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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1992 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato CAVALLINI LAURA Parte_1
Parte attrice contro
con il patrocinio dell'avvocato Antonio Maggiotto Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Entrambe le parti chiedono la pronuncia di separazione personale, e la prosecuzione del giudizio per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...] , contraevano matrimonio con rito civile in data 29.09.2005 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune, n. 265, Parte I, anno 2005.
In data 19.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
la separazione personale tra i coniugi.
pagina 1 di 3 All'udienza del 23.01.2025 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante i molteplici episodi di violenza dedotti dalla parte convenuta,
e si riservava. Con separata ordinanza del 28.01.2025 pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la formulazione di parte convenuta dell'ulteriore domanda di attribuzione di un assegno mensile a titolo di mantenimento.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...]-Svizzera, mentre la moglie dichiara di essere nata in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (il ricorrente è domiciliato, la convenuta vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. Parte_2
, che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Parte_3
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”.
Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno pagina 2 di 3 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie la moglie risiede in Italia, il marito vi è domiciliato e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Spese di lite alla definizione del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Cinzia Balletti Il Presidente
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1992 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato CAVALLINI LAURA Parte_1
Parte attrice contro
con il patrocinio dell'avvocato Antonio Maggiotto Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Entrambe le parti chiedono la pronuncia di separazione personale, e la prosecuzione del giudizio per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...] , contraevano matrimonio con rito civile in data 29.09.2005 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune, n. 265, Parte I, anno 2005.
In data 19.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
la separazione personale tra i coniugi.
pagina 1 di 3 All'udienza del 23.01.2025 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante i molteplici episodi di violenza dedotti dalla parte convenuta,
e si riservava. Con separata ordinanza del 28.01.2025 pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status
***
Il presente procedimento ha ad oggetto la sola pronuncia sullo status, attesa la formulazione di parte convenuta dell'ulteriore domanda di attribuzione di un assegno mensile a titolo di mantenimento.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...]-Svizzera, mentre la moglie dichiara di essere nata in [...]), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia (il ricorrente è domiciliato, la convenuta vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. Parte_2
, che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Parte_3
Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”.
Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno pagina 2 di 3 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie la moglie risiede in Italia, il marito vi è domiciliato e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Spese di lite alla definizione del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Cinzia Balletti Il Presidente
pagina 3 di 3