporto garantito sia nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
In tale prospettiva, tuttavia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve peraltro risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass., 22.11.2019, n 30509). Attesa la clausola di deroga alla opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c. , il rifiuto di pagare immediatamente potrebbe essere opposto qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass.,
17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III, 6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n
3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326). In tale ottica l'unico margine potenzialmente operativo per superare le preclusioni previste dal contenuto della fideiussione specifica prestata, potrebbe essere quello concernente l'illiceità della causa in quanto- assumono gli opponenti- in luogo di una funzione di finanziamento, il finanziamento sarebbe stato utilizzato strumentalmente o per rafforzare le garanzie esistenti, ovvero per strappare condizioni estremamente gravose. E tuttavia, anche tali finalità- di per sé -configurano una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio
6 dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, riconosciuta meritevole di tutela dall'ordinamento, ai sensi dell'art 1322 c.c., in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta al garante (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio 1999,
n 920). Garante che, nel caso concreto, era anche socio e legale rappresentante sia di che di ( a seguito di Parte_2 Parte_3
scissione) e quindi non del tutto estraneo all'attività di impresa da queste ultime svolte, e quindi pienamente in grado di conoscere la situazione in cui la stessa versava e tutelare direttamente gli interessi della medesima società debitrice principale (Cass., 9.8.2016, n 16827; Cass., 3.12.2020, n 27618; Cass,
24.1.2020, n 1666; Cass., 16.1.2020, n 742; Cass., 13.12.2018, n 32225).
In ogni caso, valutato complessivamente l'atto di opposizione, le censure formulate dagli opponenti riguardano principalmente il contenuto illecito del contratto di finanziamento ipotecario concesso sul conto corrente n
6/57/412/249858 nel gennaio 2010, in presenza di una notevole esposizione debitoria riconducibile ad un precedente finanziamento concesso su conto
0006677 nel gennaio 2004, oltre che la insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'esposizione probatoria.
Quanto al primo aspetto, tuttavia, va considerato che il cosiddetto "mutuo o finanziamento solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante , non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa ( Cass. 25.7.2022, n 23149).
7 Poiché il mutuo o finanziamento con finalità solutoria non è automaticamente privo di causa o connesso ad una causa evidentemente illecita, tale aspetto potrebbe essere prospettato anche per superare le preclusioni e limitazioni a carico del garante nella ipotesi in cui l'utilizzazione della esposizione debitoria dovesse risultare funzionale a indurre a condizioni di finanziamento di carattere usurario. In tale caso che la concessione del finanziamento ulteriore può integrare gli estremi di abusività del credito, in quanto erogato con la piena consapevolezza della situazione di indebitamento in essere a carico della società debitrice principale, e dello stesso garante, con la concreta finalità di ottenere vantaggi indebiti e in modo evidente contrari al canone della buona fede.
E' quindi solo in presenza di tale evidenza, che la prospettata finalità concreta dell'intera operazione, risultando funzionale a tutelare la posizione della banca, piuttosto che a finanziare la società, di per sé stessa e sarebbe idonea a consentire l'exceptio doli. In tali limiti e sulla scorta di tali valutazioni
è stata riconosciuta anche al garante la legittimazione per contestare l'ammontare del debito comportante la verifica- nel contraddittorio – di sconfinamenti rispetto ai cd tassi soglia determinati ai sensi della legge
108/1996, sia rispetto agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori ( nei limiti degli orientamenti della S.C.: Cass., S.U. , 18 settembre 2020, n 19597;
Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598).
Diversamente, in assenza di una tale evidenza, le censure risultano infondate atteso che lo scopo di far fronte ad una pregressa esposizione debitoria è pienamente compatibile con la funzione economico-sociale dello schema negoziale utilizzato ed appare di per sé meritevole di tutela, ai sensi dell'art
1322 c.c.
8 2 SUL CREDITO PRINCIPALE FATTO VALERE IN GIUDIZIO, PROVA DEL CREDITO- I DOCUMENTI PRODOTTI
A tal proposito, deve intanto essere considerato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90,
n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto dell'atto atti di opposizione, in assenza di precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.
Quanto alla prova del credito, i saldi, in sede monitoria, sono desumibili non solo dalla attestazione delle risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art
50 T.U.B. ma anche dalla produzione del contratto, attestanti le anticipazioni di credito non rimborsate e dagli estratti conto completi, prodotti nel giudizio di opposizione . Vero è che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il saldaconto, secondo
9 l'orientamento consolidato riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 6.6.2018, n 14640; Cass. 19.10.2016, n
21092; Cass., 25.9.2003, n 14234). Tali risultanze, peraltro, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. Non v'è dubbio che, nel caso in esame, il compendio probatorio della fase monitoria, ma anche del procedimento di opposizione, come detto, è stato acquisito al presente procedimento ed è idoneo a sorreggere la pretesa di credito.
Fatte salve le dedotte invalidità sul rapporto principale e su quello di garanzia, sotto il profilo strettamente contabile nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, se non quelle correlate ai profili di invalidità di alcune clausole negoziali.
Conseguentemente, almeno sotto questo profilo, la documentazione prodotta
è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca ( Cass, 2.5.2019, n 11543). L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e , in ipotesi, anche l'obbligazione del garante dovrà essere individuata attraverso il rinvio al distinto rapporto obbligatorio tra debitrice principale e creditore garantito,
10 3 VERIFICA DELL'USURA SUL CREDITO PRINCIPALE FATTO VALERE IN GIUDIZIO
Purtuttavia, se anche tali aspetti possono in astratto essere ritenuti idonei a superare le limitazioni alla possibilità di sollevare eccezioni anche da parte del garante, nel senso sopra precisato, va certamente esclusa la qualificazione in termini di usurarietà dei tassi di interessi originariamente concordati.
Le censure in ordine agli sconfinamenti sono state incentrate sul contratto di mutuo chirografario. A riguardo, intanto, deve essere condivisa la premessa di assimilare l'operazione in oggetto ad un mutuo ipotecario in ragione della consistenza dell'importo.
