Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 1 1 522/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAN Lavoro Composta dagli R.G.N. 25049/00Presidente Dott. Vincenzo LEO Consigliere Cron.25386 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. EL DE LUCA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Attilio CELENTANO Ud.12/02/03 Consigliere Dott. Pasquale PICONE | ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: UT CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso 10 studio dell'avvocato TANGARI, che lo rappresenta e difende SALVATORE PITINGOLO, giusta unitamente all'avvocato DOMENICO | delega in atti;
- ricorrente -
|
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato j- in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2003 | dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 890 -1- procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 21/12/2000, rep. 55978; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 521/00 del Tribunale di CROTONE, depositata il 22/06/00 R.G.N. 1338/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il | rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 1°/22 giugno 2000 il Tribunale di Crotone, accogliendo l'appello proposto dall'INAIL nei confronti della sentenza del Pretore della stessa città, rigettava la domanda con la quale EL UT aveva chiesto il riconoscimento della natura di infortunio in itinere dell'incidente stradale occorsogli il 27 febbraio 1990, nel mentre faceva ritorno, con la propria auto, alla sua abitazione di RR LI, e la corresponsione delle relative prestazioni assicurative. I giudici di secondo grado osservavano che l'infortunio era avvenuto circa un'ora dopo l'uscita dal lavoro e, quindi, al di fuori del tempo necessario per raggiungere l'abitazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, EL UT. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Deduce che non corrisponde al vero che dal luogo di lavoro all'abitazione del UT si impiegano alcuni minuti;
osserva che RR LI dista 10 km dal bivio per Strongoli e che la SS 106 è una strada ad altissima intensità di traffico. Sostiene che il lavoratore, il giorno del sinistro, aveva terminato le proprie mansioni oltre l'orario contrattuale, intorno alle 18. 3 Deduce, ancora, che talvolta il UT era costretto a rientrare al proprio domicilio ad ora molto tarda, come dimostrato, in primo grado, con la esibizione di bolle di consegna merci, dischi orari dei mezzi utilizzati dal lavoratore per il trasporto merci della ditta. Assume che la prova inconfutabile dell'acquiescenza del datore di lavoro al riconoscimento del lavoro straordinario espletato è contenuta nell'atto di transazione intervenuto fra le parti a definizione del giudizio intentato dal signor UT per contestare il licenziamento intimatogli e rivendicare il pagamento dello straordinario. Lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare "documenti pur acquisiti ritualmente al processo", idonei a provare il lavoro straordinario effettuato il giorno del sinistro. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. I giudici di secondo grado hanno escluso la ricorrenza dell'infortunio in itinere a causa del tempo trascorso (circa un'ora) tra l'uscita dal lavoro e l'incidente; poiché il tempo di percorrenza del tragitto casa-lavoro è di alcuni minuti, l'incidente, per il Tribunale, si colloca al di fuori di ogni collegamento funzionale con il lavoro prestato presso il bivio di Strongoli. Avverso tale decisione vengono proposte, in buona parte del ricorso, delle diverse prospettazioni in fatto (negandosi la ritenuta durata del viaggio casa-lavoro, evidenziandosi l'intenso traffico che interessa la statale 106, ecc.). Ma le allegazioni di fatto sono palesemente inammissibili in sede di legittimità, atteso che funzione del ricorso per cassazione è solo quella di evidenziare errate interpretazioni di leggi o vizi di motivazione, non certo di 4 dare ingresso a considerazioni in fatto indipendenti dalla evidenziazione di specifici vizi della sentenza impugnata. Quanto ai "documenti” non esaminati dal Tribunale, che sarebbero idonei a dimostrare che il lavoratore il giorno del sinistro avrebbe effettuato lavoro straordinario, di modo che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, non vi sarebbe stata soluzione di continuità fra la fine del lavoro ed il viaggio in auto verso casa, la difesa del ricorrente omette di specificarli e di trascriverne il contenuto o, quanto meno, di sintetizzare lo stesso, in modo che risulti la loro decisività (in quanto atti a dimostrare il particolare orario di lavoro effettuato dal lavoratore il giorno dell'incidente). Ne consegue il rigetto del ricorso. Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese nei confronti del resistente Istituto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il cons. estensore Il Presidente Vinzenzo Mills 2-8-11 IL CANCELLIERELLIERE ISNES IV OLLINIC O DO Y OU Depositato in Cancelleria WI VO FINISH Loggi,24-LUG. 2003 IL CANCELLIERE 5 ...................