TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 2621/2024 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...], Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. NICANDRO BIASIELLO, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], ad [...]_2 C.F._3
(AV), assistita e difesa dall'Avv. NICANDRO BIASIELLO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.12.2024 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 12.02.2025 ed in data
19.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di conIGlio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
17.03.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale -non di proprietà dei ricorrenti- ubicata nel Comune di Venafro (IS) alla Via Campania n. 127
– lettera: F– interno: 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra . nell'interesse Parte_2 della figlia minore ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il Persona_1 diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20:00 quando la riporterà presso la dimora materna e dalle ore 15.00 della domenica fino al lunedì mattina, giornata in provvederà pure ad accompagnare la piccola alla scuola (la IG.ra Pt_2 invece, andrà a riprendere la piccola all'uscita dalla scuola), con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
2 4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno.
5. Il IG. verserà alla IG.ra mediante contante, accredito C/C o altro mezzo entro e non oltre Parte_1 Parte_2 il giorno 20 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Parimenti, il IG. corrisponderà alla IG.ra pure la somma percepita a titolo di Per_1 Pt_2 assegno unico.
6. 6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del IG. sino a quando la IG.ra Parte_1 non avrà trovato occupazione, e successivamente saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% Parte_2 secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) nulla corrisponderà il IG. in ordine alle spese correlate a iscrizioni/ frequentazioni di scuole private o Parte_1 palestre, etc…, per le quali presta solo il consenso alle eventuali iscrizioni senza assunzione di oneri.
7. La IG.r rinuncia al contributo per il suo mantenimento economico posto che, Parte_2 da una parte, effettua lavori saltuari e che, dall'altra, al momento nel suo nucleo familiare vi è pure la madre di lei, IG.r , pensionata.” Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 10.04.2025
IL PRESIDENTE est. (Dott. Michele Caroppoli)
3 4