Non v'è dubbio, infatti, che il dato qualificante di questa seconda figura è rappresentato dalla presenza di una garanzia di carattere reale su un bene immobile astrattamente idoneo a coprire il valore del debito contratto, presente nel caso in esame. Il contratto di apertura di credito in conto corrente è stato pacificamente concluso in data 20 gennaio 2009 ( atto stipulato ai rogiti del notaio Rep. N 345267-Racc. n 25772), Persona_3
con ammortamento graduale del capitale, aveva ad oggetto l'erogazione di un finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, della somma di € 600.000,00 e prevedeva una riduzione graduale, con impegno della parte finanziata alla restituzione del finanziamento in complessivi 36 mesi.
L'affidamento avrebbe dovuto essere ridotto: di € 50.000,00 a partire dalla data del 30 giugno 2009; di € 50.000,00 a partire dalla data del 30 settembre 2009; di € 100.000,00 a partire dalla data 31 dicembre 2009.
Sulle somme prelevate fino al 31 marzo 2009 le parti hanno concordato un tasso corrispettivo pari al 5,345 % corrispondente al tasso Euribor divisore
365 a tre mesi, rilevato l'ultimo giorno lavorativo antecedente il I gennaio
11 2009, maggiorato di 2,25 punti, corrispondente al tasso effettivo del 5,4581%.
Per ogni successivo periodo corrente tra la scadenza 31 dicembre, 31 marzo,
30 giugno e 30 settembre, il corrispondente al tasso Euribor divisore 365 a tre mesi, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni trimestre, maggiorato di 2,25 punti.
Il tasso di mora è stato concordato al tasso corrispettivo relativo alla singola rata, maggiorato di due punti percentuali su base annua, non è stata prevista la penale per estinzione anticipata.
Ebbene, anche qualora si condivida l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del
Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine.
Con riferimento al finanziamento, si è detto, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute ( a titolo di capitale), si possono assumere i numeri debitori forniti dalle parti e considerati dal CTU. A riguardo, nella relazione depositata in data 12 marzo
2023, il dott. rileva infatti di avere sottoposto a verifica Persona_4
le condizioni economiche del contratto riportate sia nell'allegato A, relativamente all'apertura di credito in conto corrente a tasso variabile con garanzia ipotecaria che nell'allegato B (allegato 3 alla relazione) Documento di sintesi di contratto in conto corrente, sinteticamente esposte nei termini di seguito riportati ( pag. 7 relazione) :
12 Con la lettera dell'8 novembre 2016 la banca ebbe a contestare gli inadempimenti, così che il credito oggetto della richiesta monitoria era, alla data del deposito del ricorso, pienamente esigibile.
A. IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA
La prima verifica contabile espletata dal consulente ha riguardato la correttezza del TAN iniziale rispetto al contenuto del contratto. L'Euribor a tre mesi, divisore 365, pubblicato in data 23 dicembre 2008 è risultato pari a
3.095%, così che alla data di stipula, considerata la quota fissa aggiuntiva del
13 2,25 % ( c.d. spread) il TAN è risultato pari al 5,345%, in conformità a quanto indicato in contratto.
Ai fini della verifica, il D.M. 8 luglio 1992, ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato
"Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:
"..1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
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5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
15
La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG.
Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte. Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della
Banca d'Italia via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del TAEG.
In particolare, secondo le istruzioni Bankitalia sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
16 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento
Sono esclusi a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
17 Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite,
Ora, nella relazione del CTU richiamata, il dott. ha dato atto di Per_4
avere proceduto a determinare il TEG, e, a riguardo, ha richiamato la corretta formula di calcolo conforme alle istruzioni della Banca d'Italia p.t. con le modifiche vigenti fino al 2009 ( pag 8 relazione):
“ TEG= Interessi*36.500 +Oneri*100 Numeri debitori Accordato Essendo il TAN noto e verificato come corretto occorre calcolare la seconda componente della formula rappresentata, verificando principalmente quali sono gli oneri da considerare nel calcolo, tenuto conto che l'accordato corrisponde all'importo massimo alla sottoscrizione di € 600.000,00. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, aggiornate a febbraio 2006, negli oneri sono inclusi, fra l'altro:
• l e spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
• le spese di chiusura della pratica (le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso);
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate;
• il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
• le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono esclusi:
• le imposte e tasse;
• le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
• il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
spese custodia pegno;
nel caso
18 di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
• le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
• gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
• gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
I costi considerati nel contratto sono stati desunti dal documento di sintesi sopra richiamato e di seguito riportati:
Sono state inoltre considerate le spese di assicurazione sostenute, in coerenza con il condivisibile principio affermato dalla S.C. ( Cass., 26.11.2021, n 37058), richiamando le previsioni dell'art 11 del contratto che prevedeva a carico del correntista l'obbligo di mantenere assicurati i beni ipotecati per € 800.000,00, almeno contro i rischi di incendio, scoppio in genere e caduta del fulmine, per tutta la durata del finanziamento, con possibilità di rinnovazione per la banca in ipotesi di premi insoluti, con una commissione del 15% dell'importo del premio, al minimo pari ad € 10,33.
In conformità alla disciplina richiamata, l'ausiliario riporta gli oneri e costi computati nel calcolo del TEG nella tabella contenuta a pagina 11:
19 B, VERIFICA SUGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la Cassazione ,già con sentenza
14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi".
L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
L'interpretazione sistematica di tale normativa impone di considerare che per quanto concerne gli interessi corrispettivi convenzionali , il riferimento investa esclusivamente l'ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della debenza di alcun interesse (art. 1815, II comma, c.c.) e non di sostituzione del tasso soglia a quello convenzionale. 20 Nel caso in esame, il CTU ha correttamente fatto riferimento al tasso soglia per “ mutui ipotecari”, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia che ha ritenuto che per i mutui e finanziamenti dovesse farsi appunto riferimento alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF a partire da quello del 21 settembre 2006 che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria.
