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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11114 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
TRA la liquidazione giudiziale della (C.F. CP_1 Parte_1 Controparte_2
, in persona della curatrice, avv. Fabiola Angri, rappresentata e di- P.IVA_1
fesa dall'avv. Livio Persico (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Controparte_3 P.IVA_2
tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cucurachi (C.F.
CodiceFiscale_2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo il curatore della liquidazione giudiziale della Immobil
Service s.r.l. in liquidazione ha esposto le seguenti circostanze.
A) Con sentenza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della “Immobil Service S.r.l.”, società aven- te come oggetto sociale tra l'altro la gestione, l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni e fabbricati;
l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, di attività edili- zia;
locazione immobiliare di beni propri o in leasing;
la produzione ed il com- mercio, in ogni forma, di collanti cementizi, intonaci e prodotti speciali per l'edilizia e affini ad essa;
attività di trasporto dei beni.
La sentenza aveva fatto séguito al ricorso proposto da una ex lavoratrice della so- cietà, che, avendo lavorato alle dipendenze della “Mapekol S.r.l” fino al licenzia- mento intervenuto nel mese di ottobre 2018, si era doluta del mancato pagamen- to del TFR, fatto oggetto del decreto monitorio dalla medesima ottenuto nei con- fronti delle due società risultanti dalla scissione della datrice di lavoro intervenuta in data 3 dicembre 2018, cui aveva fatto seguito la cancellazione di quest'ultima e la nascita, per l'appunto della “Immobil Service S.r.l.” e della “Edil Commerciale
S.r.l.”.
La ricorrente aveva prospettato che del debito societario dovesse rispondere (an- che) la “Immobil Service S.r.l.”.
Nel procedimento unitario per la liquidazione giudiziale si era costituita la “
[...]
, dai cui bilanci, ed in particolare dalla nota integrativa al bi- Controparte_4
lancio al 31 dicembre 2022, approvato e depositato nel giugno 2023 e, dunque, successivamente alla notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudizia- le, emergeva che l'amministratore aveva dato atto che «“Nel corso dell'esercizio in commento, l' ai sensi del combinato disposto di cui agli Controparte_5
artt. 173 del TUIR e art. 15 del D. Lgs 472/1997, ha notificato alla scrivente Società un'intimazione di pagamento nella qualità di responsabile in solido del debito erariale della società Mapekol srl – c.f. per effetto della scissione operata con atto del 3- P.IVA_3
12-2018. La complessiva esposizione debitoria, per quanto già prevista nell'operazione straordinaria societaria di “scissione” del 2018, è stata assegnata all'altra Società benefi- ciaria (Edil Commerciale s.r.l., n.d.r.) e, pertanto, non è stato tenuto conto dell'innanzi no- tificato atto di intimazione di pagamento, avendo prontamente comunicato alla effettiva
2
R.g.a.c.c. 11114/2023 Società debitrice la pretesa tributaria dell'Ente della riscossione”».
Inoltre, nel corso del procedimento unitario era emersa anche l'esistenza di un credito in linea capitale di euro 423.263,66, rappresentato da un decreto ingiun- tivo ottenuto dalla “ nei confronti della “Immobil Service Parte_2
S.r.l.” e di altra società (la “ ) derivante da un contratto di finanziamento CP_3
concesso in data 21 febbraio 2007 alla predetta “Mapekol S.r.l.” in forza del quale era stata iscritta ipoteca sul complesso industriale di detta società, sito in Caivano
(NA), località Pascarola, Strada Statale TI snc, zona Industriale Asi.
Anche questo istituto di credito, essendo tale opificio industriale stato destinato in sede di scissione alla “Immobil Service S.r.l.”, ha invocato l'ingiunzione di pa- gamento, per l'importo di euro 423.263,66 oltre interessi al tasso di mora previsto contrattualmente., nei confronti di quest'ultima e di un'altra società (“ ) CP_3
cui l'immobile è infine pervenuto in sede di conferimento operato dalla prima.
Il Tribunale, nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva rilevato che le ragioni addotte dalla debitrice non fossero idonee a negare l'esistenza del credito azionato dalla banca e, avendo rilevato che dai ruoli di
[...]
erano emersi debiti erariali ammontanti complessivamente ad Controparte_6
euro 1.298.549,60, aveva affermato che anche questo debito gravava sulla mede- sima Immobil Service srl poiché la scissione non era valsa a liberarla dall'obbligo di pagamento, e ciò secondo l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa anteceden- ti, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui all'art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, non- ché in virtù del fatto che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla desi- gnata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamen-
3
R.g.a.c.c. 11114/2023 te a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, ribadendo al riguardo l'affermazione giurisprudenza secondo cui «tale differente trattamento non è costituzionalmente illegittimo, perché risponde all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel ri- spetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatez- za e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, poi costantemente applicata dalla giurisprudenza della Corte di cassa- zione (Cass., n. 5204/2023)».
B) Avendo rilevato che, solamente cinque giorni dopo la notifica del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale, la “ , cui la “Immobil Service” CP_3
aveva precedentemente conferito il prefato opificio industriale, aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con la società consortile la “Smean Energy S.r.l.” relativo al detto opificio, il curatore aveva effettuato gli opportuni approfondi- menti volti a ricostruire tutti i pregressi accadimenti che avevano riguardato l'immobile industriale e l'azienda tutta della “Immobil Service”, rilevandone la completa distrazione dal patrimonio sociale.
In particolare: la “ Service S.r.l.” era stata costituita in data 7 gennaio 2019 a seguito CP_1
dell'atto di scissione del 3 dicembre 2018 che interessò la “Mapekol S.r.l.” e da cui scaturì anche la costituzione della “Edil Commerciale S.r.l.”.
Già prima della scissione – segnatamente in data 16 febbraio 2018 - la “Mapekol
S.r.l.” aveva affittato alla “Luna S.r.l.” la propria azienda avente ad oggetto la pro- duzione e il commercio di prodotti per l'edilizia ed affini (entrambe le società so- no riconducibili alla famiglia , risultando, al tempo, la affittante ammini- Pt_3
strata dal Sig. e la affittuaria dalla Sig.ra . Persona_1 Parte_4
Per effetto della scissione, alla “Immobil Service S.r.l.” è pervenuto l'intero opifi- cio industriale sito in Caivano, località Pascarola, Strada Statale TI (zona
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R.g.a.c.c. 11114/2023 industriale ASI), esteso 10.489 mq., oltre ai diversi impianti ivi esistenti, quali in- dicati nel progetto di scissione (così come affittato alla predetta società “Luna”).
Alla medesima società beneficiaria sono pervenuti anche numerosi impianti, non- ché beni mobili, arredi, nonché trattori, autocarri e rimorchi, compreso il mar- chio “Mapekol”. Il perito che aveva effettuato la stima del compendio immobilia- re in occasione della scissione – Arch. – aveva valutato lo stesso Persona_2
in misura pari ad euro 1.256.000,00 (valore, come espressamente indicato nel progetto di scissione, inferiore finanche al valore fiscale di trasferimento del cespi- te). Dalla documentazione fotografica allegata alla perizia – piuttosto che dalla la- conica perizia stessa – è possibile riscontrare l'esistenza in loco di vari corpi di fabbrica, di capannoni e numerosi silos. Un più analitico dettaglio è compiuto nel progetto di scissione, nel quale viene fatta menzione della esistenza di cinque im- pianti di premiscelati cementizi;
di un impianto per la produzione di intonaci in sacchi;
di un impianto per la produzione di malte cementizie in sacchi;
di un im- pianto per la produzione di premiscelati sfusi e cemento rapido in sacchi;
di un impianto per la produzione di rasanti e stucchi in sacchi;
di 29 silos di stoccaggi di materie prime e prodotti finiti;
di un impianto automatico di idropitture compo- sto da tre silos, due cisterne, tramoggia a bilico.
La perizia estimativa dell'immobile, oltre a presentare delle squadrature, in termi- ni di qualche centinaio di metri, tra aree coperte e scoperte, rispetto alla estensio- ne ed alla consistenza del compendio immobiliare quali invece indicate nel pro- getto di scissione, si caratterizza per aver utilizzato, come parametro di riferimen- to, i valori minimi dei dati OMI, nonostante l'autore, al punto 1 della propria re- lazione, avesse avuto modo di affermare, nella descrizione dello stato dei luoghi, che “il bene risulta rifinito in ogni sua parte e comprensivo di impianti e macchi- nari, atti al regolare svolgimento dell'attività produttiva”. Incomprensibili, dun- que, le ragioni per le quali il perito aveva fatto applicazione dei minimi. Al contra-
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R.g.a.c.c. 11114/2023 rio, facendo applicazione dei dati medi OMI, relativi al periodo di riferimento, si giunge ad esiti ben diversi, che vedono l'immobile raggiungere una quotazione di circa tre milioni di euro;
somma, dunque, più che doppia rispetto alla stima effet- tuata dal tecnico.
Non solo. Il perito, nel corpo della relazione, aveva indicato che avrebbe stimato le aree esterne con un ragguaglio del 25% per poi incomprensibilmente effettuare, in sede di calcolo, il ragguaglio nella minore percentuale del 10%.
Anche tale circostanza è valsa a deprimere il valore del compendio, al punto da raggiungere ad esiti addirittura inferiori alla valutazione fiscale del cespite.
Nel progetto di scissione viene altresì indicato che il medesimo tecnico (sebbene architetto) ha proceduto ad effettuare la stima degli impianti, macchinari, mezzi mobili interni ed autocarri, va-lutandoli nell'importo complessivo di euro
230.000,00.
Il marchio “Mapekol”, parimenti attribuito, in sede di scissione, alla “Immobil
Service Srl”, era stato stimato infine nel valore di euro 50.000,00.
Quale unica componente debitoria verso terzi, è stata assegnata alla “Immobil
Service s.r.l.” il peso del mutuo ipotecario erogato dalla Controparte_7
”, banca che – come rilevato innanzi – aveva erogato un finanziamento di
[...]
un milione di euro in favore della “Mapekol Srl”, debito rimasto impagato, alla data dell'8 febbraio 2017, per l'importo di euro 559.302,04 (oltre interessi), ri- spetto al quale era in corso un rientro dilazionato da parte della società debitrice.
All'altra società originatasi per effetto della scissione, la “Edil Commerciale Srl”, era stato invece attribuito un ramo commerciale, composto da due impianti semi- nuovi per la produzione di premiscelati, due impianti composti tra l'altro, ciascu- no da sei silos e tre mescolatori, oltre ad un impianto per la produzione di rasanti: alla stessa è stata poi “assegnata” tutta la restante debitoria gravante sulla scissa verso le banche, verso i fornitori nonché, in special modo, verso l'Erario (il tutto
6
R.g.a.c.c. 11114/2023 come meglio dettagliato nel pro-getto di scissione).
All'esito della scissione, la “Mapekol Srl”, come detto, amministrata dal socio uni- co, Sig. , era stata repentinamente cancellata dal Registro delle Persona_1
Imprese in data 7 gennaio 2019, senza fase di liquidazione.
Agevole rilevare come il ben più consistente peso – rispetto alla elencazione com- piuta nel progetto di scissione - del debito erariale della “Mapekol Srl” che oggi gravava sulla “Immobil Service Srl” (come emerso in sede di istruttoria che ha preceduto l'apertura della liquidazione) fornisca evidente ragione della scissione e della fretta con la quale si è attuata l'operazione fino alla cancellazione della socie- tà scissa.
che aveva trovato ulteriore sbocco nel fatto che, circa 15 giorni dopo la an- CP_8
zidetta cancellazione - segnatamente in data 23 gennaio 2019 -, la neocostituita
“Immobil Service S.r.l.”, in persona del socio e amministratore unico, Sig.
[...]
, in sede di atto di costituzione per TA (rep. 9246 – CP_9 Persona_3
racc. 7486), trascritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri di Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, ha conferito, quale so- cia unica, nella costituenda , l'azienda che le era stata appena attribuita, CP_3
comprensiva dell'esteso complesso immobiliare, nonché di tutti gli enti mobili che corredavano il ramo di azienda.
Nel compendio aziendale erano stati ricompresi l'immobile industriale, gli im- pianti, gli arredi, gli autocarri, l'attrezzatura e il marchio “Mapekol” con forma- zione di un patrimonio che, al netto delle passività, è stato pari ad euro
1.402.152,76 e che ha comunque originato la formazione di un capitale sociale di soli euro 10.000,00 (con la previsione di un sovrapprezzo di euro 1.392.152,76 imputato ad apposita riserva).
All'atto di conferimento sono state allegate la perizia estimativa dei mobili, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature industriali, a firma del Dott. Per_4
7
R.g.a.c.c. 11114/2023 taco nonché la medesima perizia immobiliare redatta dall'Arch. Per_5 [...]
nel giugno 2017, su mandato della “Mapekol Srl” ai fini della scis- Per_6
sione.
In particolare, come si legge nel rogito di costituzione della , con il CP_3
suddetto atto la “Immobil Service” ha conferito l'azienda corrente in Caivano, via
D. Vittorio n. 19, come descritta nella perizia effettuata in data 16 gennaio 2019 dal Dott. e segnatamente le seguenti componenti attive: Persona_7
a) immobile industriale dove viene svolta attività produttiva, costituito dal com- pendio immobiliare sito nel Comune di Caivano (NA), SS TI SNC, dislo- cato tra i piani ter. e primo, censito con i seguenti dati catastali: foglio 10, particel- la 369, sub. 4, piano T-1, categoria: D/1, rendita catastale: € 29.629,00. Il detto opificio insiste su di una superficie di mq. 10.489 e si compone delle seguenti se- zioni:
-Capannone principale per la lavorazione di mq. 2.964,00;
-Uffici e servizi comuni per il personale per una superficie di mq. 399,00;
-Tettoia e silos lato nord del capannone per mq. 250;
-Cabina ENEL di mq. 41;
-Pesa coperta per mq. 21
-Capannone per il deposito dei prodotti finiti e delle materie prime di mq.
1.073,92.
b) impianti e macchinari utili alla produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati nell'impianto, aventi la seguente composizione:
-n. 5 impianti per la produzione di premiscelati cementizi, composto da miscelato- ri, tramogge, silos per materiali inerti, coclee per estrazione dei componenti e per il dosaggio misurato da bilance, confezionatrici automatiche e imballatrici;
1) Impianto per la produzione di intonaci in sacchi;
2) Impianto di produzione collanti cementizi in sacchi;
8
R.g.a.c.c. 11114/2023 3) Impianto di produzione malte cementizie in sacchi;
4) Impianto per la produzione di premiscelati sfusi e cemento rapido in sacchi;
5) Impianto per la produzione di rasanti e stucchi in sacchi;
N. 29 silos di stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti.
Mobili ed arredi vari da ufficio;
Macchine elettroniche da ufficio.
c) Autocarri e i mezzi di trasporto interno, i mezzi di trasporto iscritti presso il pubblico registro, così identificati:
- CATEGORIA: Trattore per semirimorchio;
* FABBRICA E TIPO: "DAF
TRUCKS N.V."; * TELAIO: XLRTE47X50E664462; * TARGA: CZ248BW;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "VOL-
VO TRUCK"; * TELAIO: YV2JG20F2AA698709; * TARGA: EF026NL;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "VOL-
VO TRUCK"; * TELAIO: YV2JG20F3AA698671; * TARGA: EF025NL;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "FIAT
AUTO SPA"; * TELAIO: ZFA23000005849515; * TARGA: BM598ZP;
- CATEGORIA: Rimorchio per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "ZORZI
22 RAP"; * TELAIO: ZAX22RO70AP012483; * TARGA: AE00284;
- CATEGORIA: Rimorchio per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "BAR-
TOLETTI"; * TARGA: AC10304;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "DAF
TRUCK N.V."; * TELAIO: XLRAS85XCOE722794; * TARGA: DC712LJ;
- CATEGORIA: Semirimorchio per trasporto specifico;
* FAB-BRICA E TIPO:
"DA TRUCK N.V."; * TARGA: AD66925.
d) Crediti verso clienti incorporati nella conferente dalla precedente acquisizione di ramo d'azienda della società “Mapekol S.r.l.”.
e) incorporato nella conferente dalla precedente acquisizione di CP_10
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R.g.a.c.c. 11114/2023 ramo d'azienda della società “Mapekol S.r.l.”.
Tali poste attive erano state quotate (ancora una volta, peraltro, incongruamente) nella perizia allegata all'atto di conferimento in 2.052.152,76 €. Mentre, a fronte di tale attività, le uniche componenti passive afferenti al compendio aziendale erano quelle relative al residuo debito di euro 400.000 derivante dal mutuo ipote- cario erogato dalla e da un non meglio indicato “debi- Controparte_11
to verso socio” di euro 250.000.
Successivamente al conferimento, segnatamente in data 4 marzo 2019, la “Immo- bil Service Srl” era stata posta fulmineamente in liquidazione, palesando in tal modo che la propria unica attività, il proprio unico scopo “imprenditoriale” era stato quello di traghettare alla neocostituita società l'intero compendio aziendale che le era stato appena assegnato in sede di scissione.
C) Circa undici mesi dopo il suddetto conferimento era seguito quello effettuato in data 30 dicembre 2019 dalla “Edil Commerciale” la quale pure aveva conferito alla “ il ramo d'azienda acquisito per effetto della scissione in sede di CP_3
aumento del capitale sociale, da euro 10.000,00 ad euro 13.245,00, con attribu- zione alla stessa del 24,5% del capitale sociale.
Il valore del compendio aziendale conferito era stato stimato in un importo (euro
422.790,56) ben superiore al capitale sottoscritto (euro 3.245,00), con formazione di una riserva di euro 419.545,56. Tale ulteriore conferimento sarebbe stato effet- tuato per ricomporre in un'unica società l'unitarietà aziendale giacché “nonostan- te lo sforzo profuso” non si era riusciti a rilanciare le attività aziendale separata- mente l'una dall'altra.
Sta di fatto che la “Immobil Service”, in data 29 aprile 2021, aveva poi acquisito la partecipazione societaria della “Edil Commerciale”, divenendo nuovamente so- cia unica della “ (in detta occasione le due società erano state rappresen- CP_3
tate dall'amministratore di entrambe, Sig. ). Persona_1
10
R.g.a.c.c. 11114/2023 In tal guisa alla “Immobile Service” aveva fatto nuovamente capo l'intera struttura aziendale di cui era originariamente titolare la “Mapekol”, questa volta però attra- verso lo schermo della partecipazione detenuta nella . CP_3
Tuttavia, improvvisamente, in data 29 marzo 2023, la “Immobil Service S.r.l. in liquidazione” aveva ceduto l'intera partecipazione sociale detenuta nella “
[...]
ad un'altra società, la “Iterum S.r.l.”, per il prezzo di euro 50.000,00 che CP_3
nell'atto di cessione viene indicato essere stato regolato mediante emissione di un assegno bancario da parte della acquirente “Iterum S.r.l.”.
Tale iniziativa non era casuale, in quanto occorreva ricordare quanto risultante nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2022 della “Immobil Service” in ordine alla intervenuta notifica, proprio in quell'esercizio, della intimazione di pagamento del rilevantissimo debito erariale venuto a gravare su detta società per effetto della scissione.
Altrettanto significativo che tale cessione fosse intervenuta per un prezzo estre- mamente esiguo considerato innanzitutto il fatto che del patrimonio della “
[...]
facevano parte l'esteso opificio industriale e tutte le descritte dotazioni CP_3
aziendali, il cui valore, per quanto riferito innanzi, era ben superiore ai circa 1,5 mln di euro, ossia al valore di conferimento indicato in sede di costituzione da parte della socia unica “Immobil Service S.r.l.” (la considerazione è ancor più pre- gnante se si considera il successivo conferimento, sebben di minor valore, operato dalla “Edil Commerciale”).
Per rendere verosimile la cessione a tale irrisorio prezzo, il giorno 27 febbraio
2023 erano stati approvati ben due bilanci della “ , quelli relativi agli CP_3
esercizi 2021 e 2022, in cui, per la prima volta, per effetto della improvvisa, avver- tita, esigenza di svalutare poste attive (in particolare i crediti), il patrimonio netto della società, che si attestava ancora nel 2020 nell'importo positivo di euro
854.313,00, viene a ridursi ad euro 282.341,00, nel bilancio 2021, per poi addi-
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R.g.a.c.c. 11114/2023 raggiungere il valore negativo di euro 125.833,00 in quello relativo al Pt_5
2022. Le note integrative dei bilanci forniscono generiche giustificazioni di tali svalutazioni che appaiono dunque unicamente funzionali alla cessione che sareb- be stata effettuata il mese successivo alla approvazione dei suddetti bilanci per il prezzo di euro 50.000,00.
Poco dopo tale cessione, in data 11 aprile 2023, la “ era stata posta in CP_3
liquidazione. Tutto, dunque, appariva programmato ad arte per consentire la ces- sione a prezzo vile della partecipazione alienata dalla “Immobil Service”, che pe- raltro era stato regolato mediante la consegna di un mero assegno bancario emes- so dalla acquirente.
