Versione
1 luglio 1931
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24 luglio 1975
24 luglio 1975
Art. 506.
(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.
((69)) -------------- AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "in relazione all' art. 505, del codice penale , nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza".
(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.
((69)) -------------- AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "in relazione all' art. 505, del codice penale , nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza".
Commentari • 8
- 1. Serrata di esercenti di piccole industrie o commercihttps://www.brocardi.it/ · 1
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà [510-512](1). Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.660 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2019, n. 48957Provvedimento: […] Tale prova come anticipato veniva raccolta in modo irregolare in quanto il giudice poneva le domande prima delle parti in violazione dell'art. 506 cod. pen., regola operativa anche nei casi in cui la testimonianza sia stata ammessa attraverso l'esercizio dei poteri integrativi previsti dall'art. 507 cod. proc. pen.: tale norma disciplina infatti i casi in cui il giudice può integrare il compendio probatorio, […] Pertanto la testimonianza, anche se ammessa dal giudice nell'esercizio dei poteri integrativi conferiti dall'art. 507 cod. porc. pen. resta sottoposta alle regole le disciplinano in via ordinaria e, dunque, anche alle regole previste all'art. 506 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- violazione delle regole di cui all’art. 506 cod. proc. pen. – conseguenze·
- esame dei testimoni·
- istruzione dibattimentale·
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