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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEIS GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCALA' Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento necessario del p.m. in sede;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 22.5.2025. Il PM in sede, con nota del 9.6.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, come modificato all'udienza del
22.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ricorrente, premesso che in virtù delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.29/21 del 4.2.2021 dell'intestato Tribunale, recependo gli accordi raggiunti dalle parti, era tenuto a versare in suo favore entro il 20 di ogni mese la somma di € 500,00 Parte_2 per il mantenimento dei due figli minori, oltre aggiornamento Istat e il 50% spese straordinarie, con esclusione degli assegni famigliari che restavano al e nel caso in cui gli assegni famigliari fossero CP_1 aumentati il si impegnava a versare la differenza in favore della e che, alla luce delle CP_1 Parte_1 sopravvenienze intercorse e dell'adempimento solo parziale dell'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del , si imponeva una modifica delle condizioni di divorzio, ha chiesto all'intestato Tribunale: CP_1
“-1)- Disporre, a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che gli assegni unici e universali per i figli a carico (c.d. AUUF), già assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF) siano attribuiti a , Parte_1 ordinando all'INPS di provvedere al versamento diretto in favore della medesima . 2)- Disporre, Parte_1
a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che l'assegno mensile di mantenimento dei due figli di €
500,00 sia versato direttamente a , dalla Ditta Emme 2 Srl, Supermercato Conad sito in Parte_1
Vasto alla Via Alessandrini, datore di lavoro di ”. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le avverse deduzioni e richieste, così concludendo: “IN
VIA PRINCIPALE: -Rigettare la domanda di modifica delle condizioni concordate dai coniugi in sede di divorzio in ordine all'attribuzione in favore della Sig.ra dell'intero importo degli assegni unici e universali;
Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: -Disporre, a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che il
Sig. versi mensilmente, a titolo di mantenimento di entrambi i figli minori, la complessiva somma di Controparte_1
€ 175,00= in luogo di € 500,00= già previsti;
-Disporre a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che l'assegno unico ed universale (oggi ANF) venga ripartito nella misura del 50% tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra IN OGNI CASO -Condannare la ricorrente al pagamento di spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore.”.
All'esito della prima udienza di comparizione le parti addivenivano ad un accordo per la definizione bonaria della controversia, sottoscritto in data 13.1.2025 e depositato il 15.1.2025, le cui condizioni, tuttavia, sono state parzialmente ritenute non conformi agli interessi morali e materiali dei minori sicché, con ordinanza del 25.2.2025, il giudice relatore rimetteva le parti dinanzi a sé per la comparizione personale.
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, a modifica degli accordi già raggiunti e visti i rilievi dell'organo giudicante, apportavano le seguenti modifiche: “rinuncia della domanda di pagamento diretto del datore di lavoro da parte della ricorrente;
visto l'affido congiunto le decisioni principali in materia sanitaria e di salute in ordine figli verranno prese dai genitori congiuntamente;
le spese straordinarie, per importi superiori ad € 1.500,00, saranno suddivise al 70% a carico della sig.ra e 30% a carico del sig. il contributo Parte_1 CP_1 al mantenimento ordinario per il minore a carico del sarà pari a complessivi € 190,00 mensili per entrambi i minori, CP_1 oltre rivalutazione ISTAT, e 100% dell'assegno unico in favore della sig.ra ”; Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti all'udienza del 22.5.2025 possano essere integralmente recepite, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della prole minorenne, anche tenuto conto del fatto che la riduzione del mantenimento ordinario viene bilanciata dall'attribuzione in favore della madre collocataria del 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare.
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Visto l'accordo raggiunto non si ritiene necessario procedere ascolto della prole minorenne.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti all'udienza del 22.5.2025, già sopra riportati;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEIS GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCALA' Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento necessario del p.m. in sede;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 22.5.2025. Il PM in sede, con nota del 9.6.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, come modificato all'udienza del
22.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ricorrente, premesso che in virtù delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.29/21 del 4.2.2021 dell'intestato Tribunale, recependo gli accordi raggiunti dalle parti, era tenuto a versare in suo favore entro il 20 di ogni mese la somma di € 500,00 Parte_2 per il mantenimento dei due figli minori, oltre aggiornamento Istat e il 50% spese straordinarie, con esclusione degli assegni famigliari che restavano al e nel caso in cui gli assegni famigliari fossero CP_1 aumentati il si impegnava a versare la differenza in favore della e che, alla luce delle CP_1 Parte_1 sopravvenienze intercorse e dell'adempimento solo parziale dell'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del , si imponeva una modifica delle condizioni di divorzio, ha chiesto all'intestato Tribunale: CP_1
“-1)- Disporre, a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che gli assegni unici e universali per i figli a carico (c.d. AUUF), già assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF) siano attribuiti a , Parte_1 ordinando all'INPS di provvedere al versamento diretto in favore della medesima . 2)- Disporre, Parte_1
a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che l'assegno mensile di mantenimento dei due figli di €
500,00 sia versato direttamente a , dalla Ditta Emme 2 Srl, Supermercato Conad sito in Parte_1
Vasto alla Via Alessandrini, datore di lavoro di ”. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il resistente contestando le avverse deduzioni e richieste, così concludendo: “IN
VIA PRINCIPALE: -Rigettare la domanda di modifica delle condizioni concordate dai coniugi in sede di divorzio in ordine all'attribuzione in favore della Sig.ra dell'intero importo degli assegni unici e universali;
Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: -Disporre, a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che il
Sig. versi mensilmente, a titolo di mantenimento di entrambi i figli minori, la complessiva somma di Controparte_1
€ 175,00= in luogo di € 500,00= già previsti;
-Disporre a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di divorzio, che l'assegno unico ed universale (oggi ANF) venga ripartito nella misura del 50% tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra IN OGNI CASO -Condannare la ricorrente al pagamento di spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore.”.
All'esito della prima udienza di comparizione le parti addivenivano ad un accordo per la definizione bonaria della controversia, sottoscritto in data 13.1.2025 e depositato il 15.1.2025, le cui condizioni, tuttavia, sono state parzialmente ritenute non conformi agli interessi morali e materiali dei minori sicché, con ordinanza del 25.2.2025, il giudice relatore rimetteva le parti dinanzi a sé per la comparizione personale.
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, a modifica degli accordi già raggiunti e visti i rilievi dell'organo giudicante, apportavano le seguenti modifiche: “rinuncia della domanda di pagamento diretto del datore di lavoro da parte della ricorrente;
visto l'affido congiunto le decisioni principali in materia sanitaria e di salute in ordine figli verranno prese dai genitori congiuntamente;
le spese straordinarie, per importi superiori ad € 1.500,00, saranno suddivise al 70% a carico della sig.ra e 30% a carico del sig. il contributo Parte_1 CP_1 al mantenimento ordinario per il minore a carico del sarà pari a complessivi € 190,00 mensili per entrambi i minori, CP_1 oltre rivalutazione ISTAT, e 100% dell'assegno unico in favore della sig.ra ”; Parte_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti all'udienza del 22.5.2025 possano essere integralmente recepite, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della prole minorenne, anche tenuto conto del fatto che la riduzione del mantenimento ordinario viene bilanciata dall'attribuzione in favore della madre collocataria del 100% dell'assegno unico per il nucleo familiare.
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Visto l'accordo raggiunto non si ritiene necessario procedere ascolto della prole minorenne.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi di modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti all'udienza del 22.5.2025, già sopra riportati;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo