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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2024, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19421/2018 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Salvatore Bartolo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Silvia Scrofani che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
E con
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_2
presso lo studio dell'avv. Silvia Scrofani che rapp. e dif. per procura in atti
INTERVENIENTE Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 attesa la rinunzia ai
termini per il deposito degli scritti conclusionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2018 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio che in data 24/6/1989 aveva contratto con e dal Controparte_1
quale erano nati due figli il 16/3/1995 e il 25/7/1991. CP_2 Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2004 e di non essersi più riconciliato con la predetta;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
L'esperito tentativo di conciliazione sortiva esito negativo.
Costituitasi in giudizio con comparsa svolgeva le deduzioni e Controparte_1
domande ivi calendate.
Costutuitosi in giudizio con comparsa il figlio maggiorenne dei coniugi Pt_1
e dispiegava in sede di intervento
[...] Controparte_1 CP_2
autonomo litisconsortile le domande ivi calendate.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, venuta la causa dinnanzi al Giudice, odierno presidente estensore, alla udienza in data 17/10/2024 i procuratori alle liti delle parti precisavano
concordemente e congiuntamente le conclusioni;
quindi la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024
attesa la rinunzia ai termini di legge per il deposito degli scritti
conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 662/2004 emanata dal
Tribunale di Catania in data 12/12/2003-25/2/2004, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore delle concordemente e congiuntamente
precisate conclusioni, il Tribunale così statuisce:
“dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al Parte_1
mantenimento oltrecchè del figlio altresì del figlio Per_1 CP_2
per con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale Per_1
giusta il provvedimento ivi emanato dal presidente” e per con CP_2
decorrenza dalla data della presente sentenza.
In mancanza di prole minorenne e non essendo stata riproposta in sede di concorde e congiunta precisazione delle conclusioni alcun'altra domanda o capo di domanda, null'altro va statuito.
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti, vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse le spese del processo.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gravina di Catania il 24/6/1989 tra Pt_1
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Controparte_1
6/3/1968e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Gravina di Catania, anno 1989, n. 23, parte II, serie A, statuendo quanto specificamente in parte motiva; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19421/2018 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Salvatore Bartolo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Silvia Scrofani che rapp. e dif. per procura in atti
RESISTENTE
E con
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_2
presso lo studio dell'avv. Silvia Scrofani che rapp. e dif. per procura in atti
INTERVENIENTE Controparte_3
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 attesa la rinunzia ai
termini per il deposito degli scritti conclusionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2018 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio che in data 24/6/1989 aveva contratto con e dal Controparte_1
quale erano nati due figli il 16/3/1995 e il 25/7/1991. CP_2 Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dal 2004 e di non essersi più riconciliato con la predetta;
svolgeva le deduzioni e domande ivi calendate.
L'esperito tentativo di conciliazione sortiva esito negativo.
Costituitasi in giudizio con comparsa svolgeva le deduzioni e Controparte_1
domande ivi calendate.
Costutuitosi in giudizio con comparsa il figlio maggiorenne dei coniugi Pt_1
e dispiegava in sede di intervento
[...] Controparte_1 CP_2
autonomo litisconsortile le domande ivi calendate.
In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e dalle parti istata, venuta la causa dinnanzi al Giudice, odierno presidente estensore, alla udienza in data 17/10/2024 i procuratori alle liti delle parti precisavano
concordemente e congiuntamente le conclusioni;
quindi la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024
attesa la rinunzia ai termini di legge per il deposito degli scritti
conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 662/2004 emanata dal
Tribunale di Catania in data 12/12/2003-25/2/2004, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore delle concordemente e congiuntamente
precisate conclusioni, il Tribunale così statuisce:
“dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al Parte_1
mantenimento oltrecchè del figlio altresì del figlio Per_1 CP_2
per con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale Per_1
giusta il provvedimento ivi emanato dal presidente” e per con CP_2
decorrenza dalla data della presente sentenza.
In mancanza di prole minorenne e non essendo stata riproposta in sede di concorde e congiunta precisazione delle conclusioni alcun'altra domanda o capo di domanda, null'altro va statuito.
Giusta espressa e concorde richiesta delle parti, vanno dichiarate interamente compensate tra le stesse le spese del processo.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gravina di Catania il 24/6/1989 tra Pt_1
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Controparte_1
6/3/1968e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Gravina di Catania, anno 1989, n. 23, parte II, serie A, statuendo quanto specificamente in parte motiva; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale il 18/10/2024
Il Presidente Estensore
Cannata Baratta