La distanza siderale tra il valore effettivo della partecipazione societaria rispetto al prezzo pattuito per la cessione forniva sicuro indice del fatto che, con il predetto trasferimento, si fosse voluto porre al riparo delle pretese erariali la preziosa parte- cipazione societaria.
Inutile rimarcare che la “Iterum”, in data 11 aprile 2023, dunque solamente po- chi giorni dopo l'acquisto della partecipazione alla “ , ha poi posto la CP_3
stessa in liquidazione.
Tuttavia, non essendo la cessione della partecipazione alla “ parsa suffi- CP_3
ciente a salvaguardare l'asset dalle rilevanti pretese dei creditori sociali allorquan- do, in data 26 maggio 2023, era stato notificato alla “Immobil Service S.r.l.” il ri- corso volto alla apertura della liquidazione giudiziale, cinque giorni dopo la sud- detta notifica la società “ aveva stipulato il contratto preliminare di ven- CP_3
dita con la società consortile “ avente ad oggetto l'opificio Controparte_12
industriale de quo per il prezzo di euro 2.100.000,00, provvedendo puntualmente alla relativa trascrizione in Conservatoria.
In tale atto, autenticato nelle firme in data 31 maggio 2023 dal Notaio Per_8
di Napoli (rep. 41378 – racc. 19645), tra-scritto presso la Conservatoria
[...]
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R.g.a.c.c. 11114/2023 dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 1° giugno 2023 (reg. gen. 28211 – reg. part. 21637), il bene promesso in vendita è stato così descritto: “opificio in- dustriale con annesso circostante piazzale, confinante nell'insieme con Strada
Consortile, particella 372, via Iavarone e particella 393; il tutto riportato nel cata- sto fabbricati del Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 sub. 4, categoria
D/1 rendita euro 29.629 Strada Statale TI snc piano T-1.
L'area sulla quale insiste l'opificio in questione è riportata nel catasto terreni del
Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 ente urbano di mq. 10.489 (dieci- milaquattrocentottantanove).
L'opificio è attualmente rappresentato nella planimetria catastale protocollo
NA0377606 del 6 agosto 2013”.
La promittente acquirente si è obbligata ad acquistare per sé o per persona da nominare entro la data di stipula del definitivo.
Dal contratto preliminare risulta, anche questa volta, che l'importo di euro
300.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria dalla promittente acquirente in sede di stipula è (rectius, sarebbe) stato regolato a mezzo assegni bancari emessi dalla società con-sortile, prevedendosi poi un dilazionamento nel versamento del saldo già contemplante la destinazione di quota parte di esso in favore del credito- re ipotecario (Banca Intesa Mediocredito Spa) che ebbe a concedere il mutuo alla
“Mapekol Srl”.
È stato pattuito che il residuo saldo prezzo venisse corrisposto, quanto ad euro
150.000,00, entro il 30 settembre 2023; quanto ad euro 150.000,00 entro il 31 ottobre 2023 ed il residuo di euro 850.000,00 in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.
Nel preliminare si è dato atto dell'esistenza sia dell'ipoteca accesa per euro
1.750.000,00 a favore nella predetta “Banca Intesa Mediocredito Spa”, sia di una ipoteca volontaria iscritta il 3 agosto 2021 a favore della società “Enerma Srl” a
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R.g.a.c.c. 11114/2023 garanzia del pagamento di 36 effetti cambiari a scadenza mensile fino al 31 agosto
2024, sia della trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. operata dalla suddetta “Enerma Srl” in data 23 gennaio 2019, sia infine di altra ipoteca volontaria di euro 57.600,00 iscritta a favore della “Cementi Moc- cia S.p.a.” anch'essa a garanzia di un regolamento cambiario destinato a scadere il
31 dicembre 2024.
Nel preliminare, la promittente venditrice si è obbligata, entro la data del 30 lu- glio 2023, a cancellare le due ipoteche accese dalla “Enerma Srl” e dalla “Cementi
Moccia Spa”, nonché la citata domanda giudiziale di revoca, onerandosi altresì a far intervenire la “Banca Intesa Mediocredito Spa” in sede di stipula del contratto definitivo affinché la stessa prestasse il consenso alla totale cancellazione della formalità ipotecaria dalla medesima accesa sull'opificio industriale.
Ad amministrare la “ era stato chiamato il Sig. , al qua- CP_3 CP_13
le poi è succeduto il padre, l'onnipresente Sig. (socio unico, am- Persona_1
ministratore e poi liquidatore della conferente).
2. Dopo aver narrato questi fatti il curatore ha prospettato:
a) la revocabilità del conferimento effettuato dalla “Immobil Service SRL” nella
“ in data 23 gennaio 2019, sostenendo sussistere tutti gli elementi per CP_3
poter invocare la revoca, a norma degli artt. 165 CC.II e 2901 c.c., del conferi- mento dell'azienda - comprensiva di immobili e di ogni altra componente mobile, marchio compreso - effettuato dalla “Immobil Service Srl” nella Contr
b) la simulazione del preliminare trascritto e dei successivi atti di modifica e pro- roga dei termini, desumendosene la prova da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, tutti rivelatori della natura totalmente simulata del preliminare sti- pulato in data 31 maggio 2023.
Ha quindi convenuto in giudizio la “ ” e la “ Controparte_3 [...]
” formulando le seguenti conclu- Controparte_14
14
R.g.a.c.c. 11114/2023 sioni:
1) revocare, a norma dell'art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'atto di conferimen- to del 23 gennaio 2019 per TA (rep. 9246 – racc. 7486), tra- Persona_3
scritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, intervenuto in sede di co- stituzione della “ avente ad oggetto l'azienda della “Immobil Service Srl”, CP_3
quale descritta nella perizia asseverata recante la data del 16 gennaio 2019 del
Dott. composta dai mobili, macchinari, impianti, attrezzature, Persona_7
autocarri, crediti, marchio Mapekol, quali analiticamente descritti in detta perizia, nonché dall'immobile industriale dove viene svolta attività produttiva, sito in
Caivano (NA), SS. TI, SNC, dislocato tra i piani ter. e primo, censito con i seguenti dati catastali: foglio 10, particella 369, sub. 4, piano T-1, categoria D/1, rendita catastale: € 29.629,00, nel catasto urbano del Comune di Caivano. Il det- to opificio insiste su di una superficie di mq. 10.489 e si compone delle seguenti sezioni: Capannone principale per la lavorazione di mq. 2.964,00; -Uffici e servizi comuni per il personale per una superficie di mq. 399,00; -Tettoia e silos lato nord del capannone per mq. 250; -Cabina ENEL di mq. 41; -Pesa coperta per mq.
21; -Capannone per il deposito dei prodotti finiti e delle materie prime di mq.
1.073,92;
e per l'effetto dichiarare il suddetto trasferimento improduttivo di effetti nei con- fronti della attrice;
Pt_6
2) condannare la “ ” a restituire alla Curatela il compen- Controparte_3
dio aziendale che le è stato trasferito, in sede di conferimento, dalla “Immobil
Service S.r.l.”, comprensiva di tutti i beni e componenti materiali ed immateriali che la compongono, o comunque a versare l'equivalente pecuniario degli stessi nel caso in cui non ne fosse possibile, in tutto o in parte, la restituzione in natura,
o comunque il compendio risultasse disgregato, deteriorato o distrutto, o di mi-
15
R.g.a.c.c. 11114/2023 nor valore rispetto alla data del con-ferimento; equivalente pecuniario da fissarsi nella misura che sarà determinata dal CTU, o comunque quantificata anche equi- tativamente dall'adito Giudice;
3) previo accertamento incidentale della rilevanza penale del con-ferimento quale atto avente natura distrattiva sanzionato dall'art.322 CC.II., condannare la “
[...]
” a rifondere i frutti, o comunque a risarcire il danno derivan- Controparte_3
te dal mancato godimento del compendio aziendale, a far tempo dalla data del conferimento stesso, o subordinatamente, in caso di mancato accertamento inci- dentale, dalla data di notifica della presente domanda giudiziale;
frutti da commi- surarsi alla reddittività perduta, quale sarà determinata in corso di causa an-che all'esito di CTU;
4) accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto preliminare di com- pravendita stipulato in data 31 maggio 2023 tra la “ ” e la Controparte_3
“ ” mercè scrittura pri- Controparte_15
vata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli (rep. 41378 – Persona_8
racc. 19645), trascritta presso la Conservatoria dei Registri Im-mobiliari di Napoli
2 in data 1° giugno 2023 (reg. gen. 28211 – reg. part. 21637), avente ad oggetto:
“opificio industriale con an-nesso circostante piazzale, confinante nell'insieme con
Strada Con-sortile, particella 372, via Iavarone e particella 393; il tutto riportato nel catasto fabbricati del Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 sub. 4, categoria D/1 rendita euro 29.629 Strada Statale TI snc piano T-1. L'area sulla quale insiste l'opificio in questione è riportata nel catasto terreni del Comu- ne di Caivano al foglio 10 particella 369 ente urbano di mq. 10.489 (diecimila- quattrocentot-tantanove). L'opificio è attualmente rappresentato nella planimetria catastale protocollo NA0377606 del 6 agosto 2013” e per l'effetto dichiarare il suddetto contratto preliminare nullo e totalmente improduttivo di effetti.
5) accertare la simulazione assoluta anche dei successivi atti integrativi del suddet-
16
R.g.a.c.c. 11114/2023 to preliminare quali intervenuti in data 31 luglio 2023, giusta scrittura privata au- tenticata nelle firme dal Notaio rep.41587 – racc. 19766 (tra- Persona_8
scritta in data 4 agosto 2023 presso la Conservatoria di Napoli 2 ai numeri reg. gen. 41673 – reg. part. 32508); nonché in data 4 ottobre 2023 - giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep.41711 – racc. Persona_8
19842 (trascritta in data 3 novembre 2023 presso la Conservatoria di Napoli 2 ai numeri reg. gen. 52918 – reg. part. 41147), dichiarando anch'essi nulli e total- mente improduttivi di effetti.
6) per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di ef- fettuare l'annotamento della sentenza di accerta-mento della simulazione assoluta a margine delle trascrizioni del contratto preliminare e degli atti integrativi quali indicati nei precedenti punti 4) e 5).
7) condannare controparti alla refusione delle spese di causa da liquidarsi in favo- re dell'Erario stante l'intervenuta ammissione della Curatela al Patrocinio a spese dello Stato.
