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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8187/2024 R.G.Lav. avente ad
OGGETTO: ricalcolo indennità di buonuscita
TRA
cf. rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Gelo, con elezione di domicilio in Pozzuoli alla Trav. Maroder, 3, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi del disposto dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
-Resistente-
E in Controparte_2 CP_3
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi, 55
-Resistente-
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.04.2024 l'istante in epigrafe indicato, già docente di scuola secondaria di secondo grado e cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01.09.2020, ha dedotto di esser stato assunto a tempo indeterminato dal convenuto dal 11.11.1989 con retrodatazione CP_1
giuridica al 1.09.1989, e di avere in precedenza prestato servizio non di ruolo presso istituzioni scolastiche statali come “incaricato annuale” negli anni scolastici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1985 -1986, 1986-1987, per i periodi ivi specificati;
di essere stato, altresì, docente di geografia sempre con incarico annuale negli anni scolastici 1987-1988 e 1988-1989 .
Tanto premesso, ha lamentato che l'indennità di buonuscita liquidata in suo favore dall' (cfr. provvedimento n. 1774 del 13.01.2023 in atti) assume CP_4
come anzianità utile quella maturata a partire dalla data di immissione in ruolo (11.11.1989) senza tener conto degli incarichi annuali di cui era stato destinatario per l'insegnamento della religione e degli incarichi di supplenza ricevuti per l'insegnamento della materia geografia, nonché prescindendo anche dal periodo di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a partire dal 01.09.1989. Ha dedotto altresì che nel calcolo dell'indennità di buonuscita non sono stati considerati gli incrementi dello stipendio tabellare riconosciuti dal CCNL comparto Formazione del 06.12.2022 in favore del personale inquadrato come docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella posizione stipendiale corrispondente all'ultima fascia di anzianità, con effetto dal 01.01.2019 e dal 01.01.2020.
Richiamata pertanto la normativa di riferimento ai fini del corretto calcolo dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della indennità di buonuscita a lui spettante computando nell'anzianità utile a tale scopo i servizi da lui prestati come “incaricato annuale” per
l'insegnamento di religione negli anni scolastici a partire dal 1980/1981 al 1986/1987
e come supplente annuale per l'insegnamento di geografia negli anni scolastici
1987/1988, 1988/1989 nonché il periodo di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a partire dal 01.09.1989, ed assumendo come retribuzione utile lo stipendio
2 annuo di € 37.694,66 (ivi compresa la tredicesima mensilità). Condannare l'
[...]
a corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_5
20.878,74 a titolo di differenza tra l'indennità di buonuscita a lui spettante e quella effettivamente percepita, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo”; con vittoria di spese legali e rifusione del contributo unifico, con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione Ministeriale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha altresì dedotto, nel merito della questione, che nel fascicolo del ricorrente risulta richiesta di riscatto di servizi e periodi ai fini TFS con data
29.10.1990 indirizzata al Provveditorato agli studi di Napoli – Ufficio Enpas
(cfr. in atti nota prot. 4463); che si è pertanto proceduto ad una nuova liquidazione TFS (pratica 310781 del 08.06.2023) con decorrenza 01.04.1981, cui l' non ha dato corso. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via CP_4
pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime”.; con vittoria di spese del giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att.
C.p.c.
Si costituiva anche l' che resisteva alla domanda riportandosi alla CP_4
relazione istruttoria (cfr. in atti) secondo la quale dal certificato di servizio del ricorrente non emergeva la prova della sussistenza di “incarichi annuali continuativi” in relazione al periodo di servizio pre-ruolo; circa l'omesso computo degli aumenti di stipendio tabellare previsti dal CCNL, ha argomentato la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro rilevando che
“… il ricalcolo del TFS, per effetto di maggiori retribuzioni successivamente previste dalla contrattazione collettiva, potrà essere disposto dall' soltanto dopo la CP_4
comunicazione dei dati retributivi ad opera del competente Ministero, che provvederà anche al pagamento dei relativi contributi”. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda nei confronti dell' vinte le spese legali. CP_4
3 Istruita solo documentalmente, all'udienza del 10.6.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
** **
Le eccezioni preliminari
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dal . Controparte_1
Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che “In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. n. 165 dl
2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d.lgs.
n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 1998), delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche
…atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte del datore di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo …per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato d.lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguenza attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione” (Cass. SS.UU. n. 10371 del 8.5.2007).
