TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], ma domiciliato in Soleto (LE) alla Via don Luigi
Sturzo n. 13 con gli Avv.ti Barbara Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Soleto (LE) in data 14.08.2008
(anno 2008 atto n. 4 reg. // parte 2 serie A) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2009 atto n. 0098 reg. 01 parte 2 serie B)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), di anni 15, cittadino Persona_1 C.F._3 italiano
, nata a [...] il [...] (C.F. ), di anni 10, cittadina Parte_3 C.F._4 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e la Per_1 Pt_3 responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
3) ed vengono collocati prevalentemente presso la madre, anche ai fini della Per_1 Pt_3 residenza anagrafica, presso la casa familiare in 20153 Milano (MI) alla Via Darix Togni n. 2;
4) la casa familiare sita in 20153 Milano (MI) alla Via Darix Togni n. 2, con tutto l'arredamento ivi contenuto, viene assegnata a in quanto genitore collocatario in via prevalente Parte_1 dei figli ed;
Per_1 Pt_3
5) in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di ed con ciascun Per_1 Pt_3 genitore, considerata l'impossibilità delle parti di predeterminare il diritto di visita infrasettimanale figli/padre e che lo stesso diritto possa essere esercitato regolarmente a causa della distanza intercorrente tra la residenza dei figli in Milano e il domicilio paterno in Soleto
(LE), i genitori stabiliscono che il padre potrà incontrare d ogni volta che lo stesso Per_1 Pt_3 sarà a Milano, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e, soprattutto, tenendo conto dei desideri di quest'ultimi.
Fatta salva la possibilità di prendere accordi diversi, nell'interesse esclusivo dei figli minori e tenute sempre in considerazione le esigenze e i desideri dei medesimi, le parti concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima:
a) durante il periodo di sospensione natalizia delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola o il giorno successivo (secondo accordi di volta in volta) per riessere accompagnati a casa entro il 05 gennaio. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3
b) durante il periodo di sospensione pasquale delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola o il giorno successivo (secondo accordi di volta in volta) per riessere accompagnati a casa entro il giorno antecedente il rientro a scuola. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3 c) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà il giorno successivo alla chiusura della scuola per riessere accompagnati a casa almeno due giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3
d) per i ponti e per le altre festività scolastiche infra annuali: qualora i giorni siano sufficienti a permettere di raggiungere la casa paterna e rientrare presso la loro residenza senza essere motivo di stress per i figli, ed trascorreranno con il padre detti giorni. Per_1 Pt_3
6) i genitori concordano che le spese di viaggio per prelevare e riaccompagnare ed Per_1 Pt_3 presso la loro residenza, con le modalità stabilite ai predetti punti 5 a), b), c) e d), saranno ad esclusivo carico di;
Parte_2
7) entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di visita genitore/figli, al fine di garantire a ed il mantenimento di un rapporto con Per_1 Pt_3 entrambe le figure genitoriali, stabilendo, altresì, la possibilità di partecipare a visite mediche, feste scolastiche, compleanni, eventi sportivi, cerimonie religiose e in generale ad ogni evento che veda protagonisti i figli indipendentemente dai periodi di spettanza.
Le parti si impegnano inoltre a garantire che i figli possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori.
I genitori si renderanno sempre reperibili alla loro utenza telefonica per consentire che avvengano le comunicazioni relative ai figli, impegnandosi reciprocamente ad informare l'altro genitore in quel momento non collocatario dei luoghi ove si recheranno con i figli al di fuori delle normali abitudini;
8) in punto economico, verserà a , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli ed , l'importo mensile di € 220,00= (Euro 110,00= per Per_1 Pt_3 ciascun figlio) per 11 mensilità, mentre nel mese di settembre di ogni anno verrà versato l'importo di € 280,00= (Euro 140,00= per ciascun figlio), così da contribuire maggiormente alle spese per il corredo scolastico di inizio anno.
Qualora diversamente da quanto stabilito al punto 5), i figli non trascorreranno affatto o solo parzialmente le vacanze estive con il padre, l'importo mensile di giugno, luglio ed agosto verrà elevato da € 220,00= a € 520,00= (Euro 260,00= per ciascun figlio) per ogni singolo mese di mancata vacanza con il papà.
Dette somme saranno corrisposte, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 20 del mese a decorrere dal mese di febbraio 2025. Gli importi indicati verranno rivalutati annualmente in base agli indici Istat trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità dell'assegno.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere.
