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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2024, n. 11675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11675 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 13.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20476 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO
SALVATORE
RICORRENTI
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carte docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le docenti in epigrafe hanno lavorato alle dipendenze del Controparte_1
(oggi ), in forza di contratti a termine, ed hanno Controparte_2
richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ciascun ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1
si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
1 Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti emerge che:
ha prestato servizio dall'a.s. 2023/2024 in forza di Parte_1
contratti a termine tutti sino al termine dell'attività didattiche (30.6) per n. 18 h settimanali;
attualmente inoltre la ricorrente presta servizio in forza di altro medesimo contratto a termine sino al 30.6.2025.
ha prestato servizio negli aass 2022/23 e 2023/24 in forza Parte_1
di due contratti a termine, rispettivamente al 30.8.2023 ed al 30.6.2024; attualmente inoltre la ricorrente presta servizio in forza di altro contratto a termine sino al 30.6.2025
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, le ricorrenti, ad oggi sono ancora interne al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli suddetti a.s., per il valore nominale complessivo indicato nel dispositivo, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso delle ricorrenti alla
2 piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto delle ricorrenti a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso dei docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00 in favore della ricorrente ed € 1.000,00 in favore della ricorrente Parte_1 [...]
. Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti in CP_1
solido, liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c.
Roma 18.11.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 13.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 20476 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO
SALVATORE
RICORRENTI
contro
:
E DEL MERITO Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carte docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le docenti in epigrafe hanno lavorato alle dipendenze del Controparte_1
(oggi ), in forza di contratti a termine, ed hanno Controparte_2
richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ciascun ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione, il non CP_1
si è costituito.
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
1 Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti emerge che:
ha prestato servizio dall'a.s. 2023/2024 in forza di Parte_1
contratti a termine tutti sino al termine dell'attività didattiche (30.6) per n. 18 h settimanali;
attualmente inoltre la ricorrente presta servizio in forza di altro medesimo contratto a termine sino al 30.6.2025.
ha prestato servizio negli aass 2022/23 e 2023/24 in forza Parte_1
di due contratti a termine, rispettivamente al 30.8.2023 ed al 30.6.2024; attualmente inoltre la ricorrente presta servizio in forza di altro contratto a termine sino al 30.6.2025
Accertato pertanto che i contratti a termine per cui è causa sono tutti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, le ricorrenti, ad oggi sono ancora interne al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato negli suddetti a.s., per il valore nominale complessivo indicato nel dispositivo, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a CP_1 provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso delle ricorrenti alla
2 piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 5.200,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto delle ricorrenti a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso dei docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00 in favore della ricorrente ed € 1.000,00 in favore della ricorrente Parte_1 [...]
. Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti in CP_1
solido, liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c.
Roma 18.11.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
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