Secondo tale ipotesi ricostruttiva, il TEG convenzionale è risultato pari al
5,869 % e alla data del gennaio 2009 certamente non superava il tasso soglia vigente ab origine pari all'8,175% , dovendosi fare riferimento al DM
19.12.2008, per I trimestre 2009 - attesa la rilevazione dei tassi medi del periodo I lugio 2008-30 settembre 2008, pari al 5,45 % ( 5,45 +50 %).
Secondo i conteggi contenuti nella relazione , dunque, relativamente al tasso di interesse corrispettivo, non troverebbe applicazione l'art 1815 , II comma,
c.c. e la società finanziata non avrebbe titolo ad ottenere la integrale restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi nell'ambito del rapporto in questione.
C. VERIFICA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sempre in riferimento al credito oggetto del finanziamento, sono state prospettate ulteriori questioni inerenti la validità della pattuizione relativa agli interessi, quali il superamento del tasso soglia del meccanismo determinativo degli interessi moratori nonché la invalidità per il regime di capitalizzazione composta. Sotto il primo profilo, secondo la più rigorosa impostazione ermeneutica occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. In tale ottica, nessuno dei costi convenuti può essere escluso per legge, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia che, non può emanare istruzioni che siano difformi dalle precise disposizioni legislative. Occorre pertanto prendere in considerazione la differenza tra tasso nominale ed il tasso effettivo che rappresenta l'interesse
21 effettivo che il mutuatario paga, comprensivo anche di tutte le spese accessorie collegate con l'erogazione del finanziamento quali, i costi di istruttoria pratica , di incasso delle singole rate, delle perizie di stima, di eventuali polizze assicurative , per i ritardati pagamenti ed ogni altro costo preteso dalla banca e collegato alla erogazione del mutuo. Secondo il principio affermato dalla nota sentenza della Cassazione n 350/2013, ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori . Nel caso di specie, il tasso di mora viene determinato come tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali ed a sua volta il tasso di interesse corrispettivo è variabile ed indicizzato all'Euribor Il tasso di mora effettivo, quindi , è dato dalla somma del tasso di interesse nominale, espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione prevista dal contratto e la maggiorazione percentuale dovuta agli oneri e spese. Naturalmente, non si tratta in senso stretto di cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori, nel senso di aggregare i due tassi di interessi, in quanto in senso stretto pare ovvio che i due tassi siano alternativi
, applicandosi in situazioni distinte ed incompatibili (adempimento tempestivo e mora). Si tratta , piuttosto, di considerare ai fini della possibile qualificazione in termini di usurarietà anche i tassi previsti per il caso dell'inadempimento che, spesso, sono determinati attraverso una indicazione percentuale aggiuntiva al tasso di interessi previsto come corrispettivo del finanziamento. In tal caso, naturalmente, è solo il tasso di mora finale determinato che va considerato, senza ulteriore cumulo rispetto al tasso corrispettivo. Ebbene, dai conteggi effettuati dal CTU, considerando i costi praticati, non è comunque emerso il superamento dei tassi soglia previsti per la categoria di operazione a cui si è precisato che occorra fare riferimento .
L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale
22 al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo o altro finanziamento, l'art. 1 della I. n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017,
n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla
Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito
(Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari
8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382
c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n
8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora
23 sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela,
e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del
T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre
24 l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle CP_6
sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato.
Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass.
3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il
25 termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti,
“..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). Conformemente all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., occorre operare la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 % ( art 3, comma 4 del DM sopra richiamato), con un tasso soglia di mora parametrato al tasso medio ( 5,45 %)
e maggiorato ( 2.1) trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora ( TEG+ maggiorazione+ aumento di del 50%= 11,325%).
Nel contratto, il tasso degli interessi moratori era determinato aggiungendo al tasso convenzionale pari al 5,869%, 2 punti percentuali al tasso indicato per gli interessi corrispettivi, pervenendo al 7,869 %. Considerando quale paramento di confronto la soglia usura all'epoca di stipula con il TEG MEDIO in accordo con il criteri di controllo effettuati da Banca d'Italia sugli intermediari, la soglia usura per gli interessi moratori risulta nettamente superiore, così che il tasso di mora determinato in contratto risulta inferiore.
Sulla scorta delle indicazioni del CTP, il consulente ha effettuato la verifica anche considerando l'operazione di finanziamento come classificata tra le aperture di credito in c/c , in luogo dei mutui., computando quindi anche la
CMS concordata alla data di apertura in misura pari allo 0.,95% (pag. 13 relazione).
26 “ Anche rispetto alla categoria “Aperture di credito in c/c” non si rileva usurarietà in entrambi i metodi di calcolo sia del sottoscritto CTU che del CTP. Di seguito la verifica dei tassi (corrispettivi e moratori): a) TASSO CORRISPETTIVO: TEG 5,869%; CMS 0,95%;TUS aperture di credito in c/c 1 trim 2009 > di 5.164,57: 13,680%; CMS 0,99%. Quindi anche rispetto al confronto con le aperture di credito in c/c il tasso contrattualmente stabilito risulta inferiore alle soglie usura vigenti alla stipula. b) DI MORA: CP_7
TEG 5,869%+ 2 p.p.= 7,869% (o 7,345% se calcolato sul TAN come ritiene il CTP); : aperture di credito in c/c 1 trim 2009 > di 5,000: 9,12% CP_6
TUS = (9,12%+2,1%)*1,5= 16,830%.”
Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) - c.d. usura sopravvenuta - la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. Parte opponente, tuttavia, nulla ha allegato per giustificare la sostituzione dai tassi desumibili dalle clausole negoziali con quelli di cui all'art 1284 c.c. ovvero, in ipotesi di modifiche negoziali, escluderne totalmente l'ammontare ( ex art 1815 , comma 2, c.c.), limitandosi a richiamare i pregressi orientamenti ermeneutici e senza prendere atto del nuovo orientamento affermato dalla sentenza delle Sezioni unite sopra ricordata. Anche qualora le condizioni iniziali siano state determinate dalla condizione di difficoltà economica in cui versava la debitrice, è sempre necessario prospettare concretamente- al di là degli sconfinamenti oggettivi rispetto ai tassi soglia- ipotesi di usura cd “ soggettiva” ovvero “ in concreto”.
Si tratta, in verità, di nozione elaborata dalla giurisprudenza penale che, in relazione a condotte di reato, ai sensi dell'art 644, comma terzo, seconda
27 parte, presuppone In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), presuppone la verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, determinata dal consapevole approfittamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima. A tal fine deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. Purtuttavia, tale condizione deve essere posta, in correlazione con una condotta consapevole di approfittamento tale da determinare causalmente la significativa sproporzione delle condizioni concordate ( Cass., 29.3.2017, n
26214; Cass., 25.3.2014, n 18778), elementi che all'evidenza difettano nella presente fattispecie.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione proposta deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, segue la condanna degli opponenti al pagamento solidale delle spese di CTU e di quelle processuali, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore effettivo della controversia, in linea con i parametri di cui al DM
55/2014 per ciascuna parte, atteso che il compenso è unico , con aumento del
30 % per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale formale ( Cass. 17,4.2024, n 10367: scaglioni medi solo limitatamente alla fase studio per la parte opposta, minimi per tutte le ulteriori attività di entrambe).
28
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
, in proprio, nonché da e da in persona dei
[...] Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti p.t., avverso il decreto ingiuntivo n 1057/2020 ( RG 1907/2020), emesso in data 14 settembre 2020, nei confronti di
[...]
in qualità di rappresentante di Controparte_1 [...]
e con intervento in causa della prima anche in proprio, con atto di CP_3 citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo secondo quanto precisato in motivazione;
b) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in € 16.901,00 a favore della opposta ed in € 14.598,00 a favore della società intervenuta, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge nonché spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 3 settembre 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
29 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 novembre 2020 con il n. 3153/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, vertente tra:
e in persona dei legali Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentanti p.t., domiciliati a Prato, via V. Veneto, n 7, presso lo studio degli avv. Andrea CAUTILLO e Gianluca POTENZA, che li rappresentano e difendono giuste procura in calce all'atto di citazione. Fax: 0574/072296 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/072875 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Opponenti contro già Controparte_1 [...] atr Controparte_2 Controparte_3 ciale conferita con scrittura privat Notaio in Roma del 03 maggio 2018 (rep. 9516 racc. Persona_1
4469), sa dall' Avv. Paolo A. PULITI come da procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via G. Valentini nc. 23/A ; Fax: 0574/35350 Pec: vvocati.prato.it. Email_3
Opposta Con intervento di
già Controparte_1 [...] ia Controparte_2
e rappresentante , in virtù di procura conferita con atto autenticato per notaio in data 30 dicembre 2020 (rep. Persona_2
49.482, racc. 22.816), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo A. PULITI, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, via G. Valentini nc. 23/A ; Fax: 0574/35350 Pec: vvocati.prato.it. Email_3
Terza intervenuta
1 All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per gli opponenti: “… Con le presenti note, riportandosi integralmente ai propri Parte_3 scritti difensivi, nessuno escluso, contesta nuovamente tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte e conclude come nel proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo le cui conclusioni sono da considerarsi qui come trascritte integralmente..”.
Per la opposta e la società intervenuta: “… Voglia il Tribunale adito:
“preliminarmente: respingere per carenza dei presupposti ex art. 649 c.p.c. la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto opposto, ove formulata. nel merito: dichiarare la nullità della citazione per i motivi indicati nel paragrafo 3 della premessa. sempre nel merito: respingere tutte le domande attoree formulate in giudizio perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione o della diversa somma che in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della opposizione risultasse dovuta da costoro. Con vittoria delle spese di lite …”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2020,
in proprio e quale rappresentante di e di Parte_1 Parte_2
in proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_3
1057/2020 ( RG 1907/2020) emesso in data 14 settembre 2020, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 615.995,39 oltre Controparte_1
interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, quale saldo del c/c ipotecario 6/57/412/249858, acceso con Cassa di Risparmio di Prato il
20.1.2009, chiuso con passaggio a sofferenza in data 8 novembre 2016.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che i documenti avversari erano inidonei a dimostrare la genesi e la consistenza dell'asserita posizione anche ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di mero saldaconto e non di estratti conto necessari per ricostruire l'effettivo andamento del rapporto;
- che dall'analisi integrale di tutti i rapporti esistenti con erano CP_4
emersi gravi vizi di gestione con applicazione di costi indebiti e non concordati;
2 - che, in particolare, in data 30 gennaio 2004, con atto del Dott. Per_3
aveva concesso l'apertura di una linea di credito per
[...] Controparte_5
euro 650.000,00 su Conto Corrente garantito da garanzia Ipotecaria, individuato dal n 0006677, la cui condizioni contrattuali prevedevano che sulle somme prelevate fino al 31/03/2004 l'applicazione di un tasso nominale pari al 4,37% annuo, 4,42 effettivo e successiva applicazione di un tasso variabile pari al tasso Euribor a tre mesi, divisore 365, maggiorato di un
2,25%, con Commissioni di Massimo Scoperto e tasso di mora;
- che in data 20.1.2009, a fronte della estinzione del conto corrente ipotecario n 0006677, era stato stipulato nuovo contratto ai rogiti del Dott.
Notaio in Prato (repertorio 345267 /raccolta 25772) con il Persona_3
quale , aveva concesso nuova linea d credito per € 600.000,00 Controparte_5
su CC garantito da garanzia ipotecaria n 0249858, per il quale le parti avevano previsto che la linea di credito si riducesse di euro 50.000,00 al
30/06/2009, di ulteriori 50.000,00 al 30/09/2009 e di ulteriori 100.000,00 al
31/12/2009, per arrivare ad una linea di credito definitiva di euro
400.000,00 con tasso di interesse del 5.345%, effettivo 5,4581%, fino al
31/03/2009. Successivamente verrà applicato un tasso variabile pari al tasso
Euribor a tre mesi, divisore 365, maggiorato di un 2,25 con tasso di mora maggiorato di due punti (2%) ;
- che, in ogni caso, dall'analisi integrale dei rapporti erano emerse una serie di gravi illegittimità e gli interessi in concreto erano superiori ai tassi soglia determinati ai sensi della legge 108/1996;
- che la fidejussione prestata da era nulla e/o comunque Parte_1
inefficace, sia per non essere stato adeguatamente informato dell'aggravarsi della esposizione debitoria della società debitrice, sia per il contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza.