Le sopracitate somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che ed Per_1 Pt_3 vorranno intraprendere e, comunque, finché i figli non avranno raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio di e nella misura del 50% ciascuno, fatta ovviamente Parte_1 Parte_2 eccezione per le spese sostenute in via esclusiva, che potranno essere portate in detrazione dal genitore che ha effettuato la spesa nella corrispondente misura del 100%. L'assegno unico verrà percepito da e nella misura del 50% ciascuno, i quali si Parte_1 Parte_2 impegnano a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento all'uopo necessario;
10) e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e Parte_1 Parte_2 al rinnovo di passaporto e documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori ed Per_1
; Pt_3
11) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro;
12) dato atto di quanto sopra i coniugi dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per questioni dipendenti e non dal rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Soleto (LE) in data 14.08.2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soleto e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge. Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Barba Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], ma domiciliato in Soleto (LE) alla Via don Luigi
Sturzo n. 13 con gli Avv.ti Barbara Napoli e Andrea Passaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Soleto (LE) in data 14.08.2008
(anno 2008 atto n. 4 reg. // parte 2 serie A) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2009 atto n. 0098 reg. 01 parte 2 serie B)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), di anni 15, cittadino Persona_1 C.F._3 italiano
, nata a [...] il [...] (C.F. ), di anni 10, cittadina Parte_3 C.F._4 italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e la Per_1 Pt_3 responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
3) ed vengono collocati prevalentemente presso la madre, anche ai fini della Per_1 Pt_3 residenza anagrafica, presso la casa familiare in 20153 Milano (MI) alla Via Darix Togni n. 2;
4) la casa familiare sita in 20153 Milano (MI) alla Via Darix Togni n. 2, con tutto l'arredamento ivi contenuto, viene assegnata a in quanto genitore collocatario in via prevalente Parte_1 dei figli ed;
Per_1 Pt_3
5) in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di ed con ciascun Per_1 Pt_3 genitore, considerata l'impossibilità delle parti di predeterminare il diritto di visita infrasettimanale figli/padre e che lo stesso diritto possa essere esercitato regolarmente a causa della distanza intercorrente tra la residenza dei figli in Milano e il domicilio paterno in Soleto
(LE), i genitori stabiliscono che il padre potrà incontrare d ogni volta che lo stesso Per_1 Pt_3 sarà a Milano, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e, soprattutto, tenendo conto dei desideri di quest'ultimi.
Fatta salva la possibilità di prendere accordi diversi, nell'interesse esclusivo dei figli minori e tenute sempre in considerazione le esigenze e i desideri dei medesimi, le parti concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima:
a) durante il periodo di sospensione natalizia delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola o il giorno successivo (secondo accordi di volta in volta) per riessere accompagnati a casa entro il 05 gennaio. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3
b) durante il periodo di sospensione pasquale delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola o il giorno successivo (secondo accordi di volta in volta) per riessere accompagnati a casa entro il giorno antecedente il rientro a scuola. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3 c) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, ed Per_1 Pt_3 trascorreranno con il padre l'intero periodo, venendo prelevati dal papà il giorno successivo alla chiusura della scuola per riessere accompagnati a casa almeno due giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. Resta ferma la possibilità per i genitori di concordare modalità differenti secondo gli impegni lavorativi degli stessi e le esigenze di ed;
Per_1 Pt_3
d) per i ponti e per le altre festività scolastiche infra annuali: qualora i giorni siano sufficienti a permettere di raggiungere la casa paterna e rientrare presso la loro residenza senza essere motivo di stress per i figli, ed trascorreranno con il padre detti giorni. Per_1 Pt_3
6) i genitori concordano che le spese di viaggio per prelevare e riaccompagnare ed Per_1 Pt_3 presso la loro residenza, con le modalità stabilite ai predetti punti 5 a), b), c) e d), saranno ad esclusivo carico di;
Parte_2
7) entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a facilitare e non ostacolare l'esercizio del diritto di visita genitore/figli, al fine di garantire a ed il mantenimento di un rapporto con Per_1 Pt_3 entrambe le figure genitoriali, stabilendo, altresì, la possibilità di partecipare a visite mediche, feste scolastiche, compleanni, eventi sportivi, cerimonie religiose e in generale ad ogni evento che veda protagonisti i figli indipendentemente dai periodi di spettanza.
Le parti si impegnano inoltre a garantire che i figli possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori.
I genitori si renderanno sempre reperibili alla loro utenza telefonica per consentire che avvengano le comunicazioni relative ai figli, impegnandosi reciprocamente ad informare l'altro genitore in quel momento non collocatario dei luoghi ove si recheranno con i figli al di fuori delle normali abitudini;
8) in punto economico, verserà a , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli ed , l'importo mensile di € 220,00= (Euro 110,00= per Per_1 Pt_3 ciascun figlio) per 11 mensilità, mentre nel mese di settembre di ogni anno verrà versato l'importo di € 280,00= (Euro 140,00= per ciascun figlio), così da contribuire maggiormente alle spese per il corredo scolastico di inizio anno.
Qualora diversamente da quanto stabilito al punto 5), i figli non trascorreranno affatto o solo parzialmente le vacanze estive con il padre, l'importo mensile di giugno, luglio ed agosto verrà elevato da € 220,00= a € 520,00= (Euro 260,00= per ciascun figlio) per ogni singolo mese di mancata vacanza con il papà.
Dette somme saranno corrisposte, tramite bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 20 del mese a decorrere dal mese di febbraio 2025. Gli importi indicati verranno rivalutati annualmente in base agli indici Istat trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità dell'assegno.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che le parti dichiarano di conoscere.
Le sopracitate somme verranno corrisposte fino al termine dell'iter di studi che ed Per_1 Pt_3 vorranno intraprendere e, comunque, finché i figli non avranno raggiunto l'indipendenza materiale ed economica;
9) I coniugi si danno reciprocamente atto che le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio di e nella misura del 50% ciascuno, fatta ovviamente Parte_1 Parte_2 eccezione per le spese sostenute in via esclusiva, che potranno essere portate in detrazione dal genitore che ha effettuato la spesa nella corrispondente misura del 100%. L'assegno unico verrà percepito da e nella misura del 50% ciascuno, i quali si Parte_1 Parte_2 impegnano a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento all'uopo necessario;
10) e prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e Parte_1 Parte_2 al rinnovo di passaporto e documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori ed Per_1
; Pt_3
11) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto agli assegni di mantenimento l'uno verso l'altro;
12) dato atto di quanto sopra i coniugi dichiarano e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per questioni dipendenti e non dal rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Soleto (LE) in data 14.08.2008
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soleto e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge. Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG