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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1832/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
CARFORA ROSA MARIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 75/2024 pubblicata il 02/05/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pagina 1 di 3 pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra [nato a [...] Parte_1
(BO) il 02.09.1930] e [nata a [...], il [...]] Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 06.06.1992 in BAZZANO (BO), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di BAZZANO (BO) al n. 1 p. I anno 1992.;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
- dichiara che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti nonché riconosce che, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi scaturenti dall'unione coniugale, il sig. ha versato Pt_1 alla sig.ra la somma a titolo di una tantum di € 8000,00 tramite bonifico bancario allegato al CP_1 fascicolo telematico ed immediatamente alla firma del ricorso, a tacitazione di ogni pretesa presente e/o futura derivante dall'unione coniugale, dichiarando con tale somma di essere soddisfatta dei rapporti tra le parti, anche successivi, relativi alla precedente unione coniugale e rinunciando espressamente ad ogni qualsivoglia pretesa anche futura sulle sostanze del o ad esse riferite anche in caso di decesso;
Pt_1
- spese di lite compensate tra le parti.;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BAZZANO (BO) di procedere pagina 2 di 3 all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1832/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
CARFORA ROSA MARIA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 75/2024 pubblicata il 02/05/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pagina 1 di 3 pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra [nato a [...] Parte_1
(BO) il 02.09.1930] e [nata a [...], il [...]] Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 06.06.1992 in BAZZANO (BO), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di BAZZANO (BO) al n. 1 p. I anno 1992.;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che lo scioglimento del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
- dichiara che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti nonché riconosce che, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi scaturenti dall'unione coniugale, il sig. ha versato Pt_1 alla sig.ra la somma a titolo di una tantum di € 8000,00 tramite bonifico bancario allegato al CP_1 fascicolo telematico ed immediatamente alla firma del ricorso, a tacitazione di ogni pretesa presente e/o futura derivante dall'unione coniugale, dichiarando con tale somma di essere soddisfatta dei rapporti tra le parti, anche successivi, relativi alla precedente unione coniugale e rinunciando espressamente ad ogni qualsivoglia pretesa anche futura sulle sostanze del o ad esse riferite anche in caso di decesso;
Pt_1
- spese di lite compensate tra le parti.;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BAZZANO (BO) di procedere pagina 2 di 3 all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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