Tanto premesso i soggetti opponenti convenivano
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per sentire revocare il decreto ingiuntivo e, previa ammissione di
3 CTU contabile, accertare l'illegittimità delle somme pretese, tenuto conto dell'ammontare dei costi relativi e determinare gli importi effettivamente dovuti, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
in qualità di procuratrice di la quale CP_1 Controparte_3
sosteneva la idoneità dell'estratto conto a dimostrare l'ammontare della pretesa di credito, in presenza di contestazioni generiche, producendo in ogni caso gli estratti conto. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per l'omissione e incertezza in ordine ai profili oggettivi della domanda e la prescrizione del diritto alla ripetizione, contestando i dati, i documenti utilizzati e le modalità di calcolo e le conclusioni di cui alla perizia econometrica prodotta dagli opponenti, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata il 23 febbraio 2021, si costituiva anche in proprio, Controparte_1
in quanto cessionaria del credito, richiamando le difese ed eccezioni svolte in qualità di procuratrice di . CP_3
All'udienza del I aprile 2021 veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione che veniva instaurata con esito negativo.
Dopo la produzione di documenti ed espletamento di CTU, con sentenza n
159 emessa il 6 marzo 2023 veniva dichiarata la legittimità dell'intervento spiegato e disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione specifica sottoscritta, in occasione della sottoscrizione del contratto di conto corrente, da a favore della Parte_1 Parte_4
, sino a concorrenza dell'importo massimo di € 600.000,00.
[...]
Completata l'istruttoria attraverso CTU integrativa, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 29 febbraio
2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Affrontate e definite le problematiche inerenti la legittimazione delle società cessionarie del credito, nel merito l'opposizione non è fondata e deve essere disattesa per le seguenti motivazioni.
1
QUESTIONI PRELIMINARI DEFINITE CON LA SENTENZA Nr 159/2023.
LEGITTIMAZIONE DEL GARANTE A SOLLEVARE ECCEZIONI SUL RAPPORTO
PRINCIPALE: LIMITI.
Disattese le eccezioni di invalidità della fideiussione specifica con la sentenza non definitiva n 159, emessa il 6 marzo 2023 , da intendersi qui integralmente richiamata, in assenza di opposizione della Parte_5
debitrice principale, la legittimazione delle garanti deve essere circoscritta alle doglianze formulate in ordine al rapporto intercorrente tra Parte_4
di Risparmio di PRATO e la quale debitrice principale.
[...] Parte_2
Il rigetto della questione di invalidità della fideiussione specifica sottoscritta dalle odierne opponenti – è stato rilevato- comporta l'applicabilità delle limitazioni a sollevare le questioni di nullità e decadenza anche in relazione ai rapporti principali oggetto della relativa garanzia per effetto delle clausole sottoscritte . Ciò in quanto le clausole contenute nelle fideiussioni specifiche prestate a garanzia del contratto di mutuo, presentano marcate caratteristiche di autonomia, essendo espressamente previsto l'impegno del garante a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. con esonero della
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c e con obbligo di rimborsare incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi. E le espressioni utilizzate, sono riferibili sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito ( e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di
5 accessorietà , più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c. (Cass., 9.8.2016, n 16825). Dal contenuto del regolamento negoziale, quindi, liberamente approvato in ordine alle diverse garanzie prestate, è stato ancora sottolineato come le garanti potrebbero evitare il pagamento immediato del debito soltanto qualora ricorrano le condizioni per l'esperimento dell'exceptio doli generalis seu praesentis, e cioè quando il rapporto garantito sia nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
In tale prospettiva, tuttavia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve peraltro risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire (Cass., 22.11.2019, n 30509). Attesa la clausola di deroga alla opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c. , il rifiuto di pagare immediatamente potrebbe essere opposto qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass.,
17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III, 6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n
3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326). In tale ottica l'unico margine potenzialmente operativo per superare le preclusioni previste dal contenuto della fideiussione specifica prestata, potrebbe essere quello concernente l'illiceità della causa in quanto- assumono gli opponenti- in luogo di una funzione di finanziamento, il finanziamento sarebbe stato utilizzato strumentalmente o per rafforzare le garanzie esistenti, ovvero per strappare condizioni estremamente gravose. E tuttavia, anche tali finalità- di per sé -configurano una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio
6 dell'accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, riconosciuta meritevole di tutela dall'ordinamento, ai sensi dell'art 1322 c.c., in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta al garante (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio 1999,
n 920). Garante che, nel caso concreto, era anche socio e legale rappresentante sia di che di ( a seguito di Parte_2 Parte_3
scissione) e quindi non del tutto estraneo all'attività di impresa da queste ultime svolte, e quindi pienamente in grado di conoscere la situazione in cui la stessa versava e tutelare direttamente gli interessi della medesima società debitrice principale (Cass., 9.8.2016, n 16827; Cass., 3.12.2020, n 27618; Cass,
24.1.2020, n 1666; Cass., 16.1.2020, n 742; Cass., 13.12.2018, n 32225).
In ogni caso, valutato complessivamente l'atto di opposizione, le censure formulate dagli opponenti riguardano principalmente il contenuto illecito del contratto di finanziamento ipotecario concesso sul conto corrente n
6/57/412/249858 nel gennaio 2010, in presenza di una notevole esposizione debitoria riconducibile ad un precedente finanziamento concesso su conto
0006677 nel gennaio 2004, oltre che la insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'esposizione probatoria.
Quanto al primo aspetto, tuttavia, va considerato che il cosiddetto "mutuo o finanziamento solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante , non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa ( Cass. 25.7.2022, n 23149).
7 Poiché il mutuo o finanziamento con finalità solutoria non è automaticamente privo di causa o connesso ad una causa evidentemente illecita, tale aspetto potrebbe essere prospettato anche per superare le preclusioni e limitazioni a carico del garante nella ipotesi in cui l'utilizzazione della esposizione debitoria dovesse risultare funzionale a indurre a condizioni di finanziamento di carattere usurario. In tale caso che la concessione del finanziamento ulteriore può integrare gli estremi di abusività del credito, in quanto erogato con la piena consapevolezza della situazione di indebitamento in essere a carico della società debitrice principale, e dello stesso garante, con la concreta finalità di ottenere vantaggi indebiti e in modo evidente contrari al canone della buona fede.
E' quindi solo in presenza di tale evidenza, che la prospettata finalità concreta dell'intera operazione, risultando funzionale a tutelare la posizione della banca, piuttosto che a finanziare la società, di per sé stessa e sarebbe idonea a consentire l'exceptio doli. In tali limiti e sulla scorta di tali valutazioni
è stata riconosciuta anche al garante la legittimazione per contestare l'ammontare del debito comportante la verifica- nel contraddittorio – di sconfinamenti rispetto ai cd tassi soglia determinati ai sensi della legge
108/1996, sia rispetto agli interessi corrispettivi, che a quelli moratori ( nei limiti degli orientamenti della S.C.: Cass., S.U. , 18 settembre 2020, n 19597;
Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598).
Diversamente, in assenza di una tale evidenza, le censure risultano infondate atteso che lo scopo di far fronte ad una pregressa esposizione debitoria è pienamente compatibile con la funzione economico-sociale dello schema negoziale utilizzato ed appare di per sé meritevole di tutela, ai sensi dell'art
1322 c.c.
8 2 SUL CREDITO PRINCIPALE FATTO VALERE IN GIUDIZIO, PROVA DEL CREDITO- I DOCUMENTI PRODOTTI
A tal proposito, deve intanto essere considerato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90,
n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto dell'atto atti di opposizione, in assenza di precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.
Quanto alla prova del credito, i saldi, in sede monitoria, sono desumibili non solo dalla attestazione delle risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art
50 T.U.B. ma anche dalla produzione del contratto, attestanti le anticipazioni di credito non rimborsate e dagli estratti conto completi, prodotti nel giudizio di opposizione . Vero è che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il saldaconto, secondo
9 l'orientamento consolidato riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 6.6.2018, n 14640; Cass. 19.10.2016, n
21092; Cass., 25.9.2003, n 14234). Tali risultanze, peraltro, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. Non v'è dubbio che, nel caso in esame, il compendio probatorio della fase monitoria, ma anche del procedimento di opposizione, come detto, è stato acquisito al presente procedimento ed è idoneo a sorreggere la pretesa di credito.
Fatte salve le dedotte invalidità sul rapporto principale e su quello di garanzia, sotto il profilo strettamente contabile nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, se non quelle correlate ai profili di invalidità di alcune clausole negoziali.
Conseguentemente, almeno sotto questo profilo, la documentazione prodotta
è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca ( Cass, 2.5.2019, n 11543). L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e , in ipotesi, anche l'obbligazione del garante dovrà essere individuata attraverso il rinvio al distinto rapporto obbligatorio tra debitrice principale e creditore garantito,
10 3 VERIFICA DELL'USURA SUL CREDITO PRINCIPALE FATTO VALERE IN GIUDIZIO
Purtuttavia, se anche tali aspetti possono in astratto essere ritenuti idonei a superare le limitazioni alla possibilità di sollevare eccezioni anche da parte del garante, nel senso sopra precisato, va certamente esclusa la qualificazione in termini di usurarietà dei tassi di interessi originariamente concordati.
Le censure in ordine agli sconfinamenti sono state incentrate sul contratto di mutuo chirografario. A riguardo, intanto, deve essere condivisa la premessa di assimilare l'operazione in oggetto ad un mutuo ipotecario in ragione della consistenza dell'importo.
Non v'è dubbio, infatti, che il dato qualificante di questa seconda figura è rappresentato dalla presenza di una garanzia di carattere reale su un bene immobile astrattamente idoneo a coprire il valore del debito contratto, presente nel caso in esame. Il contratto di apertura di credito in conto corrente è stato pacificamente concluso in data 20 gennaio 2009 ( atto stipulato ai rogiti del notaio Rep. N 345267-Racc. n 25772), Persona_3
con ammortamento graduale del capitale, aveva ad oggetto l'erogazione di un finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, della somma di € 600.000,00 e prevedeva una riduzione graduale, con impegno della parte finanziata alla restituzione del finanziamento in complessivi 36 mesi.
L'affidamento avrebbe dovuto essere ridotto: di € 50.000,00 a partire dalla data del 30 giugno 2009; di € 50.000,00 a partire dalla data del 30 settembre 2009; di € 100.000,00 a partire dalla data 31 dicembre 2009.
Sulle somme prelevate fino al 31 marzo 2009 le parti hanno concordato un tasso corrispettivo pari al 5,345 % corrispondente al tasso Euribor divisore
365 a tre mesi, rilevato l'ultimo giorno lavorativo antecedente il I gennaio
11 2009, maggiorato di 2,25 punti, corrispondente al tasso effettivo del 5,4581%.
Per ogni successivo periodo corrente tra la scadenza 31 dicembre, 31 marzo,
30 giugno e 30 settembre, il corrispondente al tasso Euribor divisore 365 a tre mesi, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni trimestre, maggiorato di 2,25 punti.
Il tasso di mora è stato concordato al tasso corrispettivo relativo alla singola rata, maggiorato di due punti percentuali su base annua, non è stata prevista la penale per estinzione anticipata.
Ebbene, anche qualora si condivida l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del
Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine.
