Sentenza 24 ottobre 2022
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- 1. Enti Locali NewsGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/
Con la sentenza n 6771 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Giustizia di II grado della Campania ha affermato che i termini decadenziali per l'accertamento dell'annualità 2015 scadono il 26 marzo 2021, per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall'art [...] Gli operatori postali privati sono legittimati ad effettuare le notifiche a mezzo semplice raccomandata AR (busta bianca) a partire dal 30/4/2021, ma non anche la notifica di atti giudiziari (buste verdi) che comunque non è da ritenersi inesistente ma [...] Vorremmo sapere se possiamo considerare per il 2023 il piano economico finanziario (PEF) quadriennale 2022-2025, già validato dall'Ente Territorialmente Competente, al fine di …
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/
Con la sentenza n 6771 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Giustizia di II grado della Campania ha affermato che i termini decadenziali per l'accertamento dell'annualità 2015 scadono il 26 marzo 2021, per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall'art [...] Gli operatori postali privati sono legittimati ad effettuare le notifiche a mezzo semplice raccomandata AR (busta bianca) a partire dal 30/4/2021, ma non anche la notifica di atti giudiziari (buste verdi) che comunque non è da ritenersi inesistente ma [...] Vorremmo sapere se possiamo considerare per il 2023 il piano economico finanziario (PEF) quadriennale 2022-2025, già validato dall'Ente Territorialmente Competente, al fine di …
Leggi di più… - 3. TARI: illegittime le tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residentiGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 15 novembre 2022
Con la sentenza n. 1673 del 24 ottobre 2022 il TAR Puglia-Lecce ha affermato l'illegittimità di una delibera tariffaria TARI 2021 che fissa tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle previste per i soggetti residenti. Nel caso in esame un Comune a vocazione turistica aveva previsto per le utenze domestiche un'ulteriore distinzione tra utenze domestiche residenziali e utenze domestiche non residenziali. Il TAR accoglie il ricorso dei soggetti non residenti evidenziando preliminarmente che i contribuenti non residenti corrispondono circa il 150% in più rispetto ai residenti in relazione alla quota fissa . . .
Leggi di più… - 4. TARI - Il principio di proporzionalità nella determinazione delle tariffeGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 31 ottobre 2022
Con sentenza n. 1673 del 24 ottobre 2022, il TAR Puglia-Lecce ha colto l'occasione per precisare che in assenza di adeguate ragioni, appare del tutto discriminatorio sottoporre a diversa tassazione le utenze abitative dei residenti rispetto a quelle dei non residenti, non potendo la residenza essere collegata all'effettiva capacità di produrre rifiuti. Infatti, l'ente locale nel determinare le tariffe TARI esercita un potere discrezionale di natura tecnica e non politica, pertanto, è tenuto al rispetto del principio di proporzionalità. Sul punto, il TAR Puglia-Lecce, con la decisione sopracitata, richiamando la sentenza n. 4223/2017 del Consiglio di Stato in tema di TIA1, ha osservato: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01673/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2021, proposto da
