Articolo 11 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 dicembre 1984
Art. 11.
Ai fini dell'applicazione dell' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa.
Nell' articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361 , le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984