Con riferimento al finanziamento, si è detto, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute ( a titolo di capitale), si possono assumere i numeri debitori forniti dalle parti e considerati dal CTU. A riguardo, nella relazione depositata in data 12 marzo
2023, il dott. rileva infatti di avere sottoposto a verifica Persona_4
le condizioni economiche del contratto riportate sia nell'allegato A, relativamente all'apertura di credito in conto corrente a tasso variabile con garanzia ipotecaria che nell'allegato B (allegato 3 alla relazione) Documento di sintesi di contratto in conto corrente, sinteticamente esposte nei termini di seguito riportati ( pag. 7 relazione) :
12 Con la lettera dell'8 novembre 2016 la banca ebbe a contestare gli inadempimenti, così che il credito oggetto della richiesta monitoria era, alla data del deposito del ricorso, pienamente esigibile.
A. IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA
La prima verifica contabile espletata dal consulente ha riguardato la correttezza del TAN iniziale rispetto al contenuto del contratto. L'Euribor a tre mesi, divisore 365, pubblicato in data 23 dicembre 2008 è risultato pari a
3.095%, così che alla data di stipula, considerata la quota fissa aggiuntiva del
13 2,25 % ( c.d. spread) il TAN è risultato pari al 5,345%, in conformità a quanto indicato in contratto.
Ai fini della verifica, il D.M. 8 luglio 1992, ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato
"Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:
"..1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
14
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
15
La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG.
Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte. Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della
Banca d'Italia via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del TAEG.
In particolare, secondo le istruzioni Bankitalia sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
16 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento
Sono esclusi a) le imposte e tasse;
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
17 Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite,
Ora, nella relazione del CTU richiamata, il dott. ha dato atto di Per_4
avere proceduto a determinare il TEG, e, a riguardo, ha richiamato la corretta formula di calcolo conforme alle istruzioni della Banca d'Italia p.t. con le modifiche vigenti fino al 2009 ( pag 8 relazione):
“ TEG= Interessi*36.500 +Oneri*100 Numeri debitori Accordato Essendo il TAN noto e verificato come corretto occorre calcolare la seconda componente della formula rappresentata, verificando principalmente quali sono gli oneri da considerare nel calcolo, tenuto conto che l'accordato corrisponde all'importo massimo alla sottoscrizione di € 600.000,00. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, aggiornate a febbraio 2006, negli oneri sono inclusi, fra l'altro:
• l e spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
• le spese di chiusura della pratica (le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso);
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate;
• il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
• le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono esclusi:
• le imposte e tasse;
• le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
• il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali;
spese custodia pegno;
nel caso
18 di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
• le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
• gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
• gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
I costi considerati nel contratto sono stati desunti dal documento di sintesi sopra richiamato e di seguito riportati:
Sono state inoltre considerate le spese di assicurazione sostenute, in coerenza con il condivisibile principio affermato dalla S.C. ( Cass., 26.11.2021, n 37058), richiamando le previsioni dell'art 11 del contratto che prevedeva a carico del correntista l'obbligo di mantenere assicurati i beni ipotecati per € 800.000,00, almeno contro i rischi di incendio, scoppio in genere e caduta del fulmine, per tutta la durata del finanziamento, con possibilità di rinnovazione per la banca in ipotesi di premi insoluti, con una commissione del 15% dell'importo del premio, al minimo pari ad € 10,33.
In conformità alla disciplina richiamata, l'ausiliario riporta gli oneri e costi computati nel calcolo del TEG nella tabella contenuta a pagina 11:
19 B, VERIFICA SUGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la Cassazione ,già con sentenza
14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi".
L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
L'interpretazione sistematica di tale normativa impone di considerare che per quanto concerne gli interessi corrispettivi convenzionali , il riferimento investa esclusivamente l'ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della debenza di alcun interesse (art. 1815, II comma, c.c.) e non di sostituzione del tasso soglia a quello convenzionale. 20 Nel caso in esame, il CTU ha correttamente fatto riferimento al tasso soglia per “ mutui ipotecari”, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia che ha ritenuto che per i mutui e finanziamenti dovesse farsi appunto riferimento alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF a partire da quello del 21 settembre 2006 che distinguono specificamente i mutui con garanzia ipotecaria.
Secondo tale ipotesi ricostruttiva, il TEG convenzionale è risultato pari al
5,869 % e alla data del gennaio 2009 certamente non superava il tasso soglia vigente ab origine pari all'8,175% , dovendosi fare riferimento al DM
19.12.2008, per I trimestre 2009 - attesa la rilevazione dei tassi medi del periodo I lugio 2008-30 settembre 2008, pari al 5,45 % ( 5,45 +50 %).
Secondo i conteggi contenuti nella relazione , dunque, relativamente al tasso di interesse corrispettivo, non troverebbe applicazione l'art 1815 , II comma,
c.c. e la società finanziata non avrebbe titolo ad ottenere la integrale restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi nell'ambito del rapporto in questione.
C. VERIFICA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sempre in riferimento al credito oggetto del finanziamento, sono state prospettate ulteriori questioni inerenti la validità della pattuizione relativa agli interessi, quali il superamento del tasso soglia del meccanismo determinativo degli interessi moratori nonché la invalidità per il regime di capitalizzazione composta. Sotto il primo profilo, secondo la più rigorosa impostazione ermeneutica occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. In tale ottica, nessuno dei costi convenuti può essere escluso per legge, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia che, non può emanare istruzioni che siano difformi dalle precise disposizioni legislative. Occorre pertanto prendere in considerazione la differenza tra tasso nominale ed il tasso effettivo che rappresenta l'interesse
21 effettivo che il mutuatario paga, comprensivo anche di tutte le spese accessorie collegate con l'erogazione del finanziamento quali, i costi di istruttoria pratica , di incasso delle singole rate, delle perizie di stima, di eventuali polizze assicurative , per i ritardati pagamenti ed ogni altro costo preteso dalla banca e collegato alla erogazione del mutuo. Secondo il principio affermato dalla nota sentenza della Cassazione n 350/2013, ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori . Nel caso di specie, il tasso di mora viene determinato come tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali ed a sua volta il tasso di interesse corrispettivo è variabile ed indicizzato all'Euribor Il tasso di mora effettivo, quindi , è dato dalla somma del tasso di interesse nominale, espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione prevista dal contratto e la maggiorazione percentuale dovuta agli oneri e spese. Naturalmente, non si tratta in senso stretto di cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori, nel senso di aggregare i due tassi di interessi, in quanto in senso stretto pare ovvio che i due tassi siano alternativi
, applicandosi in situazioni distinte ed incompatibili (adempimento tempestivo e mora). Si tratta , piuttosto, di considerare ai fini della possibile qualificazione in termini di usurarietà anche i tassi previsti per il caso dell'inadempimento che, spesso, sono determinati attraverso una indicazione percentuale aggiuntiva al tasso di interessi previsto come corrispettivo del finanziamento. In tal caso, naturalmente, è solo il tasso di mora finale determinato che va considerato, senza ulteriore cumulo rispetto al tasso corrispettivo. Ebbene, dai conteggi effettuati dal CTU, considerando i costi praticati, non è comunque emerso il superamento dei tassi soglia previsti per la categoria di operazione a cui si è precisato che occorra fare riferimento .
L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale
22 al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo o altro finanziamento, l'art. 1 della I. n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017,
n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla
Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito
(Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari
8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382
c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n
8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora
23 sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela,
e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del
T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre
24 l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle CP_6
sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato.
Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass.
3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il
25 termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti,
“..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597). Conformemente all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., occorre operare la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 % ( art 3, comma 4 del DM sopra richiamato), con un tasso soglia di mora parametrato al tasso medio ( 5,45 %)
e maggiorato ( 2.1) trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora ( TEG+ maggiorazione+ aumento di del 50%= 11,325%).
Nel contratto, il tasso degli interessi moratori era determinato aggiungendo al tasso convenzionale pari al 5,869%, 2 punti percentuali al tasso indicato per gli interessi corrispettivi, pervenendo al 7,869 %. Considerando quale paramento di confronto la soglia usura all'epoca di stipula con il TEG MEDIO in accordo con il criteri di controllo effettuati da Banca d'Italia sugli intermediari, la soglia usura per gli interessi moratori risulta nettamente superiore, così che il tasso di mora determinato in contratto risulta inferiore.
Sulla scorta delle indicazioni del CTP, il consulente ha effettuato la verifica anche considerando l'operazione di finanziamento come classificata tra le aperture di credito in c/c , in luogo dei mutui., computando quindi anche la
CMS concordata alla data di apertura in misura pari allo 0.,95% (pag. 13 relazione).
26 “ Anche rispetto alla categoria “Aperture di credito in c/c” non si rileva usurarietà in entrambi i metodi di calcolo sia del sottoscritto CTU che del CTP. Di seguito la verifica dei tassi (corrispettivi e moratori): a) TASSO CORRISPETTIVO: TEG 5,869%; CMS 0,95%;TUS aperture di credito in c/c 1 trim 2009 > di 5.164,57: 13,680%; CMS 0,99%. Quindi anche rispetto al confronto con le aperture di credito in c/c il tasso contrattualmente stabilito risulta inferiore alle soglie usura vigenti alla stipula. b) DI MORA: CP_7
TEG 5,869%+ 2 p.p.= 7,869% (o 7,345% se calcolato sul TAN come ritiene il CTP); : aperture di credito in c/c 1 trim 2009 > di 5,000: 9,12% CP_6
TUS = (9,12%+2,1%)*1,5= 16,830%.”
Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) - c.d. usura sopravvenuta - la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. Parte opponente, tuttavia, nulla ha allegato per giustificare la sostituzione dai tassi desumibili dalle clausole negoziali con quelli di cui all'art 1284 c.c. ovvero, in ipotesi di modifiche negoziali, escluderne totalmente l'ammontare ( ex art 1815 , comma 2, c.c.), limitandosi a richiamare i pregressi orientamenti ermeneutici e senza prendere atto del nuovo orientamento affermato dalla sentenza delle Sezioni unite sopra ricordata. Anche qualora le condizioni iniziali siano state determinate dalla condizione di difficoltà economica in cui versava la debitrice, è sempre necessario prospettare concretamente- al di là degli sconfinamenti oggettivi rispetto ai tassi soglia- ipotesi di usura cd “ soggettiva” ovvero “ in concreto”.
Si tratta, in verità, di nozione elaborata dalla giurisprudenza penale che, in relazione a condotte di reato, ai sensi dell'art 644, comma terzo, seconda
27 parte, presuppone In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), presuppone la verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, determinata dal consapevole approfittamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima. A tal fine deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. Purtuttavia, tale condizione deve essere posta, in correlazione con una condotta consapevole di approfittamento tale da determinare causalmente la significativa sproporzione delle condizioni concordate ( Cass., 29.3.2017, n
26214; Cass., 25.3.2014, n 18778), elementi che all'evidenza difettano nella presente fattispecie.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione proposta deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, segue la condanna degli opponenti al pagamento solidale delle spese di CTU e di quelle processuali, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore effettivo della controversia, in linea con i parametri di cui al DM
55/2014 per ciascuna parte, atteso che il compenso è unico , con aumento del
30 % per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale formale ( Cass. 17,4.2024, n 10367: scaglioni medi solo limitatamente alla fase studio per la parte opposta, minimi per tutte le ulteriori attività di entrambe).
28
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
, in proprio, nonché da e da in persona dei
[...] Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti p.t., avverso il decreto ingiuntivo n 1057/2020 ( RG 1907/2020), emesso in data 14 settembre 2020, nei confronti di
[...]
in qualità di rappresentante di Controparte_1 [...]
e con intervento in causa della prima anche in proprio, con atto di CP_3 citazione ritualmente notificato in data 26 novembre 2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo secondo quanto precisato in motivazione;
b) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in € 16.901,00 a favore della opposta ed in € 14.598,00 a favore della società intervenuta, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge nonché spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 3 settembre 2024, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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