AR CO, IO TI, IO ZO, AR PA ZZ, BE AN, AT CA, IO ET, LL CE, AN AR CC, DA CO, LI CO, PE CO, UC CO, NZ CO, AR SA, WL GO CR, EN AN, TE De MI, IA DI, NA AT MM, IA IA, AR AS, LA PP, AR HI IP, AN AL, ZO LE, EL NA OV, CO ZE, VI ME, NN LI, AN DU, ER OT, TA IN, AR TE ZO, DA AL, PA EL, AT ER, AR AZ PE, DA OS AR NO, AN PI, AU PO, PE IM, AR RI SI, LU LA, AR GL IM, CI EM, AL RE, AN AC, AR OSria VI, TO ZE, AN AC, MO DA, OM DA, AR NT OR, AN UC, RL UC, NG PA, FR CA, SA CO, AN UC, AM D’AM, NE SI, AN De ARnis, DA De AL, LI De AN, CO IA, LU GI LC, LU AN AN, IE GE, AR NT GI, ZO CO TO, SA RR CI, EP GR, AN OC, LA IA, AR GI, LA AR TT, RO IN, TO PE, NN CU, VI PO, AT SA, AL TI, IO OM, NA SE, OSrio AR MA, PO NO Vito AC, AU AR, AN VA, NA IT TT, PE MI, PA AR, NA De AN, CE ZO, IT AT, HE Di AS, AN PO, AN GR, NC De NO, LU AR, LO EN LA e AR NT TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti e NC G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MEndugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR IA e Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della del. C.C. del 30.6.2021 del Comune di MEndugno di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 21.7.201 al 4.8.2021;
- del Piano Economico Finanziario delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021;
- della del. C.c. n. 24 del 30.7.2021 del Comune di MEndugno di approvazione piano TARI pubblicato sull’Albo pretorio dal 24.8.2021 al 7.9.2021;
- del Regolamento della Tari del Comune di MEndugno;
- del Piano Tariffario della Tari 2021 del Comune di MEndugno, pubblicato sull’Albo pretorio dal 24.8.2021 al 7.9.2021;
- delle simulazioni delle tariffe del 26.7.2021, pubblicate sull’Albo pretorio dal 24.8.2021 al 7.9.2021; ove occorra, e nei limiti dell'interesse dell’atto di validazione e della det. D. G. dell’AGER n. 285 del 22 Luglio 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di MEndugno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Tutti i ricorrenti sono proprietari di immobili ad uso domestico, siti nel territorio del Comune di MEndugno, tenuti al pagamento della TARI in favore del predetto Ente.
Il Comune di MEndugno, con le sue cinque marine, è un comune a vocazione turistica; di conseguenza i circa novemila non residenti usufruiscono degli immobili siti in MEndugno quasi esclusivamente nei mesi estivi (come, appunto, gli odierni ricorrenti).
Con delibera C.C. n. 20 del 30.06.2021, pubblicata sull’Albo pretorio dal 21.07.2021 al 04.08.2021, veniva approvato il Regolamento della TARI.
In data 30.07.2021, il C.C. approvava il Piano TARI 2021.
Il Regolamento e gli altri atti pubblicati prevedono, in conformità alla normativa di settore, una differenziazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche; le tariffe comunali pongono un’ulteriore distinzione tra utenze domestiche residenziali e utenze domestiche non residenziali, la cui scriminante è, esclusivamente, l’aver stabilito o meno la residenza anagrafica a MEndugno in quel determinato immobile.
I ricorrenti lamentano che quanto approvato dal Comune comporta che i proprietari di immobili ad uso domestico non residenti siano gravemente danneggiati rispetto ai proprietari di immobili ivi residenti.
In particolare, con gli atti gravati, il Comune ha previsto che per le utenze non residenziali si debba corrispondere, per la parte fissa del tributo un importo calcolato sulla base di un coefficiente pari a 1,6675 €/mq, mentre per le utenze residenziali con tre componenti il coefficiente è pari a 0,6758 €/mq ( id est , un coefficiente inferiore alla metà del coefficiente previsto per le utenze non residenziali); allo stesso modo, il Comune ha previsto che la parte variabile per le utenze non residenziali sia pari a € 134,6280 (a fronte di € 105,3757 per le utenze residenziali con tre componenti).
Tutto ciò determinerebbe l’anomalia per cui il proprietario residente di un immobile di 100 mq con nucleo di tre persone, sia tenuto al pagamento di una quota pari a € 172,96 [= (100 mq * 0,6758 €/mq) + 105,3757 €], mentre un proprietario non residente di una abitazione avente le medesime dimensioni, deve corrispondere una quota di € 301,38 [= (100 mq * 1,6675 €/mq) + 134,6280 €].
Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi in diritto, così testualmente rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 del Regolamento TARI 2021; violazione del principio di proporzionalità; erronea presupposizione; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; irragionevolezza dell’azione amministrativa; contraddittorietà; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione della L. n. 147/2013;
2. Irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 15 e 16 del Regolamento TARI; contraddittorietà; erronea presupposizione; violazione dell’art. 238 Codice dell’Ambiente; travisamento dei fatti; erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione del principio “ chi inquina paga ”: articolo 49, comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; violazione e falsa applicazione della L. n. 147/2013; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
3. Vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; difetto istruttorio; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 158/1999; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione resistente si è costituita in data 07/01/2022 e ha depositato memorie in data 21/01/2022.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Occorre in via preliminare vagliare le eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione resistente, così di seguito riassumibili:
- il ricorso sarebbe irricevibile per tardività in quanto i ricorrenti hanno prestato acquiescenza anche alle precedenti scelte tecnico-discrezionali del Comune, ispirate agli stessi principi in questa sede, invece, avversati;
- il ricorso sarebbe inammissibile, per non avere le parti ricorrenti impugnato, espressamente, l’art. 13 del regolamento TARI 2021;
- il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato: il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, infatti, al gestore del servizio di igiene urbana (Consorzio Sogeco Ambiente Aro/Lecce 2, formato dall’ATI composta da Ciclat Ambiente e da Cogeir S.r.l.) che è il soggetto che redige e predispone tutta la documentazione necessaria alla validazione/approvazione del piano economico finanziario, secondo le previsioni attualmente vigenti dettate dall’ARERA. Il gestore è, altresì, colui che subirebbe dall’accoglimento del ricorso il danno immediato e diretto, atteso che si ritroverebbe nell’impossibilità di fronteggiare il servizio di igiene urbana, in assenza delle risorse periodicamente corrisposte dal Comune a quest’ultimo.
Innanzi tutto, il Collegio rileva che l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività non merita di essere condivisa.
Come è noto, per le imposte periodiche, in linea generale, trova esplicito riconoscimento l’autonomia dei periodi d’imposta, quale espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato ( ex multis , Cass. civ., sez. V, 8 aprile 2022, n. 11473; Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2022, n. 21495). Si tratta, dunque, di un principio che trascende gli angusti confini dell’art. 7 del D.P.R. n. 917/1986 che espressamente lo enuncia con riferimento alle imposte sui redditi. Il principio dell’autonomia dei singoli periodi impositivi comporta che gli obblighi del contribuente sorgono e si esauriscono in ogni singolo periodo di imposta in modo del tutto autonomo. A ciò si aggiunga che l’art. 1, comma 650, L. n. 147/2013 stabilisce espressamente che “ la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria ”, così chiarendo che ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Ciò posto, l’applicazione del principio generale dell’autonomia dei singoli periodi di imposta (che informa il diritto tributario e che impone all’Amministrazione comunale di determinare, di anno in anno ed in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, la tariffa di asporto rifiuti) porta a ritenere ammissibile l’impugnazione di una deliberazione relativa ad un periodo di imposta che riproponga sostanzialmente soluzioni già utilizzate negli anni precedenti e poste a base di deliberazioni ormai inoppugnabili, non essendo state tempestivamente contestate dalla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4223).
Né può rilevare il fatto che i criteri adottati nei precedenti PEF (delibera di C.C. n. 14 del 04.09.2020, nonché delibera n. 8 del 29.03.2019) si ispirassero agli stessi principi in questa sede, invece, avversati.
I provvedimenti impugnati, infatti, non costituiscono atti meramente confermativi di quelli precedenti non impugnati, anche qualora non prevedano rilevanti modifiche di sostanza o presentino un contenuto pressoché identico; è la stessa legge, del resto, a prevedere che il tributo venga determinato di anno in anno ed in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, con una quota riferita alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (cfr. artt. 3 e 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158).
