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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6100/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice AM AG, rilevato che l'udienza del 11.11.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM AG
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6100/2019 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Corso Umberto I, 237, Parte_1 C.F._1
Napoli presso lo studio dell'avv. CAPOLUPO FRANCO, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- APPELLANTE
E
c.f.: con sede in Tieste alla Via Macchiavelli, 4, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to alla Vico Tre Re A Toledo n.60, 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'avv.
CURTO MILENA, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- APPELLATA
E
, c.f.: , residente a [...] C.F._4
n.54.
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietaria e conducente dell'autovettura Parte_1
Opel Adam tg. CW576LS, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli,
pagina 2 di 8 in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa di assicurazione della Controparte_3
propria autovettura ed, , quale proprietario del motociclo Honda SH tg. CP_2
DL40138, chiedendone la condanna, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura in occasione del sinistro verificatosi, in data 01.11.2013, alle ore 15.00 circa, in Napoli allorquando alla guida della predetta auto in via P. Metastasio, in Napoli, il motociclo Honda
SH tg. DL40138, nel tentativo di sorpassarla a sinistra tamponava l'auto sul lato posteriore sinistro facendole perdere il controllo del veicolo che finiva la corsa sbattendo, con il lato anteriore, su un manufatto posto a destra della carreggiata.
Costituitasi in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 premesso che per il risarcimento dei medesimi danni (di cui alle medesimo foto prodotte nel presente giudizio) l'attrice le aveva denunciato un altro sinistro in cui sarebbe rimasta coinvolta, asseritamente verificatosi in data 16.08.2014, in ordine al quale era pendente un altro giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli e portante r.g. n. 58504\2015, con cui aveva chiesto la riunione del presente, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'artt. 145 e 148 del d.lgs. n.209 del 2005, segnatamente per la mancata indicazione, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, dei danni effettivamente subiti dal veicolo e per la mancata indicazione del nominativo di eventuali testimoni e, nel merito, contestato il verificarsi del sinistro e la misura del risarcimento preteso concludeva chiedendo dichiararsi l'improponibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla perché infondata ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
anche se regolarmente citato restava contumace. CP_2
Rigettata la richiesta di riunione formulata dalla compagnia convenuta, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento dei danni e della compatibilità degli stessi con la riferita dinamica del sinistro e, all'esito, il Giudice Di Pace di Napoli, con sentenza n. 30441.2018, dichiarava improponibile la domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n.209 del
2005, precisamente per l'omessa indicazione del nominativo di eventuali testimoni nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, con compensazione delle spese di lite, e ponendo le spese della consulenza a carico dell'attrice.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'improponibilità della domanda atteso che,
a fronte della mancanza nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni dell'indicazione degli eventuali testi, la compagnia convenuta non le ha mai richiesto alcuna integrazione, per cui, sul presupposto della proponibilità della domanda formulata in primo grado e riproposta nel presente, ha concluso chiedendone, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., premesso che Controparte_5
l'attrice attuale appellante, ha rinunciato all'azione in ordine all'altro giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli e portante r.g. n. 58504\2015 in cui era stato escusso come testimone il medesimo teste escusso nel primo grado del presente giudizio, tale Tes_1
, cognato dell'attrice, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art
[...]
342 c.p.c. e, condivisa la sentenza impugnata e riproposte, in subordine, le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine, rigettarlo.
anche se regolarmente citato è rimasto contumace anche nel presente giudizio. CP_2
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Venendo al merito, l'appellante in primo grado ha esperito azione di risarcimento diretto nei confronti di in persona del l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione del Controparte_5
proprio veicolo danneggiato, ai sensi dell'art. 149 d.l.gs n. 209.2005.
In punto di diritto, giova premettere che le condizioni di proponibilità sono disciplinate dagli artt. 145, comma 1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, a norma dei quali, in caso di danni alle cose, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, che deve recare pagina 4 di 8 l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa deve adempiere all'obbligo di comunicazione dell'offerta o dei motivi per i quali ritiene di non formularla.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148 si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio.
Ebbene, nella specie, la domanda era proponibile perché l'attrice ha inviato la rischista stragiudiziale di risarcimento del danno alla in data 19.12.2014 ed Controparte_4
in assenza della richiesta di integrazioni da parte di quest'ultima, introdotto il giudizio di primo grado, con atto di citazione notificatole in data 29.07.2015, quindi, decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio di cui all'art. 145 richiamato.
Tuttavia, l'appello non può essere accolto stante l'infondatezza della domanda di parte attrice.
In punto di diritto, giova, altresì, precisare, infatti, che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054,
pagina 5 di 8 comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo,
l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ebbene, nella specie, sussistono seri dubbi sulla verificazione del sinistro atteso che, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, l'unica prova offerta in ordine alla sua effettività è affidata alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , cognato Testimone_1
dell'attrice, le cui dichiarazioni sono inattendibili in quanto contraddittorie rispetto alla dinamica dedotta nell'atto di citazione in primo grado ove si legge che dopo l'impatto con il motorino l'auto dell'attrice sarebbe finita con il lato anteriore su un “manufatto” posto a destra della carreggiata mentre il teste ha dichiarato che l'auto “andava a finire contro i paletti, con il lato anteriore sinistro” e contraddittorie tra loro atteso che il teste ha poi precisato che l'autovettura ha riportato danni sul lato anteriore destro e non su quello sinistro.
Il giudizio di inattendibilità del teste è corroborato dalla circostanza non contestata che sia stato escusso nella medesima qualità nell'ulteriore richiamato giudizio promosso dall'attrice avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei medesimi danni alla stessa autovettura del presente giudizio.
A ciò voglia aggiungersi che il consulente tecnico di ufficio, i cui risultati sono condivisibili per la correttezza del metodo d'indagine utilizzato, avente ad oggetto l'ispezione dello stato dei luoghi e l'accertamento dei danni mediante analisi della documentazione fotografica prodotta dall'attrice, premesso di non aver potuto ispezionare l'autovettura in quanto oggetto di furto, come da denuncia di furto consegnatagli, non ha ritenuto compatibile con la dinamica dedotta nell'atto di citazione i danni rinvenuti nella parte anteriore destra dell'autovettura atteso che tali danni sono riconducibili ad “un urto frontale” che, per la conformazione del luogo del sinistro, non si sarebbe potuto verificare.
pagina 6 di 8 In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata con conseguente rigetto dell'appello.
In virtù del criterio della soccombenza, condanna di al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente grado di giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., CP_4
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per n on essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del
30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 30441.2018 proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rapp.te p.t. ed , così dispone: CP_4 CP_2
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 893,20 euro per CP_4 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma
1-bis.
pagina 7 di 8 Napoli, 12/11/2025
Il giudice
AM AG
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice AM AG, rilevato che l'udienza del 11.11.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AM AG
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AM AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6100/2019 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Corso Umberto I, 237, Parte_1 C.F._1
Napoli presso lo studio dell'avv. CAPOLUPO FRANCO, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- APPELLANTE
E
c.f.: con sede in Tieste alla Via Macchiavelli, 4, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to alla Vico Tre Re A Toledo n.60, 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'avv.
CURTO MILENA, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- APPELLATA
E
, c.f.: , residente a [...] C.F._4
n.54.
-APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , in qualità di proprietaria e conducente dell'autovettura Parte_1
Opel Adam tg. CW576LS, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli,
pagina 2 di 8 in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa di assicurazione della Controparte_3
propria autovettura ed, , quale proprietario del motociclo Honda SH tg. CP_2
DL40138, chiedendone la condanna, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura in occasione del sinistro verificatosi, in data 01.11.2013, alle ore 15.00 circa, in Napoli allorquando alla guida della predetta auto in via P. Metastasio, in Napoli, il motociclo Honda
SH tg. DL40138, nel tentativo di sorpassarla a sinistra tamponava l'auto sul lato posteriore sinistro facendole perdere il controllo del veicolo che finiva la corsa sbattendo, con il lato anteriore, su un manufatto posto a destra della carreggiata.
Costituitasi in giudizio la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 premesso che per il risarcimento dei medesimi danni (di cui alle medesimo foto prodotte nel presente giudizio) l'attrice le aveva denunciato un altro sinistro in cui sarebbe rimasta coinvolta, asseritamente verificatosi in data 16.08.2014, in ordine al quale era pendente un altro giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli e portante r.g. n. 58504\2015, con cui aveva chiesto la riunione del presente, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'artt. 145 e 148 del d.lgs. n.209 del 2005, segnatamente per la mancata indicazione, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, dei danni effettivamente subiti dal veicolo e per la mancata indicazione del nominativo di eventuali testimoni e, nel merito, contestato il verificarsi del sinistro e la misura del risarcimento preteso concludeva chiedendo dichiararsi l'improponibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla perché infondata ed, in via ulteriormente subordinata, riconoscere il concorso di colpa dell'attrice.
