Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1983/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1983 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'originale Parte_1 dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Manuela Riggio (pec:
Email_1
APPELLANTE -
e in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Solina in forza di procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di risposta (pec: Email_2
APPELLATA - nonché
Controparte_2
- APPELLATO contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 100/2022 del 22 marzo 2022.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 ottobre 2024.
FATTO
La presente controversia verte sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 100/2022 del Giudice di Pace di Marsala (depositata il 22 maggio 2022 e non notificata), che ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Mercedes, tg. CZ 327 KX, di proprietà di esso
1
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che le dichiarazioni testimoniali di erano inattendibili e contraddittorie. Secondo Testimone_1
l'appellante, la precisazione del teste relativa all'orario del sinistro, 18.30 invece che 10.30, sarebbe frutto di mero errore di digitazione del procuratore dell'attore. Inoltre, per quanto attiene all'esito della CTU, il perito ha affermato la veridicità del sinistro con riguardo ai punti d'urto tra i veicoli, smentendo il perito incaricato dalla compagnia assicurativa mentre, in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ha errato nelle valutazioni di natura cinetica, sollecitate con le note critiche alla CTU. Peraltro, nella relazione, che presumeva il tamponamento, il CTU aveva usato espressioni che non fornivano certezze ed aveva formulato valutazioni erronee sul funzionamento dell'airbag, che non può essere esaminato solo sulla velocità. Secondo l'appellante la conclusione del perito, che ha usato l'espressione apparirebbe più un tamponamento, oltre a denotare incertezza, si pone in contraddizione con la dichiarata congruità del danno materiale del mezzo e con l'accertamento della ubicazione dei frammenti del veicolo danneggiato, trovati nella zona di collisione (anziché proiettati in avanti, come sarebbe accaduto per lancio balistico), a riprova che la vettura colpita fosse ferma e così confermando la retromarcia dell'autocarro.
Di dette incertezze e contraddizioni il giudice di pace non ha tenuto conto.
La costituitasi con comparsa di risposta, ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, contestandone anche la fondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
In particolare, la compagnia appellata ha sostenuto la bontà della decisione impugnata in quanto basata sugli accertamenti compiuti dal CTU, la cui relazione è da ritenere scientificamente valida che ha escluso, dal punto di vista cinematico, la possibilità che l'airbag potesse esplodere a seguito di retromarcia del camion, affermando anche che la modalità d'urto era diversa da quella rappresentata in citazione.
è rimasto contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Infatti, l'atto di impugnazione - con cui viene censurata la valutazione compiuta dal primo giudice dei risultati dell'attività istruttoria, in particolare della prova testimoniale e della CTU, soddisfa pienamente i criteri di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., enunciando, per ciascun
2 motivo formulato, tanto la parte della sentenza impugnata attinta dalle doglianze, tanto il contenuto delle critiche alla ricostruzione in fatto e in diritto, quanto la diversa ricostruzione proposta in luogo di quella operata dal Giudice di prime cure.
L'appello, peraltro, non è manifestamente infondato e pertanto merita lo scrutinio devoluto al giudice di secondo grado.
2. Tanto chiarito, l'appello proposto non merita accoglimento.
Il Giudice di Pace nella sentenza oggetto di gravame ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, posti dall'art. 2054 c.c. che, al secondo comma, in relazione alle fattispecie di scontro tra veicoli, prevede il concorso di responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, fatta salva la prova del contrario.
Nella norma vi è quindi la presunzione juris tantum di concorrente responsabilità a carico dei conducenti. La distribuzione dell'onere della prova è regolato dal principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare continuità, secondo cui, deducendosi dalla parte che chiede il risarcimento la responsabilità esclusiva del conducente l'altro veicolo,
“Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (tra le tante, Cass. n. 4648/1999)
(Cass. 13672/2019).
Nel caso di specie, precisato che l'appellante ha dedotto che il proprio veicolo ha subito l'urto dell'altro, al cui conducente addebita l'esclusiva responsabilità del sinistro, la prova che gli era richiesta verteva sulla dinamica del sinistro stesso che doveva essere dimostrata in modo che risultasse che la condotta del veicolo antagonista assorbisse per intero il nesso di causalità con il verificatosi scontro. Ove raggiunta, la prova della dinamica come rappresentata dal danneggiato avrebbe comportato dunque il superamento del concorso e l'attribuzione della intera responsabilità al conducente del camion, con conseguente condanna al risarcimento di quest'ultimo e di eventuali coobbligati solidali (proprietario, assicuratore per la r. c. a.).
Di contro, la dinamica del sinistro ha formato oggetto di specifico accertamento, in primo grado,
a mezzo di consulenza tecnica, il cui esito è stato “di non riferibilità del danno patito dall'autovettura alla manovra di retromarcia dell'autocarro” (pag. 7 relazione di CTU).
Deve in altre parole affermarsi che all'esito dell'istruttoria di primo grado è del tutto mancata la prova del fatto storico dedotto dalla parte danneggiata, nel senso che la dinamica del sinistro
3 da essa descritta, oltre che sfornita di prova, è risultata non corrispondere a quanto realmente accaduto, rimanendo in conclusione esclusi sia il concorso (peraltro neppure prospettato), sia ed a maggior ragione la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo.
Infatti, il consulente incaricato in primo grado ha affermato che l'esplosione dell'airbag - fatto ricavato dai segni presenti sui longheroni - non può essere compatibile con una retromarcia. Di ciò ha indicato le ragioni, chiarendo che la velocità del veicolo in cui si verifica l'esplosione dell'airbag deve essere di almeno 40 / 50 Km orari e comunque con una decelerazione significativa, circostanza non possibile in caso di retromarcia di un mezzo pesante che non può raggiungere velocità ed energia tali da attivare gli airbag.
Le valutazioni del CTU sono state sì censurate dall'appellante, che ha lamentato, oltre alla carenza delle indagini peritali con riguardo ad alcuni aspetti tecnico-scientifici dell'esame, anche la mancata consultazione del cronotachigrafo ma a tali censure lo stesso consulente ha fornito esaustiva replica, facendo presente che i dischi del cronotachigrafo devono essere conservati solo per un anno. Pertanto, all'atto degli accertamenti quelli risalenti alla data del sinistro (2018) non erano più disponibili. In ogni caso, tale prova avrebbe dovuto fornirla la stessa parte appellante, non essendo ammissibile l'acquisizione di ulteriore documentazione da parte del CTU, fatta eccezione per aspetti di carattere secondario, senza perciò supplire all'onere della prova incombente sulle parti.
Le doglianze di parte appellante risultano pertanto prive di pregio, in quanto del tutto non idonee a superare il carattere di assoluta inverosimiglianza della prospettazione della dinamica del sinistro e delle condotte offerta sin dal primo grado.
Irrilevante, alla luce di quanto sopra argomentato, risulta il motivo di appello relativo alla contestata erroneità della valutazione della prova testimoniale, ritenuta dal primo giudice inattendibile e contraddittoria. Al riguardo, il Tribunale reputa sufficiente la valutazione di assoluta inverosimiglianza della circostanza di fatto su cui il danneggiato ha basato la sua affermazione di responsabilità esclusiva del mezzo antagonista nella causazione del sinistro, inverosimiglianza confermata sul piano scientifico dall'ausiliario tecnico d'ufficio, per affermare che l'accertamento dei fatti compiuto dal primo giudice sulla scorta della relazione di CTU è immune da ogni censura, anche in considerazione del principio che governa il processo civile secondo cui, rimessa alle parti l'allegazione dei fatti, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove da queste proposte, da valutare secondo prudente apprezzamento, con gli standard probatori che potranno variamente atteggiarsi anche in relazione ad ogni diversa situazione giuridica dedotta. Nella valutazione delle risultanze
4 probatorie secondo prudente apprezzamento, il giudice non può non tenere conto delle allegazioni offerte dalle parti.
Al giudice di primo grado le allegazioni della parte attrice sono state correttamente valutate come non provate per le ragioni sopra esposte e tale giudizio, esente dai denunciati vizi, viene nel presente grado della controversia pienamente confermato.
La statuizione adottata in primo grado merita pertanto conferma, con rigetto integrale dell'impugnazione.
* * *
3. Il regolamento delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza. La liquidazione
è operata come in dispositivo in ragione del valore della causa.
Nella liquidazione, si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio e il parametro tra il minimo e il medio per la fase decisoria, stante il deposito di una sola comparsa conclusionale da parte dell'appellata assicurazione.
4. Devono dichiararsi i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 1, comma
17, L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 100/2022 del Giudice di Pace di Marsala depositata Parte_1
in Cancelleria il 22 marzo 2022, così provvede:
• rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite;
• condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1
del presente grado di appello che si liquidano in euro 2.850,00, oltre accessori come per legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in Marsala, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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