Con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’art. 13 del regolamento TARI 2021, il Collegio osserva che il citato articolo si limita a stabilire che l’utenza domestica è ulteriormente articolata in UD0 e UD1 ossia rispettivamente utenza domestica residenziale e utenza domestica non residenziale, senza ricollegare a detta distinzione alcuna disciplina puntuale, discriminatoria o meno. Soltanto l’art. 16, comma 2, del Regolamento TARI 2021, rubricato “ occupanti le utenze domestiche ”, valorizza tale distinzione, prevedendo che “ per le utenze domestiche a disposizione … si assume come numero degli occupanti quello di tre unità ”. Ne consegue che l’art. 13 del regolamento TARI 2021 è privo di portata lesiva. Pertanto l’eccezione di inammissibilità in parola deve essere disattesa.
Quanto all’eccezione in base alla quale il ricorso sarebbe inammissibile per omessa notifica dello stesso al gestore del servizio di igiene urbana in qualità di controinteressato, si rileva sul punto che la giurisprudenza prevalente (T.A.R. PAnia, Napoli, sez. I, 25 novembre 2020, n. 5526, ma anche T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 ottobre 2016, n. 305 e T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 3 settembre 2011, n. 1307) ha statuito che “ in presenza di atti di rilievo regolamentare o comunque aventi portata generale, come nell’ipotesi di deliberazioni che istituiscono o modificano le tariffe sui rifiuti solidi urbani, non sussistono controinteressati in ragione della portata generale degli stessi e della loro inidoneità a correlare direttamente interessi di soggetti contrapposti, sicché la notificazione del ricorso alla sola Amministrazione comunale è sufficiente e neutralizza ogni profilo di inammissibilità per difetto del contraddittorio ”. Costituisce ius receptum che le delibere tariffarie abbiano natura di atti amministrativi generali ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3980; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 5 marzo 2018, n. 371) nei cui confronti non sono, pertanto, configurabili controinteressati. Giova, inoltre, evidenziare che al gestore del servizio è demandata la sola prerogativa di predisporre la documentazione necessaria alla validazione/approvazione del piano economico finanziario, senza potere alcuno di concorrere alla definizione delle tariffe di servizio.
Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini appresso indicati.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti – dopo aver evidenziato che la normativa (art. 3 del D.P.R. n. 158/1999, art. 49, comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 238 del Codice dell’Ambiente) stabilisce che la tariffa debba essere commisurata alla quantità di rifiuti prodotta – hanno dedotto che il Comune di MEndugno ha effettuato un’ulteriore differenziazione tra utenze residenziali e non residenziali (non contemplata in alcuna disposizione normativa) prevedendo per le utenze non residenziali, per la parte fissa del tributo, un coefficiente pari a 1,6675 €/mq, mentre per le utenze in cui vi è la residenza anagrafica nell’immobile (con tre componenti) un coefficiente notevolmente inferiore pari a 0,6758 €/mq; allo stesso modo, con riferimento alla parte variabile del tributo, il Comune ha previsto che le utenze non residenziali siano tenute al pagamento di € 134,6280 (rispetto alla somma di € 105,3757 dovuta dagli utenti residenziali con tre componenti). Con la conseguenza che i non residenti corrispondono circa il 150% in più rispetto ai residenti in relazione alla quota fissa e circa il 30% in più con riferimento alla quota variabile. Il Comune ha, dunque, sproporzionatamente posto a carico delle 8892 utenze non residenziali la parte prevalente dei costi del servizio. Di talché risulterebbe violato, tra l’altro, il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica amministrativa nell’individuazione delle aliquote fiscali.