2. La si è costituita, resistendo alle domande della liquidazione giudiziale. CP_3
Ha negato la ricorrenza dei requisiti sia dell'azione revocatoria ordinaria che dell'azione di simulazione assoluta ed ha concluso per il rigetto delle domande.
3. Anche la si è costitui- Controparte_15
ta, non soltanto resistendo alla domanda di simulazione assoluta della liquidazio- ne giudiziale, ma proponendo in via riconvenzionale nei confronti della
[...]
domanda per l'accertamento che il contratto preliminare sotto- Controparte_3
scritto in data 31.5.2023 e gli atti di modifica del preliminare sottoscritti in data
31.7.2023 ed in data 4.10.2023, si sono risolti per inadempimento di o, CP_3
comunque, che tale società non ha adempiuto all'obbligo a contrarre pattuito nel predetto preliminare e negli atti di modifica del preliminare, con condanna al pa- gamento del doppio della caparra confirmatoria versata in attuazione del contrat-
17
R.g.a.c.c. 11114/2023 to preliminare (e dei successivi atti di modifica del 31.7.2023 e del 4.10.2023) pari a complessivi 1.400.000,00 € e dichiarazione che questo credito è munito di privi- legio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare del 31.5.2023, con ulteriore condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla in misura di euro 150.000,00 ovvero nella maggiore Controparte_16
o minore misura accertati dal Tribunale.
4. Con comparsa del 2/4/2024 la ha proposto domanda Controparte_3
riconvenzionale trasversale nei confronti della al fine di far Controparte_12
accertare e dichiarare che il contratto preliminare stipulato in data 31/5/2023 e gli atti di modifica del preliminare stipulati in data 31/7/2023 ed in data 4/10/2023 si sono già risolti a seguito del decorso del termine di 15 giorni dalla notifica della dif- fida ad adempiere del 05/12/2023 per inadempimento della promissaria acquirente,
e quindi dichiarare il diritto della a trattenere la somma di Controparte_3
euro 700.000,00 corrisposta dalla a titolo di caparra confir- Controparte_16
matoria.
5. Con ordinanza del 10/6/2024 il giudice istruttore, in accoglimento della do- manda cautelare proposta in corso di causa dal curatore, ha disposto il sequestro giudiziario del compendio aziendale oggetto del conferimento del 23 gennaio
2019 già di proprietà della Immobil Service S.R.L.
6. Con comparsa del 14/6/2024 si è costituita la nella Controparte_17
qualità di socia della responsabilità limitata, di- Controparte_15
chiarando che il rapporto contrattuale tra la la era sorto nel Contr CP_16
suo interesse, ed aggiungendo che con scrittura del 23.05.2024 era subentrata nel- la posizione contrattuale del , rendendosi cessionaria della posizione Parte_7
ed assumendo su di sé tutti gli obblighi e acquisendo tutti i diritti derivanti da quei rapporti contrattuali.
Ha dedotto che per effetto della stipula del già menzionato Contratto di Cessione
18
R.g.a.c.c. 11114/2023 di rapporti contrattuali, l' era divenuta soggetto legittimato Controparte_17
ad agire nel procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 111, comma 3, c.p.c.
Ha quindi aderito alle argomentazioni e prospettazioni svolte dalla società consor- tile e concluso negli stessi termini.
6. Respinta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ed accolta la richiesta di prova testimoniale, la causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti per tentativo di bonario componimento.
Quindi, all'udienza dell'8/4/2025 i procuratori hanno concordemente chiesto che il giudice unico si pronunciasse sulle sole domande formulate dalla liquida- zione giudiziale ai numeri 1 e 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo, e doman- dato la separazione ex art. 103, comma 2, c.p.c. delle restanti cause.
Raccolte le conclusioni e disposta la chiesta separazione delle cause, il giudice ha trattenuto la causa, relativa alle sole domande proposte dalla liquidazione giudizia- le nei confronti della in decisione. CP_3
7. L'azione revocatoria ordinaria è fondata.
Con il conferimento dell'azienda effettuato dalla “Immobil Service Srl” nella “
[...]
in data 23 gennaio 2019 è stato compiuto un atto dispositivo del suo intero CP_3
patrimonio pervenutole dalla società scissa Mapekol srl, cui è subito dopo seguita la delibera di scioglimento della società medesima.
Sebbene al conferimento si sia accompagnata l'attribuzione della partecipazione societaria, risulta evidente che si è in tal modo determinata un'alterazione peggio- rativa della consistenza patrimoniale della debitrice, avendo la giurisprudenza più volte ravvisato che il conferimento effettuato dal debitore in una di capita- CP_14
li di cui sia anche socio unico costituisce comunque un atto pregiudizievole per i creditori, in quanto tale rilevante ai sensi dell'articolo 2901 c.c., ed avendo la Su- corte affermato che «L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. Per_9
19
R.g.a.c.c. 11114/2023 unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabi- lità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti» (così Cass. n.
27290 del 2022) ovvero comportando una alterazione peggiorativa del patrimonio anche per il fatto che la partecipazione sociale è più facilmente trasferibile e quin- di agevolmente occultabile dal debitore (cfr. Cass. 1804/2000).
L'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non necessita dell'effettiva com- promissione del credito, ma richiede la diversa e più ampia fattispecie del “pre- giudizio alle ragioni creditorie”; essa, quindi, è esperibile anche in presenza di me- ra sostituzione di un bene ad un altro, ove ciò determini maggiore gravosità o dif- ficoltà del soddisfacimento coattivo.
Nel caso di specie, il pericolo della maggiore trasferibilità si è concretizzato per ef- fetto del trasferimento dell'intera partecipazione sociale alla agevol- CP_3
mente effettuata dalla “Immobil Service Srl” in favore della “Iterum S.r.l.” in data
29 marzo 2023. Quella cessione ha concretizzato e reso definitivo il pregiudizio, tale da rendere sicuramente fondato l'esperimento dei rimedi di cui agli artt. 165
CC.II e 2901 c.c. in rapporto al carattere lesivo dello stesso.
Non v'è dubbio della ricorrenza della scientia damni della “Immobil Service Srl”, considerando la certa consapevolezza, in capo all'amministratore e socio unico della stessa (Sig. ), della rilevantissima debitoria erariale che nel Persona_1
progetto di scissione della “Mapekol Srl” il medesimo, quale socio e amministra- tore unico anche di detta ultima società, aveva avuto cura di traghettare alla sola
“Edil Commerciale srl”, nella perfetta consapevolezza che ciò non avrebbe co- munque prodotto la liberazione dell'altra società beneficiaria della scissione dall'obbligo solidale di pagamento delle imposte e dei tributi gravanti sulla scissa.
20
R.g.a.c.c. 11114/2023 Il che è confermato dall'immediatamente consecutivo conferimento che la “
[...]
, pochi giorni dopo la propria costituzione e la cancellazione Controparte_4
della “Mapekol”, operò nella . CP_3
Consapevolezza della lesività del conferimento sicuramente riscontrabile anche in capo alla “ , dovendo tale requisito essere verificato nei confronti di chi CP_3
al tempo assunse la carica di amministratore della stessa, vale a dire CP_18
, figlio di , storico socio ed amministratore della “Mapekol
[...] Persona_1
S.r.l.”, nonché socio unico della medesima “ per la quale avrebbe assun- CP_3
to anche la carica di amministratore unico in data 12 ottobre 2020.
È evidente che per effetto dei legami parentali e societari non CP_13
potesse non essere perfettamente a conoscenza delle pregresse vicende societarie, e soprattutto dell'indebitamento della “Mapekol S.r.l.” e conseguentemente della
“Immobil Service S.r.l.”, circostanze che erano comunque agevolmente desumibili mediante semplici visure camerali rivelando il peso della debitoria erariale il pro- getto di scissione pubblicato presso il registro delle imprese).
Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che
“per l'imputabilità degli stati soggettivi si ha riguardo alla persona del rappresentante (art.
1391 cod. civ.); e cioè, dell'organo gestorio della società, se contestualmente nominato in se- de di costituzione della società” (cfr. Cass. 23891/2013). A ciò va aggiunto il rilievo che nel caso di specie si è trattato della costituzione di una società a socio unico.
L'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di conferimento, che viene a porsi come atto depauperativo successivo all'insorgere dei crediti gravanti sulla so- cietà conferente, esposta al tempo nei confronti non solo dell'erario, ma anche della lavoratrice ricorrente e del creditore ipotecario “Banca Intesa Mediocredito
Spa”, ed essendo indiscussa la responsabilità solidale nel pagamento dei debiti erariali gravanti sulla scissa fissata dalla normativa speciale, responsabilità che conferma l'esistenza del milionario debito sulla “Immobil Service Srl” al tempo
21
R.g.a.c.c. 11114/2023 dell'atto dispositivo.
8. All'accoglimento della domanda proposta nei confronti di in liquida- CP_3
zione ne segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, risultando la liquidazione giudiziale ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla liqui- dazione giudiziale della Immobil Service S.R.L. in liquidazione nei confronti della
: Controparte_3
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della li- quidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento del 23 gennaio 2019 per TA (rep. 9246 – racc. Persona_3
7486), trascritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri Im- mobiliari di Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, intervenuto in sede di costituzione della “ ed avente ad oggetto l'azienda della “Immobil CP_3
Service Srl”, quale descritta nella perizia asseverata recante la data del 16 gennaio
2019 del Dott. composta dai mobili, macchinari, impianti, at- Persona_7
trezzature, autocarri, crediti, marchio Mapekol, quali analiticamente descritti in detta perizia, nonché dall'immobile industriale dove viene svolta attività produtti- va, sito in Caivano (NA), SS. TI, SNC;
2) condanna la “ ” a restituire alla curatela il compendio Controparte_3
aziendale che le è stato trasferito, in sede di conferimento, dalla “Immobil Service
S.r.l.”, comprensiva di tutti i beni e componenti materiali ed immateriali che la compongono;
3) condanna la a pagare allo Stato le spese di lite, liquidan- Controparte_3
dole in 14.000,00 € per compensi e 2.100,00 € per rimborso spese forfettarie, nonché a rimborsare allo Stato le spese anticipate e a pagare quelle prenotate a
22
R.g.a.c.c. 11114/2023 debito.
Così deciso in Aversa, il 16/06/2025.
23
R.g.a.c.c. 11114/2023
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 11114 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
TRA la liquidazione giudiziale della (C.F. CP_1 Parte_1 Controparte_2
, in persona della curatrice, avv. Fabiola Angri, rappresentata e di- P.IVA_1
fesa dall'avv. Livio Persico (C.F. ) C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Controparte_3 P.IVA_2
tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cucurachi (C.F.
