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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/02/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 330/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti IGnori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 330/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA n. 33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che la rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA n. 33, presso lo studio dell'avv.
MAGRIN VALENTINA, che lo rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 15.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 330/2024 V.G.
Con ricorso depositato il 30/01/2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 3.9.2021 a Ronchi dei Legionari e che, nel corso della loro relazione sentimentale, sono nati i figli (il Persona_1
16.12.2010) e (il 24.06.2014), hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2
separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
2) La IG.ra rimarrà presso l'abitazione familiare di Parte_1
proprietà della madre unitamente ai propri figli, mentre il IG. Controparte_1
risulta essersi già trasferito presso la propria abitazione di proprietà di Ronchi dei Legionari via Turati.
AFFIDO DEI MINORI
3) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_3 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dei bambini. Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, il sig. terrà con sé i figli: CP_1
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 12.00 e con pernotto fino alla domenica sera indicativamente alle ore 21.00, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- nonché per tre pomeriggi la settimana per cena, compatibilmente con gli impegni e le attività extrascolastiche dei figli, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna per il pernotto alle ore 21.00;
5) durante l'estate, salvo miglior accordo, il padre terrà i figli per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé i minori per un periodo di due settimane anche non consecutive. Entro il 30 aprile le parti decideranno se iscrivere i figli ai centri estivi con oneri e spese a carico di entrambi, ovvero se far trascorrere le vacanze presso l'abitazione di proprietà del
IG. in Puglia, ovvero in diversa località ritenuta più opportuna. CP_1
2 R.G. n. 330/2024 V.G.
6) Salvo diverso miglior accordo, i minori trascorreranno le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre nonché quelle del 30 e 31 dicembre nonché la giornata di Pasqua e Pasquetta.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI E ASSEGNO UNICO
UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e , il Per_1 Per_2 padre verserà l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00) mensili entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre da dicembre 2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra ; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
. Org_1
Org_ 8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall' verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il IG. CP_1
autorizza fin d'ora la IG.ra a presentare la relativa domanda.
[...] Pt_1
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso, prevendo sin d'ora di includere e quindi suddividere paritariamente anche tutto il vestiario necessario per i figli, fermo restando il previo accordo per capi di valore superiore ad € 150,00.
10) Le parti concordano che eventuali rimborsi erogati da qualsiasi Ente per le spese sostenute per i figli verranno a loro volta suddivisi con impegno reciproco ai relativi rimborsi entro 30 giorni dall'accredito.
DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE RIMBORSI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
12) Nell'ambito della complessiva sistemazione patrimoniale dei coniugi le parti hanno stabilito fin d'ora che i rimborsi annui che le parti ricevano sui propri 730 ed attualmente individuati ai righi E41- E42- E43 e E56, relativi alle spese di
3 R.G. n. 330/2024 V.G.
ristrutturazione degli immobili di proprietà del IG. e di quello in CP_1 comodato d'uso gratuito alla IG.ra costituente casa familiare, verranno Pt_1 paritariamente suddivisi fra le parti in ragione dell'apporto paritario alle relative spese. Tra queste dovranno aggiungersi altresì anche i rimborsi per gli ulteriori interventi sostenuti nel 2023 e che verranno inseriti per la prima volta nella dichiarazione dei redditi delle parti nel 2024.
Conseguentemente, il sig. si impegna ed obbliga a Controparte_1
corrispondere alla IG.ra entro il 30.09 di ogni anno e Parte_1 fino alla naturale scadenza di ciascun rimborso, la metà parte dell'importo che complessivamente verrà riportato nei riepilogo della dichiarazione dei redditi ai numeri 29 e 30 di cui alle “detrazioni e crediti di imposta” del 730, che le parti annualmente avranno cura di presentare. Tali importi dovranno previamente essere compensati con la metà parte degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi della IG.ra ai medesimi righi e che la stessa comunicherà al sig. Pt_1
entro e non oltre il 31.08 di ogni anno. Le parti precisano che l'importo CP_1
indicato nel 730/2023 relativo ai redditi 2022 di cui ai suddetti righi era pari a complessivi € 2.579,00 ( cfr. doc.07) ed è già stato suddiviso fra le stesse.
REGOLAMENTAZIONE ASSICURAZIONE VITA
13) Il sig. dichiara di essere intestatario della Assicurazione sulla Controparte_1
vita n. 589/100639352 accesa presso doc.11, con scadenza Org_3
23.09.2024. Lo stesso si impegna ed obbliga alla scadenza a riscattarla e destinare il ricavato alla creazione di due libretti vincolati ai minori o altro analogo prodotto bancario e/o postale intestato ai minori per pari valore ciascuno. Qualora per qualsiasi ragione imputabile alla volontà del IG. CP_1
non fosse possibile addivenire alla liquidazione della polizza e/o alla creazione dei relativi depositi intestati ai figli, a decorre dal mese di Ottobre 2024 il IG.
si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente a ciascun Controparte_1 figlio l'importo di € 250,00 ciascuno da versarsi sui rispettivi libretti di risparmio già esistenti fino a Dicembre 2030 compreso.
REGOLAMENTAZIONE CANE
14) Il cane pastore tedesco attualmente registrato in proprietà a nome del sig.
rimarrà presso l'abitazione familiare di Ronchi dei Legionari Controparte_1
4 R.G. n. 330/2024 V.G.
via Monte Sei Busi n. 16/A con impegno ed obbligo di entrambe le parti di provvedere alla sua cura e gestione in misura paritaria. Tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute in parti uguali.
SPESE LEGALI.
15) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti
Ciò posto, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2021);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 27/02/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti IGnori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 330/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA n. 33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che la rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Ronchi dei Legionari, alla VIA REDIPUGLIA n. 33, presso lo studio dell'avv.
MAGRIN VALENTINA, che lo rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 15.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 330/2024 V.G.
Con ricorso depositato il 30/01/2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 3.9.2021 a Ronchi dei Legionari e che, nel corso della loro relazione sentimentale, sono nati i figli (il Persona_1
16.12.2010) e (il 24.06.2014), hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2
separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
2) La IG.ra rimarrà presso l'abitazione familiare di Parte_1
proprietà della madre unitamente ai propri figli, mentre il IG. Controparte_1
risulta essersi già trasferito presso la propria abitazione di proprietà di Ronchi dei Legionari via Turati.
AFFIDO DEI MINORI
3) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_3 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Il padre avrà facoltà di vedere i figli minori quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e riposo dei bambini. Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, il sig. terrà con sé i figli: CP_1
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 12.00 e con pernotto fino alla domenica sera indicativamente alle ore 21.00, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- nonché per tre pomeriggi la settimana per cena, compatibilmente con gli impegni e le attività extrascolastiche dei figli, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna per il pernotto alle ore 21.00;
5) durante l'estate, salvo miglior accordo, il padre terrà i figli per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé i minori per un periodo di due settimane anche non consecutive. Entro il 30 aprile le parti decideranno se iscrivere i figli ai centri estivi con oneri e spese a carico di entrambi, ovvero se far trascorrere le vacanze presso l'abitazione di proprietà del
IG. in Puglia, ovvero in diversa località ritenuta più opportuna. CP_1
2 R.G. n. 330/2024 V.G.
6) Salvo diverso miglior accordo, i minori trascorreranno le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre nonché quelle del 30 e 31 dicembre nonché la giornata di Pasqua e Pasquetta.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI E ASSEGNO UNICO
UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e , il Per_1 Per_2 padre verserà l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00) mensili entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre da dicembre 2023 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra ; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
. Org_1
Org_ 8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall' verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il IG. CP_1
autorizza fin d'ora la IG.ra a presentare la relativa domanda.
[...] Pt_1
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso, prevendo sin d'ora di includere e quindi suddividere paritariamente anche tutto il vestiario necessario per i figli, fermo restando il previo accordo per capi di valore superiore ad € 150,00.
10) Le parti concordano che eventuali rimborsi erogati da qualsiasi Ente per le spese sostenute per i figli verranno a loro volta suddivisi con impegno reciproco ai relativi rimborsi entro 30 giorni dall'accredito.
DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE RIMBORSI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
12) Nell'ambito della complessiva sistemazione patrimoniale dei coniugi le parti hanno stabilito fin d'ora che i rimborsi annui che le parti ricevano sui propri 730 ed attualmente individuati ai righi E41- E42- E43 e E56, relativi alle spese di
3 R.G. n. 330/2024 V.G.
ristrutturazione degli immobili di proprietà del IG. e di quello in CP_1 comodato d'uso gratuito alla IG.ra costituente casa familiare, verranno Pt_1 paritariamente suddivisi fra le parti in ragione dell'apporto paritario alle relative spese. Tra queste dovranno aggiungersi altresì anche i rimborsi per gli ulteriori interventi sostenuti nel 2023 e che verranno inseriti per la prima volta nella dichiarazione dei redditi delle parti nel 2024.
Conseguentemente, il sig. si impegna ed obbliga a Controparte_1
corrispondere alla IG.ra entro il 30.09 di ogni anno e Parte_1 fino alla naturale scadenza di ciascun rimborso, la metà parte dell'importo che complessivamente verrà riportato nei riepilogo della dichiarazione dei redditi ai numeri 29 e 30 di cui alle “detrazioni e crediti di imposta” del 730, che le parti annualmente avranno cura di presentare. Tali importi dovranno previamente essere compensati con la metà parte degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi della IG.ra ai medesimi righi e che la stessa comunicherà al sig. Pt_1
entro e non oltre il 31.08 di ogni anno. Le parti precisano che l'importo CP_1
indicato nel 730/2023 relativo ai redditi 2022 di cui ai suddetti righi era pari a complessivi € 2.579,00 ( cfr. doc.07) ed è già stato suddiviso fra le stesse.
REGOLAMENTAZIONE ASSICURAZIONE VITA
13) Il sig. dichiara di essere intestatario della Assicurazione sulla Controparte_1
vita n. 589/100639352 accesa presso doc.11, con scadenza Org_3
23.09.2024. Lo stesso si impegna ed obbliga alla scadenza a riscattarla e destinare il ricavato alla creazione di due libretti vincolati ai minori o altro analogo prodotto bancario e/o postale intestato ai minori per pari valore ciascuno. Qualora per qualsiasi ragione imputabile alla volontà del IG. CP_1
non fosse possibile addivenire alla liquidazione della polizza e/o alla creazione dei relativi depositi intestati ai figli, a decorre dal mese di Ottobre 2024 il IG.
si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente a ciascun Controparte_1 figlio l'importo di € 250,00 ciascuno da versarsi sui rispettivi libretti di risparmio già esistenti fino a Dicembre 2030 compreso.
REGOLAMENTAZIONE CANE
14) Il cane pastore tedesco attualmente registrato in proprietà a nome del sig.
rimarrà presso l'abitazione familiare di Ronchi dei Legionari Controparte_1
4 R.G. n. 330/2024 V.G.
via Monte Sei Busi n. 16/A con impegno ed obbligo di entrambe le parti di provvedere alla sua cura e gestione in misura paritaria. Tutte le spese ordinarie e straordinarie saranno sostenute in parti uguali.
SPESE LEGALI.
15) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti
Ciò posto, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2021);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 27/02/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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