L’Amministrazione resistente ha confermato che “ La determinazione del valore unitario pari a € 1,6675 quale componente fissa della tariffa per le utenze domestiche “a disposizione” … trova una propria giustificazione alla luce della circostanza che, nel calcolo ponderato della tariffa, dovendosi tenere conto della suddivisione tra utenze residenziali domestiche e non domestiche, … l’Amministrazione - dopo avere calcolato il numero complessivo delle utenze domestiche, pari a oltre 14 mila (precisamente, 14.504 utenze domestiche con superficie totale pari a mq 1.075.474) , incidenti nella misura del 78% sulla TARI complessivamente considerata -, essendo le utenze “a disposizione” pari a 8892 unità, con una semplice proporzione, ha stabilito, in linea con le previsioni degli anni precedenti, che sulle stesse dovesse ricadere il 55% della tariffa complessiva ”.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. Piano Economico Finanziario) si trae conferma che il 22% della tariffa complessiva grava sulle utenze non domestiche, il 55% della stessa è posto a carico delle utenze domestiche non residenziali, mentre il residuo 23% è destinato a gravare sulle utenze residenziali domestiche.
Preliminarmente il Collegio reputa opportuno delineare brevemente l’evoluzione della tassa sui rifiuti, principiando dalla tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1) introdotta dall’art. 49 del D.lgs. n. 22/1997 in sostituzione della TARSU che era stata riformata da ultimo dal D.lgs. n. 507/1993.
Secondo la sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, nonostante la trasformazione in tariffa, la TIA1 aveva natura tributaria, essendo analoga alla TARSU, perché il fatto generatore dell’obbligo era legato non all’effettiva produzione di rifiuti e all’effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma solo all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti. Inoltre, la struttura della disciplina era autoritativa e non sinallagmatica, tanto che la Cassazione (SS.UU. 15 marzo 2016, n. 5078) aveva successivamente accolto la tesi dell’esclusione da IVA, trattandosi di un tributo (non qualificabile, quindi, come corrispettivo per una prestazione di servizi di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972). Infine, i criteri di commisurazione erano analoghi a quelli della TARSU e miravano a coprire anche i costi di un servizio indivisibile a favore della collettività, quale lo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico.
Di contro, con riferimento alla successiva tariffa di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2), pur in presenza di vari indici di autoritatività del prelievo, l’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010 ha stabilito in via di interpretazione autentica che la stessa non ha natura tributaria.
Alla TIA2 è subentrata la TARES (tassa rifiuti e servizi), istituita dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011.
Da ultimo, con l’art. 1, comma 639 ss. L. n. 147/2013 è stata confermata la scelta di un prelievo di natura tributaria, salva tuttavia la possibilità per i comuni (che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) di prevedere con regolamento l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva al posto della TARI (art. 1, comma 668, L. n. 147/2013), nel rispetto del principio “ chi inquina paga ”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta in base a una tariffa annuale, per la determinazione della quale il comune deve tener conto del metodo normalizzato, determinato ai fini della TIA1 con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. In forza di tale metodo, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 del D.P.R. n. 158/1999). Con specifico riferimento alle utenze domestiche, la quota fissa è correlata ai metri quadrati utilizzati, corretti da un coefficiente di produttività di rifiuti predeterminato, differenziato in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare. La quota variabile è invece costituita da un ammontare determinato nella delibera comunale, attribuito a ciascuna utenza domestica sulla base del numero dei componenti di riferimento.
Orbene, il Consiglio di Stato (sent. n. 4223/2017), dichiarando illegittimo un regolamento comunale in tema di Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA1) che fissava tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti nel comune rispetto ai residenti, ha affermato importanti principi in materia di limiti alla discrezionalità dei comuni nella fissazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo, segnatamente, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non politica. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà.
Non rispetta tali principi il regolamento comunale che preveda una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, stabilendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale.
Se è vero che l’imposta sui rifiuti è di pertinenza dei comuni, è altrettanto vero che questi non hanno piena libertà di determinare le tariffe, generando irragionevoli o immotivate discriminazioni tra categorie di superfici sostanzialmente omogenee tra loro. La cornice resta sempre la legge e, soprattutto, la Costituzione che impone il principio di parità di trattamento e di contribuzione secondo la capacità reddituale dei cittadini. Poiché la discrezionalità di cui si avvale l’ente nel determinare le tariffe ha natura tecnica, non politica, il Comune, nel determinare le tariffe della tassa sui rifiuti, deve rispettare il fondamentale principio di proporzionalità, anche in applicazione del canone comunitario secondo cui “ chi inquina paga ”.