anche se regolarmente citato restava contumace. CP_2
Rigettata la richiesta di riunione formulata dalla compagnia convenuta, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento dei danni e della compatibilità degli stessi con la riferita dinamica del sinistro e, all'esito, il Giudice Di Pace di Napoli, con sentenza n. 30441.2018, dichiarava improponibile la domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d.lgs. n.209 del
2005, precisamente per l'omessa indicazione del nominativo di eventuali testimoni nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni, con compensazione delle spese di lite, e ponendo le spese della consulenza a carico dell'attrice.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'improponibilità della domanda atteso che,
a fronte della mancanza nella richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni dell'indicazione degli eventuali testi, la compagnia convenuta non le ha mai richiesto alcuna integrazione, per cui, sul presupposto della proponibilità della domanda formulata in primo grado e riproposta nel presente, ha concluso chiedendone, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., premesso che Controparte_5
l'attrice attuale appellante, ha rinunciato all'azione in ordine all'altro giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Napoli e portante r.g. n. 58504\2015 in cui era stato escusso come testimone il medesimo teste escusso nel primo grado del presente giudizio, tale Tes_1
, cognato dell'attrice, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art
[...]
342 c.p.c. e, condivisa la sentenza impugnata e riproposte, in subordine, le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello ed, in subordine, rigettarlo.
anche se regolarmente citato è rimasto contumace anche nel presente giudizio. CP_2
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato.
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Venendo al merito, l'appellante in primo grado ha esperito azione di risarcimento diretto nei confronti di in persona del l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione del Controparte_5
proprio veicolo danneggiato, ai sensi dell'art. 149 d.l.gs n. 209.2005.
In punto di diritto, giova premettere che le condizioni di proponibilità sono disciplinate dagli artt. 145, comma 1, e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, a norma dei quali, in caso di danni alle cose, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, che deve recare pagina 4 di 8 l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa deve adempiere all'obbligo di comunicazione dell'offerta o dei motivi per i quali ritiene di non formularla.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148 si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio.
Ebbene, nella specie, la domanda era proponibile perché l'attrice ha inviato la rischista stragiudiziale di risarcimento del danno alla in data 19.12.2014 ed Controparte_4
in assenza della richiesta di integrazioni da parte di quest'ultima, introdotto il giudizio di primo grado, con atto di citazione notificatole in data 29.07.2015, quindi, decorso del termine di 60 giorni per poter agire in giudizio di cui all'art. 145 richiamato.
Tuttavia, l'appello non può essere accolto stante l'infondatezza della domanda di parte attrice.
In punto di diritto, giova, altresì, precisare, infatti, che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054,
pagina 5 di 8 comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo,
l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Ebbene, nella specie, sussistono seri dubbi sulla verificazione del sinistro atteso che, in mancanza di rilievi svolti dalle autorità competenti, l'unica prova offerta in ordine alla sua effettività è affidata alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, , cognato Testimone_1
dell'attrice, le cui dichiarazioni sono inattendibili in quanto contraddittorie rispetto alla dinamica dedotta nell'atto di citazione in primo grado ove si legge che dopo l'impatto con il motorino l'auto dell'attrice sarebbe finita con il lato anteriore su un “manufatto” posto a destra della carreggiata mentre il teste ha dichiarato che l'auto “andava a finire contro i paletti, con il lato anteriore sinistro” e contraddittorie tra loro atteso che il teste ha poi precisato che l'autovettura ha riportato danni sul lato anteriore destro e non su quello sinistro.
Il giudizio di inattendibilità del teste è corroborato dalla circostanza non contestata che sia stato escusso nella medesima qualità nell'ulteriore richiamato giudizio promosso dall'attrice avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei medesimi danni alla stessa autovettura del presente giudizio.
A ciò voglia aggiungersi che il consulente tecnico di ufficio, i cui risultati sono condivisibili per la correttezza del metodo d'indagine utilizzato, avente ad oggetto l'ispezione dello stato dei luoghi e l'accertamento dei danni mediante analisi della documentazione fotografica prodotta dall'attrice, premesso di non aver potuto ispezionare l'autovettura in quanto oggetto di furto, come da denuncia di furto consegnatagli, non ha ritenuto compatibile con la dinamica dedotta nell'atto di citazione i danni rinvenuti nella parte anteriore destra dell'autovettura atteso che tali danni sono riconducibili ad “un urto frontale” che, per la conformazione del luogo del sinistro, non si sarebbe potuto verificare.
pagina 6 di 8 In ragione di quanto esposto la domanda va rigettata con conseguente rigetto dell'appello.
In virtù del criterio della soccombenza, condanna di al pagamento delle spese di Parte_1 lite del presente grado di giudizio, in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., CP_4
che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.101 e 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per n on essere stato disposto il deposito delle memorie di replica) con una riduzione del
30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese per stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 30441.2018 proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rapp.te p.t. ed , così dispone: CP_4 CP_2
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in 893,20 euro per CP_4 compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma del comma
1-bis.
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Il giudice
AM AG
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