CodiceFiscale_2
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo il curatore della liquidazione giudiziale della Immobil
Service s.r.l. in liquidazione ha esposto le seguenti circostanze.
A) Con sentenza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Napoli nord aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della “Immobil Service S.r.l.”, società aven- te come oggetto sociale tra l'altro la gestione, l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni e fabbricati;
l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, di attività edili- zia;
locazione immobiliare di beni propri o in leasing;
la produzione ed il com- mercio, in ogni forma, di collanti cementizi, intonaci e prodotti speciali per l'edilizia e affini ad essa;
attività di trasporto dei beni.
La sentenza aveva fatto séguito al ricorso proposto da una ex lavoratrice della so- cietà, che, avendo lavorato alle dipendenze della “Mapekol S.r.l” fino al licenzia- mento intervenuto nel mese di ottobre 2018, si era doluta del mancato pagamen- to del TFR, fatto oggetto del decreto monitorio dalla medesima ottenuto nei con- fronti delle due società risultanti dalla scissione della datrice di lavoro intervenuta in data 3 dicembre 2018, cui aveva fatto seguito la cancellazione di quest'ultima e la nascita, per l'appunto della “Immobil Service S.r.l.” e della “Edil Commerciale
S.r.l.”.
La ricorrente aveva prospettato che del debito societario dovesse rispondere (an- che) la “Immobil Service S.r.l.”.
Nel procedimento unitario per la liquidazione giudiziale si era costituita la “
[...]
, dai cui bilanci, ed in particolare dalla nota integrativa al bi- Controparte_4
lancio al 31 dicembre 2022, approvato e depositato nel giugno 2023 e, dunque, successivamente alla notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudizia- le, emergeva che l'amministratore aveva dato atto che «“Nel corso dell'esercizio in commento, l' ai sensi del combinato disposto di cui agli Controparte_5
artt. 173 del TUIR e art. 15 del D. Lgs 472/1997, ha notificato alla scrivente Società un'intimazione di pagamento nella qualità di responsabile in solido del debito erariale della società Mapekol srl – c.f. per effetto della scissione operata con atto del 3- P.IVA_3
12-2018. La complessiva esposizione debitoria, per quanto già prevista nell'operazione straordinaria societaria di “scissione” del 2018, è stata assegnata all'altra Società benefi- ciaria (Edil Commerciale s.r.l., n.d.r.) e, pertanto, non è stato tenuto conto dell'innanzi no- tificato atto di intimazione di pagamento, avendo prontamente comunicato alla effettiva
2
R.g.a.c.c. 11114/2023 Società debitrice la pretesa tributaria dell'Ente della riscossione”».
Inoltre, nel corso del procedimento unitario era emersa anche l'esistenza di un credito in linea capitale di euro 423.263,66, rappresentato da un decreto ingiun- tivo ottenuto dalla “ nei confronti della “Immobil Service Parte_2
S.r.l.” e di altra società (la “ ) derivante da un contratto di finanziamento CP_3
concesso in data 21 febbraio 2007 alla predetta “Mapekol S.r.l.” in forza del quale era stata iscritta ipoteca sul complesso industriale di detta società, sito in Caivano
(NA), località Pascarola, Strada Statale TI snc, zona Industriale Asi.
Anche questo istituto di credito, essendo tale opificio industriale stato destinato in sede di scissione alla “Immobil Service S.r.l.”, ha invocato l'ingiunzione di pa- gamento, per l'importo di euro 423.263,66 oltre interessi al tasso di mora previsto contrattualmente., nei confronti di quest'ultima e di un'altra società (“ ) CP_3
cui l'immobile è infine pervenuto in sede di conferimento operato dalla prima.
Il Tribunale, nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva rilevato che le ragioni addotte dalla debitrice non fossero idonee a negare l'esistenza del credito azionato dalla banca e, avendo rilevato che dai ruoli di
[...]
erano emersi debiti erariali ammontanti complessivamente ad Controparte_6
euro 1.298.549,60, aveva affermato che anche questo debito gravava sulla mede- sima Immobil Service srl poiché la scissione non era valsa a liberarla dall'obbligo di pagamento, e ciò secondo l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa anteceden- ti, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui all'art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, non- ché in virtù del fatto che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla desi- gnata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamen-
3
R.g.a.c.c. 11114/2023 te a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, ribadendo al riguardo l'affermazione giurisprudenza secondo cui «tale differente trattamento non è costituzionalmente illegittimo, perché risponde all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel ri- spetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatez- za e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, poi costantemente applicata dalla giurisprudenza della Corte di cassa- zione (Cass., n. 5204/2023)».
B) Avendo rilevato che, solamente cinque giorni dopo la notifica del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale, la “ , cui la “Immobil Service” CP_3
aveva precedentemente conferito il prefato opificio industriale, aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con la società consortile la “Smean Energy S.r.l.” relativo al detto opificio, il curatore aveva effettuato gli opportuni approfondi- menti volti a ricostruire tutti i pregressi accadimenti che avevano riguardato l'immobile industriale e l'azienda tutta della “Immobil Service”, rilevandone la completa distrazione dal patrimonio sociale.
In particolare: la “ Service S.r.l.” era stata costituita in data 7 gennaio 2019 a seguito CP_1
dell'atto di scissione del 3 dicembre 2018 che interessò la “Mapekol S.r.l.” e da cui scaturì anche la costituzione della “Edil Commerciale S.r.l.”.
Già prima della scissione – segnatamente in data 16 febbraio 2018 - la “Mapekol
S.r.l.” aveva affittato alla “Luna S.r.l.” la propria azienda avente ad oggetto la pro- duzione e il commercio di prodotti per l'edilizia ed affini (entrambe le società so- no riconducibili alla famiglia , risultando, al tempo, la affittante ammini- Pt_3
strata dal Sig. e la affittuaria dalla Sig.ra . Persona_1 Parte_4
Per effetto della scissione, alla “Immobil Service S.r.l.” è pervenuto l'intero opifi- cio industriale sito in Caivano, località Pascarola, Strada Statale TI (zona
4
R.g.a.c.c. 11114/2023 industriale ASI), esteso 10.489 mq., oltre ai diversi impianti ivi esistenti, quali in- dicati nel progetto di scissione (così come affittato alla predetta società “Luna”).
Alla medesima società beneficiaria sono pervenuti anche numerosi impianti, non- ché beni mobili, arredi, nonché trattori, autocarri e rimorchi, compreso il mar- chio “Mapekol”. Il perito che aveva effettuato la stima del compendio immobilia- re in occasione della scissione – Arch. – aveva valutato lo stesso Persona_2
in misura pari ad euro 1.256.000,00 (valore, come espressamente indicato nel progetto di scissione, inferiore finanche al valore fiscale di trasferimento del cespi- te). Dalla documentazione fotografica allegata alla perizia – piuttosto che dalla la- conica perizia stessa – è possibile riscontrare l'esistenza in loco di vari corpi di fabbrica, di capannoni e numerosi silos. Un più analitico dettaglio è compiuto nel progetto di scissione, nel quale viene fatta menzione della esistenza di cinque im- pianti di premiscelati cementizi;
di un impianto per la produzione di intonaci in sacchi;
di un impianto per la produzione di malte cementizie in sacchi;
di un im- pianto per la produzione di premiscelati sfusi e cemento rapido in sacchi;
di un impianto per la produzione di rasanti e stucchi in sacchi;
di 29 silos di stoccaggi di materie prime e prodotti finiti;
di un impianto automatico di idropitture compo- sto da tre silos, due cisterne, tramoggia a bilico.
La perizia estimativa dell'immobile, oltre a presentare delle squadrature, in termi- ni di qualche centinaio di metri, tra aree coperte e scoperte, rispetto alla estensio- ne ed alla consistenza del compendio immobiliare quali invece indicate nel pro- getto di scissione, si caratterizza per aver utilizzato, come parametro di riferimen- to, i valori minimi dei dati OMI, nonostante l'autore, al punto 1 della propria re- lazione, avesse avuto modo di affermare, nella descrizione dello stato dei luoghi, che “il bene risulta rifinito in ogni sua parte e comprensivo di impianti e macchi- nari, atti al regolare svolgimento dell'attività produttiva”. Incomprensibili, dun- que, le ragioni per le quali il perito aveva fatto applicazione dei minimi. Al contra-
5
R.g.a.c.c. 11114/2023 rio, facendo applicazione dei dati medi OMI, relativi al periodo di riferimento, si giunge ad esiti ben diversi, che vedono l'immobile raggiungere una quotazione di circa tre milioni di euro;
somma, dunque, più che doppia rispetto alla stima effet- tuata dal tecnico.
Non solo. Il perito, nel corpo della relazione, aveva indicato che avrebbe stimato le aree esterne con un ragguaglio del 25% per poi incomprensibilmente effettuare, in sede di calcolo, il ragguaglio nella minore percentuale del 10%.
Anche tale circostanza è valsa a deprimere il valore del compendio, al punto da raggiungere ad esiti addirittura inferiori alla valutazione fiscale del cespite.
Nel progetto di scissione viene altresì indicato che il medesimo tecnico (sebbene architetto) ha proceduto ad effettuare la stima degli impianti, macchinari, mezzi mobili interni ed autocarri, va-lutandoli nell'importo complessivo di euro
230.000,00.
Il marchio “Mapekol”, parimenti attribuito, in sede di scissione, alla “Immobil
Service Srl”, era stato stimato infine nel valore di euro 50.000,00.
Quale unica componente debitoria verso terzi, è stata assegnata alla “Immobil
Service s.r.l.” il peso del mutuo ipotecario erogato dalla Controparte_7
”, banca che – come rilevato innanzi – aveva erogato un finanziamento di
[...]
un milione di euro in favore della “Mapekol Srl”, debito rimasto impagato, alla data dell'8 febbraio 2017, per l'importo di euro 559.302,04 (oltre interessi), ri- spetto al quale era in corso un rientro dilazionato da parte della società debitrice.
All'altra società originatasi per effetto della scissione, la “Edil Commerciale Srl”, era stato invece attribuito un ramo commerciale, composto da due impianti semi- nuovi per la produzione di premiscelati, due impianti composti tra l'altro, ciascu- no da sei silos e tre mescolatori, oltre ad un impianto per la produzione di rasanti: alla stessa è stata poi “assegnata” tutta la restante debitoria gravante sulla scissa verso le banche, verso i fornitori nonché, in special modo, verso l'Erario (il tutto
6
R.g.a.c.c. 11114/2023 come meglio dettagliato nel pro-getto di scissione).
All'esito della scissione, la “Mapekol Srl”, come detto, amministrata dal socio uni- co, Sig. , era stata repentinamente cancellata dal Registro delle Persona_1
Imprese in data 7 gennaio 2019, senza fase di liquidazione.
Agevole rilevare come il ben più consistente peso – rispetto alla elencazione com- piuta nel progetto di scissione - del debito erariale della “Mapekol Srl” che oggi gravava sulla “Immobil Service Srl” (come emerso in sede di istruttoria che ha preceduto l'apertura della liquidazione) fornisca evidente ragione della scissione e della fretta con la quale si è attuata l'operazione fino alla cancellazione della socie- tà scissa.
che aveva trovato ulteriore sbocco nel fatto che, circa 15 giorni dopo la an- CP_8
zidetta cancellazione - segnatamente in data 23 gennaio 2019 -, la neocostituita
“Immobil Service S.r.l.”, in persona del socio e amministratore unico, Sig.
[...]
, in sede di atto di costituzione per TA (rep. 9246 – CP_9 Persona_3
racc. 7486), trascritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri di Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, ha conferito, quale so- cia unica, nella costituenda , l'azienda che le era stata appena attribuita, CP_3
comprensiva dell'esteso complesso immobiliare, nonché di tutti gli enti mobili che corredavano il ramo di azienda.
Nel compendio aziendale erano stati ricompresi l'immobile industriale, gli im- pianti, gli arredi, gli autocarri, l'attrezzatura e il marchio “Mapekol” con forma- zione di un patrimonio che, al netto delle passività, è stato pari ad euro
1.402.152,76 e che ha comunque originato la formazione di un capitale sociale di soli euro 10.000,00 (con la previsione di un sovrapprezzo di euro 1.392.152,76 imputato ad apposita riserva).
All'atto di conferimento sono state allegate la perizia estimativa dei mobili, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature industriali, a firma del Dott. Per_4
7
R.g.a.c.c. 11114/2023 taco nonché la medesima perizia immobiliare redatta dall'Arch. Per_5 [...]
nel giugno 2017, su mandato della “Mapekol Srl” ai fini della scis- Per_6
sione.
In particolare, come si legge nel rogito di costituzione della , con il CP_3
suddetto atto la “Immobil Service” ha conferito l'azienda corrente in Caivano, via
D. Vittorio n. 19, come descritta nella perizia effettuata in data 16 gennaio 2019 dal Dott. e segnatamente le seguenti componenti attive: Persona_7
a) immobile industriale dove viene svolta attività produttiva, costituito dal com- pendio immobiliare sito nel Comune di Caivano (NA), SS TI SNC, dislo- cato tra i piani ter. e primo, censito con i seguenti dati catastali: foglio 10, particel- la 369, sub. 4, piano T-1, categoria: D/1, rendita catastale: € 29.629,00. Il detto opificio insiste su di una superficie di mq. 10.489 e si compone delle seguenti se- zioni:
-Capannone principale per la lavorazione di mq. 2.964,00;
-Uffici e servizi comuni per il personale per una superficie di mq. 399,00;
-Tettoia e silos lato nord del capannone per mq. 250;
-Cabina ENEL di mq. 41;
-Pesa coperta per mq. 21
-Capannone per il deposito dei prodotti finiti e delle materie prime di mq.
1.073,92.
b) impianti e macchinari utili alla produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati nell'impianto, aventi la seguente composizione:
-n. 5 impianti per la produzione di premiscelati cementizi, composto da miscelato- ri, tramogge, silos per materiali inerti, coclee per estrazione dei componenti e per il dosaggio misurato da bilance, confezionatrici automatiche e imballatrici;
1) Impianto per la produzione di intonaci in sacchi;
2) Impianto di produzione collanti cementizi in sacchi;
8
R.g.a.c.c. 11114/2023 3) Impianto di produzione malte cementizie in sacchi;
4) Impianto per la produzione di premiscelati sfusi e cemento rapido in sacchi;
5) Impianto per la produzione di rasanti e stucchi in sacchi;
N. 29 silos di stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti.
Mobili ed arredi vari da ufficio;
Macchine elettroniche da ufficio.
c) Autocarri e i mezzi di trasporto interno, i mezzi di trasporto iscritti presso il pubblico registro, così identificati:
- CATEGORIA: Trattore per semirimorchio;
* FABBRICA E TIPO: "DAF
TRUCKS N.V."; * TELAIO: XLRTE47X50E664462; * TARGA: CZ248BW;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "VOL-
VO TRUCK"; * TELAIO: YV2JG20F2AA698709; * TARGA: EF026NL;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "VOL-
VO TRUCK"; * TELAIO: YV2JG20F3AA698671; * TARGA: EF025NL;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "FIAT
AUTO SPA"; * TELAIO: ZFA23000005849515; * TARGA: BM598ZP;
- CATEGORIA: Rimorchio per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "ZORZI
22 RAP"; * TELAIO: ZAX22RO70AP012483; * TARGA: AE00284;
- CATEGORIA: Rimorchio per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "BAR-
TOLETTI"; * TARGA: AC10304;
- CATEGORIA: Autocarro per trasporto di cose;
* FABBRICA E TIPO: "DAF
TRUCK N.V."; * TELAIO: XLRAS85XCOE722794; * TARGA: DC712LJ;
- CATEGORIA: Semirimorchio per trasporto specifico;
* FAB-BRICA E TIPO:
"DA TRUCK N.V."; * TARGA: AD66925.
d) Crediti verso clienti incorporati nella conferente dalla precedente acquisizione di ramo d'azienda della società “Mapekol S.r.l.”.
e) incorporato nella conferente dalla precedente acquisizione di CP_10
9
R.g.a.c.c. 11114/2023 ramo d'azienda della società “Mapekol S.r.l.”.
Tali poste attive erano state quotate (ancora una volta, peraltro, incongruamente) nella perizia allegata all'atto di conferimento in 2.052.152,76 €. Mentre, a fronte di tale attività, le uniche componenti passive afferenti al compendio aziendale erano quelle relative al residuo debito di euro 400.000 derivante dal mutuo ipote- cario erogato dalla e da un non meglio indicato “debi- Controparte_11
to verso socio” di euro 250.000.
Successivamente al conferimento, segnatamente in data 4 marzo 2019, la “Immo- bil Service Srl” era stata posta fulmineamente in liquidazione, palesando in tal modo che la propria unica attività, il proprio unico scopo “imprenditoriale” era stato quello di traghettare alla neocostituita società l'intero compendio aziendale che le era stato appena assegnato in sede di scissione.
C) Circa undici mesi dopo il suddetto conferimento era seguito quello effettuato in data 30 dicembre 2019 dalla “Edil Commerciale” la quale pure aveva conferito alla “ il ramo d'azienda acquisito per effetto della scissione in sede di CP_3
aumento del capitale sociale, da euro 10.000,00 ad euro 13.245,00, con attribu- zione alla stessa del 24,5% del capitale sociale.
Il valore del compendio aziendale conferito era stato stimato in un importo (euro
422.790,56) ben superiore al capitale sottoscritto (euro 3.245,00), con formazione di una riserva di euro 419.545,56. Tale ulteriore conferimento sarebbe stato effet- tuato per ricomporre in un'unica società l'unitarietà aziendale giacché “nonostan- te lo sforzo profuso” non si era riusciti a rilanciare le attività aziendale separata- mente l'una dall'altra.
Sta di fatto che la “Immobil Service”, in data 29 aprile 2021, aveva poi acquisito la partecipazione societaria della “Edil Commerciale”, divenendo nuovamente so- cia unica della “ (in detta occasione le due società erano state rappresen- CP_3
tate dall'amministratore di entrambe, Sig. ). Persona_1
10
R.g.a.c.c. 11114/2023 In tal guisa alla “Immobile Service” aveva fatto nuovamente capo l'intera struttura aziendale di cui era originariamente titolare la “Mapekol”, questa volta però attra- verso lo schermo della partecipazione detenuta nella . CP_3
Tuttavia, improvvisamente, in data 29 marzo 2023, la “Immobil Service S.r.l. in liquidazione” aveva ceduto l'intera partecipazione sociale detenuta nella “
[...]
ad un'altra società, la “Iterum S.r.l.”, per il prezzo di euro 50.000,00 che CP_3
nell'atto di cessione viene indicato essere stato regolato mediante emissione di un assegno bancario da parte della acquirente “Iterum S.r.l.”.
Tale iniziativa non era casuale, in quanto occorreva ricordare quanto risultante nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2022 della “Immobil Service” in ordine alla intervenuta notifica, proprio in quell'esercizio, della intimazione di pagamento del rilevantissimo debito erariale venuto a gravare su detta società per effetto della scissione.
Altrettanto significativo che tale cessione fosse intervenuta per un prezzo estre- mamente esiguo considerato innanzitutto il fatto che del patrimonio della “
[...]
facevano parte l'esteso opificio industriale e tutte le descritte dotazioni CP_3
aziendali, il cui valore, per quanto riferito innanzi, era ben superiore ai circa 1,5 mln di euro, ossia al valore di conferimento indicato in sede di costituzione da parte della socia unica “Immobil Service S.r.l.” (la considerazione è ancor più pre- gnante se si considera il successivo conferimento, sebben di minor valore, operato dalla “Edil Commerciale”).
Per rendere verosimile la cessione a tale irrisorio prezzo, il giorno 27 febbraio
2023 erano stati approvati ben due bilanci della “ , quelli relativi agli CP_3
esercizi 2021 e 2022, in cui, per la prima volta, per effetto della improvvisa, avver- tita, esigenza di svalutare poste attive (in particolare i crediti), il patrimonio netto della società, che si attestava ancora nel 2020 nell'importo positivo di euro
854.313,00, viene a ridursi ad euro 282.341,00, nel bilancio 2021, per poi addi-
11
R.g.a.c.c. 11114/2023 raggiungere il valore negativo di euro 125.833,00 in quello relativo al Pt_5
2022. Le note integrative dei bilanci forniscono generiche giustificazioni di tali svalutazioni che appaiono dunque unicamente funzionali alla cessione che sareb- be stata effettuata il mese successivo alla approvazione dei suddetti bilanci per il prezzo di euro 50.000,00.
Poco dopo tale cessione, in data 11 aprile 2023, la “ era stata posta in CP_3
liquidazione. Tutto, dunque, appariva programmato ad arte per consentire la ces- sione a prezzo vile della partecipazione alienata dalla “Immobil Service”, che pe- raltro era stato regolato mediante la consegna di un mero assegno bancario emes- so dalla acquirente.
La distanza siderale tra il valore effettivo della partecipazione societaria rispetto al prezzo pattuito per la cessione forniva sicuro indice del fatto che, con il predetto trasferimento, si fosse voluto porre al riparo delle pretese erariali la preziosa parte- cipazione societaria.
Inutile rimarcare che la “Iterum”, in data 11 aprile 2023, dunque solamente po- chi giorni dopo l'acquisto della partecipazione alla “ , ha poi posto la CP_3
stessa in liquidazione.
Tuttavia, non essendo la cessione della partecipazione alla “ parsa suffi- CP_3
ciente a salvaguardare l'asset dalle rilevanti pretese dei creditori sociali allorquan- do, in data 26 maggio 2023, era stato notificato alla “Immobil Service S.r.l.” il ri- corso volto alla apertura della liquidazione giudiziale, cinque giorni dopo la sud- detta notifica la società “ aveva stipulato il contratto preliminare di ven- CP_3
dita con la società consortile “ avente ad oggetto l'opificio Controparte_12
industriale de quo per il prezzo di euro 2.100.000,00, provvedendo puntualmente alla relativa trascrizione in Conservatoria.
In tale atto, autenticato nelle firme in data 31 maggio 2023 dal Notaio Per_8
di Napoli (rep. 41378 – racc. 19645), tra-scritto presso la Conservatoria
[...]
12
R.g.a.c.c. 11114/2023 dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 1° giugno 2023 (reg. gen. 28211 – reg. part. 21637), il bene promesso in vendita è stato così descritto: “opificio in- dustriale con annesso circostante piazzale, confinante nell'insieme con Strada
Consortile, particella 372, via Iavarone e particella 393; il tutto riportato nel cata- sto fabbricati del Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 sub. 4, categoria
D/1 rendita euro 29.629 Strada Statale TI snc piano T-1.
L'area sulla quale insiste l'opificio in questione è riportata nel catasto terreni del
Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 ente urbano di mq. 10.489 (dieci- milaquattrocentottantanove).
L'opificio è attualmente rappresentato nella planimetria catastale protocollo
NA0377606 del 6 agosto 2013”.
La promittente acquirente si è obbligata ad acquistare per sé o per persona da nominare entro la data di stipula del definitivo.
Dal contratto preliminare risulta, anche questa volta, che l'importo di euro
300.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria dalla promittente acquirente in sede di stipula è (rectius, sarebbe) stato regolato a mezzo assegni bancari emessi dalla società con-sortile, prevedendosi poi un dilazionamento nel versamento del saldo già contemplante la destinazione di quota parte di esso in favore del credito- re ipotecario (Banca Intesa Mediocredito Spa) che ebbe a concedere il mutuo alla
“Mapekol Srl”.
È stato pattuito che il residuo saldo prezzo venisse corrisposto, quanto ad euro
150.000,00, entro il 30 settembre 2023; quanto ad euro 150.000,00 entro il 31 ottobre 2023 ed il residuo di euro 850.000,00 in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.
Nel preliminare si è dato atto dell'esistenza sia dell'ipoteca accesa per euro
1.750.000,00 a favore nella predetta “Banca Intesa Mediocredito Spa”, sia di una ipoteca volontaria iscritta il 3 agosto 2021 a favore della società “Enerma Srl” a
13
R.g.a.c.c. 11114/2023 garanzia del pagamento di 36 effetti cambiari a scadenza mensile fino al 31 agosto
2024, sia della trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. operata dalla suddetta “Enerma Srl” in data 23 gennaio 2019, sia infine di altra ipoteca volontaria di euro 57.600,00 iscritta a favore della “Cementi Moc- cia S.p.a.” anch'essa a garanzia di un regolamento cambiario destinato a scadere il
31 dicembre 2024.
Nel preliminare, la promittente venditrice si è obbligata, entro la data del 30 lu- glio 2023, a cancellare le due ipoteche accese dalla “Enerma Srl” e dalla “Cementi
Moccia Spa”, nonché la citata domanda giudiziale di revoca, onerandosi altresì a far intervenire la “Banca Intesa Mediocredito Spa” in sede di stipula del contratto definitivo affinché la stessa prestasse il consenso alla totale cancellazione della formalità ipotecaria dalla medesima accesa sull'opificio industriale.
Ad amministrare la “ era stato chiamato il Sig. , al qua- CP_3 CP_13
le poi è succeduto il padre, l'onnipresente Sig. (socio unico, am- Persona_1
ministratore e poi liquidatore della conferente).
2. Dopo aver narrato questi fatti il curatore ha prospettato:
a) la revocabilità del conferimento effettuato dalla “Immobil Service SRL” nella
“ in data 23 gennaio 2019, sostenendo sussistere tutti gli elementi per CP_3
poter invocare la revoca, a norma degli artt. 165 CC.II e 2901 c.c., del conferi- mento dell'azienda - comprensiva di immobili e di ogni altra componente mobile, marchio compreso - effettuato dalla “Immobil Service Srl” nella Contr
b) la simulazione del preliminare trascritto e dei successivi atti di modifica e pro- roga dei termini, desumendosene la prova da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, tutti rivelatori della natura totalmente simulata del preliminare sti- pulato in data 31 maggio 2023.
Ha quindi convenuto in giudizio la “ ” e la “ Controparte_3 [...]
” formulando le seguenti conclu- Controparte_14
14
R.g.a.c.c. 11114/2023 sioni:
1) revocare, a norma dell'art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'atto di conferimen- to del 23 gennaio 2019 per TA (rep. 9246 – racc. 7486), tra- Persona_3
scritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, intervenuto in sede di co- stituzione della “ avente ad oggetto l'azienda della “Immobil Service Srl”, CP_3
quale descritta nella perizia asseverata recante la data del 16 gennaio 2019 del
Dott. composta dai mobili, macchinari, impianti, attrezzature, Persona_7
autocarri, crediti, marchio Mapekol, quali analiticamente descritti in detta perizia, nonché dall'immobile industriale dove viene svolta attività produttiva, sito in
Caivano (NA), SS. TI, SNC, dislocato tra i piani ter. e primo, censito con i seguenti dati catastali: foglio 10, particella 369, sub. 4, piano T-1, categoria D/1, rendita catastale: € 29.629,00, nel catasto urbano del Comune di Caivano. Il det- to opificio insiste su di una superficie di mq. 10.489 e si compone delle seguenti sezioni: Capannone principale per la lavorazione di mq. 2.964,00; -Uffici e servizi comuni per il personale per una superficie di mq. 399,00; -Tettoia e silos lato nord del capannone per mq. 250; -Cabina ENEL di mq. 41; -Pesa coperta per mq.
21; -Capannone per il deposito dei prodotti finiti e delle materie prime di mq.
1.073,92;
e per l'effetto dichiarare il suddetto trasferimento improduttivo di effetti nei con- fronti della attrice;
Pt_6
2) condannare la “ ” a restituire alla Curatela il compen- Controparte_3
dio aziendale che le è stato trasferito, in sede di conferimento, dalla “Immobil
Service S.r.l.”, comprensiva di tutti i beni e componenti materiali ed immateriali che la compongono, o comunque a versare l'equivalente pecuniario degli stessi nel caso in cui non ne fosse possibile, in tutto o in parte, la restituzione in natura,
o comunque il compendio risultasse disgregato, deteriorato o distrutto, o di mi-
15
R.g.a.c.c. 11114/2023 nor valore rispetto alla data del con-ferimento; equivalente pecuniario da fissarsi nella misura che sarà determinata dal CTU, o comunque quantificata anche equi- tativamente dall'adito Giudice;
3) previo accertamento incidentale della rilevanza penale del con-ferimento quale atto avente natura distrattiva sanzionato dall'art.322 CC.II., condannare la “
[...]
” a rifondere i frutti, o comunque a risarcire il danno derivan- Controparte_3
te dal mancato godimento del compendio aziendale, a far tempo dalla data del conferimento stesso, o subordinatamente, in caso di mancato accertamento inci- dentale, dalla data di notifica della presente domanda giudiziale;
frutti da commi- surarsi alla reddittività perduta, quale sarà determinata in corso di causa an-che all'esito di CTU;
4) accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto preliminare di com- pravendita stipulato in data 31 maggio 2023 tra la “ ” e la Controparte_3
“ ” mercè scrittura pri- Controparte_15
vata autenticata nelle firme dal Notaio di Napoli (rep. 41378 – Persona_8
racc. 19645), trascritta presso la Conservatoria dei Registri Im-mobiliari di Napoli
2 in data 1° giugno 2023 (reg. gen. 28211 – reg. part. 21637), avente ad oggetto:
“opificio industriale con an-nesso circostante piazzale, confinante nell'insieme con
Strada Con-sortile, particella 372, via Iavarone e particella 393; il tutto riportato nel catasto fabbricati del Comune di Caivano al foglio 10 particella 369 sub. 4, categoria D/1 rendita euro 29.629 Strada Statale TI snc piano T-1. L'area sulla quale insiste l'opificio in questione è riportata nel catasto terreni del Comu- ne di Caivano al foglio 10 particella 369 ente urbano di mq. 10.489 (diecimila- quattrocentot-tantanove). L'opificio è attualmente rappresentato nella planimetria catastale protocollo NA0377606 del 6 agosto 2013” e per l'effetto dichiarare il suddetto contratto preliminare nullo e totalmente improduttivo di effetti.
5) accertare la simulazione assoluta anche dei successivi atti integrativi del suddet-
16
R.g.a.c.c. 11114/2023 to preliminare quali intervenuti in data 31 luglio 2023, giusta scrittura privata au- tenticata nelle firme dal Notaio rep.41587 – racc. 19766 (tra- Persona_8
scritta in data 4 agosto 2023 presso la Conservatoria di Napoli 2 ai numeri reg. gen. 41673 – reg. part. 32508); nonché in data 4 ottobre 2023 - giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio rep.41711 – racc. Persona_8
19842 (trascritta in data 3 novembre 2023 presso la Conservatoria di Napoli 2 ai numeri reg. gen. 52918 – reg. part. 41147), dichiarando anch'essi nulli e total- mente improduttivi di effetti.
6) per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di ef- fettuare l'annotamento della sentenza di accerta-mento della simulazione assoluta a margine delle trascrizioni del contratto preliminare e degli atti integrativi quali indicati nei precedenti punti 4) e 5).
7) condannare controparti alla refusione delle spese di causa da liquidarsi in favo- re dell'Erario stante l'intervenuta ammissione della Curatela al Patrocinio a spese dello Stato.
2. La si è costituita, resistendo alle domande della liquidazione giudiziale. CP_3
Ha negato la ricorrenza dei requisiti sia dell'azione revocatoria ordinaria che dell'azione di simulazione assoluta ed ha concluso per il rigetto delle domande.
3. Anche la si è costitui- Controparte_15
ta, non soltanto resistendo alla domanda di simulazione assoluta della liquidazio- ne giudiziale, ma proponendo in via riconvenzionale nei confronti della
[...]
domanda per l'accertamento che il contratto preliminare sotto- Controparte_3
scritto in data 31.5.2023 e gli atti di modifica del preliminare sottoscritti in data
31.7.2023 ed in data 4.10.2023, si sono risolti per inadempimento di o, CP_3
comunque, che tale società non ha adempiuto all'obbligo a contrarre pattuito nel predetto preliminare e negli atti di modifica del preliminare, con condanna al pa- gamento del doppio della caparra confirmatoria versata in attuazione del contrat-
17
R.g.a.c.c. 11114/2023 to preliminare (e dei successivi atti di modifica del 31.7.2023 e del 4.10.2023) pari a complessivi 1.400.000,00 € e dichiarazione che questo credito è munito di privi- legio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare del 31.5.2023, con ulteriore condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla in misura di euro 150.000,00 ovvero nella maggiore Controparte_16
o minore misura accertati dal Tribunale.
4. Con comparsa del 2/4/2024 la ha proposto domanda Controparte_3
riconvenzionale trasversale nei confronti della al fine di far Controparte_12
accertare e dichiarare che il contratto preliminare stipulato in data 31/5/2023 e gli atti di modifica del preliminare stipulati in data 31/7/2023 ed in data 4/10/2023 si sono già risolti a seguito del decorso del termine di 15 giorni dalla notifica della dif- fida ad adempiere del 05/12/2023 per inadempimento della promissaria acquirente,
e quindi dichiarare il diritto della a trattenere la somma di Controparte_3
euro 700.000,00 corrisposta dalla a titolo di caparra confir- Controparte_16
matoria.
5. Con ordinanza del 10/6/2024 il giudice istruttore, in accoglimento della do- manda cautelare proposta in corso di causa dal curatore, ha disposto il sequestro giudiziario del compendio aziendale oggetto del conferimento del 23 gennaio
2019 già di proprietà della Immobil Service S.R.L.
6. Con comparsa del 14/6/2024 si è costituita la nella Controparte_17
qualità di socia della responsabilità limitata, di- Controparte_15
chiarando che il rapporto contrattuale tra la la era sorto nel Contr CP_16
suo interesse, ed aggiungendo che con scrittura del 23.05.2024 era subentrata nel- la posizione contrattuale del , rendendosi cessionaria della posizione Parte_7
ed assumendo su di sé tutti gli obblighi e acquisendo tutti i diritti derivanti da quei rapporti contrattuali.
Ha dedotto che per effetto della stipula del già menzionato Contratto di Cessione
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R.g.a.c.c. 11114/2023 di rapporti contrattuali, l' era divenuta soggetto legittimato Controparte_17
ad agire nel procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 111, comma 3, c.p.c.
Ha quindi aderito alle argomentazioni e prospettazioni svolte dalla società consor- tile e concluso negli stessi termini.
6. Respinta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ed accolta la richiesta di prova testimoniale, la causa è stata rinviata più volte su richiesta delle parti per tentativo di bonario componimento.
Quindi, all'udienza dell'8/4/2025 i procuratori hanno concordemente chiesto che il giudice unico si pronunciasse sulle sole domande formulate dalla liquida- zione giudiziale ai numeri 1 e 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo, e doman- dato la separazione ex art. 103, comma 2, c.p.c. delle restanti cause.
Raccolte le conclusioni e disposta la chiesta separazione delle cause, il giudice ha trattenuto la causa, relativa alle sole domande proposte dalla liquidazione giudizia- le nei confronti della in decisione. CP_3
7. L'azione revocatoria ordinaria è fondata.
Con il conferimento dell'azienda effettuato dalla “Immobil Service Srl” nella “
[...]
in data 23 gennaio 2019 è stato compiuto un atto dispositivo del suo intero CP_3
patrimonio pervenutole dalla società scissa Mapekol srl, cui è subito dopo seguita la delibera di scioglimento della società medesima.
Sebbene al conferimento si sia accompagnata l'attribuzione della partecipazione societaria, risulta evidente che si è in tal modo determinata un'alterazione peggio- rativa della consistenza patrimoniale della debitrice, avendo la giurisprudenza più volte ravvisato che il conferimento effettuato dal debitore in una di capita- CP_14
li di cui sia anche socio unico costituisce comunque un atto pregiudizievole per i creditori, in quanto tale rilevante ai sensi dell'articolo 2901 c.c., ed avendo la Su- corte affermato che «L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. Per_9
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R.g.a.c.c. 11114/2023 unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabi- lità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti» (così Cass. n.
27290 del 2022) ovvero comportando una alterazione peggiorativa del patrimonio anche per il fatto che la partecipazione sociale è più facilmente trasferibile e quin- di agevolmente occultabile dal debitore (cfr. Cass. 1804/2000).
L'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non necessita dell'effettiva com- promissione del credito, ma richiede la diversa e più ampia fattispecie del “pre- giudizio alle ragioni creditorie”; essa, quindi, è esperibile anche in presenza di me- ra sostituzione di un bene ad un altro, ove ciò determini maggiore gravosità o dif- ficoltà del soddisfacimento coattivo.
Nel caso di specie, il pericolo della maggiore trasferibilità si è concretizzato per ef- fetto del trasferimento dell'intera partecipazione sociale alla agevol- CP_3
mente effettuata dalla “Immobil Service Srl” in favore della “Iterum S.r.l.” in data
29 marzo 2023. Quella cessione ha concretizzato e reso definitivo il pregiudizio, tale da rendere sicuramente fondato l'esperimento dei rimedi di cui agli artt. 165
CC.II e 2901 c.c. in rapporto al carattere lesivo dello stesso.
Non v'è dubbio della ricorrenza della scientia damni della “Immobil Service Srl”, considerando la certa consapevolezza, in capo all'amministratore e socio unico della stessa (Sig. ), della rilevantissima debitoria erariale che nel Persona_1
progetto di scissione della “Mapekol Srl” il medesimo, quale socio e amministra- tore unico anche di detta ultima società, aveva avuto cura di traghettare alla sola
“Edil Commerciale srl”, nella perfetta consapevolezza che ciò non avrebbe co- munque prodotto la liberazione dell'altra società beneficiaria della scissione dall'obbligo solidale di pagamento delle imposte e dei tributi gravanti sulla scissa.
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R.g.a.c.c. 11114/2023 Il che è confermato dall'immediatamente consecutivo conferimento che la “
[...]
, pochi giorni dopo la propria costituzione e la cancellazione Controparte_4
della “Mapekol”, operò nella . CP_3
Consapevolezza della lesività del conferimento sicuramente riscontrabile anche in capo alla “ , dovendo tale requisito essere verificato nei confronti di chi CP_3
al tempo assunse la carica di amministratore della stessa, vale a dire CP_18
, figlio di , storico socio ed amministratore della “Mapekol
[...] Persona_1
S.r.l.”, nonché socio unico della medesima “ per la quale avrebbe assun- CP_3
to anche la carica di amministratore unico in data 12 ottobre 2020.
È evidente che per effetto dei legami parentali e societari non CP_13
potesse non essere perfettamente a conoscenza delle pregresse vicende societarie, e soprattutto dell'indebitamento della “Mapekol S.r.l.” e conseguentemente della
“Immobil Service S.r.l.”, circostanze che erano comunque agevolmente desumibili mediante semplici visure camerali rivelando il peso della debitoria erariale il pro- getto di scissione pubblicato presso il registro delle imprese).
Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che
“per l'imputabilità degli stati soggettivi si ha riguardo alla persona del rappresentante (art.
1391 cod. civ.); e cioè, dell'organo gestorio della società, se contestualmente nominato in se- de di costituzione della società” (cfr. Cass. 23891/2013). A ciò va aggiunto il rilievo che nel caso di specie si è trattato della costituzione di una società a socio unico.
L'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di conferimento, che viene a porsi come atto depauperativo successivo all'insorgere dei crediti gravanti sulla so- cietà conferente, esposta al tempo nei confronti non solo dell'erario, ma anche della lavoratrice ricorrente e del creditore ipotecario “Banca Intesa Mediocredito
Spa”, ed essendo indiscussa la responsabilità solidale nel pagamento dei debiti erariali gravanti sulla scissa fissata dalla normativa speciale, responsabilità che conferma l'esistenza del milionario debito sulla “Immobil Service Srl” al tempo
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R.g.a.c.c. 11114/2023 dell'atto dispositivo.
8. All'accoglimento della domanda proposta nei confronti di in liquida- CP_3
zione ne segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'erario, risultando la liquidazione giudiziale ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla liqui- dazione giudiziale della Immobil Service S.R.L. in liquidazione nei confronti della
: Controparte_3
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della li- quidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di conferimento del 23 gennaio 2019 per TA (rep. 9246 – racc. Persona_3
7486), trascritto in data 15 luglio 2019, presso la Conservatoria dei Registri Im- mobiliari di Napoli 2, ai numeri reg. gen. 34982 – reg. part. 27306, intervenuto in sede di costituzione della “ ed avente ad oggetto l'azienda della “Immobil CP_3
Service Srl”, quale descritta nella perizia asseverata recante la data del 16 gennaio
2019 del Dott. composta dai mobili, macchinari, impianti, at- Persona_7
trezzature, autocarri, crediti, marchio Mapekol, quali analiticamente descritti in detta perizia, nonché dall'immobile industriale dove viene svolta attività produtti- va, sito in Caivano (NA), SS. TI, SNC;
2) condanna la “ ” a restituire alla curatela il compendio Controparte_3
aziendale che le è stato trasferito, in sede di conferimento, dalla “Immobil Service
S.r.l.”, comprensiva di tutti i beni e componenti materiali ed immateriali che la compongono;
3) condanna la a pagare allo Stato le spese di lite, liquidan- Controparte_3
dole in 14.000,00 € per compensi e 2.100,00 € per rimborso spese forfettarie, nonché a rimborsare allo Stato le spese anticipate e a pagare quelle prenotate a
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R.g.a.c.c. 11114/2023 debito.
Così deciso in Aversa, il 16/06/2025.
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R.g.a.c.c. 11114/2023
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello