Articolo 506 del Codice penale
Articolo 452 terArticolo 452 quinquies
Versione
1 luglio 1931
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Versione
24 luglio 1975
Art. 506.

(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'.
((69)) -------------- AGGIORNAMENTO (69)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "in relazione all' art. 505, del codice penale , nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza".
Entrata in vigore il 24 luglio 1975
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