4 Nel caso di specie il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento nella computabilità nel TFS del periodo di servizio prestato prima della sua immissione in ruolo, rilevandosi a tale riguardo che il momento di esigibilità e dunque di azionabilità del diritto non può che individuarsi in quello della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il
1.09.2020. Deve infatti osservarsi che il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente l'immissione in ruolo, avvenuta in data 11.11.1989, non matura al momento della cessazione del periodo di servizio non di ruolo, ma al momento della definitiva conclusione del rapporto, proseguendo il rapporto alle dipendenze del medesimo ente.
Tale conclusione trova conferma nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 24280 del 14.11.2014) secondo cui ove il rapporto di lavoro continui con il medesimo ente lo stesso deve considerarsi unitario con la conseguenza che anche il trattamento di fine servizio è unitario e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto, sottolineandosi che l'intervenuta stabilizzazione del rapporto non ha prodotto alcun effetto novativo sulla anzianità di servizio e sulla quantità della prestazione stessa che vanno valutate nel loro complesso.
Ne consegue il radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice ordinario.
Dalle considerazioni che precedono in merito all'unitarietà del rapporto ed al momento di esigibilità dell'indennità oggetto del giudizio, discende altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata genericamente, e solo nelle conclusioni della memoria, dal , Controparte_1
atteso che solo a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi decorra il termine quinquennale e rilevandosi che, nel caso di specie, considerato il giorno di deposito del ricorso ed alla luce dell'atto di diffida e messa in mora versato in atti dalla parte ricorrente, alcuna prescrizione è maturata.
Il calcolo del TFS
Nel merito della questione, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento mediante cui l' ha determinato l'importo spettante a CP_4
5 titolo di indennità di buonuscita nella parte in cui ha considerato come anzianità utile quella di anni 30 mesi 9 e giorni 20, arrotondati ad anni 31, maturata da ricorrente a partire dal 11.11.1989, data di immissione in ruolo alle dipendenze del resistente, senza tener conto dell'ulteriore CP_1
anzianità pre-ruolo maturata come “incaricato annuale” per l'insegnamento di religione negli anni scolastici a partire dal 1980/1981 al 1986/1987 e come supplente annuale per l'insegnamento di geografia negli anni scolastici
1987/1988, 1988/1989.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha invocato le disposizioni di cui al DPR 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
In particolare, a mente dell'art. 2 del suddetto dpr, “L'indennità di buonuscita,
l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”.
L' ha eccepito che in attuazione di detta disciplina, e del disposto CP_4
dell'art. 41 dpr n. 1032 cit, che riferisce alla decorrenza economica l'iscrizione alla pertinente gestione previdenziale, la domanda di computo nel TFS dei periodi lavorati pre-ruolo e quella di riconoscimento del diritto alla retrodatazione giuridica non siano fondate, richiamando testualmente all'uopo il contenuto della relazione istruttoria allegata: “Dal certificato di servizio, trasmesso dall'Istituto scolastico, si evince che i periodi reclamati sono stati svolti con contratti a tempo determinato e per alcuni periodi di durata anche inferiore all'anno e intervallati da supplenze saltuarie. Tali periodi, per essere valorizzati in buonuscita, dovevano essere richiesti a riscatto a titolo oneroso. Pertanto, non si evince dal certificato di servizio che per questi periodi il ricorrente abbia svolto invece incarichi annuali continuativi fino al ruolo. Di conseguenza, per il periodo 1/4/81 al
10/11/89, non è sorto l'obbligo contributivo e quindi l'iscrizione alla cassa Enpas.”