Alla luce della premessa concernente l’evoluzione della tassa sui rifiuti, giova evidenziare che il principio espresso in tema di TIA1 dal Consiglio di Stato è chiaramente suscettibile di essere esteso anche all’attuale tassa sui rifiuti, la TARI, che al pari della TIA1 ha natura tributaria, presuppone il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte atti a produrre rifiuti urbani ed è dovuta in base a una tariffa annuale per la determinazione della quale il comune deve tener conto del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.
Appare illegittimo, siccome irragionevole ed in contrasto con il principio di proporzionalità, lo scostamento, tra l’altro notevole, tra la TARI applicata alle utenze abitative domestiche residenziali e la TARI applicata a quelle domestiche non residenziali.
Segnatamente, è illegittima la delibera tariffaria con cui il Comune di MEndugno ha effettuato una differenziazione tra utenze residenziali e non residenziali, prevedendo per le utenze non residenziali, per la parte fissa del tributo, un coefficiente pari a 1,6675 €/mq, mentre per le utenze in cui vi è la residenza anagrafica nell’immobile (con tre componenti) un coefficiente di gran lunga inferiore, pari a 0,6758 €/mq. Analogamente, è illegittima la delibera tariffaria che, con riferimento alla quota variabile, preveda per le utenze domestiche residenziali con tre componenti il pagamento della somma di € 105,3757, mentre, per le utenze domestiche non residenziali, il pagamento dell’importo di € 134,6280, benché l’art. 16 del regolamento TARI 2021 (rubricato “ occupanti le utenze domestiche ”) disponga che “ per le utenze domestiche a disposizione … si assume come numero degli occupanti quello di tre unità ”.
È illogico e discriminatorio, in assenza di adeguate ragioni, sottoporre a diversa tassazione le utenze abitative dei residenti rispetto a quelle dei non residenti. Questo criterio infatti non si correla all’effettiva capacità di produrre rifiuti. Il legislatore nazionale ha, anzi, rimesso alla facoltà discrezionale degli enti locali la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servizio comunale (cfr. art. 1, comma 659, L. n. 147/2013). Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti). Ciò vale, a maggior ragione, in una località turistica a vocazione balneare, prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2017, n. 4223).
Dunque, anche sotto tale imprescindibile profilo, ancorato alla realtà e normalità delle cose, non trova giustificazione – sotto il profilo dei presupposti applicativi del tributo in esame – l’opposta scelta del Comune di gravare maggiormente le abitazioni dei non residenti. Né l’Amministrazione ha dimostrato che per una qualche ragione concreta alle unità abitative dei non residenti fossero comunque da addebitare maggiori quantità di rifiuti rispetto alle altre, tali da giustificare i contestati maggiori costi.
Infatti, l’allegata circostanza per cui “ i kg di produzione pro capite, complessivamente considerati, per il periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre sono pari a circa 400 kg, mentre per il solo periodo maggio-settembre sono pari a circa 600 kg ” (cfr. pag. 6 della memoria depositata dal Comune di MEndugno in data 21/01/2022) non costituisce ragione idonea a giustificare una siffatta diversa tassazione tra le utenze abitative dei residenti e quelle dei non residenti, tale per cui il 55% dei costi complessivi di raccolta debba gravare sulle utenze domestiche non residenziali, a fronte del 23% dei costi complessivi di raccolta, posto a carico delle utenze domestiche residenziali.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati – ad esclusione del Regolamento della Tari verso il quale non sono state articolate specifiche censure – nei termini che precedono.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate - ferma la rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | AN Pasca |
IL SEGRETARIO