Giova a questo punto premettere alcuni cenni sulla ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
6 La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell' 11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
D.P.R. 16.12.1985 n. 751, con il D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
7 Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
La Corte di Cassazione, con pronuncia del 2018 n. 9956, ha poi precisato che ai fini della computabilità dei servizi di pre-ruolo nell'indennità di buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente, è necessario che il regime previdenziale da applicare presso la amministrazione di provenienza prevedesse l'obbligatorio versamento di contribuzione finalizzata a tale erogazione, valorizzando il disposto dell' art. 19 dpr 1032 cit. secondo cui la
8 valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per espressa disposizione di legge.
L' sostiene, in memoria, che il ricorrente avrebbe reclamato dei periodi CP_4
di servizio svolti, con contratto a tempo determinato, (e) per periodi anche inferiori all'anno, in relazione ai quali non sarebbe sorto l'obbligo contributivo e quindi l'iscrizione alla cassa Enpas.
In realtà, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente emerge che, almeno con riferimento agli anni scolastici 1980-1981, 1981-1982, 1982-
1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 sono stati regolarmente versati i contributi “in conto Entrata Tesoro” (cfr. all. n.3).
A questo punto, occorre verificare l'annualità o meno degli incarichi a suo tempo conferiti al ricorrente.
In tal senso è di ausilio la documentazione prodotta dal
[...]
in allegato alla memoria difensiva, ovvero il Controparte_1
certificato di servizio Reg. Cert. N.1437 del 5.02.2025 di formazione ministeriale che, in relazione a ciascuno degli anni scolastici reclamati in ricorso, qualifica l'incarico come “servizio annuale”, oppure come “supplenza breve e saltuaria”.
Ebbene, dal predetto certificato, risulta la sussistenza del requisito in oggetto, con nomina di servizio annuale all'1.9 per la classe di concorso IRC per i seguenti anni scolastici: anno 1981-1982, 1982- 1983, 1983-1984, 1984-1985,
1985-1986, che andranno pertanto computati come anni di servizio pre- ruolo utili agli effetti del calcolo dell'indennità di buonuscita.
Viceversa, per gli anni successivi non emergono chiaramente dalla documentazione in atti i requisiti di legge, sia perché l'incarico di docenza è successivo all'1.9, sia perché “il servizio reso dal 25.9.1987 sino al 10.11.1989 è stato prestato come docente supplente annuale con ritenute sugli emolumenti non in
c/ previdenza e pertanto sono ammessi a riscatto” (cfr. attestato Istituto Scolastico
Tassinari del 5.2.2025 prot. 0987 prodotto dal ). CP_1
Ne consegue che anche il periodo di retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo (1.09.1989), per poter essere computato nell'indennità di buonuscita, doveva essere oggetto di riscatto.
9 Quanto alla ulteriore domanda di ricalcolo del TFS in virtù dell'incremento dello stipendio tabellare di cui al CCNL sottoscritto il 06.12.2022, dalla stessa lettera dell'articolo 4, comma 2, richiamato dalla parte ricorrente si evince che tali benefici economici riguardano il diritto alla pensione, ma “…Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti…. si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro” che nel caso di specie si colloca all'1.09.2020.
La relativa domanda risulta, pertanto, infondata.
In definitiva, il ricorso può essere solo parzialmente accolto e l'indennità di buonuscita del ricorrente andrà ricalcolata previo computo, nell'anzianità di servizio dallo stesso maturata, del servizio pre-ruolo annuale prestato negli anni scolastici 1981-1982, 1982- 1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, con conseguente condanna dell' al versamento Controparte_6
della differenza tra quanto corrisposto e quanto invece spettante.
In ordine al quantum del dovuto, va considerata come base di calcolo l'ultima retribuzione annua in godimento al ricorrente, comprensiva della tredicesima mensilità, pari ad € 37.319,75 per come dedotto e non contestato dalle convenute, quindi una retribuzione mensile, comprensiva del rateo di tredicesima, pari ad euro 3109,97 che nella misura dell'80% ammonta ad euro
2487,97; vanno considerati altresì anni 36 complessivi di anzianità (anni 31 di ruolo e anni 5 di pre-ruolo per come accertato, con arrotondamento): ne consegue che l'indennità di buonuscita spettante al ricorrente ammontava ad euro 89.567,13 (80% Stipendio mensile in godimento incluso rateo tredicesima pari ad euro 2487,97 X 36 ).
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere l'ulteriore somma di €
12.439,66 (89.567,13-77.127,48= 12.439,66) in aggiunta a quella di € 77.127,48 attribuitagli dall' ed in tali termini va pronunciata condanna nei CP_4
confronti dell' . Sulla somma così determinata andranno calcolati gli CP_2
interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza dell' già in possesso, attraverso la CP_4
documentazione fornita dalla Amministrazione scolastica, di tutti gli elementi
10 per provvedere al corretto calcolo del TFS;
l'accoglimento parziale del ricorso ne giustifica, tuttavia, la compensazione nella misura della metà.
Spese interamente compensate tra il ricorrente e l'Amministrazione scolastica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1)In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo, nell'anzianità di servizio utile ai fini del Parte_1
calcolo del TFS, degli anni di servizio pre–ruolo 1981-1982, 1982- 1983, 1983-
1984, 1984-1985, 1985-1986, tenuto conto dello stipendio lordo annuo risultante dall'ultimo cedolino in godimento;
2)Per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_4
pagamento in favore di della somma pari ad euro 12.439,66 Parte_1
quale differenza tra quanto già percepito e quanto spettante a titolo di TFS, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
4)Rigetta per il resto il ricorso;
5)Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di metà delle spese CP_4
di lite, metà che liquida in euro 1400,00 per onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara compensata la residua metà delle spese tra il ricorrente e l' CP_4
6) compensa interamente le spese tra il ricorrente e il Controparte_1
.
[...]
Si comunichi
Napoli, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal
Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8187/2024 R.G.Lav. avente ad
OGGETTO: ricalcolo indennità di buonuscita
TRA
cf. rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Gelo, con elezione di domicilio in Pozzuoli alla Trav. Maroder, 3, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi del disposto dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
-Resistente-
E in Controparte_2 CP_3
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi, 55
-Resistente-
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.04.2024 l'istante in epigrafe indicato, già docente di scuola secondaria di secondo grado e cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01.09.2020, ha dedotto di esser stato assunto a tempo indeterminato dal convenuto dal 11.11.1989 con retrodatazione CP_1
giuridica al 1.09.1989, e di avere in precedenza prestato servizio non di ruolo presso istituzioni scolastiche statali come “incaricato annuale” negli anni scolastici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1985 -1986, 1986-1987, per i periodi ivi specificati;
di essere stato, altresì, docente di geografia sempre con incarico annuale negli anni scolastici 1987-1988 e 1988-1989 .
Tanto premesso, ha lamentato che l'indennità di buonuscita liquidata in suo favore dall' (cfr. provvedimento n. 1774 del 13.01.2023 in atti) assume CP_4
come anzianità utile quella maturata a partire dalla data di immissione in ruolo (11.11.1989) senza tener conto degli incarichi annuali di cui era stato destinatario per l'insegnamento della religione e degli incarichi di supplenza ricevuti per l'insegnamento della materia geografia, nonché prescindendo anche dal periodo di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a partire dal 01.09.1989. Ha dedotto altresì che nel calcolo dell'indennità di buonuscita non sono stati considerati gli incrementi dello stipendio tabellare riconosciuti dal CCNL comparto Formazione del 06.12.2022 in favore del personale inquadrato come docente laureato di scuola secondaria di secondo grado nella posizione stipendiale corrispondente all'ultima fascia di anzianità, con effetto dal 01.01.2019 e dal 01.01.2020.
Richiamata pertanto la normativa di riferimento ai fini del corretto calcolo dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli di: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della indennità di buonuscita a lui spettante computando nell'anzianità utile a tale scopo i servizi da lui prestati come “incaricato annuale” per
l'insegnamento di religione negli anni scolastici a partire dal 1980/1981 al 1986/1987
e come supplente annuale per l'insegnamento di geografia negli anni scolastici
1987/1988, 1988/1989 nonché il periodo di retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a partire dal 01.09.1989, ed assumendo come retribuzione utile lo stipendio
2 annuo di € 37.694,66 (ivi compresa la tredicesima mensilità). Condannare l'
[...]
a corrispondere al ricorrente la somma di € Controparte_5
20.878,74 a titolo di differenza tra l'indennità di buonuscita a lui spettante e quella effettivamente percepita, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo”; con vittoria di spese legali e rifusione del contributo unifico, con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione Ministeriale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha altresì dedotto, nel merito della questione, che nel fascicolo del ricorrente risulta richiesta di riscatto di servizi e periodi ai fini TFS con data
29.10.1990 indirizzata al Provveditorato agli studi di Napoli – Ufficio Enpas
(cfr. in atti nota prot. 4463); che si è pertanto proceduto ad una nuova liquidazione TFS (pratica 310781 del 08.06.2023) con decorrenza 01.04.1981, cui l' non ha dato corso. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via CP_4
pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime”.; con vittoria di spese del giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att.
C.p.c.
Si costituiva anche l' che resisteva alla domanda riportandosi alla CP_4
relazione istruttoria (cfr. in atti) secondo la quale dal certificato di servizio del ricorrente non emergeva la prova della sussistenza di “incarichi annuali continuativi” in relazione al periodo di servizio pre-ruolo; circa l'omesso computo degli aumenti di stipendio tabellare previsti dal CCNL, ha argomentato la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro rilevando che
“… il ricalcolo del TFS, per effetto di maggiori retribuzioni successivamente previste dalla contrattazione collettiva, potrà essere disposto dall' soltanto dopo la CP_4
comunicazione dei dati retributivi ad opera del competente Ministero, che provvederà anche al pagamento dei relativi contributi”. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda nei confronti dell' vinte le spese legali. CP_4
3 Istruita solo documentalmente, all'udienza del 10.6.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
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Le eccezioni preliminari
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dal . Controparte_1
Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che “In tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all'avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. n. 165 dl
2001 (secondo quanto disposto dall'art. 69, comma settimo, dello stesso d.lgs.
n. 165 del 2001, sostitutivo del disposto dell'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs. n. 80 1998), delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. Pertanto, in materia di azioni riguardanti il riconoscimento della fondatezza di pretese retributive, rileva esclusivamente il periodo di maturazione delle relative spettanze economiche
…atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte del datore di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio. Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo …per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, non è di ostacolo la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, poiché questa data deve considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal citato d.lgs. n. 165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguenza attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione” (Cass. SS.UU. n. 10371 del 8.5.2007).
4 Nel caso di specie il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento nella computabilità nel TFS del periodo di servizio prestato prima della sua immissione in ruolo, rilevandosi a tale riguardo che il momento di esigibilità e dunque di azionabilità del diritto non può che individuarsi in quello della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il
1.09.2020. Deve infatti osservarsi che il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente l'immissione in ruolo, avvenuta in data 11.11.1989, non matura al momento della cessazione del periodo di servizio non di ruolo, ma al momento della definitiva conclusione del rapporto, proseguendo il rapporto alle dipendenze del medesimo ente.
Tale conclusione trova conferma nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 24280 del 14.11.2014) secondo cui ove il rapporto di lavoro continui con il medesimo ente lo stesso deve considerarsi unitario con la conseguenza che anche il trattamento di fine servizio è unitario e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto, sottolineandosi che l'intervenuta stabilizzazione del rapporto non ha prodotto alcun effetto novativo sulla anzianità di servizio e sulla quantità della prestazione stessa che vanno valutate nel loro complesso.
Ne consegue il radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice ordinario.
Dalle considerazioni che precedono in merito all'unitarietà del rapporto ed al momento di esigibilità dell'indennità oggetto del giudizio, discende altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata genericamente, e solo nelle conclusioni della memoria, dal , Controparte_1
atteso che solo a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro può ritenersi decorra il termine quinquennale e rilevandosi che, nel caso di specie, considerato il giorno di deposito del ricorso ed alla luce dell'atto di diffida e messa in mora versato in atti dalla parte ricorrente, alcuna prescrizione è maturata.
Il calcolo del TFS
Nel merito della questione, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento mediante cui l' ha determinato l'importo spettante a CP_4
5 titolo di indennità di buonuscita nella parte in cui ha considerato come anzianità utile quella di anni 30 mesi 9 e giorni 20, arrotondati ad anni 31, maturata da ricorrente a partire dal 11.11.1989, data di immissione in ruolo alle dipendenze del resistente, senza tener conto dell'ulteriore CP_1
anzianità pre-ruolo maturata come “incaricato annuale” per l'insegnamento di religione negli anni scolastici a partire dal 1980/1981 al 1986/1987 e come supplente annuale per l'insegnamento di geografia negli anni scolastici
1987/1988, 1988/1989.
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha invocato le disposizioni di cui al DPR 1032/1973 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
In particolare, a mente dell'art. 2 del suddetto dpr, “L'indennità di buonuscita,
l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”.
L' ha eccepito che in attuazione di detta disciplina, e del disposto CP_4
dell'art. 41 dpr n. 1032 cit, che riferisce alla decorrenza economica l'iscrizione alla pertinente gestione previdenziale, la domanda di computo nel TFS dei periodi lavorati pre-ruolo e quella di riconoscimento del diritto alla retrodatazione giuridica non siano fondate, richiamando testualmente all'uopo il contenuto della relazione istruttoria allegata: “Dal certificato di servizio, trasmesso dall'Istituto scolastico, si evince che i periodi reclamati sono stati svolti con contratti a tempo determinato e per alcuni periodi di durata anche inferiore all'anno e intervallati da supplenze saltuarie. Tali periodi, per essere valorizzati in buonuscita, dovevano essere richiesti a riscatto a titolo oneroso. Pertanto, non si evince dal certificato di servizio che per questi periodi il ricorrente abbia svolto invece incarichi annuali continuativi fino al ruolo. Di conseguenza, per il periodo 1/4/81 al
10/11/89, non è sorto l'obbligo contributivo e quindi l'iscrizione alla cassa Enpas.”
Giova a questo punto premettere alcuni cenni sulla ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
6 La L. n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell' 11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il
D.P.R. 16.12.1985 n. 751, con il D.P.R. 23.6.1990 n. 202 ed infine con il D.P.R.
20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
7 Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tralasciando la disciplina più antica, in estrema sintesi, il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate prevedeva incarichi necessariamente annuali e non poneva limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso.
La Corte di Cassazione, con pronuncia del 2018 n. 9956, ha poi precisato che ai fini della computabilità dei servizi di pre-ruolo nell'indennità di buonuscita senza oneri di riscatto a carico del dipendente, è necessario che il regime previdenziale da applicare presso la amministrazione di provenienza prevedesse l'obbligatorio versamento di contribuzione finalizzata a tale erogazione, valorizzando il disposto dell' art. 19 dpr 1032 cit. secondo cui la
8 valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per espressa disposizione di legge.
L' sostiene, in memoria, che il ricorrente avrebbe reclamato dei periodi CP_4
di servizio svolti, con contratto a tempo determinato, (e) per periodi anche inferiori all'anno, in relazione ai quali non sarebbe sorto l'obbligo contributivo e quindi l'iscrizione alla cassa Enpas.
In realtà, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente emerge che, almeno con riferimento agli anni scolastici 1980-1981, 1981-1982, 1982-
1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986 sono stati regolarmente versati i contributi “in conto Entrata Tesoro” (cfr. all. n.3).
A questo punto, occorre verificare l'annualità o meno degli incarichi a suo tempo conferiti al ricorrente.
In tal senso è di ausilio la documentazione prodotta dal
[...]
in allegato alla memoria difensiva, ovvero il Controparte_1
certificato di servizio Reg. Cert. N.1437 del 5.02.2025 di formazione ministeriale che, in relazione a ciascuno degli anni scolastici reclamati in ricorso, qualifica l'incarico come “servizio annuale”, oppure come “supplenza breve e saltuaria”.
Ebbene, dal predetto certificato, risulta la sussistenza del requisito in oggetto, con nomina di servizio annuale all'1.9 per la classe di concorso IRC per i seguenti anni scolastici: anno 1981-1982, 1982- 1983, 1983-1984, 1984-1985,
1985-1986, che andranno pertanto computati come anni di servizio pre- ruolo utili agli effetti del calcolo dell'indennità di buonuscita.
Viceversa, per gli anni successivi non emergono chiaramente dalla documentazione in atti i requisiti di legge, sia perché l'incarico di docenza è successivo all'1.9, sia perché “il servizio reso dal 25.9.1987 sino al 10.11.1989 è stato prestato come docente supplente annuale con ritenute sugli emolumenti non in
c/ previdenza e pertanto sono ammessi a riscatto” (cfr. attestato Istituto Scolastico
Tassinari del 5.2.2025 prot. 0987 prodotto dal ). CP_1
Ne consegue che anche il periodo di retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo (1.09.1989), per poter essere computato nell'indennità di buonuscita, doveva essere oggetto di riscatto.
9 Quanto alla ulteriore domanda di ricalcolo del TFS in virtù dell'incremento dello stipendio tabellare di cui al CCNL sottoscritto il 06.12.2022, dalla stessa lettera dell'articolo 4, comma 2, richiamato dalla parte ricorrente si evince che tali benefici economici riguardano il diritto alla pensione, ma “…Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti…. si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro” che nel caso di specie si colloca all'1.09.2020.
La relativa domanda risulta, pertanto, infondata.
In definitiva, il ricorso può essere solo parzialmente accolto e l'indennità di buonuscita del ricorrente andrà ricalcolata previo computo, nell'anzianità di servizio dallo stesso maturata, del servizio pre-ruolo annuale prestato negli anni scolastici 1981-1982, 1982- 1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, con conseguente condanna dell' al versamento Controparte_6
della differenza tra quanto corrisposto e quanto invece spettante.
In ordine al quantum del dovuto, va considerata come base di calcolo l'ultima retribuzione annua in godimento al ricorrente, comprensiva della tredicesima mensilità, pari ad € 37.319,75 per come dedotto e non contestato dalle convenute, quindi una retribuzione mensile, comprensiva del rateo di tredicesima, pari ad euro 3109,97 che nella misura dell'80% ammonta ad euro
2487,97; vanno considerati altresì anni 36 complessivi di anzianità (anni 31 di ruolo e anni 5 di pre-ruolo per come accertato, con arrotondamento): ne consegue che l'indennità di buonuscita spettante al ricorrente ammontava ad euro 89.567,13 (80% Stipendio mensile in godimento incluso rateo tredicesima pari ad euro 2487,97 X 36 ).
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere l'ulteriore somma di €
12.439,66 (89.567,13-77.127,48= 12.439,66) in aggiunta a quella di € 77.127,48 attribuitagli dall' ed in tali termini va pronunciata condanna nei CP_4
confronti dell' . Sulla somma così determinata andranno calcolati gli CP_2
interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza dell' già in possesso, attraverso la CP_4
documentazione fornita dalla Amministrazione scolastica, di tutti gli elementi
10 per provvedere al corretto calcolo del TFS;
l'accoglimento parziale del ricorso ne giustifica, tuttavia, la compensazione nella misura della metà.
Spese interamente compensate tra il ricorrente e l'Amministrazione scolastica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
1)In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al computo, nell'anzianità di servizio utile ai fini del Parte_1
calcolo del TFS, degli anni di servizio pre–ruolo 1981-1982, 1982- 1983, 1983-
1984, 1984-1985, 1985-1986, tenuto conto dello stipendio lordo annuo risultante dall'ultimo cedolino in godimento;
2)Per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_4
pagamento in favore di della somma pari ad euro 12.439,66 Parte_1
quale differenza tra quanto già percepito e quanto spettante a titolo di TFS, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
4)Rigetta per il resto il ricorso;
5)Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di metà delle spese CP_4
di lite, metà che liquida in euro 1400,00 per onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara compensata la residua metà delle spese tra il ricorrente e l' CP_4
6) compensa interamente le spese tra il ricorrente e il Controparte_1
.
[...]
Si comunichi
Napoli, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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